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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/09/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente relatore dott. Nicola La Mantia Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1357/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 24 gennaio 2025 tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), in qualità di uniche eredi ex lege di
[...] C.F._2
(C.F. ), assistite e difese dagli Parte_3 C.F._3
Avv.ti GUELI GIUSEPPE, ORAZI CARLO E LAMICELA EDOARDO
FELICE
ATTORI IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. ZINGALES IGNAZIO
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
In punto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
22775/2023 pubblicata in data 27.07.2023, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1703/2015 depositata in data 10.11.2015
CONCLUSIONI
Per Parte Attrice in riassunzione: Voglia L'ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, (a) accertare che ordinanza n. 22775/2023 pubblicata in data
27.07.2023, la Prima Sezione della Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza della Prima Sezione della Corte di Appello di Catania n. 1703/2015 depositata in data 10.11.2015, che aveva deciso il giudizio RG 670/2012, ha accertato che è passata in giudicato, vuoi la qualifica del rapporto contrattuale tra il Dott.
e l' in termini di “collaborazione Parte_3 Controparte_2
coordinata e continuativa rientrante nel paradigma dell'art. 409 n.3 c.p.c.; vuoi la validità del rapporto contrattuale essendo preclusa ogni ulteriore valutazione, sia ad istanza di parte che d'ufficio, sulla validità di tale rapporto, rinviando la causa soltanto ai fini di “accertare se il professionista abbia provato l'effettivo adempimento dell'incarico conferito per il periodo a cui la domanda di insinuazione si riferisce”; (b) accertare che sono passati in giudicato i capi della sentenza del Tribunale di Catania n. 328 in data 19 Gennaio 2012 con i quali era stato accertato che nella propria comparsa di costituzione l'amministrazione straordinaria non aveva contestato "l'avvenuta esecuzione delle prestazioni”, con le conseguenze di cui all'Art. 115 c.p.c.; e che comunque il Dott. Pt_2 aveva “prodotto copia delle relazioni indicate nel preavviso di parcella” e che
“la attinenza delle stesse all'oggetto dell'incarico sia indubbia”; (c) accertare che comunque con la comparsa di costituzione e risposta con la quale si è costituita nel giudizio di primo grado l'amministrazione straordinaria non ha contestato l'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte del ricorrente essendosi o limitata ad eccepire la nullità del contatto con cui al dott. era Pt_2
stato conferito l'incarico, con le conseguenze di cui all'Art. 115 c.p.c., e che, comunque, l'esecuzione delle prestazioni professionali indicate nel preavviso di parcella oggetto del giudizio risultano tutte documentalmente provate e che la congruità dell'importo richiesto risultata confermata dal “parere del Collegio dei Ragionieri e periti Commerciali di Roma”; Per l'effetto: ammettere in
pag. 2/15 prededuzione al passivo del Fallimento della in A.S. in favore Controparte_2 delle signore vedova e , in qualità di Parte_1 Pt_2 Parte_2
uniche eredi ex lege del dott. il credito di Euro 11.878,50, oltre Parte_3 interessi legali e rivalutazione dal 23.09.1998 al soddisfo, IVA e CP, ed oltre
Euro 516,45 per rimborso spese del parere di congruità del Collegio dei
Ragionieri e Periti Commerciali di Roma. In ogni caso: condannare il al pagamento delle spese legali Controparte_3
relative ai tre gradi del giudizio, nonché a quelle del presente giudizio di rinvio, oltre accessori come per legge, ordinando la restituzione delle spese legali pagate dal Dott. al Fallimento. Pt_2
Per Parte Convenuta in riassunzione: chiede che Codesta Ecc.ma Corte di Appello rigetti tutte le domande formulate dalle parti attrici e accolga tutte le istanze, le domande e le eccezioni avanzate dall'odierna parte convenuta nel corso dei giudizi fin qui svolti. Con vittoria di spese e compensi del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 328/2012, ammetteva al passivo di
[...]
, in prededuzione, il credito di £. Parte_4
23.000.000 vantato da . Parte_3
La Corte di Appello di Catania, a seguito dell'appello proposto da Controparte_2 in A.S., rilevava l'invalidità della lettera di incarico del 10 settembre 1996
[...]
in forza della quale il ZO aveva presentato domanda di insinuazione tardiva.
Riteneva, in particolare, che tale negozio costituisse, oltre a una ratifica a posteriori dell'attività già svolta di fatto e senza alcun formale incarico, anche una delega in bianco e per il futuro che rimetteva all'esclusiva attività ed iniziativa di una larghissima “fetta” di intrasmissibili Parte_3
attribuzioni dei commissari straordinari. Osservava che il compenso era stato fissato dai commissari straordinari piuttosto che dall'autorità di vigilanza, senza pag. 3/15 limiti di tempo e secondo parametri retributivi non ancorati alle tariffe professionali previste per gli ausiliari del giudice, ma a forfait e in misura palesemente esorbitante. Reputava, inoltre, che l'incarico conferito fosse nullo anche per illiceità dei motivi, perché dalle sentenze pronunciate nel processo penale celebrato a carico del conclusosi con una declaratoria di Pt_2
improcedibilità per prescrizione, era possibile evincere una molteplicità di elementi indiziari, precisi e concordanti fra loro, circa i motivi illeciti che avevano condotto i commissari straordinari a conferire al professionista un amplissimo ventaglio di attività e attribuzioni, all'evidente scopo di perseguire i suoi interessi privati.
Con sentenza n. 1703/2015 pubblicata in data 10 novembre 2015 la Corte
d'Appello di Catania, rigettava pertanto, in riforma della sentenza appellata, la domanda di insinuazione al passivo di A.S. presentata da Controparte_3
. Parte_3
Avvero tale pronuncia quest'ultimo proponeva ricorso per la cassazione, prospettando sei motivi di doglianza.
L'intimata in on svolgeva difese. Controparte_2 CP_2
Inoltre parte ricorrente depositava, con nota ex art. 372 cod. proc. civ. del 19 maggio 2023, la sentenza n. 1666/2007 del Tribunale di Catania, la sentenza n.
816/2015 della Corte d'appello di Catania e l'ordinanza 14579/2022 di conferma della Corte di Cassazione.
Con ordinanza n. 22775/2023 pubblicata in data 27.07.2023, la Corte di
Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso con cui il aveva Pt_2
denunciato la nullità della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1,
n. 3, cod. proc. civ. e in relazione agli artt. 39, 40, 112, 295 e 324 cod. proc. civ.,
1343, 2907, 2908 e 2909 cod. civ. per aver la Corte d'appello erroneamente rilevato la nullità del negozio intervenuto fra il e la procedura concorsuale Pt_2 omettendo di considerare che la medesima Corte, nella propria precedente e pag. 4/15 diversa sentenza n. 816/2015, di rigetto dell'appello della procedura, aveva ritenuto che la lettera di incarico avesse dato luogo ad un rapporto di cd. parasubordinazione e, quindi, fosse perfettamente valida.
La Corte di Cassazione ha in particolare rilevato che:
- nelle more del giudizio, all'esito della pronuncia dell'ordinanza n. 14579/2022 di questa Corte, era effettivamente divenuta irrevocabile la sentenza della Corte
d'appello di Catania n. 816/2015 che ha dichiarato inammissibile, per tardività,
l'appello presentato avverso la decisione del Tribunale di Catania n. 1666/2007, con cui un diverso credito di vantato sempre sulla base della Parte_3
medesima lettera di incarico del 10 settembre 1996, era stato ammesso al passivo dell'amministrazione straordinaria di In detta Controparte_2
sentenza la Corte d'appello di Catania – nel dichiarare inammissibile l'appello ed oramai divenuta irrevocabile anch'essa per un particolare punto di accertamento - aveva infatti a sua volta puntualizzato la qualificazione del rapporto compiuta dal primo giudice (in termini di contratto di collaborazione intellettuale), ritenendo che le previsioni contenute all'interno della lettera di incarico, di oggetto amplissimo e indeterminato nel tempo, inducessero a ritenere che il avesse collaborato con i commissari straordinari in modo Pt_2 continuativo e coordinato con un rapporto qualificabile in termini di parasubordinazione e tale statuizione era stata così assunta al fine di ricondurre, poi, il medesimo rapporto nel novero di quelli di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. e far discendere dal relativo inquadramento l'applicazione della disciplina della sospensione feriale dei termini processuali propria delle controversie individuali di lavoro, ancorché promosse nei giudizi di opposizione allo stato passivo;
- il giudicato così venutosi a formare copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto svolte in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di
pag. 5/15 azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 6091/2020,
Cass. 25745/2017). In particolare, il giudizio sull'insussistenza di una causa di nullità del contratto preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo, atteso che la domanda di nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, ed il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (cd. giudicato per implicazione discendente) (Cass. 4717/2022).
Non vi è dubbio poi che tale giudicato esterno, che questa Corte è tenuta a rilevare a prescindere dal fatto che esso si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 13916/2006; nello stesso senso Cass. 12754/2022), assuma rilievo all'interno di questo giudizio, pendente esattamente fra le stesse parti, in cui il professionista ha domandato
l'insinuazione al passivo di un credito di massa (maturato direttamente verso la procedura concorsuale) concernente un diverso periodo, ma sulla base della medesima lettera di incarico presa in esame nel giudizio oramai concluso.
Rimane così precluso l'accertamento, come quello compiuto all'interno della decisione impugnata, dell'invalidità del rapporto sorto con la lettera di incarico del 10 settembre 1996, dato che il giudicato esterno formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata in questa sede è destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando della natura dei comandi giuridici, e ad informare di sé le coincidenti questioni oggetto del presente giudizio (Cass., Sez.
U., 13916/2006).
La Suprema Corte ha, quindi, cassato la decisione impugnata, poiché il suo contenuto si pone in contrasto con il giudicato oramai formatosi in ordine alla non nullità del rapporto negoziale intercorso fra le parti sulla base della lettera
pag. 6/15 di incarico del 10 settembre 1996, precisando che “la causa non si presta ad essere decisa nel merito in questa sede, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., poiché, ferme la validità e la natura del contratto, occorre comunque accertare se il professionista abbia provato l'effettivo adempimento dell'incarico conferito per il periodo a cui la domanda di insinuazione si riferisce e abbia perciò diritto - e in quale misura - di esigere il pagamento (Cass. 23893/2016).
Con atto di citazione notificato il 12/10/2023, gli eredi di Persona_1
e , hanno riassunto il giudizio, formulando le Parte_1 Parte_2 conclusioni sopra riportate.
Si è costituita la Curatela del instando per Controparte_3 il rigetto delle domande.
Indi, all'udienza del 24 gennaio 2025, sulle conclusioni come precisate a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione sopra riportata, l'unica questione ancora controversa attiene all'accertamento se risulti provato che il professionista ha effettivamente adempiuto dell'incarico conferito per il periodo a cui la domanda di insinuazione si riferisce e abbia perciò diritto - e in quale misura - di esigere il pagamento.
Ed invero la predetta pronuncia (“ferme la validità e la natura del contratto”) da atto dell'esistenza del giudicato esterno sia in punto di validità della lettera di conferimento dell'incarico al ZO da parte della sia in Controparte_2 merito alla qualificazione del rapporto instaurato, che anche le altre ordinanze emesse dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14579/2022 del 09/05/2022 e Cass.
23995/2023 del 07/08/2023 emessa quest'ultima nell'ambito del diverso giudizio
– 1228/2023 - anch'esso trattato nella medesima camera di consiglio di quello qui in esame) hanno ricostruito in termini di parasubordinazione (statuizione assunta al fine di ricondurre, poi, il medesimo rapporto nel novero di quelli di cui pag. 7/15 all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ.), qualificazione chiaramente incompatibile con la veste di coadiutore.
Ciò premesso, la Curatela convenuta in riassunzione ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto delle parti attrici in riassunzione, la prova dello svolgimento dell'incarico non sia coperta dal giudicato e non sia rilevante l'asserita non contestazione dell'amministrazione in ordine allo svolgimento Parte_4 dell'attività con conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c. (pag. 11-12 dell'atto di citazione in riassunzione), ritenendo, poi, che la produzione documentale di cui al giudizio di primo grado non sia sufficiente. Deduce, in particolare, che in caso contrario la Corte di Cassazione non avrebbe rinviato l'accertamento a questa Corte di merito.
Rileva, preliminarmente, il Collegio che trattandosi di accertamento in fatto lo stesso non poteva essere compiuto dalla Corte di Cassazione – che può risolvere solo le questioni di diritto (in questo caso nullità della lettera di incarico e qualificazione del rapporto) – che ne ha rimesso la valutazione al giudice del rinvio, senza che tuttavia un accertamento siffatto possa prescindere dalle difese svolte dalle parti nel procedimento di primo e secondo grado.
Ciò detto va precisato che al fine di compiere il predetto accertamento ben può trovare applicazione, nel caso in esame, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Occorre, infatti, rilevare che secondo il principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità nella sentenza richiamata nell'ordinanza di rinvio (Cass. n.
23893(2016) "il contratto di prestazione d'opera intellettuale ha natura normalmente anche se non essenzialmente onerosa, al pari di ogni altra fattispecie di lavoro autonomo. Ne consegue che per esigere il pagamento il professionista deve provare l'incarico e l'adempimento dell'obbligazione assunta, non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre grava sul committente provare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione".
pag. 8/15 Orbene, nella fattispecie, il dott. nel primo giudizio ha provato sia Pt_2
l'incarico ricevuto – con la pattuizione del corrispettivo –, mediante la produzione della lettera di incarico, sia l'adempimento dell'obbligazione assunta, attraverso la produzione delle relazioni indicate nell'avviso di parcella.
A fronte di siffatta produzione documentale la – sia Controparte_3
nella comparsa di risposta in primo grado (nella quale, per come riportato anche nella sentenza impugnata, “non contestava l'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte del ricorrente”, v. pag. 4), sia nell'atto di appello (mentre nessuna difesa ha assunto nel giudizio in cassazione), non solo non ha contestato la predetta produzione e lo svolgimento del detto incarico ma ha assunto una difesa incompatibile con una siffatta contestazione.
In particolare l'originario appellante ha incentrato Controparte_3
le sue difese, oltre che sulla nullità della lettera di incarico (motivi 1 e 2), sulla invalidità del patto che fissava le modalità del compenso poiché “l'organo commissariale della non aveva il potere di determinare il CP_2 compenso di colui che ha in concreto svolto le funzioni proprie del
“coadiutore””, qualificando così l'incarico.
La Curatela richiama oggi la sentenza di questa Corte n. 907/2020 (invero riformata anch'essa dalla Cassazione), in cui tuttavia la Corte di Appello ha solo dato atto della circostanza che alla dedotta nullità/annullabilità consegue la radicale contestazione dell'an debeatur, ma ne ha dichiarato l'effetto assorbente limitatamente al quantum della pretesa azionata, senza in alcun modo mettere in dubbio lo svolgimento dell'attività da parte del occupandosi solo del Pt_2
criterio di liquidazione di quell'attività e ritenendo fondata l'eccezione avanzata dall'appellata nella comparsa di costituzione secondo cui la CP_2 pattuizione relativa al compenso del è contraria ai principi che regolano Pt_2
la liquidazione del compenso del coadiutore secondo i criteri propri della determinazione giudiziale dei periti e consulenti tecnici, non essendo consentito
pag. 9/15 all'organo commissariale la determinazione in via autonoma del compenso da liquidarsi al coadiutore” (questione definitivamente risolta dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 23995/2023, la quale, nell'accogliere il ricorso proposta dal ha qualificato il rapporto in termini di parasubordinazione, Pt_2
che il Collegio reputa coperta da giudicato (esterno) ― in consonanza con quanto stabilito nell'altro giudizio trattato nell'odierna adunanza camerale ―, qualifica chiaramente incompatibile con la veste di coadiutore che la sentenza impugnata ha attribuito a ). Parte_3
Solo in questa sede di rinvio, per la prima volta, la Curatela deduce che “la documentazione prodotta dal dott. nel primo grado di giudizio non è Pt_2 pacificamente idonea a dimostrare “l'effettivo adempimento dell'incarico conferito per il periodo a cui la domanda di insinuazione si riferisce”, vale a dire per il periodo di n. 60 giorni indicato nel preavviso di parcella. Si evidenzia, infatti, che, per come ammesso dalle stesse attrici in riassunzione, il compenso richiesto nel preavviso di parcella è stato parametrato “sul tempo effettivamente impiegato di complessivi nr 60 giorni, senza addebito d'indennità
e spese come da incarico ricevuto” (atto di citazione in riassunzione, pag. 13).
Ora, per esplicita ammissione delle attrici in riassunzione, nel procedimento di primo grado il dott. si è limitato a produrre “la copia del preavviso di Pt_2
fattura inviato ai commissari giudiziali, la copia degli elaborati riportati nel preavviso nonché il parere di congruità rispetto alla suddetta parcella emesso in data 09.06.1999 dal Collegio dei Ragionieri e Periti di Roma” (pag. 8 dell'atto di citazione in riassunzione). Ebbene, trattasi di documentazione manifestamente insufficiente a dimostrare che l'attività sia stata svolta dal dott.
e che questa, comunque, si sia protratta per il periodo complessivo di 60 Pt_2 giorni dichiarato nel preavviso di parcella. A mero fine esemplificativo e senza alcuna inversione dell'onere probatorio difetta, infatti, qualsiasi prova in ordine all'invio delle relazioni, in ordine alla data di inizio e alla data di fine
pag. 10/15 dell'attività svolta e, soprattutto, difetta la produzione del “verbale di consegna dei beni, diritti ed impegni” assunti dalla procedura, che si sarebbe dovuto formalizzare all'esito di ogni attività svolta, per come esplicitamente previsto dalla lettera di incarico del 10 settembre 1996. Si tratta di documentazione evidentemente essenziale. In assenza dei verbali di consegna, infatti, la documentazione prodotta dal dott. si risolve in una mera produzione di Pt_2 documenti a formazione unilaterale, priva di qualsiasi valenza probatoria dello svolgimento dell'attività e, soprattutto, del periodo in cui questa si è realizzata”.
Orbene, ritiene il Collegio che tale contestazione sia assolutamente tardiva e inammissibile, posto che l'odierna convenuta in riassunzione viola chiaramente il diritto di difesa dell'originario ricorrente, il quale solo in primo grado, a fronte di specifiche contestazioni, avrebbe potuto integrare la produzione documentale già effettuata.
Ne consegue che, in mancanza di analitica contestazione, non resta che applicare il principio di cui all'art. 115 c.p.c., secondo il quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Invero il dott. nell'avviso di parcella relativo alle prestazioni Pt_2 professionali oggetto del presente giudizio (allegato come Doc. 2 al Ricorso ex
Art. 209 e 101 L. FALL.), facendo riferimento “al contenuto della lettera a) del conferimento d'incarico” ha richiesto il pagamento delle seguenti prestazioni professionali:
(a) “redazione di relazione illustrativa iniziale sulla consistenza contabile della società inviataVi in data 10.06.1996 (invio mai contestato);
(b) redazione di relazioni sullo stato dei rapporti contrattuali pendenti afferenti il patrimonio immobiliare della società con nota del 23.09.1996 e del Parte_5
31.10.1996 (invii mai contestati);
pag. 11/15 (c) redazione di <<ricognizione documentale ex art. 204 l.f. circa la documentazione>> rimessa in occasione della resa del conto da parte dei precedenti amministratori inviataVi il 30.07.1998 (invio mai contestato);
(d) redazione di relazione programmatica circa la evoluzione della ispezione amministrativa sulla società inviataVi il 31.07.1998 (invio mai contestato) con la precisazione che “il compenso addebitato è stato calcolato, in considerazione della interruzione nello svolgimento dell'incarico di cui alla V/s nota del 31.07.1998, con l'applicazione del più favorevole criterio recato dall'Art. 32 della vigente Tariffa professionale di cui al DPR nr 100/1997, sul tempo effettivamente impiegati di complessivi nr 60 giorni, senza addebito
d'indennità e spese come da incarico ricevuto” con un compenso dovuto ammontante a Lire 48.000.000 e riconoscimento di aver ricevuto un acconto di
Lire 25.000.000 (parcella 21/97 del 02.05.1997) per cui residuano Lire
23.000.000.
Tutta la suddetta documentazione è stata prodotta in sede di memorie ex art. 184 c.p.c., produzione mai contestata, memorie alle quali risulta allegata:
(a) La Relazione illustrativa iniziale del 10 Giugno 1996 sulla consistenza contabile della società (recante il timbro della per CP_2 accettazione del documento in data 12 giugno 1996, prot. 1777);
(b) Nota del 23 Settembre 1996 (recante il timbro della per CP_2 accettazione del documento in data 25 settembre 1996, prot. 7655) con la quale si trasmetteva un primo rapporto sulle modalità di alienazione di immobili;
(c) Nota del 31 Ottobre 1996 (recante il timbro della per CP_2
accettazione del documento in data 4 novembre 1996, prot. 8534) con l'invio di secondo rapporto sulla stessa materia di cui sopra;
(d) La Ricognizione documentale in data 29 Luglio 1998 in ordine alla resa del conto Ex Art. 204 e 205 L. recante ricevuta di invio per corriere ups alla Pt_6
in data 30 luglio 1998); CP_2
pag. 12/15 (e) La Relazione programmatica circa la evoluzione della ispezione amministrativa sulla società inviata il 31.07.1998 (recante la ricevuta di invio per posta celere in data 31 luglio 1998).
In definitiva risulta incontestato e in ogni caso provato non solo l'invio delle relazioni ma anche la completezza delle stesse, non avendo mai gli
Amministratori Straordinari richiesto alcunchè o contestato la mancata produzione di documentazione a corredo dell'istanza di insinuazione.
Inoltre, in merito al quantum, il Dott. ha depositato anche il parere del Pt_2
Collegio dei Ragioneri e Periti Commerciali di Roma (cfr. doc. 7, allegato al ricorso ex art. 209 e 101 l. fall.) nel quale, tenuto conto del contenuto della prodotta lettera di conferimento di incarico, si esprime “parere inteso a confermare che gli onorari, le spese e competenze dovute al rag
[...]
debbano liquidarsi nella somma complessiva di Lit. 48.000.000 + Pt_3
IVA + 2% Cassa Nazionale Previdenza”.
Risulta, quindi, corretta la difesa degli attori in riassunzione relativa alla contestazione sulla mancata dimostrazione dell'applicazione dei minimi di tariffa, posto che proprio nell'avviso di parcella emerge che il compenso risultava quantificato in base all'Art. 32 della Tariffa professionale di cui al DPR nr 100/1997, la quale stabilisce che “gli onorari per le ispezioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità nonché per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, sono determinati in base al tempo impiegato dal ragioniere e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'articolo 24”, norma che a sua volta stabilisce che “Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.
2. Qualora il ragioniere preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori o sostituti, per i quali devono
pag. 13/15 essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a) numeri 1) e 2) dell'articolo 19”.
All'uopo, non solo non risulta mai tempestivamente contestato il tempo calcolato di 60 giorni per la redazione della documentazione sopra indicata - che
è stata poi liquidata ai sensi dell'art. 19 della tariffa professionale (la quale prevede che “Al ragioniere spettano le seguenti indennità: a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità: 1) del ragioniere: € 51,65 per ora o frazione di ora € 413,17 per l'intera giornata; 2) dei collaboratori e sostituti: €
18,08 per ora o frazione di ora € 139,44 per l'intera giornata;
b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: € 51,65; c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: € 2,58 per ogni facciata;
d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: € 15,49 a € 103,29 mensili”) – ma siffatto tempo risulta altresì congruo rispetto alla evidente mole del lavoro svolto.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, l'appello proposto dalla
– oggi Parte_4 [...]
- è infondato e deve essere rigettato. Controparte_3
In mancanza di appello in punto di spese del giudizio di primo grado, quelle del primo giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
(applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, esclusa la fase di trattazione non espletate nei giudizi di appello).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'originario appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
pag. 14/15 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando (in sede di riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
22775/2023 pubblicata in data 27.07.2023, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1703/2015 depositata in data 10.11.2015) sull'appello proposto dalla
[...]
– oggi Parte_7 [...]
- nei confronti di - oggi dei suoi Controparte_3 Persona_1
legittimi eredi e - avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Catania n. 1703/2015 pubblicata in data 10/11/2015, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante
[...]
– oggi Parte_7 Controparte_3
- al pagamento, in favore della parte appellata - oggi dei Persona_1
suoi legittimi eredi e -, delle Parte_1 Parte_2 spese del primo giudizio di appello, che liquida in € 3.966,00, del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.082,00 e del presente giudizio di riassunzione, che liquida in € € 3.966,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_7
– oggi - in favore
[...] Controparte_3 dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 17/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente Relatore
Dott. Dora Bonifacio
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente relatore dott. Nicola La Mantia Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1357/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 24 gennaio 2025 tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), in qualità di uniche eredi ex lege di
[...] C.F._2
(C.F. ), assistite e difese dagli Parte_3 C.F._3
Avv.ti GUELI GIUSEPPE, ORAZI CARLO E LAMICELA EDOARDO
FELICE
ATTORI IN RIASSUNZIONE
e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. ZINGALES IGNAZIO
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
In punto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
22775/2023 pubblicata in data 27.07.2023, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1703/2015 depositata in data 10.11.2015
CONCLUSIONI
Per Parte Attrice in riassunzione: Voglia L'ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, (a) accertare che ordinanza n. 22775/2023 pubblicata in data
27.07.2023, la Prima Sezione della Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza della Prima Sezione della Corte di Appello di Catania n. 1703/2015 depositata in data 10.11.2015, che aveva deciso il giudizio RG 670/2012, ha accertato che è passata in giudicato, vuoi la qualifica del rapporto contrattuale tra il Dott.
e l' in termini di “collaborazione Parte_3 Controparte_2
coordinata e continuativa rientrante nel paradigma dell'art. 409 n.3 c.p.c.; vuoi la validità del rapporto contrattuale essendo preclusa ogni ulteriore valutazione, sia ad istanza di parte che d'ufficio, sulla validità di tale rapporto, rinviando la causa soltanto ai fini di “accertare se il professionista abbia provato l'effettivo adempimento dell'incarico conferito per il periodo a cui la domanda di insinuazione si riferisce”; (b) accertare che sono passati in giudicato i capi della sentenza del Tribunale di Catania n. 328 in data 19 Gennaio 2012 con i quali era stato accertato che nella propria comparsa di costituzione l'amministrazione straordinaria non aveva contestato "l'avvenuta esecuzione delle prestazioni”, con le conseguenze di cui all'Art. 115 c.p.c.; e che comunque il Dott. Pt_2 aveva “prodotto copia delle relazioni indicate nel preavviso di parcella” e che
“la attinenza delle stesse all'oggetto dell'incarico sia indubbia”; (c) accertare che comunque con la comparsa di costituzione e risposta con la quale si è costituita nel giudizio di primo grado l'amministrazione straordinaria non ha contestato l'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte del ricorrente essendosi o limitata ad eccepire la nullità del contatto con cui al dott. era Pt_2
stato conferito l'incarico, con le conseguenze di cui all'Art. 115 c.p.c., e che, comunque, l'esecuzione delle prestazioni professionali indicate nel preavviso di parcella oggetto del giudizio risultano tutte documentalmente provate e che la congruità dell'importo richiesto risultata confermata dal “parere del Collegio dei Ragionieri e periti Commerciali di Roma”; Per l'effetto: ammettere in
pag. 2/15 prededuzione al passivo del Fallimento della in A.S. in favore Controparte_2 delle signore vedova e , in qualità di Parte_1 Pt_2 Parte_2
uniche eredi ex lege del dott. il credito di Euro 11.878,50, oltre Parte_3 interessi legali e rivalutazione dal 23.09.1998 al soddisfo, IVA e CP, ed oltre
Euro 516,45 per rimborso spese del parere di congruità del Collegio dei
Ragionieri e Periti Commerciali di Roma. In ogni caso: condannare il al pagamento delle spese legali Controparte_3
relative ai tre gradi del giudizio, nonché a quelle del presente giudizio di rinvio, oltre accessori come per legge, ordinando la restituzione delle spese legali pagate dal Dott. al Fallimento. Pt_2
Per Parte Convenuta in riassunzione: chiede che Codesta Ecc.ma Corte di Appello rigetti tutte le domande formulate dalle parti attrici e accolga tutte le istanze, le domande e le eccezioni avanzate dall'odierna parte convenuta nel corso dei giudizi fin qui svolti. Con vittoria di spese e compensi del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 328/2012, ammetteva al passivo di
[...]
, in prededuzione, il credito di £. Parte_4
23.000.000 vantato da . Parte_3
La Corte di Appello di Catania, a seguito dell'appello proposto da Controparte_2 in A.S., rilevava l'invalidità della lettera di incarico del 10 settembre 1996
[...]
in forza della quale il ZO aveva presentato domanda di insinuazione tardiva.
Riteneva, in particolare, che tale negozio costituisse, oltre a una ratifica a posteriori dell'attività già svolta di fatto e senza alcun formale incarico, anche una delega in bianco e per il futuro che rimetteva all'esclusiva attività ed iniziativa di una larghissima “fetta” di intrasmissibili Parte_3
attribuzioni dei commissari straordinari. Osservava che il compenso era stato fissato dai commissari straordinari piuttosto che dall'autorità di vigilanza, senza pag. 3/15 limiti di tempo e secondo parametri retributivi non ancorati alle tariffe professionali previste per gli ausiliari del giudice, ma a forfait e in misura palesemente esorbitante. Reputava, inoltre, che l'incarico conferito fosse nullo anche per illiceità dei motivi, perché dalle sentenze pronunciate nel processo penale celebrato a carico del conclusosi con una declaratoria di Pt_2
improcedibilità per prescrizione, era possibile evincere una molteplicità di elementi indiziari, precisi e concordanti fra loro, circa i motivi illeciti che avevano condotto i commissari straordinari a conferire al professionista un amplissimo ventaglio di attività e attribuzioni, all'evidente scopo di perseguire i suoi interessi privati.
Con sentenza n. 1703/2015 pubblicata in data 10 novembre 2015 la Corte
d'Appello di Catania, rigettava pertanto, in riforma della sentenza appellata, la domanda di insinuazione al passivo di A.S. presentata da Controparte_3
. Parte_3
Avvero tale pronuncia quest'ultimo proponeva ricorso per la cassazione, prospettando sei motivi di doglianza.
L'intimata in on svolgeva difese. Controparte_2 CP_2
Inoltre parte ricorrente depositava, con nota ex art. 372 cod. proc. civ. del 19 maggio 2023, la sentenza n. 1666/2007 del Tribunale di Catania, la sentenza n.
816/2015 della Corte d'appello di Catania e l'ordinanza 14579/2022 di conferma della Corte di Cassazione.
Con ordinanza n. 22775/2023 pubblicata in data 27.07.2023, la Corte di
Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso con cui il aveva Pt_2
denunciato la nullità della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1,
n. 3, cod. proc. civ. e in relazione agli artt. 39, 40, 112, 295 e 324 cod. proc. civ.,
1343, 2907, 2908 e 2909 cod. civ. per aver la Corte d'appello erroneamente rilevato la nullità del negozio intervenuto fra il e la procedura concorsuale Pt_2 omettendo di considerare che la medesima Corte, nella propria precedente e pag. 4/15 diversa sentenza n. 816/2015, di rigetto dell'appello della procedura, aveva ritenuto che la lettera di incarico avesse dato luogo ad un rapporto di cd. parasubordinazione e, quindi, fosse perfettamente valida.
La Corte di Cassazione ha in particolare rilevato che:
- nelle more del giudizio, all'esito della pronuncia dell'ordinanza n. 14579/2022 di questa Corte, era effettivamente divenuta irrevocabile la sentenza della Corte
d'appello di Catania n. 816/2015 che ha dichiarato inammissibile, per tardività,
l'appello presentato avverso la decisione del Tribunale di Catania n. 1666/2007, con cui un diverso credito di vantato sempre sulla base della Parte_3
medesima lettera di incarico del 10 settembre 1996, era stato ammesso al passivo dell'amministrazione straordinaria di In detta Controparte_2
sentenza la Corte d'appello di Catania – nel dichiarare inammissibile l'appello ed oramai divenuta irrevocabile anch'essa per un particolare punto di accertamento - aveva infatti a sua volta puntualizzato la qualificazione del rapporto compiuta dal primo giudice (in termini di contratto di collaborazione intellettuale), ritenendo che le previsioni contenute all'interno della lettera di incarico, di oggetto amplissimo e indeterminato nel tempo, inducessero a ritenere che il avesse collaborato con i commissari straordinari in modo Pt_2 continuativo e coordinato con un rapporto qualificabile in termini di parasubordinazione e tale statuizione era stata così assunta al fine di ricondurre, poi, il medesimo rapporto nel novero di quelli di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. e far discendere dal relativo inquadramento l'applicazione della disciplina della sospensione feriale dei termini processuali propria delle controversie individuali di lavoro, ancorché promosse nei giudizi di opposizione allo stato passivo;
- il giudicato così venutosi a formare copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto svolte in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di
pag. 5/15 azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass. 6091/2020,
Cass. 25745/2017). In particolare, il giudizio sull'insussistenza di una causa di nullità del contratto preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo, atteso che la domanda di nullità contrattuale è pertinente ad un diritto autodeterminato, individuato indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio, ed il giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, si estende anche all'insussistenza di cause di invalidità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza irrevocabile (cd. giudicato per implicazione discendente) (Cass. 4717/2022).
Non vi è dubbio poi che tale giudicato esterno, che questa Corte è tenuta a rilevare a prescindere dal fatto che esso si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 13916/2006; nello stesso senso Cass. 12754/2022), assuma rilievo all'interno di questo giudizio, pendente esattamente fra le stesse parti, in cui il professionista ha domandato
l'insinuazione al passivo di un credito di massa (maturato direttamente verso la procedura concorsuale) concernente un diverso periodo, ma sulla base della medesima lettera di incarico presa in esame nel giudizio oramai concluso.
Rimane così precluso l'accertamento, come quello compiuto all'interno della decisione impugnata, dell'invalidità del rapporto sorto con la lettera di incarico del 10 settembre 1996, dato che il giudicato esterno formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata in questa sede è destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando della natura dei comandi giuridici, e ad informare di sé le coincidenti questioni oggetto del presente giudizio (Cass., Sez.
U., 13916/2006).
La Suprema Corte ha, quindi, cassato la decisione impugnata, poiché il suo contenuto si pone in contrasto con il giudicato oramai formatosi in ordine alla non nullità del rapporto negoziale intercorso fra le parti sulla base della lettera
pag. 6/15 di incarico del 10 settembre 1996, precisando che “la causa non si presta ad essere decisa nel merito in questa sede, ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., poiché, ferme la validità e la natura del contratto, occorre comunque accertare se il professionista abbia provato l'effettivo adempimento dell'incarico conferito per il periodo a cui la domanda di insinuazione si riferisce e abbia perciò diritto - e in quale misura - di esigere il pagamento (Cass. 23893/2016).
Con atto di citazione notificato il 12/10/2023, gli eredi di Persona_1
e , hanno riassunto il giudizio, formulando le Parte_1 Parte_2 conclusioni sopra riportate.
Si è costituita la Curatela del instando per Controparte_3 il rigetto delle domande.
Indi, all'udienza del 24 gennaio 2025, sulle conclusioni come precisate a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione sopra riportata, l'unica questione ancora controversa attiene all'accertamento se risulti provato che il professionista ha effettivamente adempiuto dell'incarico conferito per il periodo a cui la domanda di insinuazione si riferisce e abbia perciò diritto - e in quale misura - di esigere il pagamento.
Ed invero la predetta pronuncia (“ferme la validità e la natura del contratto”) da atto dell'esistenza del giudicato esterno sia in punto di validità della lettera di conferimento dell'incarico al ZO da parte della sia in Controparte_2 merito alla qualificazione del rapporto instaurato, che anche le altre ordinanze emesse dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14579/2022 del 09/05/2022 e Cass.
23995/2023 del 07/08/2023 emessa quest'ultima nell'ambito del diverso giudizio
– 1228/2023 - anch'esso trattato nella medesima camera di consiglio di quello qui in esame) hanno ricostruito in termini di parasubordinazione (statuizione assunta al fine di ricondurre, poi, il medesimo rapporto nel novero di quelli di cui pag. 7/15 all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ.), qualificazione chiaramente incompatibile con la veste di coadiutore.
Ciò premesso, la Curatela convenuta in riassunzione ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto delle parti attrici in riassunzione, la prova dello svolgimento dell'incarico non sia coperta dal giudicato e non sia rilevante l'asserita non contestazione dell'amministrazione in ordine allo svolgimento Parte_4 dell'attività con conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c. (pag. 11-12 dell'atto di citazione in riassunzione), ritenendo, poi, che la produzione documentale di cui al giudizio di primo grado non sia sufficiente. Deduce, in particolare, che in caso contrario la Corte di Cassazione non avrebbe rinviato l'accertamento a questa Corte di merito.
Rileva, preliminarmente, il Collegio che trattandosi di accertamento in fatto lo stesso non poteva essere compiuto dalla Corte di Cassazione – che può risolvere solo le questioni di diritto (in questo caso nullità della lettera di incarico e qualificazione del rapporto) – che ne ha rimesso la valutazione al giudice del rinvio, senza che tuttavia un accertamento siffatto possa prescindere dalle difese svolte dalle parti nel procedimento di primo e secondo grado.
Ciò detto va precisato che al fine di compiere il predetto accertamento ben può trovare applicazione, nel caso in esame, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
Occorre, infatti, rilevare che secondo il principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità nella sentenza richiamata nell'ordinanza di rinvio (Cass. n.
23893(2016) "il contratto di prestazione d'opera intellettuale ha natura normalmente anche se non essenzialmente onerosa, al pari di ogni altra fattispecie di lavoro autonomo. Ne consegue che per esigere il pagamento il professionista deve provare l'incarico e l'adempimento dell'obbligazione assunta, non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre grava sul committente provare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione".
pag. 8/15 Orbene, nella fattispecie, il dott. nel primo giudizio ha provato sia Pt_2
l'incarico ricevuto – con la pattuizione del corrispettivo –, mediante la produzione della lettera di incarico, sia l'adempimento dell'obbligazione assunta, attraverso la produzione delle relazioni indicate nell'avviso di parcella.
A fronte di siffatta produzione documentale la – sia Controparte_3
nella comparsa di risposta in primo grado (nella quale, per come riportato anche nella sentenza impugnata, “non contestava l'avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte del ricorrente”, v. pag. 4), sia nell'atto di appello (mentre nessuna difesa ha assunto nel giudizio in cassazione), non solo non ha contestato la predetta produzione e lo svolgimento del detto incarico ma ha assunto una difesa incompatibile con una siffatta contestazione.
In particolare l'originario appellante ha incentrato Controparte_3
le sue difese, oltre che sulla nullità della lettera di incarico (motivi 1 e 2), sulla invalidità del patto che fissava le modalità del compenso poiché “l'organo commissariale della non aveva il potere di determinare il CP_2 compenso di colui che ha in concreto svolto le funzioni proprie del
“coadiutore””, qualificando così l'incarico.
La Curatela richiama oggi la sentenza di questa Corte n. 907/2020 (invero riformata anch'essa dalla Cassazione), in cui tuttavia la Corte di Appello ha solo dato atto della circostanza che alla dedotta nullità/annullabilità consegue la radicale contestazione dell'an debeatur, ma ne ha dichiarato l'effetto assorbente limitatamente al quantum della pretesa azionata, senza in alcun modo mettere in dubbio lo svolgimento dell'attività da parte del occupandosi solo del Pt_2
criterio di liquidazione di quell'attività e ritenendo fondata l'eccezione avanzata dall'appellata nella comparsa di costituzione secondo cui la CP_2 pattuizione relativa al compenso del è contraria ai principi che regolano Pt_2
la liquidazione del compenso del coadiutore secondo i criteri propri della determinazione giudiziale dei periti e consulenti tecnici, non essendo consentito
pag. 9/15 all'organo commissariale la determinazione in via autonoma del compenso da liquidarsi al coadiutore” (questione definitivamente risolta dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 23995/2023, la quale, nell'accogliere il ricorso proposta dal ha qualificato il rapporto in termini di parasubordinazione, Pt_2
che il Collegio reputa coperta da giudicato (esterno) ― in consonanza con quanto stabilito nell'altro giudizio trattato nell'odierna adunanza camerale ―, qualifica chiaramente incompatibile con la veste di coadiutore che la sentenza impugnata ha attribuito a ). Parte_3
Solo in questa sede di rinvio, per la prima volta, la Curatela deduce che “la documentazione prodotta dal dott. nel primo grado di giudizio non è Pt_2 pacificamente idonea a dimostrare “l'effettivo adempimento dell'incarico conferito per il periodo a cui la domanda di insinuazione si riferisce”, vale a dire per il periodo di n. 60 giorni indicato nel preavviso di parcella. Si evidenzia, infatti, che, per come ammesso dalle stesse attrici in riassunzione, il compenso richiesto nel preavviso di parcella è stato parametrato “sul tempo effettivamente impiegato di complessivi nr 60 giorni, senza addebito d'indennità
e spese come da incarico ricevuto” (atto di citazione in riassunzione, pag. 13).
Ora, per esplicita ammissione delle attrici in riassunzione, nel procedimento di primo grado il dott. si è limitato a produrre “la copia del preavviso di Pt_2
fattura inviato ai commissari giudiziali, la copia degli elaborati riportati nel preavviso nonché il parere di congruità rispetto alla suddetta parcella emesso in data 09.06.1999 dal Collegio dei Ragionieri e Periti di Roma” (pag. 8 dell'atto di citazione in riassunzione). Ebbene, trattasi di documentazione manifestamente insufficiente a dimostrare che l'attività sia stata svolta dal dott.
e che questa, comunque, si sia protratta per il periodo complessivo di 60 Pt_2 giorni dichiarato nel preavviso di parcella. A mero fine esemplificativo e senza alcuna inversione dell'onere probatorio difetta, infatti, qualsiasi prova in ordine all'invio delle relazioni, in ordine alla data di inizio e alla data di fine
pag. 10/15 dell'attività svolta e, soprattutto, difetta la produzione del “verbale di consegna dei beni, diritti ed impegni” assunti dalla procedura, che si sarebbe dovuto formalizzare all'esito di ogni attività svolta, per come esplicitamente previsto dalla lettera di incarico del 10 settembre 1996. Si tratta di documentazione evidentemente essenziale. In assenza dei verbali di consegna, infatti, la documentazione prodotta dal dott. si risolve in una mera produzione di Pt_2 documenti a formazione unilaterale, priva di qualsiasi valenza probatoria dello svolgimento dell'attività e, soprattutto, del periodo in cui questa si è realizzata”.
Orbene, ritiene il Collegio che tale contestazione sia assolutamente tardiva e inammissibile, posto che l'odierna convenuta in riassunzione viola chiaramente il diritto di difesa dell'originario ricorrente, il quale solo in primo grado, a fronte di specifiche contestazioni, avrebbe potuto integrare la produzione documentale già effettuata.
Ne consegue che, in mancanza di analitica contestazione, non resta che applicare il principio di cui all'art. 115 c.p.c., secondo il quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Invero il dott. nell'avviso di parcella relativo alle prestazioni Pt_2 professionali oggetto del presente giudizio (allegato come Doc. 2 al Ricorso ex
Art. 209 e 101 L. FALL.), facendo riferimento “al contenuto della lettera a) del conferimento d'incarico” ha richiesto il pagamento delle seguenti prestazioni professionali:
(a) “redazione di relazione illustrativa iniziale sulla consistenza contabile della società inviataVi in data 10.06.1996 (invio mai contestato);
(b) redazione di relazioni sullo stato dei rapporti contrattuali pendenti afferenti il patrimonio immobiliare della società con nota del 23.09.1996 e del Parte_5
31.10.1996 (invii mai contestati);
pag. 11/15 (c) redazione di <<ricognizione documentale ex art. 204 l.f. circa la documentazione>> rimessa in occasione della resa del conto da parte dei precedenti amministratori inviataVi il 30.07.1998 (invio mai contestato);
(d) redazione di relazione programmatica circa la evoluzione della ispezione amministrativa sulla società inviataVi il 31.07.1998 (invio mai contestato) con la precisazione che “il compenso addebitato è stato calcolato, in considerazione della interruzione nello svolgimento dell'incarico di cui alla V/s nota del 31.07.1998, con l'applicazione del più favorevole criterio recato dall'Art. 32 della vigente Tariffa professionale di cui al DPR nr 100/1997, sul tempo effettivamente impiegati di complessivi nr 60 giorni, senza addebito
d'indennità e spese come da incarico ricevuto” con un compenso dovuto ammontante a Lire 48.000.000 e riconoscimento di aver ricevuto un acconto di
Lire 25.000.000 (parcella 21/97 del 02.05.1997) per cui residuano Lire
23.000.000.
Tutta la suddetta documentazione è stata prodotta in sede di memorie ex art. 184 c.p.c., produzione mai contestata, memorie alle quali risulta allegata:
(a) La Relazione illustrativa iniziale del 10 Giugno 1996 sulla consistenza contabile della società (recante il timbro della per CP_2 accettazione del documento in data 12 giugno 1996, prot. 1777);
(b) Nota del 23 Settembre 1996 (recante il timbro della per CP_2 accettazione del documento in data 25 settembre 1996, prot. 7655) con la quale si trasmetteva un primo rapporto sulle modalità di alienazione di immobili;
(c) Nota del 31 Ottobre 1996 (recante il timbro della per CP_2
accettazione del documento in data 4 novembre 1996, prot. 8534) con l'invio di secondo rapporto sulla stessa materia di cui sopra;
(d) La Ricognizione documentale in data 29 Luglio 1998 in ordine alla resa del conto Ex Art. 204 e 205 L. recante ricevuta di invio per corriere ups alla Pt_6
in data 30 luglio 1998); CP_2
pag. 12/15 (e) La Relazione programmatica circa la evoluzione della ispezione amministrativa sulla società inviata il 31.07.1998 (recante la ricevuta di invio per posta celere in data 31 luglio 1998).
In definitiva risulta incontestato e in ogni caso provato non solo l'invio delle relazioni ma anche la completezza delle stesse, non avendo mai gli
Amministratori Straordinari richiesto alcunchè o contestato la mancata produzione di documentazione a corredo dell'istanza di insinuazione.
Inoltre, in merito al quantum, il Dott. ha depositato anche il parere del Pt_2
Collegio dei Ragioneri e Periti Commerciali di Roma (cfr. doc. 7, allegato al ricorso ex art. 209 e 101 l. fall.) nel quale, tenuto conto del contenuto della prodotta lettera di conferimento di incarico, si esprime “parere inteso a confermare che gli onorari, le spese e competenze dovute al rag
[...]
debbano liquidarsi nella somma complessiva di Lit. 48.000.000 + Pt_3
IVA + 2% Cassa Nazionale Previdenza”.
Risulta, quindi, corretta la difesa degli attori in riassunzione relativa alla contestazione sulla mancata dimostrazione dell'applicazione dei minimi di tariffa, posto che proprio nell'avviso di parcella emerge che il compenso risultava quantificato in base all'Art. 32 della Tariffa professionale di cui al DPR nr 100/1997, la quale stabilisce che “gli onorari per le ispezioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità nonché per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, sono determinati in base al tempo impiegato dal ragioniere e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'articolo 24”, norma che a sua volta stabilisce che “Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.
2. Qualora il ragioniere preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori o sostituti, per i quali devono
pag. 13/15 essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a) numeri 1) e 2) dell'articolo 19”.
All'uopo, non solo non risulta mai tempestivamente contestato il tempo calcolato di 60 giorni per la redazione della documentazione sopra indicata - che
è stata poi liquidata ai sensi dell'art. 19 della tariffa professionale (la quale prevede che “Al ragioniere spettano le seguenti indennità: a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità: 1) del ragioniere: € 51,65 per ora o frazione di ora € 413,17 per l'intera giornata; 2) dei collaboratori e sostituti: €
18,08 per ora o frazione di ora € 139,44 per l'intera giornata;
b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: € 51,65; c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: € 2,58 per ogni facciata;
d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: € 15,49 a € 103,29 mensili”) – ma siffatto tempo risulta altresì congruo rispetto alla evidente mole del lavoro svolto.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, l'appello proposto dalla
– oggi Parte_4 [...]
- è infondato e deve essere rigettato. Controparte_3
In mancanza di appello in punto di spese del giudizio di primo grado, quelle del primo giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
(applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta, esclusa la fase di trattazione non espletate nei giudizi di appello).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'originario appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
pag. 14/15 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando (in sede di riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
22775/2023 pubblicata in data 27.07.2023, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1703/2015 depositata in data 10.11.2015) sull'appello proposto dalla
[...]
– oggi Parte_7 [...]
- nei confronti di - oggi dei suoi Controparte_3 Persona_1
legittimi eredi e - avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Catania n. 1703/2015 pubblicata in data 10/11/2015, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante
[...]
– oggi Parte_7 Controparte_3
- al pagamento, in favore della parte appellata - oggi dei Persona_1
suoi legittimi eredi e -, delle Parte_1 Parte_2 spese del primo giudizio di appello, che liquida in € 3.966,00, del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.082,00 e del presente giudizio di riassunzione, che liquida in € € 3.966,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_7
– oggi - in favore
[...] Controparte_3 dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 17/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente Relatore
Dott. Dora Bonifacio
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