Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Taranto:
- l'accordo collettivo 16 ottobre 1948, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e agrumari;
- l'accordo collettivo 29 luglio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, agrumari e Loro derivati;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della, categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati della, provincia di Taranto.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Taranto:
- l'accordo collettivo 16 ottobre 1948, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e agrumari;
- l'accordo collettivo 29 luglio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, agrumari e Loro derivati;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della, categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati della, provincia di Taranto.