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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2317 / 2014 R.G.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
La Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso,
premesso che l'udienza del 25/9/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c.
lette le note depositate telematicamente dalle parti
P.T.M. decide la causa pronunciando la seguente sentenza
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2317/2014 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f.: ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(c.f.: ) Parte_4 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Riccardo Rosa
1
ATTORI
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso in virtù di CP_1 CodiceFiscale_5
procura in atti dagli Avv.ti Angelo Cosentino e Vittorio Cosentino
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10/7/2014, , Parte_1 Parte_2
, e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_3 Parte_4
rappresentando: CP_1
- di essere proprietari dei fondi siti nel Comune di Cassano allo Ionio e riportati al
N.C.T. al foglio n. 37, particella 1320 ex 79 e al foglio n.37, particella 21, confinanti con appezzamento di terreno di proprietà del convenuto;
CP_1
- che il convenuto aveva eseguito alcuni lavori di “movimento terra” lungo il confine e nel canale di raccolta delle acque piovane comune ad entrambi i fondi, tanto da modificarne il corso e lo smaltimento delle acque meteoriche;
- che in particolare il convenuto aveva interrato nella sede del vecchio canale, in precedenza aperto, una tubazione di cemento, intervallata da pozzetti scoperti in calcestruzzo;
- che i predetti interventi avevano provocato il riversamento delle acque piovane all'interno dei fondi di proprietà degli attori, tra la recinzione e la scarpata e che le acque in eccesso non assorbite dal terreno continuavano a seguire il decorso verso il vecchio canale aperto, erodendo il terreno ai piedi della scarpata, col pericolo di comprometterne la stabilità;
- che le predette operazioni di scavo dell'ex canale di raccolta delle acque metereologiche, finalizzate a interrare tubi di cemento del diametro di cm. 100 circa, avevano determinato la caduta di alcune piante di vite, di fico d'india e di una ventina di tubi in gres ceramico per condotta fognante che, a seguito dello scavo, erano andati in rovina, con danni quantificabili in € 5.000,00, come risultante dalla perizia di parte;
- che era necessario il ripristino del canale di raccolta delle acque metereologiche, con costi quantificabili in € 5.000,00 come risultante dalla perizia di parte;
- di aver esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, senza esito favorevole.
2
Tanto premesso gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, condannare il convenuto al risarcimento in favore di CP_1 Parte_1
dei danni tutti subiti e subendi, nella misura di Euro 10.000,00 o di quella
[...]
somma maggiore o minore che sarà di risulta, di cui Euro 5.000,00 per distruzione delle piante ed Euro 5000,00 per il ripristino del vecchio canale.
Con vittoria di spese e competenze, oltre Iva, Cap e rimborso forfetario".
Il convenuto , costituendosi in giudizio ha contestato tutto quanto ex CP_1
adverso dedotto e ha sostenuto:
- di aver interrato nel fondo di sua proprietà la tubazione che raccoglie le acque piovane che scorrevano nel fosso esistente nella sua proprietà;
- che l'interramento della tubazione nella particella 465 del fg. 37 era stato realizzato in conformità del permesso di costruire in sanatoria n. 68/2011, rilasciato il
14.11.2011 dal Comune di Cassano;
- che tra la tubazione e il fondo degli attori era interposta una porzione di terreno di oltre mq. 1.000;
- che l'opera non aveva arrecato nessun danno alla proprietà degli attori;
- che gli attori, avendo richiesto il risarcimento del danno di € 600,00 per "ml. 40 di tubi in gres ceramico per condotta fognante" (perizia 12.6.14) avevano Per_1
ammesso di aver realizzato una condotta fognante che dalla loro proprietà scaricava nel fosso, senza alcun titolo;
- che fosse indispensabile determinare l'esatta linea di confine tra la particella 1420, appartenente a , e la p.lla 465, di sua proprietà. Parte_1
Il convenuto ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di “ rigettarsi la domanda avversa perché infondata ed accogliersi quella proposta in via riconvenzionale, dichiarando che gli attori non hanno diritto a collegare una condotta fognaria al fosso esistente e disponendo l'accertamento della linea di confine tra le particelle di cui in narrativa, con tutte le dipendenti conseguenze.
Con vittoria di spese e competenze di lite”
L'istruttoria è stata esperita mediante produzioni documentali, prova per testi ed espletamento di C.T.U.
Il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria proposta da parte attrice sia infondata.
3
Deve a tal proposito osservarsi che gli attori hanno richiesto il risarcimento dei danni che hanno sostenuto di aver subito per effetto della condotta di parte convenuta, consistente nell'aver interrato nella sede del vecchio canale, in precedenza aperto, una tubazione di cemento, da cui sarebbe derivata la caduta di alcune piante di vite, di fico d'india e di una ventina di tubi in gres ceramico;
la predetta circostanza è stata contestata da parte convenuta.
Deve rilevarsi che a fronte delle predetta contestazione, parte attrice non ha articolato alcuna richiesta istruttoria in ordine alla sussistenza dei danni di cui ha chiesto il ristoro, che non può quindi, ritenersi provata, non potendo assumere rilevanza le sole risultanze delle perizia di parte, che costituisce una mera allegazione difensiva (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1902 del 11/02/2002) e non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass. civ. Sez. 5, Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018).
La sussistenza dei predetti danni è stata, inoltre, esclusa dal c.t.u., Geom.
[...]
, che nella relazione peritale ha attestato che “Non è stato possibile Persona_2
individuare ed accertare la spalla del canale lato né tanto meno nel Parte_1
fascicolo in atti, è presente adeguata documentazione probante sulla sua presenza e consistenza. Idem per quanto concerne la caduta di alcune piante di vite e di fico
d'india (tra l'altro ancora presenti ed in modo consistenti) lungo il confine e sulle tubazioni di grès rovinati. Agli atti non si evince nessun elemento utile al fine di consentire al CTU proprie considerazioni e valutazioni” (pag. 5 della relazione del
C.t.u.).
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie, in assenza di altre risultanze probatorie idonee a corroborare la prova della sussistenza dei danni lamentati, la stessa non possa ritenersi provata sulla base delle sole risultanze della perizia stragiudiziale, il cui contenuto è stato, peraltro, espressamente contestato dalla controparte.
Gli attori hanno chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni derivanti dalla modifica del canale di raccolta delle acque piovane quantificati in € 5.000,00 quale costo necessario per il ripristino dello status quo ante, sostenendo che per effetto della
4
predetta modifica si sarebbe determinato il riversamento delle acque piovane all'interno dei fondi di loro proprietà.
Il convenuto ha contestato la predetta domanda, asserendo di aver effettuato i lavori di interramento della tubatura nella sua proprietà, senza ledere i fondi degli attori;
la circostanza che dalla modifica del canale di raccolta delle acque piovane siano derivati danni al fondo degli attori, seppur risultante dalla perizia di parte e confermata dal consulente tecnico di parte attrice, , sentito come Persona_3 testimone (cfr. Verbale dell'udienza del 17/9/2015), è tuttavia smentita dalle risultanze delle consulenza tecnica d'ufficio, a seguito del cui espletamento il c.t.u. ha rilevato che per la “marcata” e “accentuata” differenza di quota fra i fondi, preesistente ai lavori, non si determina il riversamento delle acque piovane all'interno di fondi di proprietà degli attori, e che considerati “i fattori intrinseci ed estrinseci dei fondi, le acque meteoriche confluiscono sulla fascia drenante in pietrame sovrastante la tubazione interrata del consentendone il rallentamento ed un regolare CP_1 drenaggio e deflusso verso valle” (relazione del c.t.u. pagg. 5 e 6).
Ne consegue che anche la predetta domanda non può trovare accoglimento.
Deve, invece, essere accolta la domanda di parte convenuta, volta all'accertamento dell'inesistenza del diritto degli attori “a collegare una condotta fognaria al fosso esistente”, qualificabile come azione “negatoria servitutis”.
Deve a tal fine rilevarsi che ai fini dell'esercizio della predetta azione, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e la parte che agisce non ha l'onere di fornire come nell'azione di rivendica la prova rigorosa della proprietà ma deve dare la dimostrazione, con ogni mezzo anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo valido di proprietà del bene: al convenuto, incombe, invece l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura reale o obbligatoria, di compiere l'attività lamentata lesiva da parte dell'attore (Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 803 del 12/01/2022; Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 472 del 11/01/2017, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 21851 del 15/10/2014).
Nel caso di specie, il convenuto ha dedotto di essere proprietario del fondo sito nel
Comune di Cassano allo Ionio e riportati al N.C.T. al foglio n. 37, particella 465, e la sua qualità di proprietario della predetta unità immobiliare non è stato oggetto di contestazione da parte degli attori;
ne deriva che deve ritenersi accertata la legittimazione del convenuto ad agire in negatoria.
5
Gli attori hanno sostenuto l'insussistenza della situazione di fatto dedotta al convenuto cioè dell'esistenza di una condotta fognante che dalla loro proprietà scarica nel fosso presente sul fondo del convenuto;
pur non potendosi ritenere provata in base alle risultanze istruttorie la sussistenza della predetta condotta, deve ad ogni modo ritenersi sussistente l'interesse del convenuto a una pronuncia volta all'accertamento dell'inesistenza di diritti di terzi sulla propria proprietà.
Ne consegue che, non avendo parte attrice allegato circostanze idonee a far ritenere l'esistenza del proprio diritto “a collegare una condotta fognaria al fosso esistente”,
l'actio negatoria servitutis proposta dal convenuto deve essere accolta.
Deve, infine, essere esaminata la domanda con cui il convenuto ha chiesto l'accertamento della linea di confine tra i fondi per cui è causa, qualificabile come azione di regolamento di confini, in quanto volta alla definizione giudiziale di un confine incerto, atteso che nel caso di specie, nessuna delle parti contesta l'esistenza del titolo di proprietà altrui ma controversa è l'effettiva delimitazione del confine e quindi dell'ampiezza effettiva dei relativi beni immobili.
Sul punto, va integralmente recepita la descrizione fornita dal consulente dell'ufficio e le conclusioni dal medesimo rassegnate, atteso che le valutazioni del tecnico risultano prive di vizi logici e/o di metodo che possano in qualche modo inficiare l'attendibilità dei risultati;
il consulente è pervenuto alla determinazione della esatta linea di demarcazione tra i fondi attraverso l' esame delle mappe catastali, utilizzabili, come è noto, ai sensi dell' art.650, 3° comma, c.p.c., “ in mancanza di altri elementi”
(sulla natura sussidiaria del sistema di accertamento configurato dalle mappe catastali, Cass. n. 9652 del 19 aprile 2013; Cass. n. 3082 del 13 febbraio del 2006;
Cass. n. 8823/2002; Cass. n. 3101 del 2005), non essendo stati prodotti in atti i titoli di provenienza dei beni.
Il nominato c.t.u., pertanto, per l' individuazione della linea di confine tra le proprietà delle parti, ha provveduto in via preliminare ad effettuare analisi e valutazione della documentazione in atti, la ricognizione dei luoghi e delle aree limitrofe, a seguito dei quali l' ausiliario ha provveduto ad elaborare, al fine di individuare la linea di confine,
l'elaborato grafico (pag. 8 relazione di consulenza) da intendersi integralmente richiamato nella presente sentenza, a formarne parte integrante.
Conclusivamente, sulla base dei rilievi ed accertamenti svolti dall'ausiliario del giudice, deve dichiararsi il confine tra i fondi di proprietà delle parti in causa secondo
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il tracciato di cui all'elaborato grafico riportato a pag. 8 della relazione peritale depositata in data 28/02/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice, così come le spese dell'espletata c.t.u..
Nella liquidazione delle spese di lite deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989).
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile, le spese del giudizio sono determinate in € 6.000,00 (fase di studio: € 1.100,00; fase introduttiva: € 900,00; fase istruttoria: € 2.500,00; fase decisionale: € 1.500,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.2317/2014 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte dagli attori;
2. ACCOGLIE la domanda proposta dal convenuto volta all'accertamento dell'inesistenza del diritto degli attori “a collegare una condotta fognaria al fosso esistente” sul fondo di proprietà del convenuto;
3. DETERMINA i confini tra i fondi siti nel Comune di Cassano allo Ionio e riportati al N.C.T. al foglio n. 37, particella 1320 ex 79 e al foglio n.37, particella 21, e il fondo sito nel Comune di Cassano allo Ionio e riportati al
N.C.T. al foglio n. 37, particella 465 secondo il tracciato di cui all'elaborato grafico riportato a pag. 8 della relazione peritale depositata in data 28/02/2022 da intendersi integralmente richiamato nella presente sentenza;
4. CONDANNA gli attori in solido a rimborsare al convenuto le spese di lite che si liquidano in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
7
Così deciso in data 16/01/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
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TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
La Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso,
premesso che l'udienza del 25/9/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c.
lette le note depositate telematicamente dalle parti
P.T.M. decide la causa pronunciando la seguente sentenza
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2317/2014 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f.: ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(c.f.: ) Parte_4 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Riccardo Rosa
1
ATTORI
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso in virtù di CP_1 CodiceFiscale_5
procura in atti dagli Avv.ti Angelo Cosentino e Vittorio Cosentino
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10/7/2014, , Parte_1 Parte_2
, e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_3 Parte_4
rappresentando: CP_1
- di essere proprietari dei fondi siti nel Comune di Cassano allo Ionio e riportati al
N.C.T. al foglio n. 37, particella 1320 ex 79 e al foglio n.37, particella 21, confinanti con appezzamento di terreno di proprietà del convenuto;
CP_1
- che il convenuto aveva eseguito alcuni lavori di “movimento terra” lungo il confine e nel canale di raccolta delle acque piovane comune ad entrambi i fondi, tanto da modificarne il corso e lo smaltimento delle acque meteoriche;
- che in particolare il convenuto aveva interrato nella sede del vecchio canale, in precedenza aperto, una tubazione di cemento, intervallata da pozzetti scoperti in calcestruzzo;
- che i predetti interventi avevano provocato il riversamento delle acque piovane all'interno dei fondi di proprietà degli attori, tra la recinzione e la scarpata e che le acque in eccesso non assorbite dal terreno continuavano a seguire il decorso verso il vecchio canale aperto, erodendo il terreno ai piedi della scarpata, col pericolo di comprometterne la stabilità;
- che le predette operazioni di scavo dell'ex canale di raccolta delle acque metereologiche, finalizzate a interrare tubi di cemento del diametro di cm. 100 circa, avevano determinato la caduta di alcune piante di vite, di fico d'india e di una ventina di tubi in gres ceramico per condotta fognante che, a seguito dello scavo, erano andati in rovina, con danni quantificabili in € 5.000,00, come risultante dalla perizia di parte;
- che era necessario il ripristino del canale di raccolta delle acque metereologiche, con costi quantificabili in € 5.000,00 come risultante dalla perizia di parte;
- di aver esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, senza esito favorevole.
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Tanto premesso gli attori hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, condannare il convenuto al risarcimento in favore di CP_1 Parte_1
dei danni tutti subiti e subendi, nella misura di Euro 10.000,00 o di quella
[...]
somma maggiore o minore che sarà di risulta, di cui Euro 5.000,00 per distruzione delle piante ed Euro 5000,00 per il ripristino del vecchio canale.
Con vittoria di spese e competenze, oltre Iva, Cap e rimborso forfetario".
Il convenuto , costituendosi in giudizio ha contestato tutto quanto ex CP_1
adverso dedotto e ha sostenuto:
- di aver interrato nel fondo di sua proprietà la tubazione che raccoglie le acque piovane che scorrevano nel fosso esistente nella sua proprietà;
- che l'interramento della tubazione nella particella 465 del fg. 37 era stato realizzato in conformità del permesso di costruire in sanatoria n. 68/2011, rilasciato il
14.11.2011 dal Comune di Cassano;
- che tra la tubazione e il fondo degli attori era interposta una porzione di terreno di oltre mq. 1.000;
- che l'opera non aveva arrecato nessun danno alla proprietà degli attori;
- che gli attori, avendo richiesto il risarcimento del danno di € 600,00 per "ml. 40 di tubi in gres ceramico per condotta fognante" (perizia 12.6.14) avevano Per_1
ammesso di aver realizzato una condotta fognante che dalla loro proprietà scaricava nel fosso, senza alcun titolo;
- che fosse indispensabile determinare l'esatta linea di confine tra la particella 1420, appartenente a , e la p.lla 465, di sua proprietà. Parte_1
Il convenuto ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di “ rigettarsi la domanda avversa perché infondata ed accogliersi quella proposta in via riconvenzionale, dichiarando che gli attori non hanno diritto a collegare una condotta fognaria al fosso esistente e disponendo l'accertamento della linea di confine tra le particelle di cui in narrativa, con tutte le dipendenti conseguenze.
Con vittoria di spese e competenze di lite”
L'istruttoria è stata esperita mediante produzioni documentali, prova per testi ed espletamento di C.T.U.
Il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria proposta da parte attrice sia infondata.
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Deve a tal proposito osservarsi che gli attori hanno richiesto il risarcimento dei danni che hanno sostenuto di aver subito per effetto della condotta di parte convenuta, consistente nell'aver interrato nella sede del vecchio canale, in precedenza aperto, una tubazione di cemento, da cui sarebbe derivata la caduta di alcune piante di vite, di fico d'india e di una ventina di tubi in gres ceramico;
la predetta circostanza è stata contestata da parte convenuta.
Deve rilevarsi che a fronte delle predetta contestazione, parte attrice non ha articolato alcuna richiesta istruttoria in ordine alla sussistenza dei danni di cui ha chiesto il ristoro, che non può quindi, ritenersi provata, non potendo assumere rilevanza le sole risultanze delle perizia di parte, che costituisce una mera allegazione difensiva (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1902 del 11/02/2002) e non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (Cass. civ. Sez. 5, Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018).
La sussistenza dei predetti danni è stata, inoltre, esclusa dal c.t.u., Geom.
[...]
, che nella relazione peritale ha attestato che “Non è stato possibile Persona_2
individuare ed accertare la spalla del canale lato né tanto meno nel Parte_1
fascicolo in atti, è presente adeguata documentazione probante sulla sua presenza e consistenza. Idem per quanto concerne la caduta di alcune piante di vite e di fico
d'india (tra l'altro ancora presenti ed in modo consistenti) lungo il confine e sulle tubazioni di grès rovinati. Agli atti non si evince nessun elemento utile al fine di consentire al CTU proprie considerazioni e valutazioni” (pag. 5 della relazione del
C.t.u.).
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie, in assenza di altre risultanze probatorie idonee a corroborare la prova della sussistenza dei danni lamentati, la stessa non possa ritenersi provata sulla base delle sole risultanze della perizia stragiudiziale, il cui contenuto è stato, peraltro, espressamente contestato dalla controparte.
Gli attori hanno chiesto, inoltre, il risarcimento dei danni derivanti dalla modifica del canale di raccolta delle acque piovane quantificati in € 5.000,00 quale costo necessario per il ripristino dello status quo ante, sostenendo che per effetto della
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predetta modifica si sarebbe determinato il riversamento delle acque piovane all'interno dei fondi di loro proprietà.
Il convenuto ha contestato la predetta domanda, asserendo di aver effettuato i lavori di interramento della tubatura nella sua proprietà, senza ledere i fondi degli attori;
la circostanza che dalla modifica del canale di raccolta delle acque piovane siano derivati danni al fondo degli attori, seppur risultante dalla perizia di parte e confermata dal consulente tecnico di parte attrice, , sentito come Persona_3 testimone (cfr. Verbale dell'udienza del 17/9/2015), è tuttavia smentita dalle risultanze delle consulenza tecnica d'ufficio, a seguito del cui espletamento il c.t.u. ha rilevato che per la “marcata” e “accentuata” differenza di quota fra i fondi, preesistente ai lavori, non si determina il riversamento delle acque piovane all'interno di fondi di proprietà degli attori, e che considerati “i fattori intrinseci ed estrinseci dei fondi, le acque meteoriche confluiscono sulla fascia drenante in pietrame sovrastante la tubazione interrata del consentendone il rallentamento ed un regolare CP_1 drenaggio e deflusso verso valle” (relazione del c.t.u. pagg. 5 e 6).
Ne consegue che anche la predetta domanda non può trovare accoglimento.
Deve, invece, essere accolta la domanda di parte convenuta, volta all'accertamento dell'inesistenza del diritto degli attori “a collegare una condotta fognaria al fosso esistente”, qualificabile come azione “negatoria servitutis”.
Deve a tal fine rilevarsi che ai fini dell'esercizio della predetta azione, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e la parte che agisce non ha l'onere di fornire come nell'azione di rivendica la prova rigorosa della proprietà ma deve dare la dimostrazione, con ogni mezzo anche in via presuntiva, dell'esistenza di un titolo valido di proprietà del bene: al convenuto, incombe, invece l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura reale o obbligatoria, di compiere l'attività lamentata lesiva da parte dell'attore (Cass. Civ.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 803 del 12/01/2022; Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 472 del 11/01/2017, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 21851 del 15/10/2014).
Nel caso di specie, il convenuto ha dedotto di essere proprietario del fondo sito nel
Comune di Cassano allo Ionio e riportati al N.C.T. al foglio n. 37, particella 465, e la sua qualità di proprietario della predetta unità immobiliare non è stato oggetto di contestazione da parte degli attori;
ne deriva che deve ritenersi accertata la legittimazione del convenuto ad agire in negatoria.
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Gli attori hanno sostenuto l'insussistenza della situazione di fatto dedotta al convenuto cioè dell'esistenza di una condotta fognante che dalla loro proprietà scarica nel fosso presente sul fondo del convenuto;
pur non potendosi ritenere provata in base alle risultanze istruttorie la sussistenza della predetta condotta, deve ad ogni modo ritenersi sussistente l'interesse del convenuto a una pronuncia volta all'accertamento dell'inesistenza di diritti di terzi sulla propria proprietà.
Ne consegue che, non avendo parte attrice allegato circostanze idonee a far ritenere l'esistenza del proprio diritto “a collegare una condotta fognaria al fosso esistente”,
l'actio negatoria servitutis proposta dal convenuto deve essere accolta.
Deve, infine, essere esaminata la domanda con cui il convenuto ha chiesto l'accertamento della linea di confine tra i fondi per cui è causa, qualificabile come azione di regolamento di confini, in quanto volta alla definizione giudiziale di un confine incerto, atteso che nel caso di specie, nessuna delle parti contesta l'esistenza del titolo di proprietà altrui ma controversa è l'effettiva delimitazione del confine e quindi dell'ampiezza effettiva dei relativi beni immobili.
Sul punto, va integralmente recepita la descrizione fornita dal consulente dell'ufficio e le conclusioni dal medesimo rassegnate, atteso che le valutazioni del tecnico risultano prive di vizi logici e/o di metodo che possano in qualche modo inficiare l'attendibilità dei risultati;
il consulente è pervenuto alla determinazione della esatta linea di demarcazione tra i fondi attraverso l' esame delle mappe catastali, utilizzabili, come è noto, ai sensi dell' art.650, 3° comma, c.p.c., “ in mancanza di altri elementi”
(sulla natura sussidiaria del sistema di accertamento configurato dalle mappe catastali, Cass. n. 9652 del 19 aprile 2013; Cass. n. 3082 del 13 febbraio del 2006;
Cass. n. 8823/2002; Cass. n. 3101 del 2005), non essendo stati prodotti in atti i titoli di provenienza dei beni.
Il nominato c.t.u., pertanto, per l' individuazione della linea di confine tra le proprietà delle parti, ha provveduto in via preliminare ad effettuare analisi e valutazione della documentazione in atti, la ricognizione dei luoghi e delle aree limitrofe, a seguito dei quali l' ausiliario ha provveduto ad elaborare, al fine di individuare la linea di confine,
l'elaborato grafico (pag. 8 relazione di consulenza) da intendersi integralmente richiamato nella presente sentenza, a formarne parte integrante.
Conclusivamente, sulla base dei rilievi ed accertamenti svolti dall'ausiliario del giudice, deve dichiararsi il confine tra i fondi di proprietà delle parti in causa secondo
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il tracciato di cui all'elaborato grafico riportato a pag. 8 della relazione peritale depositata in data 28/02/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice, così come le spese dell'espletata c.t.u..
Nella liquidazione delle spese di lite deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989).
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile, le spese del giudizio sono determinate in € 6.000,00 (fase di studio: € 1.100,00; fase introduttiva: € 900,00; fase istruttoria: € 2.500,00; fase decisionale: € 1.500,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.2317/2014 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte dagli attori;
2. ACCOGLIE la domanda proposta dal convenuto volta all'accertamento dell'inesistenza del diritto degli attori “a collegare una condotta fognaria al fosso esistente” sul fondo di proprietà del convenuto;
3. DETERMINA i confini tra i fondi siti nel Comune di Cassano allo Ionio e riportati al N.C.T. al foglio n. 37, particella 1320 ex 79 e al foglio n.37, particella 21, e il fondo sito nel Comune di Cassano allo Ionio e riportati al
N.C.T. al foglio n. 37, particella 465 secondo il tracciato di cui all'elaborato grafico riportato a pag. 8 della relazione peritale depositata in data 28/02/2022 da intendersi integralmente richiamato nella presente sentenza;
4. CONDANNA gli attori in solido a rimborsare al convenuto le spese di lite che si liquidano in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
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Così deciso in data 16/01/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
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