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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/12/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 749/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 10/04/2025 TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lagrasta Guido, giusta procura in atti, presso il cui Parte_1 studio, sito in Corato alla via Dante n. 31, è elettivamente domiciliato;
E
rappresentata e difesa dall'Avv. BARBERA ANNA, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Corato alla via Duomo n. 6, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Trani con rito concordatario il 29.6.2021 (atto n. 30, parte II serie A, anno 2021), e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 6.5.2025. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio a Trani il 29.6.2021 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 30, parte II serie A, anno 2021). Così deciso in Trani, il 9.12.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Concetta Race Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 10/04/2025 TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lagrasta Guido, giusta procura in atti, presso il cui Parte_1 studio, sito in Corato alla via Dante n. 31, è elettivamente domiciliato;
E
rappresentata e difesa dall'Avv. BARBERA ANNA, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Corato alla via Duomo n. 6, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Trani con rito concordatario il 29.6.2021 (atto n. 30, parte II serie A, anno 2021), e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 6.5.2025. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, non essendovi prole da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio a Trani il 29.6.2021 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 30, parte II serie A, anno 2021). Così deciso in Trani, il 9.12.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia