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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 14/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CH ER, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3257/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 04550632188 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250041533972000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4291/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione in relazione all'atto n. 04550632188 e alla cartella di pagamento n. 068 2025 00415339
72 000. L'oggetto della controversia riguarda la richiesta di maggiori imposte, interessi e sanzioni IRPEF per l'anno 2020, per un totale di € 9.058,58, oltre ai diritti di notifica.
Nel 2020 la ricorrente era titolare di una partecipazione qualificata nella società svizzera Società_1 S.A., detenuta tramite Società_2 S.p.A.
In quell'anno Società_1 ha distribuito dividendi per € 36.974,82, soggetti in Svizzera a imposta preventiva del 35% (€ 12.941,19).
In base alla normativa vigente, tali utili:
· Erano assoggettati in Italia a ritenuta d'acconto del 26% da parte dell'Intermediario.
· Concorrevano alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 58,14%.
La ricorrente ha correttamente indicato nella dichiarazione dei redditi 2021 il reddito da dividendi e ha scomputato le ritenute subite, evitando la doppia imposizione.
L'Ufficio ha notificato un avviso bonario annullando il credito per ritenute d'acconto di € 6.248,74, sostenendo che si trattasse di ritenute su dividendi esteri non scomputabili.
La successiva cartella di pagamento ha richiesto il versamento delle somme indicate.
La ricorrente contesta la legittimità di questa interpretazione, sostenendo che:
· La normativa di riferimento (Legge di bilancio 2018 e D.M. 26 maggio 2017) prevede la possibilità di scomputare tali ritenute a titolo di acconto.
· Le istruzioni alla compilazione del Modello Redditi Persone Fisiche confermano la correttezza della condotta della ricorrente.
· La mancata considerazione delle ritenute comporterebbe una doppia imposizione non prevista dalla legge.
La ricorrente chiede in conclusione l'annullamento dell'atto e della cartella di pagamento, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che replica alle argomentazioni della contribuente Ricorrente_1
sulla tassazione dei dividendi esteri percepiti nel 2020 dalla società svizzera Società_1 S.A.
L'Ufficio contesta la tesi della ricorrente secondo cui gli utili distribuiti sarebbero interamente riferibili a riserve formate entro il 31 dicembre 2017, e quindi soggetti al regime transitorio previsto dal comma 1006 della
Legge di Bilancio 2018. Secondo l'Agenzia, la documentazione prodotta dalla ricorrente (delibere e bilanci dal 2012 al 2020) non dimostra la necessaria stratificazione delle riserve di utili, né la precisa riferibilità dei dividendi del 2020 a utili maturati fino al 2017. Anzi, dai dati risulta che le riserve di utili sono aumentate dopo il 2017, il che escluderebbe un prelievo dalle riserve pregresse.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione contestando le affermazioni della ricorrente, sostenendo la propria estraneità e carenza di legittimazione passiva, poiché la formazione del ruolo e l'emissione della cartella sono di esclusiva competenza dell'ente impositore, cioè l'Agenzia delle
Entrate. L'Agente della riscossione sottolinea di aver agito solo quale incaricato dell'esazione e di non poter entrare nel merito della pretesa tributaria, chiedendo quindi di essere estromesso dal giudizio e il rigetto del ricorso nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze.
Con memoria la ricorrente la ricorrente insiste nelle proprie deduzioni e conclusioni.
La ricorrente ribadisce che la ritenuta sui dividendi (pari a € 6.249,00) è stata correttamente applicata a titolo di acconto, in conformità alla normativa vigente e alla prassi dell'Agenzia delle Entrate, poiché i proventi derivavano da partecipazioni in società estera non residente in Paesi a fiscalità privilegiata. La memoria dettaglia le risposte e i documenti inviati all'Ufficio, tra cui certificazioni, delibere di distribuzione e bilanci della società svizzera Società_1 S.A., che attestano la sufficienza delle riserve di utili prodotte fino al 31 dicembre 2017 per coprire i dividendi distribuiti nel 2020.
Viene richiamata la normativa (Legge di Bilancio 2018; art. 27 del d.P.R. 600/1973) e la prassi amministrativa che sanciscono la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017, secondo il metodo “first in first out”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ritenuta di € 6.249,00 – indicata dalla Ricorrente nel rigo RL1, col. 3 e nel successivo rigo RN33, col. 4 del Mod. redditi/2021 – relativa ai dividendi esteri percepiti nell'anno d'imposta 2020, pari a € 21.497,00, non è stata ritenuta dall'Ufficio correttamente operata e provata.
Parte ricorrente ritiene, per contro, che debba considerarsi legittimamente operata a titolo di acconto, e non d'imposta, ma soprattutto provata.
Tale qualificazione troverebbe fondamento nella circostanza che tali proventi riguardavano partecipazioni in società estere e non residenti in [...]a fiscalità privilegiata. Conseguentemente, l'intermediario – la società fiduciaria Società_2 S.p.A. – all'atto della riscossione di tali dividendi, era tenuto ad applicare la ritenuta a titolo di acconto e non di imposta, conformandosi alla normativa vigente e, in particolare, a quanto previsto dalla lettera a), del comma quarto dell'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 che prevedeva, nella sua versione applicabile ratione temporis, che “la ritenuta è operata a titolo d'acconto: a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65”.
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni (Allegato n. 1), non ha in alcun modo contestato la natura della ritenuta applicata ai proventi percepiti dalla Ricorrente, né tantomeno l'applicabilità in astratto della deroga di cui al comma 1006 della Legge di Bilancio 2018, ma si è limitata ad eccepire una presunta carenza probatoria in ordine alla circostanza che i suddetti proventi fossero stati effettivamente prodotti dalla società svizzera Società_1 S.A. anteriormente al 31 dicembre 2017. Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha così scritto: “ad avviso della difesa avversaria, nel caso della Sig. ra Ricorrente_1, risultava applicabile la deroga prevista dal comma 1006 della Legge di bilancio 2018 in quanto gli utili dalla stessa percepiti nel 2020 erano stati prodotti dalla Società svizzera successivamente al 31 dicembre 2016 ma prima del 31 dicembre 2017. Di conseguenza, continua parte ricorrente, risultava corretto assoggettarli a ritenuta a titolo di acconto oltre che considerarli ai fini della determinazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%.. Tale affermazione, tuttavia, non risulta condivisibile in quanto priva di adeguato supporto probatorio”.
L'Ufficio ha dunque circoscritto le sue controdeduzioni unicamente sul profilo probatorio relativo al momento di formazione dei proventi in questione.
La Ricorrente ha trasmesso all'Ufficio le delibere di distribuzione degli utili adottate dalla società svizzera Società_1 S.A., corredate dai relativi bilanci, per gli esercizi compresi dall'anno 2012 al 2020, come da documenti versati in atti.
A seguito della trasmissione di tale documentazione l'Ufficio eccepiva che nella delibera assembleare relativa al 2020 non vi erano riferimenti agli utili prodotti nell'anno di imposta 2017.
La Ricorrente sul punto ha ribadito all'Ufficio che, come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate, vige una presunzione secondo la quale gli utili distribuiti – a prescindere da quanto indicato nella delibera di distribuzione – si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino al 31 dicembre 2017.
Nella Risposta n. 163/2022, depositata in atti, la stessa Agenzia ha precisato che “la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 […] opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili”. Lo stesso principio è stato ribadito nella Risposta n. 454/2022). I menzionati chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sarebbero paradossalmente inutili in una situazione in cui dopo il 2017 la società non avesse prodotto più ulteriori utili. Per contro, tale chiarimento ha una sua rilevanza unicamente nello scenario in cui, negli anni dopo il
2017, la società abbia prodotto – come nel caso in esame – altri utili, incrementando le proprie riserve di utili.
L'art. 1, comma 4, D.M. 26 maggio 2017 afferma che “a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016."
La legge di Bilancio 2018, L. 205/2017, prevedeva con il comma 1006 che “In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017” che recita, all'art. 1, “Agli effetti dell'applicazione degli articoli 47 e 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, nonché i proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari e le remunerazioni relative ai contratti di cui rispettivamente agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare.” Da ciò deriva che, in applicazione delle norme sopra citate, gli utili formati nel 2017 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare e quindi per determinare se la ricorrente ha operato correttamente occorre verificare se gli utili distribuiti si sono formati entro il 2017.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente è di tutta evidenza che al 31 dicembre 2017 vi erano utili sufficienti a coprire l'intero importo di utili distribuiti e, in applicazione del metodo “first in first out”, che, è funzionale a garantire un'omogeneità di imposizione fiscale in capo ai soci, in relazione ai dividendi distribuiti, con la conseguente “stratificazione” fiscale degli utili prodotti dalla società in base al periodo di effettiva produzione si deve ritenere che l'operato della ricorrente è legittimo e corretto con la conseguenza che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La questione non essendo ancora coperta da una giurisprudenza di legittimità consolidata e costante fa ritenere opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa integralmente le spese sostenute dalle parti.
Il Relatore Il Presidente
TR AR AV RT HI
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CH ER, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3257/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 04550632188 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250041533972000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4291/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione in relazione all'atto n. 04550632188 e alla cartella di pagamento n. 068 2025 00415339
72 000. L'oggetto della controversia riguarda la richiesta di maggiori imposte, interessi e sanzioni IRPEF per l'anno 2020, per un totale di € 9.058,58, oltre ai diritti di notifica.
Nel 2020 la ricorrente era titolare di una partecipazione qualificata nella società svizzera Società_1 S.A., detenuta tramite Società_2 S.p.A.
In quell'anno Società_1 ha distribuito dividendi per € 36.974,82, soggetti in Svizzera a imposta preventiva del 35% (€ 12.941,19).
In base alla normativa vigente, tali utili:
· Erano assoggettati in Italia a ritenuta d'acconto del 26% da parte dell'Intermediario.
· Concorrevano alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 58,14%.
La ricorrente ha correttamente indicato nella dichiarazione dei redditi 2021 il reddito da dividendi e ha scomputato le ritenute subite, evitando la doppia imposizione.
L'Ufficio ha notificato un avviso bonario annullando il credito per ritenute d'acconto di € 6.248,74, sostenendo che si trattasse di ritenute su dividendi esteri non scomputabili.
La successiva cartella di pagamento ha richiesto il versamento delle somme indicate.
La ricorrente contesta la legittimità di questa interpretazione, sostenendo che:
· La normativa di riferimento (Legge di bilancio 2018 e D.M. 26 maggio 2017) prevede la possibilità di scomputare tali ritenute a titolo di acconto.
· Le istruzioni alla compilazione del Modello Redditi Persone Fisiche confermano la correttezza della condotta della ricorrente.
· La mancata considerazione delle ritenute comporterebbe una doppia imposizione non prevista dalla legge.
La ricorrente chiede in conclusione l'annullamento dell'atto e della cartella di pagamento, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che replica alle argomentazioni della contribuente Ricorrente_1
sulla tassazione dei dividendi esteri percepiti nel 2020 dalla società svizzera Società_1 S.A.
L'Ufficio contesta la tesi della ricorrente secondo cui gli utili distribuiti sarebbero interamente riferibili a riserve formate entro il 31 dicembre 2017, e quindi soggetti al regime transitorio previsto dal comma 1006 della
Legge di Bilancio 2018. Secondo l'Agenzia, la documentazione prodotta dalla ricorrente (delibere e bilanci dal 2012 al 2020) non dimostra la necessaria stratificazione delle riserve di utili, né la precisa riferibilità dei dividendi del 2020 a utili maturati fino al 2017. Anzi, dai dati risulta che le riserve di utili sono aumentate dopo il 2017, il che escluderebbe un prelievo dalle riserve pregresse.
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione contestando le affermazioni della ricorrente, sostenendo la propria estraneità e carenza di legittimazione passiva, poiché la formazione del ruolo e l'emissione della cartella sono di esclusiva competenza dell'ente impositore, cioè l'Agenzia delle
Entrate. L'Agente della riscossione sottolinea di aver agito solo quale incaricato dell'esazione e di non poter entrare nel merito della pretesa tributaria, chiedendo quindi di essere estromesso dal giudizio e il rigetto del ricorso nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze.
Con memoria la ricorrente la ricorrente insiste nelle proprie deduzioni e conclusioni.
La ricorrente ribadisce che la ritenuta sui dividendi (pari a € 6.249,00) è stata correttamente applicata a titolo di acconto, in conformità alla normativa vigente e alla prassi dell'Agenzia delle Entrate, poiché i proventi derivavano da partecipazioni in società estera non residente in Paesi a fiscalità privilegiata. La memoria dettaglia le risposte e i documenti inviati all'Ufficio, tra cui certificazioni, delibere di distribuzione e bilanci della società svizzera Società_1 S.A., che attestano la sufficienza delle riserve di utili prodotte fino al 31 dicembre 2017 per coprire i dividendi distribuiti nel 2020.
Viene richiamata la normativa (Legge di Bilancio 2018; art. 27 del d.P.R. 600/1973) e la prassi amministrativa che sanciscono la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017, secondo il metodo “first in first out”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ritenuta di € 6.249,00 – indicata dalla Ricorrente nel rigo RL1, col. 3 e nel successivo rigo RN33, col. 4 del Mod. redditi/2021 – relativa ai dividendi esteri percepiti nell'anno d'imposta 2020, pari a € 21.497,00, non è stata ritenuta dall'Ufficio correttamente operata e provata.
Parte ricorrente ritiene, per contro, che debba considerarsi legittimamente operata a titolo di acconto, e non d'imposta, ma soprattutto provata.
Tale qualificazione troverebbe fondamento nella circostanza che tali proventi riguardavano partecipazioni in società estere e non residenti in [...]a fiscalità privilegiata. Conseguentemente, l'intermediario – la società fiduciaria Società_2 S.p.A. – all'atto della riscossione di tali dividendi, era tenuto ad applicare la ritenuta a titolo di acconto e non di imposta, conformandosi alla normativa vigente e, in particolare, a quanto previsto dalla lettera a), del comma quarto dell'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 che prevedeva, nella sua versione applicabile ratione temporis, che “la ritenuta è operata a titolo d'acconto: a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65”.
L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni (Allegato n. 1), non ha in alcun modo contestato la natura della ritenuta applicata ai proventi percepiti dalla Ricorrente, né tantomeno l'applicabilità in astratto della deroga di cui al comma 1006 della Legge di Bilancio 2018, ma si è limitata ad eccepire una presunta carenza probatoria in ordine alla circostanza che i suddetti proventi fossero stati effettivamente prodotti dalla società svizzera Società_1 S.A. anteriormente al 31 dicembre 2017. Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha così scritto: “ad avviso della difesa avversaria, nel caso della Sig. ra Ricorrente_1, risultava applicabile la deroga prevista dal comma 1006 della Legge di bilancio 2018 in quanto gli utili dalla stessa percepiti nel 2020 erano stati prodotti dalla Società svizzera successivamente al 31 dicembre 2016 ma prima del 31 dicembre 2017. Di conseguenza, continua parte ricorrente, risultava corretto assoggettarli a ritenuta a titolo di acconto oltre che considerarli ai fini della determinazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%.. Tale affermazione, tuttavia, non risulta condivisibile in quanto priva di adeguato supporto probatorio”.
L'Ufficio ha dunque circoscritto le sue controdeduzioni unicamente sul profilo probatorio relativo al momento di formazione dei proventi in questione.
La Ricorrente ha trasmesso all'Ufficio le delibere di distribuzione degli utili adottate dalla società svizzera Società_1 S.A., corredate dai relativi bilanci, per gli esercizi compresi dall'anno 2012 al 2020, come da documenti versati in atti.
A seguito della trasmissione di tale documentazione l'Ufficio eccepiva che nella delibera assembleare relativa al 2020 non vi erano riferimenti agli utili prodotti nell'anno di imposta 2017.
La Ricorrente sul punto ha ribadito all'Ufficio che, come evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate, vige una presunzione secondo la quale gli utili distribuiti – a prescindere da quanto indicato nella delibera di distribuzione – si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino al 31 dicembre 2017.
Nella Risposta n. 163/2022, depositata in atti, la stessa Agenzia ha precisato che “la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 […] opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili”. Lo stesso principio è stato ribadito nella Risposta n. 454/2022). I menzionati chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sarebbero paradossalmente inutili in una situazione in cui dopo il 2017 la società non avesse prodotto più ulteriori utili. Per contro, tale chiarimento ha una sua rilevanza unicamente nello scenario in cui, negli anni dopo il
2017, la società abbia prodotto – come nel caso in esame – altri utili, incrementando le proprie riserve di utili.
L'art. 1, comma 4, D.M. 26 maggio 2017 afferma che “a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016."
La legge di Bilancio 2018, L. 205/2017, prevedeva con il comma 1006 che “In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017” che recita, all'art. 1, “Agli effetti dell'applicazione degli articoli 47 e 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, nonché i proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari e le remunerazioni relative ai contratti di cui rispettivamente agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare.” Da ciò deriva che, in applicazione delle norme sopra citate, gli utili formati nel 2017 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare e quindi per determinare se la ricorrente ha operato correttamente occorre verificare se gli utili distribuiti si sono formati entro il 2017.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente è di tutta evidenza che al 31 dicembre 2017 vi erano utili sufficienti a coprire l'intero importo di utili distribuiti e, in applicazione del metodo “first in first out”, che, è funzionale a garantire un'omogeneità di imposizione fiscale in capo ai soci, in relazione ai dividendi distribuiti, con la conseguente “stratificazione” fiscale degli utili prodotti dalla società in base al periodo di effettiva produzione si deve ritenere che l'operato della ricorrente è legittimo e corretto con la conseguenza che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La questione non essendo ancora coperta da una giurisprudenza di legittimità consolidata e costante fa ritenere opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa integralmente le spese sostenute dalle parti.
Il Relatore Il Presidente
TR AR AV RT HI