CASS
Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/07/2024, n. 30663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30663 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di PE DA AR, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 21/06/2023 del Tribunale di Cosenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Nicola Carratelli recante la rinuncia al ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 21 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Cosenza ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP del Tribunale di Cosenza a carico di DA AR PE, incolpato provvisoriamente di una serie di reati di falso, nell'ambito di un più complesso procedimento in cui vi erano anche le contestazioni di abuso d'ufficio e di abuso edilizio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30663 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 30/01/2024 Il Pre dente Il Consigliere estensore 2. L'indagato ricorre per cassazione sulla base di tre motivi: il primo per violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 324, comma 6, cod. proc. pen.; il secondo per violazione dell'art. 479 cod. pen. in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.; il terzo per violazione degli art. 125 e 321 cod. proc. pen., per violazione del principio del giudice naturale ai sensi dell'art. 6 Convenzione EDU e per violazione dell'art. 649, comma 2, cod. proc. pen. L'indagato ha rinunciato al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire la causa, essendo intervenuto il dissequestro parziale CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rituale rinuncia al ricorso, prima dell'udienza di discussione, per aver ottenuto il ricorrente il dissequestro parziale. Ciò comporta la non applicazione di provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166). P . Q . M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, il 30 gennaio 2024
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per il ricorrente la memoria dell'avv. Nicola Carratelli recante la rinuncia al ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 21 giugno 2023 il Tribunale del riesame di Cosenza ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP del Tribunale di Cosenza a carico di DA AR PE, incolpato provvisoriamente di una serie di reati di falso, nell'ambito di un più complesso procedimento in cui vi erano anche le contestazioni di abuso d'ufficio e di abuso edilizio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30663 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 30/01/2024 Il Pre dente Il Consigliere estensore 2. L'indagato ricorre per cassazione sulla base di tre motivi: il primo per violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 324, comma 6, cod. proc. pen.; il secondo per violazione dell'art. 479 cod. pen. in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.; il terzo per violazione degli art. 125 e 321 cod. proc. pen., per violazione del principio del giudice naturale ai sensi dell'art. 6 Convenzione EDU e per violazione dell'art. 649, comma 2, cod. proc. pen. L'indagato ha rinunciato al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire la causa, essendo intervenuto il dissequestro parziale CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rituale rinuncia al ricorso, prima dell'udienza di discussione, per aver ottenuto il ricorrente il dissequestro parziale. Ciò comporta la non applicazione di provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166). P . Q . M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, il 30 gennaio 2024