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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1263/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1263/2023 promossa da: con sede in Livorno Corso Mazzini 106, c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante nata a [...] greco il 28.02.1947 Parte_2
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Adoncecchi presso il C.F._1 cui studio sito in Livorno, Piazza Attias n. 37-41 è elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro
con sede in Rosignano Marittimo Via Aurelia 54 c.f. Controparte_1
P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – noleggio di beni mobili (ponteggi)
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 30 gen- naio 2025 sulle conclusioni precisate come da note scritte ex art. 189 n. 1) c.p.c. depositate in data 8 aprile 2024
In particolare
Per parte opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione svolta e contrariis rejec- tis: accertare e dichiarare che la somma dovuta dall'opponente ammonta ad euro 1.760,00
e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
1 358/23 emesso dal Tribunale di Livorno. Con condanna della controparte al rimborso delle spese ed onorari di lite, di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore antistata- rio.”.
Parte opposta non si è costituita nel presente giudizio e, Controparte_1
pertanto, lo scrivente Giudicante, appurata la correttezza della notificazione dell'atto intro- duttivo, l'ha dichiarata contumace con provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data
10 luglio 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per d.i. ha adito l'intestato Tribunale chie- Controparte_1 dendo ingiungersi alla società l'importo di euro 15.811,20 oltre Parte_1
interessi e spese di procedura allegando quanto segue: i) di aver stipulato con l'opponente un contratto di noleggio avente ad oggetto la fornitura di ponteggi per un cantiere sito in
Livorno, Piazza della Vittoria n. 15 per un importo pari ad € 2.635,20 come da fattura n.
1/2023 emessa in data 12.1.2023 (doc. 2 fascicolo monitorio); ii) di aver inizialmente con- cordato la durata del noleggio in un mese decorrente dal 17.06.2022 al 17.07.2022 ma che questa veniva prolungata fino al 18 gennaio 2023; iii) che l'opponente avrebbe maturato un debito pari ad ulteriori € 13.176,00 come da pro-forma versato in atti (doc. 3 fascicolo mo- nitorio); iv) di aver sollecitato l'opponente mediante comunicazione PEC del proprio legale in data 13.01.2023; v) di non aver ricevuto alcun pagamento.
Il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda monitoria, con decreto ingiuntivo n. 358/2023, emesso in data 15.03.2023 (R.G. 835/2023), ingiungeva alla società
[...] di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso “1. la CP_2 somma di € 15.811,20; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto op- Parte_1
posizione contro il predetto decreto ingiuntivo n. 358/2023 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: accertare e dichiarare che la som- ma dovuta dall'opponente ammonta ad euro 1.760,00 e conseguentemente revocare e/o di-
2 chiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 358/23 emesso dal Tribunale di Livor- no.”
A fondamento della domanda, parte opponente ha dedotto: i) l'inesistenza delle pattuizioni contrattuali di cui al contratto prodotto da parte opposta in sede monitoria, stante il disco- noscimento della sottoscrizione da parte della stessa opponente;
ii) l'erronea determinazio- ne delle tariffe applicate per il noleggio dei ponteggi di cui si discute;
tali tariffe avrebbero dovuto essere determinate in base agli usi e consuetudini locali e/o nel bollettino regionale, ovvero in una forbice compresa fra 1 e 3 euro al mq;
iii) la non debenza dell'IVA per la prestazione dedotta in ricorso in base al disposto dell'art. 17 lettera a) comma 6 del DPR
633/72, il quale assoggetta tale operazione al regime di Reverse Charge e che dunque, dall'importo ingiunto andrebbe detratta la somma di euro 2.851,20 richiesta a titolo di IVA:
475,20 di cui alla fattura 1/2023 (doc. 2 del ricorso) e 2.376,00 di cui al proforma (doc. 3 del ricorso); iv) che sulla base degli accordi con la società opponente, la
[...]
avrebbe dovuto consegnare 270 mq di ponteggi, mentre invece sarebbe- CP_3
ro stati da quest'ultima consegnati soli 200 mq, mentre i successivi mq. 70 sarebbero stati consegnati in ritardo ed in più fasi a partire dal 20.07.2022 e, dunque, l'importo dovuto per il primo mese di noleggio deve considerare tale ammanco ed essere parametrato di conse- guenza nella somma di € 1.600,00; v) che il completamento del ponteggio si sarebbe verifi- cato solo in data 16.09.2022 e che, pertanto, per il periodo intercorrente dal 17.07.2022 al
15.09.2022 il ponteggio non sarebbe stato utilizzabile a causa del ritardo imputabile all'odierna parte opposta e, conseguentemente, nessuna somma sarebbe dovuta per tale pe- riodo;
vi) che la società opposta non avrebbe tenuto conto del pagamento già effettuato dall'opponente pari ad euro 2.000,00 (cfr. doc. 4 di parte opponente); v) di dover corri- spondere alla società opposta la sola somma di € 1.760,00 per le causali di cui al ricorso monitorio.
La società opposta, regolarmente convenuta in giudizio, non compariva e pertanto, lo scri- vente Giudicante ne dichiarava la contumacia ex art. 171 bis c.p.c. con provvedimento del
10 luglio 2023.
All'udienza del 30 novembre 2023 lo scrivente Giudicante accoglieva le istanze istruttorie articolate da parte opponente e fissava l'udienza del 3 aprile 2024 per l'escussione dei testi.
3 Al termine dell'espletata istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giu- dice fissava l'udienza di remissione della causa in decisione del 30 gennaio 2025 previa as- segnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle con- clusioni, comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si deve osservare come la società Controparte_1
ricoprendo nel presente giudizio di opposizione la veste di attore sostanziale, avrebbe dovu- to fornire la prova dell'esistenza del credito.
Sennonché, nell'atto di citazione parte attrice opponente ha disconosciuto formalmente, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la sottoscrizione presente sul contratto di noleggio (rectius, preven- tivo) allegato da parte opposta nel fascicolo monitorio, negando “che la sottoscrizione su detto contratto sia stata dalla stessa (attrice opponente) apposta o sia ad essa riconducibi- le: la suddetta sottoscrizione non è stata apposta dalla legale rappresentante CP_4
né da altro soggetto avente i poteri relativi.”
[...]
A seguito di tale disconoscimento, la parte convenuta opposta, se avesse inteso avvalersi del contratto, avrebbe avuto l'onere di chiederne la verificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 c.p.c. ma, essendo rimasta contumace, l'istanza di verificazione non è stata proposta.
Parte opposta ha, quindi, perso la possibilità di avvalersi del preventivo, le cui pattuizioni non possono essere prese in considerazione nel presente giudizio e, pertanto, le pattuizioni contenute nel citato preventivo non possono integrare idonea prova del credito asseritamen- te vantato dalla società opposta.
Seppure l'esistenza di un accordo fra le parti riguardante il noleggio di impalcatu- re/ponteggi necessari per svolgere dei lavori edili appare pacifica – e questo sia perché par- te opponente non contesta di aver ricevuto da parte opposta le predette impalcature, sia per- ché l'attività istruttoria (prova orale) lo ha confermato – tuttavia residuerebbero degli aspet- ti controversi di non secondaria importanza.
In particolare, l'opponente contesta da un lato, la determinazione del corrispettivo, che sa- rebbe stato di gran lunga inferiore rispetto a quanto indicato nel contratto/preventivo depo-
4 sitato dall'opposta in sede monitoria, e, dall'altro, eccepisce i ritardi nella consegna della merce, imputabili alla società opposta (ritardi quest'ultimi da ritenersi, ad avviso dell'opponente ragione unica del prolungamento del cantiere).
Riguardo agli asseriti ritardi veniva assunta la testimonianza del Referente dei lavori con- dominiali il quale confermava puntualmente la ricostruzione dell'opponente, Tes_1 ricordando come all'epoca dei fatti i lavori sulla prima facciata fossero terminati in data 20 luglio 2022 e che, successivamente, i ponteggi erano stati smontati per poi essere montati sulla seconda facciata del palazzo, ma che. a causa della mancanza di parte del materiale,
l'operazione non veniva ultimata fino al 16 settembre 2022.
Ad ogni modo per quanto sia pacifica l'esistenza di un accordo per il noleggio dei suddetti ponteggi e la sua materiale esecuzione, la mancata costituzione della parte che ricopre il ruolo di attore sostanziale, unita al disconoscimento del contratto (rectius, preventivo) pro- dotto in sede monitoria dalla ed alla produzione in tale Controparte_1
sede da parte della citata ditta creditrice di soli documenti di formazione unilaterale (quali la fattura n. 1/23 del 12 gennaio 2023 sub all. 2 e la nota proforma dell'11 gennaio 2023 sub all. 31), rende di fatto impossibile ritenere provato il credito di cui alla domanda moni- toria, con totale assorbimento di ogni altra questione.
Si ricordi, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali.
Ed invero, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posi- zione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudi- zio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di riparti- zione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmen- te la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una
5 domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nel- le rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003). In altri termini, spetta alla par- te opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza del titolo e l'ammontare del saldo a debito)
e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto, l'invalidità o l'inefficacia del rapporto o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Dunque, alla luce della carenza probatoria in ordine alla determinazione del credito di parte opposta, la domanda di parte opponente merita integrale accoglimento anche tenuto conto della dichiarazione – dal valore confessorio – della parte stessa che si è riconosciuta debitri- ce del minore importo di € 1.760,00 per le medesime causali ex adverso dedotte nel ricorso monitorio.
Ed invero, l'opponente, a fronte del rapporto intercorso con la società opposta, si è ricono- sciuta debitrice della somma di € 1.760,00 ed ha chiesto che venisse accertato che unica- mente tale somma era dovuta alla propria controparte contrattuale, con conseguente richie- sta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, domandando altresì la condanna alle spese nei confronti dell'opposta.
Difatti, l'espresso riconoscimento del debito reso dall'opponente in sede di atto introduttivo
– il quale, si badi bene, reca in calce la procura sottoscritta personalmente dal legale rappre- sentante della società opponente – ha valenza confessoria ai sensi dell'art. 2730 c.c. e 229
c.p.c. e, pertanto, ha valore di “prova legale” la quale vincola il Giudice a decidere secondo quanto è stato confessato.
Ebbene essendo dunque la pretesa monitoria di parte opposta sfornita di prova, in particolar modo in ordine al quantum del credito, non resta che accogliere la domanda di parte oppo- nente, pur tuttavia con la precisazione che all'accoglimento non seguirà unicamente pro-
6 nuncia dichiarativa della posta di credito di cui al sopra richiamato riconoscimento di debito ma (in ragione della domanda monitoria formulata dall'opposta ex art. 633 c.p.c.) pronuncia di condanna dell'opponente a versare all'opposta il relativo importo atteso che, come noto, la contumacia della parte opposta non implica alcuna rinuncia al credito portato dal decreto ingiuntivo. Per l'effetto la domanda monitoria è risultata solo parzialmente accolta (rectius, accolta per un importo inferiore a quello richiesto in sede di ricorso ex art. 633 c.p.c.)
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la peculiarità della vicenda so- stanziale e processuale dedotta in atti, considerato che la domanda monitoria proposta con ricorso ex art. 633 c.p.c. è stata accolta per importo minore rispetto quanto originariamente richiesto, considerato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata accolta e che risulta in atti riconoscimento di debito da parte dell'opponente, tenuto conto, altresì, della contumacia della parte opposta, ad avviso del Giudicante si ritengono integrate nel caso di specie quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 358/23 emesso in data 15.03.2023 dal Tri- bunale di Livorno (R.G. 835/2023);
- Condanna la società opponente a corrispondere alla Parte_1
società opposta l'importo di € 1.760,00 oltre in- Controparte_1
teressi dalla domanda monitoria sino al saldo per le ragioni di cui in parte motiva;
- Compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.
Così deciso in data 25 febbraio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come noto, la fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta " ex lege " per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale;
tuttavia, il valore proba- torio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di op- posizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipa- tivo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1263/2023 promossa da: con sede in Livorno Corso Mazzini 106, c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante nata a [...] greco il 28.02.1947 Parte_2
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Adoncecchi presso il C.F._1 cui studio sito in Livorno, Piazza Attias n. 37-41 è elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro
con sede in Rosignano Marittimo Via Aurelia 54 c.f. Controparte_1
P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – noleggio di beni mobili (ponteggi)
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 30 gen- naio 2025 sulle conclusioni precisate come da note scritte ex art. 189 n. 1) c.p.c. depositate in data 8 aprile 2024
In particolare
Per parte opponente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione svolta e contrariis rejec- tis: accertare e dichiarare che la somma dovuta dall'opponente ammonta ad euro 1.760,00
e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
1 358/23 emesso dal Tribunale di Livorno. Con condanna della controparte al rimborso delle spese ed onorari di lite, di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore antistata- rio.”.
Parte opposta non si è costituita nel presente giudizio e, Controparte_1
pertanto, lo scrivente Giudicante, appurata la correttezza della notificazione dell'atto intro- duttivo, l'ha dichiarata contumace con provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. emesso in data
10 luglio 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per d.i. ha adito l'intestato Tribunale chie- Controparte_1 dendo ingiungersi alla società l'importo di euro 15.811,20 oltre Parte_1
interessi e spese di procedura allegando quanto segue: i) di aver stipulato con l'opponente un contratto di noleggio avente ad oggetto la fornitura di ponteggi per un cantiere sito in
Livorno, Piazza della Vittoria n. 15 per un importo pari ad € 2.635,20 come da fattura n.
1/2023 emessa in data 12.1.2023 (doc. 2 fascicolo monitorio); ii) di aver inizialmente con- cordato la durata del noleggio in un mese decorrente dal 17.06.2022 al 17.07.2022 ma che questa veniva prolungata fino al 18 gennaio 2023; iii) che l'opponente avrebbe maturato un debito pari ad ulteriori € 13.176,00 come da pro-forma versato in atti (doc. 3 fascicolo mo- nitorio); iv) di aver sollecitato l'opponente mediante comunicazione PEC del proprio legale in data 13.01.2023; v) di non aver ricevuto alcun pagamento.
Il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda monitoria, con decreto ingiuntivo n. 358/2023, emesso in data 15.03.2023 (R.G. 835/2023), ingiungeva alla società
[...] di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso “1. la CP_2 somma di € 15.811,20; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto op- Parte_1
posizione contro il predetto decreto ingiuntivo n. 358/2023 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: accertare e dichiarare che la som- ma dovuta dall'opponente ammonta ad euro 1.760,00 e conseguentemente revocare e/o di-
2 chiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 358/23 emesso dal Tribunale di Livor- no.”
A fondamento della domanda, parte opponente ha dedotto: i) l'inesistenza delle pattuizioni contrattuali di cui al contratto prodotto da parte opposta in sede monitoria, stante il disco- noscimento della sottoscrizione da parte della stessa opponente;
ii) l'erronea determinazio- ne delle tariffe applicate per il noleggio dei ponteggi di cui si discute;
tali tariffe avrebbero dovuto essere determinate in base agli usi e consuetudini locali e/o nel bollettino regionale, ovvero in una forbice compresa fra 1 e 3 euro al mq;
iii) la non debenza dell'IVA per la prestazione dedotta in ricorso in base al disposto dell'art. 17 lettera a) comma 6 del DPR
633/72, il quale assoggetta tale operazione al regime di Reverse Charge e che dunque, dall'importo ingiunto andrebbe detratta la somma di euro 2.851,20 richiesta a titolo di IVA:
475,20 di cui alla fattura 1/2023 (doc. 2 del ricorso) e 2.376,00 di cui al proforma (doc. 3 del ricorso); iv) che sulla base degli accordi con la società opponente, la
[...]
avrebbe dovuto consegnare 270 mq di ponteggi, mentre invece sarebbe- CP_3
ro stati da quest'ultima consegnati soli 200 mq, mentre i successivi mq. 70 sarebbero stati consegnati in ritardo ed in più fasi a partire dal 20.07.2022 e, dunque, l'importo dovuto per il primo mese di noleggio deve considerare tale ammanco ed essere parametrato di conse- guenza nella somma di € 1.600,00; v) che il completamento del ponteggio si sarebbe verifi- cato solo in data 16.09.2022 e che, pertanto, per il periodo intercorrente dal 17.07.2022 al
15.09.2022 il ponteggio non sarebbe stato utilizzabile a causa del ritardo imputabile all'odierna parte opposta e, conseguentemente, nessuna somma sarebbe dovuta per tale pe- riodo;
vi) che la società opposta non avrebbe tenuto conto del pagamento già effettuato dall'opponente pari ad euro 2.000,00 (cfr. doc. 4 di parte opponente); v) di dover corri- spondere alla società opposta la sola somma di € 1.760,00 per le causali di cui al ricorso monitorio.
La società opposta, regolarmente convenuta in giudizio, non compariva e pertanto, lo scri- vente Giudicante ne dichiarava la contumacia ex art. 171 bis c.p.c. con provvedimento del
10 luglio 2023.
All'udienza del 30 novembre 2023 lo scrivente Giudicante accoglieva le istanze istruttorie articolate da parte opponente e fissava l'udienza del 3 aprile 2024 per l'escussione dei testi.
3 Al termine dell'espletata istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giu- dice fissava l'udienza di remissione della causa in decisione del 30 gennaio 2025 previa as- segnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle con- clusioni, comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si deve osservare come la società Controparte_1
ricoprendo nel presente giudizio di opposizione la veste di attore sostanziale, avrebbe dovu- to fornire la prova dell'esistenza del credito.
Sennonché, nell'atto di citazione parte attrice opponente ha disconosciuto formalmente, ai sensi dell'art. 214 c.p.c. la sottoscrizione presente sul contratto di noleggio (rectius, preven- tivo) allegato da parte opposta nel fascicolo monitorio, negando “che la sottoscrizione su detto contratto sia stata dalla stessa (attrice opponente) apposta o sia ad essa riconducibi- le: la suddetta sottoscrizione non è stata apposta dalla legale rappresentante CP_4
né da altro soggetto avente i poteri relativi.”
[...]
A seguito di tale disconoscimento, la parte convenuta opposta, se avesse inteso avvalersi del contratto, avrebbe avuto l'onere di chiederne la verificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 c.p.c. ma, essendo rimasta contumace, l'istanza di verificazione non è stata proposta.
Parte opposta ha, quindi, perso la possibilità di avvalersi del preventivo, le cui pattuizioni non possono essere prese in considerazione nel presente giudizio e, pertanto, le pattuizioni contenute nel citato preventivo non possono integrare idonea prova del credito asseritamen- te vantato dalla società opposta.
Seppure l'esistenza di un accordo fra le parti riguardante il noleggio di impalcatu- re/ponteggi necessari per svolgere dei lavori edili appare pacifica – e questo sia perché par- te opponente non contesta di aver ricevuto da parte opposta le predette impalcature, sia per- ché l'attività istruttoria (prova orale) lo ha confermato – tuttavia residuerebbero degli aspet- ti controversi di non secondaria importanza.
In particolare, l'opponente contesta da un lato, la determinazione del corrispettivo, che sa- rebbe stato di gran lunga inferiore rispetto a quanto indicato nel contratto/preventivo depo-
4 sitato dall'opposta in sede monitoria, e, dall'altro, eccepisce i ritardi nella consegna della merce, imputabili alla società opposta (ritardi quest'ultimi da ritenersi, ad avviso dell'opponente ragione unica del prolungamento del cantiere).
Riguardo agli asseriti ritardi veniva assunta la testimonianza del Referente dei lavori con- dominiali il quale confermava puntualmente la ricostruzione dell'opponente, Tes_1 ricordando come all'epoca dei fatti i lavori sulla prima facciata fossero terminati in data 20 luglio 2022 e che, successivamente, i ponteggi erano stati smontati per poi essere montati sulla seconda facciata del palazzo, ma che. a causa della mancanza di parte del materiale,
l'operazione non veniva ultimata fino al 16 settembre 2022.
Ad ogni modo per quanto sia pacifica l'esistenza di un accordo per il noleggio dei suddetti ponteggi e la sua materiale esecuzione, la mancata costituzione della parte che ricopre il ruolo di attore sostanziale, unita al disconoscimento del contratto (rectius, preventivo) pro- dotto in sede monitoria dalla ed alla produzione in tale Controparte_1
sede da parte della citata ditta creditrice di soli documenti di formazione unilaterale (quali la fattura n. 1/23 del 12 gennaio 2023 sub all. 2 e la nota proforma dell'11 gennaio 2023 sub all. 31), rende di fatto impossibile ritenere provato il credito di cui alla domanda moni- toria, con totale assorbimento di ogni altra questione.
Si ricordi, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali.
Ed invero, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posi- zione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudi- zio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di riparti- zione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmen- te la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una
5 domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nel- le rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003). In altri termini, spetta alla par- te opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza del titolo e l'ammontare del saldo a debito)
e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto, l'invalidità o l'inefficacia del rapporto o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria (ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
Dunque, alla luce della carenza probatoria in ordine alla determinazione del credito di parte opposta, la domanda di parte opponente merita integrale accoglimento anche tenuto conto della dichiarazione – dal valore confessorio – della parte stessa che si è riconosciuta debitri- ce del minore importo di € 1.760,00 per le medesime causali ex adverso dedotte nel ricorso monitorio.
Ed invero, l'opponente, a fronte del rapporto intercorso con la società opposta, si è ricono- sciuta debitrice della somma di € 1.760,00 ed ha chiesto che venisse accertato che unica- mente tale somma era dovuta alla propria controparte contrattuale, con conseguente richie- sta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, domandando altresì la condanna alle spese nei confronti dell'opposta.
Difatti, l'espresso riconoscimento del debito reso dall'opponente in sede di atto introduttivo
– il quale, si badi bene, reca in calce la procura sottoscritta personalmente dal legale rappre- sentante della società opponente – ha valenza confessoria ai sensi dell'art. 2730 c.c. e 229
c.p.c. e, pertanto, ha valore di “prova legale” la quale vincola il Giudice a decidere secondo quanto è stato confessato.
Ebbene essendo dunque la pretesa monitoria di parte opposta sfornita di prova, in particolar modo in ordine al quantum del credito, non resta che accogliere la domanda di parte oppo- nente, pur tuttavia con la precisazione che all'accoglimento non seguirà unicamente pro-
6 nuncia dichiarativa della posta di credito di cui al sopra richiamato riconoscimento di debito ma (in ragione della domanda monitoria formulata dall'opposta ex art. 633 c.p.c.) pronuncia di condanna dell'opponente a versare all'opposta il relativo importo atteso che, come noto, la contumacia della parte opposta non implica alcuna rinuncia al credito portato dal decreto ingiuntivo. Per l'effetto la domanda monitoria è risultata solo parzialmente accolta (rectius, accolta per un importo inferiore a quello richiesto in sede di ricorso ex art. 633 c.p.c.)
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la peculiarità della vicenda so- stanziale e processuale dedotta in atti, considerato che la domanda monitoria proposta con ricorso ex art. 633 c.p.c. è stata accolta per importo minore rispetto quanto originariamente richiesto, considerato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata accolta e che risulta in atti riconoscimento di debito da parte dell'opponente, tenuto conto, altresì, della contumacia della parte opposta, ad avviso del Giudicante si ritengono integrate nel caso di specie quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 358/23 emesso in data 15.03.2023 dal Tri- bunale di Livorno (R.G. 835/2023);
- Condanna la società opponente a corrispondere alla Parte_1
società opposta l'importo di € 1.760,00 oltre in- Controparte_1
teressi dalla domanda monitoria sino al saldo per le ragioni di cui in parte motiva;
- Compensa integralmente le spese di giudizio fra le parti.
Così deciso in data 25 febbraio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come noto, la fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta " ex lege " per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale;
tuttavia, il valore proba- torio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di op- posizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipa- tivo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.