Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00686/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01424/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2025, proposto da:
AT MI, OS UD, rappresentati e difesi dagli avvocati Felice Lentini, Lorenzo Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Praiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a - del silenzio - rigetto formatosi sulla domanda di accertamento di conformità presentata dai ricorrenti in data 15.04.2025 (prot. n. 0003375), ai sensi degli art. 36 D.P.R. 380/2001 e art. 181 D. Lgs. 42/2004 per alcune opere abusive sul fabbricato sito in Praiano alla via G. Capriglione n. 99 (fl. 3 p.lla 1082);
b - di tutti gli atti presupposti, ivi compresa ove occorra, la Relazione di sopralluogo del Comune di Praiano prot. n. 9246 del 07.11.2023 e tutti gli ulteriori atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Praiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa TA RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono titolari di un compendio immobiliare adibito ad attività commerciali, sito in Praiano, ricadente in Zona B1 del PRG in vigore ed in Zona 3 del PUT.
Con ordinanza, n. 3/2025, ingiungeva la demolizione di una serie di opere, quali la realizzazione di un manufatto delle dimensioni di mt. 3x3 nella zona adiacente la rampa di accesso al fondo, contiguo ad un preesistente locale box garage “allestito con pannellatura in legno…coperto con una struttura del tipo pergotenda sostenuta da elementi in ferro”, utilizzato come postazione front office per una attività stagionale di noleggio scooter; la realizzazione, ancora, di un vano porta (di mt. 1,10 x 2,40), ricavato all’interno dell’evocata pannellatura in legno, per l’accesso a tale struttura; la modifica d’uso di un preesistente box garage a laboratorio/retro sala – bar per l’organizzazione del servizio ristorante, accessibile “dalla corte 2 antistante, utilizzata come sala all’aperto” della preesistente attività di ristorazione (“Trattoria S. Gennaro”).
I ricorrenti presentavano, il 15.4.2025, istanza di accertamento di conformità urbanistica e paesaggistica.
Il Comune non ha definito il procedimento di sanatoria, con atto espresso e motivato.
Avverso il silenzio rigetto insorgono i ricorrenti epigrafati, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2 E 3 L. 241/1990 IN RELAZIONE ARTT. 36 E 36 BIS D.P.R. 380/2001 ED ART. 181 D.LVO 42/2004) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ – SVIAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Secondo l’assunto attoreo, il silenzio rigetto formatosi sarebbe illegittimo per carenza del preventivo parere (vincolante) della Autorità di Tutela, ai sensi dell’art. 181 D. Lgs. 42/2004. Il Comune, anziché avviare l'istruttoria e richiedere il parere alla Soprintendenza, ha lasciato decorrere i termini, determinando la formazione di un silenzio rigetto basato su una norma ormai superata e su un automatismo (diniego per asserito aumento di volume e superfici in area vincolata) che il legislatore ha inteso superare.
II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2 E 3 L. 241/1990 IN RELAZIONE ARTT. 36 E 36 BIS D.P.R. 380/2001 ED ART. 181 D. L.VO 42/2004) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ – SVIAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Secondo l’assunto attoreo, il Comune di Praiano si sarebbe completamente sottratto al vincolo di conclusione del procedimento, con atto espresso e motivato, in elusione dell’onus clare loquendi e dei principi di correttezza e leale collaborazione.
III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2 E 3 L. 241/1990 IN RELAZIONE ART. 36 E 36 BIS D.P.R. 380/2001 ED ART. 181 D.LVO 42/2004) – VIOLAZIONE 6 DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ – SVIAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
La parte ricorrente rimarca che il diniego di compatibilità sicuramente sarebbe illegittimo, atteso che le opere contestate, per le loro caratteristiche, non costituirebbero una trasformazione urbanistico-edilizia permanente e irreversibile del territorio. Il manufatto di mt. 3x3 è una struttura leggera costituita da elementi tutti di facile rimozione, allestita con pannellature in legno e copertura tipo pergotenda priva di opere in muratura o ancoraggi cementizi.
IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 10 BIS L. 241/1990 IN RELAZIONE ART. 36 D.P.R. 380/2001 ED ART. 181 D. LVO 42/2004) - VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
Secondo la prospettazione attorea, il silenzio – rigetto avrebbe precluso non solo la conoscenza delle ragioni dell’eventuale rigetto (art. 10 bis L. 241/1990), ma anche il diritto al contraddittorio procedimentale.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, deduce profili di inammissibilità e conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica del 18 marzo 2026, la causa è introitata per la decisione.
Il ricorso è inammissibile.
E’ meritevole di apprezzamento l’eccezione profilata dalla parte resistente.
Nella memoria difensiva, il Comune rimarca quanto segue:
“sull’istanza, il Comune di Praiano ha correttamente avviato l’iter per la valutazione della compatibilità paesaggistica, quale presupposto indispensabile per la definizione della pratica edilizia; la pratica è stata sottoposta all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio che, nella seduta del 27.11.2025, l’ha esaminata e, con verbale n. 08/02, ne ha sospeso l’esame ritenendo la documentazione presentata carente della documentazione; con nota, prot. n. 10305 del 27.11.2025, ritualmente esibita in atti di causa in data 24.02.2026, comunicata ai ricorrenti e al loro tecnico, l’Amministrazione richiedeva le necessarie integrazioni documentali, disponendo che nelle more la pratica resta sospesa e che i termini per la conclusione del procedimento “ripartiranno dalla data della ricezione dei suddetti atti”; ad oggi, i ricorrenti non hanno ancora provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta”.
Ne discende che il ricorso è inammissibile, in quanto nella fattispecie il silenzio rigetto non si è formato, atteso che “in ipotesi d'istanza congiunta di sanatoria e di compatibilità paesaggistica, i termini per la formazione del silenzio-rigetto ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2021 decorrono solo dall'adozione del parere ad opera della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 25 luglio 2022, n. 2136).
Ed invero, sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza ritenere formato il silenzio-diniego qualora il Comune, a fronte di una richiesta di accertamento di conformità, non abbia neppure sollecitato la Soprintendenza ad esprimere la propria determinazione sulla compatibilità postuma.
E tanto basta al Collegio.
La natura processuale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
TA RE, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA RE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO