Art. 2.
All'onere di L. 3.600.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
All'onere di lire 4.500 milioni, relativo all'anno finanziario 1978, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'anno finanziario 1978.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le occorrenze finanziarie relative agli esercizi successivi saranno determinate con apposita autorizzazione di spesa da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
All'onere di L. 3.600.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
All'onere di lire 4.500 milioni, relativo all'anno finanziario 1978, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'anno finanziario 1978.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le occorrenze finanziarie relative agli esercizi successivi saranno determinate con apposita autorizzazione di spesa da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.