CASS
Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2024, n. 45577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45577 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA BE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/05/2024 del TRIBUNALE di TREVISO udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale CINZIA PARASPORO che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata gig Penale Sent. Sez. 5 Num. 45577 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 11/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Treviso ha rigettato l'istanza ex art. 310 cod. proc. pen. proposta da RO ON avverso il decreto di sequestro emesso nei suoi confronti dal pubblico ministero presso il Tribunale di Treviso in data 10.4.2024, con cui sono stati sottratti alla sua disponibilità due telefoni cellulari. ON è un agente di polizia in forza alla DIGOS della questura di Treviso, indagato - insieme ad altri appartenenti alle forze dell'ordine - per i reati di favoreggiamento della latitanza di TE LO, nei cui confronti risulta emesso un provvedimento di esecuzione pena per anni uno e mesi due di reclusione, nonchè di accesso abusivo a sistema informatico (la banca dati interforze di polizia, in data 10.7.2023), delitto collegato al primo, per quanto risulta dai contatti telefonici (emersi dai tabulati) tra il ricercato ed esponenti delle forze dell'ordine, prossimi agli stessi accessi abusivi. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso l'indagato deducendo un unico motivo di censura con cui eccepisce violazione di legge per motivazione gravemente carente del decreto di sequestro dei telefoni cellulari del ricorrente, cui non poteva essere posto rimedio dall'integrazione interpretativa fornita in sede di provvedimento di riesame, che ha tentato di sopperire a tali mancanze motivazionali facendo riferimento a quanto il decreto del pubblico ministero evidenziava in ordine alle esigenze probatorie. Il decreto, invero, si limita ad ordinare alla polizia giudiziaria "il sequestro di telefoni cellulari in uso o comunque nella disponibilità dell'indagato, ai fini delle successive analisi ed elaborazione di dati estratti, delegati con atto a parte": una motivazione carente perché non esplicita perspicuamente le ragioni per cui è stato necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo dell'intero dispositivo elettronico. Neppure si precisano le specifiche informazioni da ricercare nel dispositivo elettronico o i tempi entro i quali verrà effettuata la selezione dei contenuti utili, in modo da consentire anche la restituzione di copia informatica dei dati non rilevanti. La difesa denuncia violazione del pincipio di proporzionalità in relazione alla compressione ingiustificata del diritto di proprietà dell'indagato, evocando gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo al riguardo, nonché la sentenza delle Sezioni Unite n. :36072 del 19/4/2018, Botticelli, Rv. 273548, che ha stabilito come il sistema di garanzie motivazionali ed il principio di proporzionalità si applichino anche al sequestro probatorio. In particolare, si evidenzia che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato l'illegittimità del sequestro indiscriminato di un dispositivo elettronic:o con finalità meramente "esplorative" (Sez. 6, n. 34265 del 22/9/2020, Aleotti, Rv. 279949- 02) e di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e senza 2 A" l'indicazione di eventuali criteri di scelta dei contenuti da sequestrare (si citano: Sez. 6, n. 6623 del 9/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092), tutti deficit riscontrabili nel decreto di sequestro. Tali mancanze motivazionali non possono ritenersi superate per via interpretativa, come ritiene il Tribunale del Riesame, facendo leva sulle ragioni esposte nel decreto in ordine alle esigenze probatorie (vale a dire i "contatti tra l'indagato e ulteriori soggetti coinvolti", "dialoghi o messaggi" e i "nominativi dei soggetti interessanti nelle chat e dei servizi di messaggistica o email"). In ogni caso, non sono stati indicati dal pubblico ministero i contenuti o le applicazioni presenti nel dispositivo da sottoporre a vincolo (messaggi sms, conversazioni Whatsapp o Instagram, casella di posta elettronica o altro), mentre si è disposta l'acquisizione di tutti i contenuti del telefono cellulare, quindi anche della galleria fotografica e delle annotazioni private (ad esempio, codici di accesso ad account sensibili come gli istituti di credito;
la rubrica telefonica;
l'agenda personale;
l'applicazione contenente dati sulla salute e il benessere fisico). A riprova della genericità della motivazione del decreto di sequestro, il ricorso indica la circostanza che il pubblico ministero abbia disposto, successivamente al provvedimento, un incarico di consulenza per selezionare il materiale di interesse contenuto nei dispositivi elettronici sequestrati, previa copia forense ed estrazione dei dati. In ogni caso, manca qualsiasi riferimento, nel decreto, ai tempi entro i quali verrà effettuata la selezione dei contenuti, con conseguente restituzione della copia informatica dei dati irrilevanti per le indagini, non potendo ritenersi sufficiente la generica indicazione a che le attività di estrazione dei dati siano svolte "senza ritardo" e "nel contraddittorio con le parti interessate ed autorizzando sin da subito la restituzione degli apparecchi agli aventi diritto, una volta terminati gli accertamenti di tipo tecnico". 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione Cinzia Parasporo ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Collegio rammenta anzitutto che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato e qui condiviso, ammette il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio solo per violazione di legge, inteso tale vizio come comprensivo anche sia degli errores in iudicando o in procedendo, sia di quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, 3 é completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., tra le altre, Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893). 2.1. Nel merito, è bene premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ancora una volta del tutto condivisa dal Collegio, i principi di "adeguatezza", "proporzionalità" e "gradualità", previsti dall'art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta di misure cautelari personali ed estesi anche ai fini dell'applicazione delle misure cautelari reali (Sez. 3, n. 21271 del 7/5/2014, Konovatov, RV. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/1/2013, Caruso, RV. 254712), devono valere anche per il provvedimento di sequestro probatorio, come hanno stabilito le Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548. L'istanza valoriale fondamentale alla base di tali affermazioni è la necessità di evitare ogni forma di esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica, protetti dalla Costituzione (artt. 41 e 42) e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 1, Prot. n. 1 CEDU). Le Sezioni Unite Botticelli hanno ritenuto che tale esigenza di evitare limitazioni che non siano necessariamente insite nell'obiettivo istituzionalmente perseguito dal provvedimento dell'autorità giudiziaria debba valere indipendentemente dalla finalità — impeditiva o probatoria — cui è diretto il sequestro. In entrambi i casi, infatti, ciò che viene in rilievo è un fattore di incisione dell'altrui sfera personale corrispondente anzitutto al diritto di disporre liberamente dei propri beni. Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza della Corte Edu che, ai fini della valutazione delle misure limitative del diritto di proprietà, richiede non solo che le stesse abbiano una base legale e rispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità (art. 1, par. 2, del Prot. n. 1 alla CEDU), ma anche che siano il frutto di un equo bilanciarnento tra tale interesse e quello del privato (Corte Edu, Grande Camera, 5 gennaio 2000, Beyeler c. Italia), inteso in termini di rapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l'interesse perseguito, che non potrebbe considerarsi soddisfatto se la persona interessata subisse un sacrificio eccessivo nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolet Impex s.r.l. c. Romania). Del resto, le Sezioni Unite hanno indicato la necessità di adeguata motivazione del decreto di sequestro probatorio (o del decreto di condalida del provvedimento di sequestro della polizia giudiziaria) anche quando questo abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato. La motivazione, per quanto concisa, deve dare conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Come è stato successivamente precisato, l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio, in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato, oppure cose a esso pertinenti, e alla concreta 4 ece finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018, Macis, Rv. 274781, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto nullo il decreto con cui il pubblico ministero, in relazione al delitto previsto dall'art. 356 cod. pen., aveva sequestrato a fini probatori tutta la corrispondenza intercorsa tra progettista e responsabile del procedimento, limitandosi a richiamare gli articoli di legge e ad enunciare il tempo e il luogo di commissione dei fatti, senza, tuttavia, descrivere questi ultimi e senza indicare le ragioni per cui i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose a esso pertinenti). In altre parole, la Cassazione chiede al pubblico ministero uno sforzo di chiarezza e trasparenza nell'esposizione delle ragioni che impongono una determinata forma al vincolo di sequestro disposto, evitando soluzioni motivazionali standardizzate o nelle quali la necessaria sintesi, connaturata alla tipologia di provvedimento, si riveli insufficienza esplicativa;
si chiede, in altre parole, di privilegiare un abito argomentativo cucito di volta in volta "su misura", essenzialmente in base alla tipologia di reati ipotizzati in concreto ed alla relazione tra questi e la cosa sequestrata, che realizza, in sintesi, la finalità probatoria. 2.2. Successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite Botticelli ed alle precisazioni delle sue affermazioni da parte delle Sezioni semplici, proprio in relazione alla peculiare ipotesi di sequestro probatorio di un dispositivo elettronico contenente dati personali (categoria di cose nella quale rientra il telefono cellulare), è sorto un orientamento interpretativo che ha disegnato il perimetro di legittimità di tale tipo di provvedimento, tracciata sulla base dei principi di proporzionalità ed adeguatezza. Si è valutata sussistente, così, la sostanziale elusione dei citati, fondamentali "valori delimitativi" del potere ablativo dell'autorità giudiziaria, e del pubblico ministero in particolare per il sequestro probatorio, dinanzi a situazioni di apprensione indiscriminata di dati personali contenuti nei device in sequestro, priva di indicazioni selettive e/o dei tempi di durata del vincolo. Tale opzione ermeneutica è condivisa dal Collegio, che intende ribadire l'affermazione che ne costituisce il precipitato, secondo cui è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che, in difetto di specifiche ragioni, conduca alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 9/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838, in una fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un 1:ablet; Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092, in un caso di sequestro di personal computer). 5 E' bene chiarire come ciò che non è consentito - a giudizio della tesi qui condivisa - non è l'apprensione di dati indiscriminata in sé considerata, ma quella che sia tale i mmotivatamente. Ed infatti, si richiede che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una effettiva valutazione della proporzionalità della misura, sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare con adeguata motivazione le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro i quali verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Il principio, valido e da ribadirsi anche nella fattispecie in esame dinanzi al Collegio, è stato affermato da Sez. 6, n. 17312 del 15/2/2024, Corsico, Rv. 286358, che esplicitamente in motivazione sottolinea quanto già evidenziato, vale a dire come non sia preclusa affatto la possibilità di apprendere, a fini di prova, un intero archivio informatico, ma che, tuttavia, solo un'adeguata motivazione su tali punti consente di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati. Un'apprensione totale" di dati, dunque, deve essere accompagnata, secondo quanto si può desumere anche da tale pronuncia e da quelle precedenti coerenti con detta impostazione, da quelli che si potrebbero definire "fattori di riequilibrio" sul piano della proporzionalità di un simile provvedimento invasivo della sfera privata;
fattori che, attraverso la motivazione del provvedimento di sequestro, mettano in condizioni il soggetto attinto dal provvedimento di comprenderne esattamente il contenuto, quanto ai dati effettivamente ricercati ed ai tempi di durata del vulnus al suo diritto di proprietà riferito al dispositivo elettronico in sequestro, dalle inevitabili ricadute sul diritto alla vita privata ed alla riservatezza dei suoi dati personali, in esso contenuti. E così, al fine di escludere che la misura assuma, in casi limite, una valenza meramente esplorativa, è necessario che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è stato disposto un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti Rv. 279949-02). Anche in tal caso, il trattenimento dei dati non può essere protratto a tempo indeterminato;
ciò in quanto l'estrazione di copia integrale dei dati contenuti nei dispositivi informatici o telematici realizza solo una "copia-mezzo", che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della 6 totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede (Sez. 6, n. 34265/2020, Aleotti, Rv. 279949-01). Per tale ragione, si rende necessario che il pubblico ministero predisponga un'adeguata organizzazione delle attività di indagine, per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto. Si tratta di indicazioni ermeneutiche - lo si ribadisce - del tutto condivisibili, che bilanciano adeguatamente i valori fondamentali in gioco, facendoli convivere in maniera costituzionalmente orientata, grazie al potere vivificante delle garanzie che possiede la motivazione dei provvedimenti provenienti dall'autorità giudiziaria. Non a caso l'art. 111, comma 6, della Costituzione prevede espressamente l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali, ivi compresi i decreti di sequestro. Vi è da aggiungere che, nel rilevato bilanciamento di valori in gioco, da un lato, vengono in rilievo il diritto di proprietà e quello di libertà di iniziativa economica, ma anche e soprattutto i diritti personalissimi coinvolti nell'apprensione dei dati, attinenti alla sfera della riservatezza personale, presenti nei dispositivi elettronici: si pensi alle notizie attinenti alla salute del titolare del device, contenute nelle applicazioni installate nel telefono, oppure ai dati bancari, alla corrispondenza personale non relativa al reato per cui si procede, integrata dai messaggi presenti nella memoria del device (sul tema, cfr. Sez. 2, n. 25549 del 15/5/2024, Tundo, Rv. 286467); oppure ancora alle immagini fotografiche quando non attinenti al reato;
dall'altro, si impone l'esigenza di assicurare la repressione penale e l'accertamento dei reati, per garantire l'ordine democratico di una determinata società e il godimento generalizzato di quegli stessi diritti di libertà coinvolti nel provvedimento ablativo. 3. Svolta tale premessa, va esaminato il ricorso, che ha colto, in effetti, un vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato - da qui l'ammissibilità della censura e dell'impugnazione in sede di legittimità, secondo quanto già illustrato - intesa come vizio di apparenza motivazionale riguardo alle censure relative alla mancanza di adeguate ragioni giustificative del decreto di sequestro probatorio del pubblico ministero dei due telefoni cellulari del ricorrente, avverso cui era stato proposto riesame. Invero, ferma la presenza di un quadro indiziario senz'altro costitutivo del ,Fumus commissi delicti e ben argomentato circa la sussistenza dei reati ipotizzati (favoreggiamento ed accesso abusivo ex art. 615-ter cod. pen.) - quadro indiziario, peraltro, non messo in discussione dalla difesa - il decreto di sequestro probatorio mostra alcune carenze dal punto di vista della struttura argomentativa, quanto ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza che avrebbero dovuto guidare la compressione dei diritti individuali coinvolti;
diritti che, nel caso di specie, sono non soltanto quello di proprietà, riguardo alla privazione a tempo indefinito dei beni materiali oggetto del sequestro 7 costituiti dai due telefoni cellulari, ma anche il diritto alla riservatezza della propria sfera individuale personale, composta da dati sensibili attinenti alla salute (quelli contenuti nelle applicazioni dedicate presenti nei telefoni in sequestro) e alla vita privata (quelli relativi a messaggi e fotografie o video di carattere strettamente personale e inutili rispetto alla finalità probatoria). Il provvedimento del Tribunale del Riesame si ispira correttamente alla bilanciata tutela di tali valori fondamentali ma, poi, con inesatta indulgenza, ritiene che le ragioni motivazionali esposte nel decreto stesso siano adeguate a spiegare specificamente tale bilanciamento e la compressione dei diritti coinvolti, mediante il solo riferimento al fatto che l'attività di estrazione e selezione dei dati da parte di un consulente tecnico all'uopo nominato sia svolta "senza ritardo", espressione invece generica, se non altrimenti circostanziata, rispetto, eventualmente, proprio ai tempi indicati per l'espletamento di tale consulenza. Eguale genericità si ritrova nell'individuazione del momento di restituzione dei telefoni cellulari "una volta terminati gli accertamenti di tipo tecnico". Il sequestro, in altre parole, si concretizza in un'apprensione di dati personalissimi omnicomprensiva, che il Tribunale del Riesame ha correttamente circoscritto, desumendola dal decreto, data la natura del reato ipotizzato, ai nominativi dei soggetti interessati nelle chat e nei servizi di messaggistica o email contenenti conversazioni rilevanti ed a queste stesse conversazioni (da ritenersi corrispondenza, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023; in tema cfr. Sez. 2, n. 25549 del 15/5/2024, Tundo, Rv. 286467), ma che, tuttavia, proprio per questo, avrebbe dovuto essere temporalmente perimetrata in maniera più precisa, quanto meno con riferimento ai tempi della consulenza tecnica volta alla selezione ed ai contenuti espliciti di essa, nonchè, meglio, alla futura, definitiva restituzione. 3.1. In conclusione, la necessità che il Tribunale del Riesame rivaluti la propria decisione alla luce delle linee guida nomofilattiche indicate dal Collegio, eventualmente motivando sulla presenza dei citati fattori di riequilibrio della consistente compressione dei diritti individuali in gioco, sotto il profilo soprattutto della durata di detta incisione ad opera del provvedimento di sequestro, impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e non anche dello stesso decreto di sequestro probatorio. Alla luce di tale analisi, rimane assorbita la questione, pure posta dal ricorso, sul se sia possibile integrare la motivazione del decreto di sequestro probatorio, ed a quali condizione, da parte del provvedimento di riesame (sul punto, cfr. Sez. 2, n. 495:36 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989; Sez. 4, n. 54827 del 19/9/2017, Gigante, Rv. 271579). All'accoglimento del ricorso segue, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Treviso, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. 8
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Treviso. Così deciso il 11 ottobre 2024.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale CINZIA PARASPORO che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata gig Penale Sent. Sez. 5 Num. 45577 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 11/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Treviso ha rigettato l'istanza ex art. 310 cod. proc. pen. proposta da RO ON avverso il decreto di sequestro emesso nei suoi confronti dal pubblico ministero presso il Tribunale di Treviso in data 10.4.2024, con cui sono stati sottratti alla sua disponibilità due telefoni cellulari. ON è un agente di polizia in forza alla DIGOS della questura di Treviso, indagato - insieme ad altri appartenenti alle forze dell'ordine - per i reati di favoreggiamento della latitanza di TE LO, nei cui confronti risulta emesso un provvedimento di esecuzione pena per anni uno e mesi due di reclusione, nonchè di accesso abusivo a sistema informatico (la banca dati interforze di polizia, in data 10.7.2023), delitto collegato al primo, per quanto risulta dai contatti telefonici (emersi dai tabulati) tra il ricercato ed esponenti delle forze dell'ordine, prossimi agli stessi accessi abusivi. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso l'indagato deducendo un unico motivo di censura con cui eccepisce violazione di legge per motivazione gravemente carente del decreto di sequestro dei telefoni cellulari del ricorrente, cui non poteva essere posto rimedio dall'integrazione interpretativa fornita in sede di provvedimento di riesame, che ha tentato di sopperire a tali mancanze motivazionali facendo riferimento a quanto il decreto del pubblico ministero evidenziava in ordine alle esigenze probatorie. Il decreto, invero, si limita ad ordinare alla polizia giudiziaria "il sequestro di telefoni cellulari in uso o comunque nella disponibilità dell'indagato, ai fini delle successive analisi ed elaborazione di dati estratti, delegati con atto a parte": una motivazione carente perché non esplicita perspicuamente le ragioni per cui è stato necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo dell'intero dispositivo elettronico. Neppure si precisano le specifiche informazioni da ricercare nel dispositivo elettronico o i tempi entro i quali verrà effettuata la selezione dei contenuti utili, in modo da consentire anche la restituzione di copia informatica dei dati non rilevanti. La difesa denuncia violazione del pincipio di proporzionalità in relazione alla compressione ingiustificata del diritto di proprietà dell'indagato, evocando gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo al riguardo, nonché la sentenza delle Sezioni Unite n. :36072 del 19/4/2018, Botticelli, Rv. 273548, che ha stabilito come il sistema di garanzie motivazionali ed il principio di proporzionalità si applichino anche al sequestro probatorio. In particolare, si evidenzia che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato l'illegittimità del sequestro indiscriminato di un dispositivo elettronic:o con finalità meramente "esplorative" (Sez. 6, n. 34265 del 22/9/2020, Aleotti, Rv. 279949- 02) e di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e senza 2 A" l'indicazione di eventuali criteri di scelta dei contenuti da sequestrare (si citano: Sez. 6, n. 6623 del 9/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092), tutti deficit riscontrabili nel decreto di sequestro. Tali mancanze motivazionali non possono ritenersi superate per via interpretativa, come ritiene il Tribunale del Riesame, facendo leva sulle ragioni esposte nel decreto in ordine alle esigenze probatorie (vale a dire i "contatti tra l'indagato e ulteriori soggetti coinvolti", "dialoghi o messaggi" e i "nominativi dei soggetti interessanti nelle chat e dei servizi di messaggistica o email"). In ogni caso, non sono stati indicati dal pubblico ministero i contenuti o le applicazioni presenti nel dispositivo da sottoporre a vincolo (messaggi sms, conversazioni Whatsapp o Instagram, casella di posta elettronica o altro), mentre si è disposta l'acquisizione di tutti i contenuti del telefono cellulare, quindi anche della galleria fotografica e delle annotazioni private (ad esempio, codici di accesso ad account sensibili come gli istituti di credito;
la rubrica telefonica;
l'agenda personale;
l'applicazione contenente dati sulla salute e il benessere fisico). A riprova della genericità della motivazione del decreto di sequestro, il ricorso indica la circostanza che il pubblico ministero abbia disposto, successivamente al provvedimento, un incarico di consulenza per selezionare il materiale di interesse contenuto nei dispositivi elettronici sequestrati, previa copia forense ed estrazione dei dati. In ogni caso, manca qualsiasi riferimento, nel decreto, ai tempi entro i quali verrà effettuata la selezione dei contenuti, con conseguente restituzione della copia informatica dei dati irrilevanti per le indagini, non potendo ritenersi sufficiente la generica indicazione a che le attività di estrazione dei dati siano svolte "senza ritardo" e "nel contraddittorio con le parti interessate ed autorizzando sin da subito la restituzione degli apparecchi agli aventi diritto, una volta terminati gli accertamenti di tipo tecnico". 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione Cinzia Parasporo ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Collegio rammenta anzitutto che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato e qui condiviso, ammette il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio solo per violazione di legge, inteso tale vizio come comprensivo anche sia degli errores in iudicando o in procedendo, sia di quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, 3 é completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., tra le altre, Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893). 2.1. Nel merito, è bene premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ancora una volta del tutto condivisa dal Collegio, i principi di "adeguatezza", "proporzionalità" e "gradualità", previsti dall'art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta di misure cautelari personali ed estesi anche ai fini dell'applicazione delle misure cautelari reali (Sez. 3, n. 21271 del 7/5/2014, Konovatov, RV. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/1/2013, Caruso, RV. 254712), devono valere anche per il provvedimento di sequestro probatorio, come hanno stabilito le Sezioni Unite nella sentenza Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548. L'istanza valoriale fondamentale alla base di tali affermazioni è la necessità di evitare ogni forma di esasperata compressione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica, protetti dalla Costituzione (artt. 41 e 42) e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 1, Prot. n. 1 CEDU). Le Sezioni Unite Botticelli hanno ritenuto che tale esigenza di evitare limitazioni che non siano necessariamente insite nell'obiettivo istituzionalmente perseguito dal provvedimento dell'autorità giudiziaria debba valere indipendentemente dalla finalità — impeditiva o probatoria — cui è diretto il sequestro. In entrambi i casi, infatti, ciò che viene in rilievo è un fattore di incisione dell'altrui sfera personale corrispondente anzitutto al diritto di disporre liberamente dei propri beni. Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza della Corte Edu che, ai fini della valutazione delle misure limitative del diritto di proprietà, richiede non solo che le stesse abbiano una base legale e rispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità (art. 1, par. 2, del Prot. n. 1 alla CEDU), ma anche che siano il frutto di un equo bilanciarnento tra tale interesse e quello del privato (Corte Edu, Grande Camera, 5 gennaio 2000, Beyeler c. Italia), inteso in termini di rapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l'interesse perseguito, che non potrebbe considerarsi soddisfatto se la persona interessata subisse un sacrificio eccessivo nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolet Impex s.r.l. c. Romania). Del resto, le Sezioni Unite hanno indicato la necessità di adeguata motivazione del decreto di sequestro probatorio (o del decreto di condalida del provvedimento di sequestro della polizia giudiziaria) anche quando questo abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato. La motivazione, per quanto concisa, deve dare conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. Come è stato successivamente precisato, l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio, in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato, oppure cose a esso pertinenti, e alla concreta 4 ece finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018, Macis, Rv. 274781, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto nullo il decreto con cui il pubblico ministero, in relazione al delitto previsto dall'art. 356 cod. pen., aveva sequestrato a fini probatori tutta la corrispondenza intercorsa tra progettista e responsabile del procedimento, limitandosi a richiamare gli articoli di legge e ad enunciare il tempo e il luogo di commissione dei fatti, senza, tuttavia, descrivere questi ultimi e senza indicare le ragioni per cui i beni sequestrati dovessero considerarsi corpo di reato o cose a esso pertinenti). In altre parole, la Cassazione chiede al pubblico ministero uno sforzo di chiarezza e trasparenza nell'esposizione delle ragioni che impongono una determinata forma al vincolo di sequestro disposto, evitando soluzioni motivazionali standardizzate o nelle quali la necessaria sintesi, connaturata alla tipologia di provvedimento, si riveli insufficienza esplicativa;
si chiede, in altre parole, di privilegiare un abito argomentativo cucito di volta in volta "su misura", essenzialmente in base alla tipologia di reati ipotizzati in concreto ed alla relazione tra questi e la cosa sequestrata, che realizza, in sintesi, la finalità probatoria. 2.2. Successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite Botticelli ed alle precisazioni delle sue affermazioni da parte delle Sezioni semplici, proprio in relazione alla peculiare ipotesi di sequestro probatorio di un dispositivo elettronico contenente dati personali (categoria di cose nella quale rientra il telefono cellulare), è sorto un orientamento interpretativo che ha disegnato il perimetro di legittimità di tale tipo di provvedimento, tracciata sulla base dei principi di proporzionalità ed adeguatezza. Si è valutata sussistente, così, la sostanziale elusione dei citati, fondamentali "valori delimitativi" del potere ablativo dell'autorità giudiziaria, e del pubblico ministero in particolare per il sequestro probatorio, dinanzi a situazioni di apprensione indiscriminata di dati personali contenuti nei device in sequestro, priva di indicazioni selettive e/o dei tempi di durata del vincolo. Tale opzione ermeneutica è condivisa dal Collegio, che intende ribadire l'affermazione che ne costituisce il precipitato, secondo cui è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che, in difetto di specifiche ragioni, conduca alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 9/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838, in una fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un 1:ablet; Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092, in un caso di sequestro di personal computer). 5 E' bene chiarire come ciò che non è consentito - a giudizio della tesi qui condivisa - non è l'apprensione di dati indiscriminata in sé considerata, ma quella che sia tale i mmotivatamente. Ed infatti, si richiede che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una effettiva valutazione della proporzionalità della misura, sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare con adeguata motivazione le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro i quali verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. Il principio, valido e da ribadirsi anche nella fattispecie in esame dinanzi al Collegio, è stato affermato da Sez. 6, n. 17312 del 15/2/2024, Corsico, Rv. 286358, che esplicitamente in motivazione sottolinea quanto già evidenziato, vale a dire come non sia preclusa affatto la possibilità di apprendere, a fini di prova, un intero archivio informatico, ma che, tuttavia, solo un'adeguata motivazione su tali punti consente di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati. Un'apprensione totale" di dati, dunque, deve essere accompagnata, secondo quanto si può desumere anche da tale pronuncia e da quelle precedenti coerenti con detta impostazione, da quelli che si potrebbero definire "fattori di riequilibrio" sul piano della proporzionalità di un simile provvedimento invasivo della sfera privata;
fattori che, attraverso la motivazione del provvedimento di sequestro, mettano in condizioni il soggetto attinto dal provvedimento di comprenderne esattamente il contenuto, quanto ai dati effettivamente ricercati ed ai tempi di durata del vulnus al suo diritto di proprietà riferito al dispositivo elettronico in sequestro, dalle inevitabili ricadute sul diritto alla vita privata ed alla riservatezza dei suoi dati personali, in esso contenuti. E così, al fine di escludere che la misura assuma, in casi limite, una valenza meramente esplorativa, è necessario che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è stato disposto un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l'oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti Rv. 279949-02). Anche in tal caso, il trattenimento dei dati non può essere protratto a tempo indeterminato;
ciò in quanto l'estrazione di copia integrale dei dati contenuti nei dispositivi informatici o telematici realizza solo una "copia-mezzo", che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della 6 totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede (Sez. 6, n. 34265/2020, Aleotti, Rv. 279949-01). Per tale ragione, si rende necessario che il pubblico ministero predisponga un'adeguata organizzazione delle attività di indagine, per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia integrale agli aventi diritto. Si tratta di indicazioni ermeneutiche - lo si ribadisce - del tutto condivisibili, che bilanciano adeguatamente i valori fondamentali in gioco, facendoli convivere in maniera costituzionalmente orientata, grazie al potere vivificante delle garanzie che possiede la motivazione dei provvedimenti provenienti dall'autorità giudiziaria. Non a caso l'art. 111, comma 6, della Costituzione prevede espressamente l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali, ivi compresi i decreti di sequestro. Vi è da aggiungere che, nel rilevato bilanciamento di valori in gioco, da un lato, vengono in rilievo il diritto di proprietà e quello di libertà di iniziativa economica, ma anche e soprattutto i diritti personalissimi coinvolti nell'apprensione dei dati, attinenti alla sfera della riservatezza personale, presenti nei dispositivi elettronici: si pensi alle notizie attinenti alla salute del titolare del device, contenute nelle applicazioni installate nel telefono, oppure ai dati bancari, alla corrispondenza personale non relativa al reato per cui si procede, integrata dai messaggi presenti nella memoria del device (sul tema, cfr. Sez. 2, n. 25549 del 15/5/2024, Tundo, Rv. 286467); oppure ancora alle immagini fotografiche quando non attinenti al reato;
dall'altro, si impone l'esigenza di assicurare la repressione penale e l'accertamento dei reati, per garantire l'ordine democratico di una determinata società e il godimento generalizzato di quegli stessi diritti di libertà coinvolti nel provvedimento ablativo. 3. Svolta tale premessa, va esaminato il ricorso, che ha colto, in effetti, un vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato - da qui l'ammissibilità della censura e dell'impugnazione in sede di legittimità, secondo quanto già illustrato - intesa come vizio di apparenza motivazionale riguardo alle censure relative alla mancanza di adeguate ragioni giustificative del decreto di sequestro probatorio del pubblico ministero dei due telefoni cellulari del ricorrente, avverso cui era stato proposto riesame. Invero, ferma la presenza di un quadro indiziario senz'altro costitutivo del ,Fumus commissi delicti e ben argomentato circa la sussistenza dei reati ipotizzati (favoreggiamento ed accesso abusivo ex art. 615-ter cod. pen.) - quadro indiziario, peraltro, non messo in discussione dalla difesa - il decreto di sequestro probatorio mostra alcune carenze dal punto di vista della struttura argomentativa, quanto ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza che avrebbero dovuto guidare la compressione dei diritti individuali coinvolti;
diritti che, nel caso di specie, sono non soltanto quello di proprietà, riguardo alla privazione a tempo indefinito dei beni materiali oggetto del sequestro 7 costituiti dai due telefoni cellulari, ma anche il diritto alla riservatezza della propria sfera individuale personale, composta da dati sensibili attinenti alla salute (quelli contenuti nelle applicazioni dedicate presenti nei telefoni in sequestro) e alla vita privata (quelli relativi a messaggi e fotografie o video di carattere strettamente personale e inutili rispetto alla finalità probatoria). Il provvedimento del Tribunale del Riesame si ispira correttamente alla bilanciata tutela di tali valori fondamentali ma, poi, con inesatta indulgenza, ritiene che le ragioni motivazionali esposte nel decreto stesso siano adeguate a spiegare specificamente tale bilanciamento e la compressione dei diritti coinvolti, mediante il solo riferimento al fatto che l'attività di estrazione e selezione dei dati da parte di un consulente tecnico all'uopo nominato sia svolta "senza ritardo", espressione invece generica, se non altrimenti circostanziata, rispetto, eventualmente, proprio ai tempi indicati per l'espletamento di tale consulenza. Eguale genericità si ritrova nell'individuazione del momento di restituzione dei telefoni cellulari "una volta terminati gli accertamenti di tipo tecnico". Il sequestro, in altre parole, si concretizza in un'apprensione di dati personalissimi omnicomprensiva, che il Tribunale del Riesame ha correttamente circoscritto, desumendola dal decreto, data la natura del reato ipotizzato, ai nominativi dei soggetti interessati nelle chat e nei servizi di messaggistica o email contenenti conversazioni rilevanti ed a queste stesse conversazioni (da ritenersi corrispondenza, secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023; in tema cfr. Sez. 2, n. 25549 del 15/5/2024, Tundo, Rv. 286467), ma che, tuttavia, proprio per questo, avrebbe dovuto essere temporalmente perimetrata in maniera più precisa, quanto meno con riferimento ai tempi della consulenza tecnica volta alla selezione ed ai contenuti espliciti di essa, nonchè, meglio, alla futura, definitiva restituzione. 3.1. In conclusione, la necessità che il Tribunale del Riesame rivaluti la propria decisione alla luce delle linee guida nomofilattiche indicate dal Collegio, eventualmente motivando sulla presenza dei citati fattori di riequilibrio della consistente compressione dei diritti individuali in gioco, sotto il profilo soprattutto della durata di detta incisione ad opera del provvedimento di sequestro, impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata e non anche dello stesso decreto di sequestro probatorio. Alla luce di tale analisi, rimane assorbita la questione, pure posta dal ricorso, sul se sia possibile integrare la motivazione del decreto di sequestro probatorio, ed a quali condizione, da parte del provvedimento di riesame (sul punto, cfr. Sez. 2, n. 495:36 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989; Sez. 4, n. 54827 del 19/9/2017, Gigante, Rv. 271579). All'accoglimento del ricorso segue, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Treviso, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. 8
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Treviso. Così deciso il 11 ottobre 2024.