Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10584/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10584/2021 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 23.12.2024
TRA
c.f. , in persona del Presidente legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, via Santa Lucia n.81, rappresentata e difesa ex artt.47 e 51 dello Statuto, dall'avvocato Angelo Marzocchella, c.f. , come da procura generale per C.F._1 notar rep. n. 33646 del 14.3.2018, rilasciata su foglio separato da Per_1 considerare in calce all'atto di opposizione;
-opponente
E
, nato il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2
-opposto contumace
Conclusioni: all'udienza del 23.12.2024, il difensore di parte opponente si riportava ai propri atti, concludendo per l'accoglimento dell'opposizione e chiedeva rimettersi la causa in decisione con i termini dell'art.190 c.p.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Con ricorso monitorio, l'Ingegnere esponeva di essere Persona_2 creditore della della somma complessiva di €15.638,31, in Parte_1 virtù di due fatture, la n.13/2018 e la n.20/2020. In particolare, egli rappresentava di essere stato nominato, con decreto n.28 del 20.12.2011, componente della Commissione Tecnico – Amministrativa dell'Impianto di Compostaggio, e, con decreto n.5 del 24.2.2012, Collaudatore Statico in Corso d'Opera, per l'impianto posto in Giffoni, Valle Piana, località Sardone.
tuttavia, egli spiegava di aver percepito solo una parte del compenso pattuito e che doveva ancora ricevere i corrispettivi per le fatture già menzionate, rispettivamente di €12.209,19 ed €3.429,52. Con mail del 18.6.2019, l'architetto RUP della realizzazione Tes_1 dell'impianto, aveva chiesto al ricorrente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui comunicava la totalità degli importi ancora da percepire e già fatturati. Nonostante l'invio di tale dichiarazione con pec del 19.7.2020, nonché i solleciti di pagamento chiesti in data 2.10.2020 sempre a mezzo pec, la Regione non adempiva.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere Controparte_1 alla suddetta il pagamento della somma suindicata. Parte_1
In data 2.3.2021, il Tribunale adito emetteva il decreto ingiuntivo n.1628/2021, come richiesto dal ricorrente per la somma di €15.638,31 oltre interessi legali decorrenti dal 2.10.2020 sino al soddisfo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo l'illegittimità delle determine dirigenziali n.28 del 20.12.2011 e n.5 del 24.2.2012, attesa l'assenza in esse di un riferimento motivazionale alla preventiva ricerca tra i dipendenti in organico di soggetti cui affidare l'incarico, come prevedente la normativa all'epoca dei fatti, ex articoli 91 e 120 comma 2bis D.lgs. n.163/2006 e articoli 215 e seguenti dal DPR n.207/2010.
Sul piano negoziale, dette norme assumevano il rango di disposizioni pubblicistiche imperative, idonee a cagionare la nullità del disciplinare del 19.4.2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418, 1 comma, c.c.. Ad ogni modo, la evidenziava che al punto 3.1 del contratto era Pt_1 previsto che il professionista presentasse al Responsabile del Procedimento, con periodicità bimestrale, un articolato rapporto informativo sulle attività espletate e sull'andamento delle lavorazioni di cantiere, con specifico riferimento al rispetto del cronoprogramma sui tempi, sulle forniture e sulle modalità di esecuzione dei lavori.
Tuttavia, secondo le risultanze documentali fornite alla D.G. Ambiente della l'Ingegnere non aveva mai adempiuto a tale incombente. Parte_1
Difatti, dalla documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo indirizzata al RUP non era possibile evincere le attività svolte Persona_3 per le quali il ricorrente chiedeva il pagamento e né era possibile risalire alle cifre già liquidate dalla Pt_1 Inoltre, il ricorrente asseriva che non c'erano mai state contestazioni in ordine al proprio lavoro, tuttavia, così non era, in quanto a più riprese la Regione aveva espresso dubbi sulla legittimità e quantificazione di quanto richiesto dal professionista, invitandolo a fornire chiarimenti. In particolare, la fattura n.20/2020 era stata respinta in data 1.10.2020, mediante piattaforma in
Voicesmartbox.
- 2 - Altresì, l'opponente oltre che sull'an lamentava anche un quantum errato e ciò in quanto l'art. 5 del contratto prevedeva che l'importo complessivo del compenso spettante al professionista per l'espletamento dell'incarico era determinato in via presuntiva in €20.000,00, tenendo conto delle tariffe professionali di riferimento, sulla scorta del residuo importo lordo dei lavori strutturali da eseguire di cui al progetto esecutivo approvato con ordinanza commissariale n. 380/2005, con applicazione della riduzione del 25% in conformità al punto 7 del decreto dirigenziale n. 28/2011.
Sicché, l'importo definitivo del compenso doveva essere determinato con le modalità di cui al punto precedente, sulla base del consuntivo lordo dei lavori strutturali eseguiti dall' A.T.I. appaltatrice come risultante dal S.A.L. finale. In particolare, il ricorrente avrebbe al massimo potuto esigere un credito di
€11.728,63, dato da €15.638,31 meno la percentuale dedotta in contratto del 25% di €3.909,57. Infine, l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda, in quanto l'art. 10 comma 1 del suddetto disciplinare prevedeva una clausola compromissoria e segnatamente che “Eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all' espletamento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non possano essere definite in via amministrativa saranno deferite al Tribunale ordinario nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo”. Tale disposizione impediva al ricorrente di agire in giudizio in assenza di un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
Comunque, non vi era stato per nessuno dei diversi lotti di lavori per i quali la aveva operato alcun collaudo finale di talché tali opere non CP_2 erano mai state approvate dall'amministrazione. Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. All'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa del 21.2.2022, celebrata mediante trattazione scritta, veniva dichiarata la contumacia della parte opposta. All'udienza del 21.12.2023, essendo la causa documentale, su richiesta della parte opponente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso si osserva quanto segue. Giova ricordare che “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.” (Cassazione civile sez. trib., 9.9.2022, n.26634). Infatti, "Il principio della 'ragione più
- 3 - liquida' consente al giudice di merito di risolvere il giudizio sulla base della questione di più agevole soluzione, anche prescindendo dall'ordine logico e giuridico delle questioni, purché la decisione adottata risulti conforme ai principi costituzionali e garantisca l 'economia processuale e la ragionevole durata del processo, evitando approfondimenti superflui su questioni non necessarie ai fini della definizione della causa." (Cassazione Civile, Sezioni
Unite, sentenza n. 9936/2014). Ciò posto, nella presente sede l'opponente ha eccepito la mancata costituzione dell'opposto, con conseguente impossibilità di utilizzazione del fascicolo monitorio ai fini della decisione. Ed invero, tale eccezione merita di essere approfondita, trattandosi di eccezione idonea a definire il giudizio.
L'art. 2697 c.c. richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso;
da ciò si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ.
Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Con la suddetta giurisprudenza si vuole evidenziare che la presunzione dell'esistenza del diritto nominata si intende valida a fronte quantomeno della prova del titolo negoziale da parte del creditore;
tuttavia, nel caso di specie così non è stato.
“La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a far parte del fascicolo di ufficio e il giudice non può tenerne conto. L'omessa produzione in primo grado non preclude alla parte opposta rimasta contumace in primo grado in un giudizio regolato dall'art. 345 c.p.c. nel testo previgente alla sostituzione operata dalla legge n. 353 del 1990, di produrre i documenti in appello, senza che sia necessario proporre appello incidentale ove il giudizio di primo grado sia stato definito con la conferma della pretesa posta a base dell'ingiunzione.” (Cassazione civile sez. III, 18.4.2006, n.8955). Benché si tratti di orientamento antecedente alla introduzione del processo telematico e alla considerazione che il giudizio di opposizione sia non un giudizio autonomo bensì una fase ulteriore del medesimo procedimento, si ritiene ancora oggi che sia onere dell'opposto quello di doversi costituire nel
- 4 - giudizio di opposizione al fine di far valere i documenti offerti come mezzo di prova nel ricorso per decreto ingiuntivo anche nella presente fase di giudizio.
Infatti, anche la giurisprudenza più recente persiste nel riconoscere in capo all'opposto il medesimo onere “In materia di ingiunzione in materia civile, la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione;
ne consegue che, in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto, con la conseguenza che qualora parte opposta non abbia assolto all'onere di provare l'esistenza del credito attraverso la produzione del titolo, il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere per ciò solo già revocato”. (Tribunale Roma sez. XVII, 26.6.2019, n.13572). Pertanto, alla luce delle suesposte motivazioni, l'opposizione proposta dalla va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1628/2021 emesso in data 2.3.2021 dal Tribunale di Napoli.
Quanto alle spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, in quanto deve tenersi in debita considerazione l'illegittimità, per stessa ammissione dell'Ente opponente, delle determine dirigenziali d'incarico professionale, attesa l'assenza in esse di un riferimento motivazionale alla preventiva ricerca tra i dipendenti in organico di soggetti cui affidare l'incarico, e che all'opposto può rimproverarsi unicamente il difetto di diligenza nel verificare tale circostanza. Ciò integra grave ed eccezionale ragione analoga a quelle riconosciute dall'art. 92 c.p.c. ai fini della possibilità di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.10584/2021 R.G.A.C., pendente tra la Pt_1
e , ogni contraria istanza disattesa e questione
[...] Controparte_1 assorbita, così provvede: 1)Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.1628/2021 emesso in data 2.3.2021 dal Tribunale di Napoli;
2)Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 10.4.2025
Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
- 5 -