TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/11/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. IL AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1456/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 26/11/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente tra (c.f. , nato a [...] l'[...], difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Giancarlo Di Biase, e (c.f. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede a Portici (NA), in Via Gravina n. 16, contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto citazione notificato il 13/4/2022 il signor ha appellato la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Gaeta n. 204/22, pubblicata il 23/3/2022. Per effetto del provvedimento l'appellante si è visto accogliere solo in parte la domanda proposta contro la al fine CP_1 di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali subiti nell'ambito di un incidente avvenuto a Itri
(LT) il 14/7/2021. A sostegno dell'impugnazione il signor ha dedotto che quel giorno, Pt_1 nelle immediate vicinanze dell'officina meccanica di cui all'epoca era titolare, sita in Via Appia, si verificò la rottura improvvisa del tubo metallico della macchina traccialinee in uso al personale della chiamata dall'amministrazione municipale a realizzare la CP_1 segnaletica orizzontale dell'asse viario. Ha riferito, ancora, che il guasto provocò, tra l'altro, il danneggiamento della carrozzeria dell'automobile di sua proprietà (una Volkswagen Golf), attinta dalla vernice blu fuoriuscita dal manufatto. Tanto premesso, l'istante ha osservato che nella sentenza impugnata il Giudice di Pace, pur riconoscendo l'esistenza delle altre voci di pregiudizio oggetto dell'azione risarcitoria (in tutto € 515,00), ha ridotto da € 3.200,00 a €
1.500,00 l'ammontare della somma dovuta dalla a titolo di rimborso dei costi CP_1 necessari alla riparazione della vettura sulla base di un criterio equitativo smentito, tuttavia, da evidenze probatorie inequivocabili, anche di natura documentale. Alla luce di tale rilievo ha concluso, di conseguenza, per l'aumento dell'importo ottenuto in primo grado, con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
La è rimasta contumace al pari di quanto avvenuto dinanzi al Giudice di Pace. CP_1
***
Ricostruiti in tal modo i termini della lite, il Tribunale reputa che il gravame vada accolto.
Come anticipato, in questa sede non sono in discussione la ricostruzione della dinamica del sinistro operata nella pronuncia di primo grado, l'ascrizione della responsabilità che ne è derivata in capo alla né l'entità dei danni dovuti dalla società per le poste risarcitorie CP_1 diverse da quelle inerenti alla riparazione della Golf di proprietà dell'appellante.
Si controverte, piuttosto, sull'ammontare della cifra che a detta del signor l'appellata Pt_1 avrebbe dovuto versare per il ripristino della piena funzionalità dell'automobile, quantificata dall'interessato in € 3.200,00 in luogo dei € 1.500,00 stimati nella sentenza n. 204/22.
1 In questa ottica il signor ha citato le risultanze della fattura emessa dal carrozziere di Pt_1 fiducia, il bonifico a saldo della stessa e la stima dei danni operata dal perito assicurativo
, laddove gli interventi necessari a riparare la vettura sono liquidati in una Persona_1 somma almeno parti a quella richiesta nell'atto introduttivo del precedente giudizio.
È risaputa l'inadeguatezza probatoria di fatture e preventivi in assenza di conferma in udienza da parte dei loro autori o di altri riscontri documentali (Cass. 12/1/2016, n. 299: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio”; cfr. ante, tra le altre, Cass 28/6/2010, n. 15383 e Cass. 10/10/2011, n. 20802).
Ciò posto, si deve ritenere che in primo grado l'entità della somma indicata nella fattura prodotta dal signor a fondamento della domanda abbia trovato adeguato conforto. Pt_1
Depongono in questo senso, più in dettaglio, la testimonianza resa dal signor Tes_1
, autore del documento, il riscontro contabile del relativo pagamento, eseguito
[...] tramite bonifico bancario del 28/10/2021, e la menzionata consulenza assicurativa.
L'importo di cui si discute (€ 3.200,00) non appare ictu oculi sproporzionato né esorbitante.
A fronte di un simile quadro, non si giustifica la riduzione effettuata da Giudice di Pace.
Ne deriva l'attribuzione in favore dell'appellante di un risarcimento ulteriore di € 1.700,00.
***
Secondo soccombenza, è tenuta al pagamento degli oneri inerenti al giudizio di CP_1 impugnazione, stimabili in base ai valori medi del D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 e 5.200,00 di media complessità in € 1.875,00 (€ 174,00 per esborsi, € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione e di decisione, unificate in virtù dell'assenza di attività istruttoria e della mancata concessione di termini ex art. 190 c.p.c.), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1456/2022 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 204/22, condanna CP_1 al pagamento in favore di dell'ulteriore importo di € 1.700,00 a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal sinistro descritto in motivazione;
➢ conferma le altre statuizioni della sentenza di primo grado;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri relativi al CP_1 Parte_1 giudizio di appello, stimabili in € 1.875,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 26/11/2025
il giudice
IL AR
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. IL AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1456/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 26/11/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente tra (c.f. , nato a [...] l'[...], difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Giancarlo Di Biase, e (c.f. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede a Portici (NA), in Via Gravina n. 16, contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto citazione notificato il 13/4/2022 il signor ha appellato la sentenza Parte_1 del Giudice di Pace di Gaeta n. 204/22, pubblicata il 23/3/2022. Per effetto del provvedimento l'appellante si è visto accogliere solo in parte la domanda proposta contro la al fine CP_1 di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali subiti nell'ambito di un incidente avvenuto a Itri
(LT) il 14/7/2021. A sostegno dell'impugnazione il signor ha dedotto che quel giorno, Pt_1 nelle immediate vicinanze dell'officina meccanica di cui all'epoca era titolare, sita in Via Appia, si verificò la rottura improvvisa del tubo metallico della macchina traccialinee in uso al personale della chiamata dall'amministrazione municipale a realizzare la CP_1 segnaletica orizzontale dell'asse viario. Ha riferito, ancora, che il guasto provocò, tra l'altro, il danneggiamento della carrozzeria dell'automobile di sua proprietà (una Volkswagen Golf), attinta dalla vernice blu fuoriuscita dal manufatto. Tanto premesso, l'istante ha osservato che nella sentenza impugnata il Giudice di Pace, pur riconoscendo l'esistenza delle altre voci di pregiudizio oggetto dell'azione risarcitoria (in tutto € 515,00), ha ridotto da € 3.200,00 a €
1.500,00 l'ammontare della somma dovuta dalla a titolo di rimborso dei costi CP_1 necessari alla riparazione della vettura sulla base di un criterio equitativo smentito, tuttavia, da evidenze probatorie inequivocabili, anche di natura documentale. Alla luce di tale rilievo ha concluso, di conseguenza, per l'aumento dell'importo ottenuto in primo grado, con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
La è rimasta contumace al pari di quanto avvenuto dinanzi al Giudice di Pace. CP_1
***
Ricostruiti in tal modo i termini della lite, il Tribunale reputa che il gravame vada accolto.
Come anticipato, in questa sede non sono in discussione la ricostruzione della dinamica del sinistro operata nella pronuncia di primo grado, l'ascrizione della responsabilità che ne è derivata in capo alla né l'entità dei danni dovuti dalla società per le poste risarcitorie CP_1 diverse da quelle inerenti alla riparazione della Golf di proprietà dell'appellante.
Si controverte, piuttosto, sull'ammontare della cifra che a detta del signor l'appellata Pt_1 avrebbe dovuto versare per il ripristino della piena funzionalità dell'automobile, quantificata dall'interessato in € 3.200,00 in luogo dei € 1.500,00 stimati nella sentenza n. 204/22.
1 In questa ottica il signor ha citato le risultanze della fattura emessa dal carrozziere di Pt_1 fiducia, il bonifico a saldo della stessa e la stima dei danni operata dal perito assicurativo
, laddove gli interventi necessari a riparare la vettura sono liquidati in una Persona_1 somma almeno parti a quella richiesta nell'atto introduttivo del precedente giudizio.
È risaputa l'inadeguatezza probatoria di fatture e preventivi in assenza di conferma in udienza da parte dei loro autori o di altri riscontri documentali (Cass. 12/1/2016, n. 299: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio”; cfr. ante, tra le altre, Cass 28/6/2010, n. 15383 e Cass. 10/10/2011, n. 20802).
Ciò posto, si deve ritenere che in primo grado l'entità della somma indicata nella fattura prodotta dal signor a fondamento della domanda abbia trovato adeguato conforto. Pt_1
Depongono in questo senso, più in dettaglio, la testimonianza resa dal signor Tes_1
, autore del documento, il riscontro contabile del relativo pagamento, eseguito
[...] tramite bonifico bancario del 28/10/2021, e la menzionata consulenza assicurativa.
L'importo di cui si discute (€ 3.200,00) non appare ictu oculi sproporzionato né esorbitante.
A fronte di un simile quadro, non si giustifica la riduzione effettuata da Giudice di Pace.
Ne deriva l'attribuzione in favore dell'appellante di un risarcimento ulteriore di € 1.700,00.
***
Secondo soccombenza, è tenuta al pagamento degli oneri inerenti al giudizio di CP_1 impugnazione, stimabili in base ai valori medi del D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 e 5.200,00 di media complessità in € 1.875,00 (€ 174,00 per esborsi, € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase di trattazione e di decisione, unificate in virtù dell'assenza di attività istruttoria e della mancata concessione di termini ex art. 190 c.p.c.), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1456/2022 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Gaeta n. 204/22, condanna CP_1 al pagamento in favore di dell'ulteriore importo di € 1.700,00 a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal sinistro descritto in motivazione;
➢ conferma le altre statuizioni della sentenza di primo grado;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri relativi al CP_1 Parte_1 giudizio di appello, stimabili in € 1.875,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 26/11/2025
il giudice
IL AR
2