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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38862 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(POZZUOLI (NA), 31/05/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CI MA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 02/03/1974), con il patrocinio dell'avv. CP_1
MATTIOLI GIULIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 19/04/2004 Parte_1
contraeva in Roma matrimonio concordatario con e che CP_1
dall'unione nasceva la figlia (27/07/2004), esponeva che nel tempo Per_1
la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e,
segnatamente, assegnazione in suo favore della casa familiare sita in Roma
Via dei Bragozzi n. 30, in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo
CP_ cointestato, obbligo del di corrisponderle la somma mensile di euro
600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia onere Per_1
di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti e di corrispondere il mutuo gravante sulla casa Per_1
familiare.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla CP_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze chiedendo addebitarsi la separazione alla moglie.
Alla prima udienza del 22/01/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status e riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con sentenza non definitiva n. 2095/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza 3
dell'11/02/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti allegati da ambo le parti alle memorie conclusionali di cui all'art. 473bis.28
c.p.c. in quanto trattasi di produzione tardiva e non autorizzata.
Nel merito, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il
Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie.
CP_ Priva di fondamento è la domanda di addebito proposta dal in quanto rimasta priva del sia pur minimo supporto probatorio oltre che carente in punto di allegazioni, di talché la stessa deve essere rigettata.
Relativamente alla misura del contributo dovuto dal padre per il mantenimento di convivente con la madre nella casa familiare che, Per_1
pertanto, anche in questa sede deve essere assegnata alla ricorrente, il collegio reputa equo confermare i vigenti provvedimenti provvisori in forza
CP_ dei quali il è tenuto a corrispondere alla la somma mensile di Pt_1
euro 250,00 da marzo 2024, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat con base marzo 2024, fermo l'onere di ambo i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti Per_1
Al riguardo, premesso che deve essere stigmatizzato il contegno processuale della ricorrente che ha omesso di produrre la documentazione economico-patrimoniale aggiornata unitamente alle note di precisazione delle conclusioni, come richiesto dal giudice delegato, mette conto
CP_ evidenziare che dal Modello CUD 2024 prodotto dal si evince che lo stesso nell'anno d'imposta 2023 ha percepito un reddito netto mensile pari a circa euro 2.100,00 su dodici mensilità; ambo i coniugi sono comproprietari della casa familiare in ragione del 50% ciascuno e onerati dal pagamento del 4
mutuo cointestato gravante sull'immobile per complessivi euro 700,00
mensili circa;
in mancanza di dati aggiornati deve ragionevolmente presumersi che il reddito della ricorrente, pari a circa euro 900,00 netti mensili su dodici mensilità, sia sostanzialmente invariato.
Per completezza giova, altresì, evidenziare che la circostanza non contestata per cui la figlia ha sottoscritto a dicembre 2024 un contratto di lavoro part time a tempo determinato per la durata di sei mesi, non è di per se sola sufficiente a ritenere il raggiungimento della piena, completa e stabile indipendenza economica da parte della stessa.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38862/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a far data dal marzo
2024, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia (2004), Per_1
la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli
CP_ indici Istat con base marzo 2024, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi Pt_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro 5
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via dei Bragozzi n. 30 alla ricorrente;
rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
dichiara la inutilizzabilità dei documenti allegati da ambo le parti alle memorie conclusionali ex art. 473bis.28 c.p.c.;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38862 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(POZZUOLI (NA), 31/05/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CI MA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 02/03/1974), con il patrocinio dell'avv. CP_1
MATTIOLI GIULIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 19/04/2004 Parte_1
contraeva in Roma matrimonio concordatario con e che CP_1
dall'unione nasceva la figlia (27/07/2004), esponeva che nel tempo Per_1
la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e,
segnatamente, assegnazione in suo favore della casa familiare sita in Roma
Via dei Bragozzi n. 30, in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo
CP_ cointestato, obbligo del di corrisponderle la somma mensile di euro
600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia onere Per_1
di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti e di corrispondere il mutuo gravante sulla casa Per_1
familiare.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla CP_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze chiedendo addebitarsi la separazione alla moglie.
Alla prima udienza del 22/01/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status e riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con sentenza non definitiva n. 2095/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta, all'udienza 3
dell'11/02/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti allegati da ambo le parti alle memorie conclusionali di cui all'art. 473bis.28
c.p.c. in quanto trattasi di produzione tardiva e non autorizzata.
Nel merito, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il
Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie.
CP_ Priva di fondamento è la domanda di addebito proposta dal in quanto rimasta priva del sia pur minimo supporto probatorio oltre che carente in punto di allegazioni, di talché la stessa deve essere rigettata.
Relativamente alla misura del contributo dovuto dal padre per il mantenimento di convivente con la madre nella casa familiare che, Per_1
pertanto, anche in questa sede deve essere assegnata alla ricorrente, il collegio reputa equo confermare i vigenti provvedimenti provvisori in forza
CP_ dei quali il è tenuto a corrispondere alla la somma mensile di Pt_1
euro 250,00 da marzo 2024, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat con base marzo 2024, fermo l'onere di ambo i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti Per_1
Al riguardo, premesso che deve essere stigmatizzato il contegno processuale della ricorrente che ha omesso di produrre la documentazione economico-patrimoniale aggiornata unitamente alle note di precisazione delle conclusioni, come richiesto dal giudice delegato, mette conto
CP_ evidenziare che dal Modello CUD 2024 prodotto dal si evince che lo stesso nell'anno d'imposta 2023 ha percepito un reddito netto mensile pari a circa euro 2.100,00 su dodici mensilità; ambo i coniugi sono comproprietari della casa familiare in ragione del 50% ciascuno e onerati dal pagamento del 4
mutuo cointestato gravante sull'immobile per complessivi euro 700,00
mensili circa;
in mancanza di dati aggiornati deve ragionevolmente presumersi che il reddito della ricorrente, pari a circa euro 900,00 netti mensili su dodici mensilità, sia sostanzialmente invariato.
Per completezza giova, altresì, evidenziare che la circostanza non contestata per cui la figlia ha sottoscritto a dicembre 2024 un contratto di lavoro part time a tempo determinato per la durata di sei mesi, non è di per se sola sufficiente a ritenere il raggiungimento della piena, completa e stabile indipendenza economica da parte della stessa.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38862/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a far data dal marzo
2024, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia (2004), Per_1
la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli
CP_ indici Istat con base marzo 2024, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi Pt_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro 5
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via dei Bragozzi n. 30 alla ricorrente;
rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
dichiara la inutilizzabilità dei documenti allegati da ambo le parti alle memorie conclusionali ex art. 473bis.28 c.p.c.;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi