Decreto cautelare 17 settembre 2025
Ordinanza cautelare 18 novembre 2025
Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00723/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02604/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2604 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dagli avvocati Ugo Franceschetti e LE Boselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Rogai, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) con il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. 3-OMISSIS- del Comune di Firenze, Direzione Attività Economiche e Turismo, Servizio Commercio aree pubbliche, occupazione suolo pubblico, notificato in data 10.9.2025, recante "Sospensione della concessione di suolo pubblico per esercizio dell'attività di commercio sul posteggio -OMISSIS-di -OMISSIS-";
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
B) con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 7/11/2025:
- del provvedimento già impugnato col ricorso principale;
- del “Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2020, ss.mm.ii., nella parte in cui, all’art. 43, comma 4, statuisce che “ Le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie e specializzazioni merceologiche di cui agli articoli 7, 21, 32 e 42 comma 2bis del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano l’immediata sospensione dell’attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale (art. 116 comma 5 del Codice), si procede alla decadenza della concessione di suolo pubblico ”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, fra cui, per quanto occorrer possa, il verbale di accertamento n. -OMISSIS-del 13.8.2025, con cui è stata contestata la violazione dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento in relazione all’articolo 116, comma 3, lett. “d”, della L.R.T. 62/2018, il verbale di accertamento n. -OMISSIS- del 13.8.2025, con cui è stata contestata la non corretta e mancata esposizione del prezzo di vendita al pubblico e il verbale di accertamento n. -OMISSIS-del 20.8.2025, con cui è stata contestata la non corretta esposizione del prezzo di vendita al pubblico.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. ND CC e udito il difensore del Comune, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Col ricorso principale, la ricorrente, titolare dell’omonima ditta individuale, impugna il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10 settembre 2025 (notificatole in pari data), con cui il Comune di Firenze ha sospeso per complessivi trenta giorni consecutivi la concessione per il commercio su area pubblica -OMISSIS- del 5 maggio 2000, relativa al posteggio -OMISSIS-, facente parte del raggruppamento turistico San Lorenzo, ubicato in via -OMISSIS- (in area UNESCO).
2) Parte ricorrente, nell’allegare la copia del provvedimento che le è stato notificato dalla Polizia Municipale il 10 settembre 2025 (doc. 1 gravame principale) deduce che:
- a) essa consta di soli due fogli, di cui il primo contiene un elenco di norme regolamentari del Comune e il secondo la parte dispositiva;
- b) quindi, il provvedimento è nullo per carenza di motivazione (v. primo motivo);
- c) è stata comunque omessa la comunicazione di avvio del procedimento (v. seconda censura).
3) Con decreto monocratico n. 527 del 17 settembre 2025, la richiesta di tutela in via d’urgenza è stata accolta ed è stata fissata, per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare, la camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
4) Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, che, con memoria difensiva del 6 ottobre 2025, ha dedotto in fatto che:
- a) per mero errore materiale verificatosi in sede di notifica, il provvedimento (doc. 4 cit. memoria comunale) è stato consegnato alla ricorrente in forma incompleta, risultando consegnate unicamente la prima e l’ultima pagina dell’atto (v. doc. 5 cit. memoria comunale), omettendo la seconda pagina, nella quale sono riportate le motivazioni della decisione;
- b) quindi l’atto è stato nuovamente notificato nella sua interezza in data 19 settembre 2025 (doc. 6 cit. memoria comunale).
5) Alla camera di consiglio del 15 ottobre 2025, la causa è stata rinviata a quella del 18 novembre 2025, essendo stata preannunciata la proposizione di motivi aggiunti avverso il provvedimento integralmente notificato alla ricorrente il 19 settembre 2025.
6) Quindi, il provvedimento integrale è stato impugnato con motivi aggiunti, notificati il 4 novembre 2025 e depositati il 7 novembre 2025, con i quali è stato impugnato anche l’art. 43, comma 4, del Regolamento comunale per l’esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche (Approvato con Deliberazione n. 55 del 29.12.2020, modificato con deliberazione n. 25 del 27.6.2022, Deliberazione n. 31 del 31.7.2023 e Deliberazione n. 37 del 22.4.2024 - doc. A comunale), che prevede che “ Le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie e specializzazioni merceologiche di cui agli articoli 7, 21, 32 e 42 comma 2bis del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano l’immediata sospensione dell’attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale (art. 116 comma 5 del Codice), si procede alla decadenza della concessione di suolo pubblico ”.
7) Il provvedimento impugnato, nella sua interezza, è articolato come segue.
7.1) Nella prima pagina si richiamano le pertinenti disposizioni del suddetto Regolamento comunale per l’esercizio del commercio sulle Aree Pubbliche, cioè:
- a) l’art. 6, comma 3, secondo cui “ i concessionari di posteggi non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non concessionati ”;
- b) l’art. 7, comma 10, secondo cui “ Le concessioni dei posteggi nella “Area UNESCO” saranno oggetto di atti di decadenza della concessione di suolo pubblico in caso di reiterate violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, delle indicazioni espresse nelle relative schede che compongono il Piano e delle prescrizioni di cui al comma precedente, secondo quanto disposto all’art.43 comma 4, ove le violazioni riguardino norme rivolte alla tutela del decoro, della valenza storica dell’area, nonché della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata ”;
- c) l’art. 21, comma 6, secondo cui, “ In ogni caso, gli articoli esposti sono forniti di cartellino di vendita con l’indicazione del prezzo applicato e di etichetta contenente, fra le altre, le informazioni relative alla provenienza e alle caratteristiche del prodotto. L’etichetta contiene la chiara e comunemente intelligibile indicazione delle materie prime che li compongono ...”;
- d) l’art. 43, comma 3, secondo cui “ Nel caso di violazioni reiterate, come configurate dalla normativa regionale (stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni), a quanto disciplinato e previsto dal presente Regolamento e dal Piano, è disposta dall’Amministrazione comunale la sospensione dell’attività per un periodo di 10 giorni. In caso di ulteriore violazione dopo un periodo di sospensione nell’arco dei trecentosessantacinque giorni dall’ultima violazione, sarà disposto ulteriore periodo di sospensione elevato a 20 giorni ”.
7.2) Tanto premesso, dalla seconda pagina del provvedimento (quella in origine non notificata), emerge che:
- a) preso atto che in data 13/08/2025 la Polizia Municipale ha rilevato “ la violazione dell’art. 6 comma 3 del suddetto Regolamento, in relazione all’art.116 c.3 lett. d della L.R. 62/2018, elevando verbale -OMISSIS-del 13/08/2025, regolarmente notificato, per eccedenza di occupazione di suolo pubblico ”;
- b) “ Preso atto altresì che l’occupazione rilevata era pari a 7,82 mq a fronte dei 6,00 mq concessionati e che il suindicato posteggio, assegnato all’impresa, è localizzato in Area UNESCO (come definita all’art. 2, comma 1 lett. k del Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con Deliberazione C.C. n.55 del 29/12/2020 e ss.mm.ii. in ultimo del 22/04/2024) ”;
- c) “ Tenuto conto della disciplina definita dall’art. 43, comma 4, del Regolamento sopra richiamato che stabilisce che, per violazioni di particolare gravità (alle quali l’art.7, comma 10, equipara le reiterate violazioni in area UNESCO), sia prevista l’immediata sospensione dell’attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale (art. 116 comma 5 del Codice), si procede alla decadenza della concessione di suolo pubblico ”;
- d) “ Tenuto conto che per una tale violazione del Regolamento e di quanto indicato nell’atto di concessione di suolo pubblico in essere, ricorrono i presupposti per la sospensione di 20 giorni consecutivi della concessione di suolo pubblico, secondo la disciplina regolamentare definita dall’art. 7 comma 10, entrando in contrasto con le norme che riguardano la tutela del decoro, della valenza storica dell’area, nonché della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata ”;
- e) “ Preso atto che la Polizia Municipale a seguito dei suddetti sopralluoghi presso il Raggruppamento San Lorenzo ha inoltre rilevato, a carico dell’impresa, la violazione dell’art. 100, comma 1, del Codice del Commercio della Regione Toscana (L.R. 62/2018 e ss.mm.ii.), il quale prescrive che “ ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo ”;
- f) preso atto – nello specifico – che nei confronti dell’impresa individuale della ricorrente “ sono stati elevati i seguenti verbali, regolarmente notificati, per la violazione dell’art. 100, comma 1, della L.R. 62/2018 sopra richiamata: --OMISSIS- del 13/08/2025 per la non corretta e mancata esposizione del prezzo di vendita al pubblico il giorno 13/08/2025; - -OMISSIS- del 20/08/2025 per la non corretta esposizione del prezzo di vendita al pubblico il giorno 20/08/2025 ”;
- g) “ Tenuto conto che per una tale violazione del Regolamento, e di quanto indicato nell’atto di concessione di suolo pubblico in essere, ricorrono i presupposti per la sospensione di 10 giorni consecutivi della concessione di suolo pubblico, secondo la disciplina definita dall’art. 43, comma 3 del Regolamento sopra richiamato ”;
- h) “ Dato atto, pertanto, che la sospensione avrà durata complessiva di 30 (trenta) giorni consecutivi ”.
7.3) Il provvedimento impugnato ha quindi disposto (v. terza pagina) “ la sospensione per 30 giorni consecutivi della concessione per il commercio sulle aree pubbliche -OMISSIS- del 05/05/2000 relativa al posteggio -OMISSIS-, facente parte del Raggruppamento Turistico San Lorenzo ubicato in Via -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 6, comma 3, dell’art. 7, comma 10 e dell’art. 43, comma 3 e 4 del Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con Deliberazione C.C. n.55 del 29/12/2020 e ss.mm.ii. in ultimo del 22/04/2024, a far data dal giorno successivo alla notifica del presente provvedimento ”.
8) Così riepilogato il contenuto del provvedimento impugnato, la ricorrente propone i seguenti motivi aggiunti.
8.1) Col primo motivo aggiunto si deduce che:
- a) il provvedimento notificato per primo non è stato revocato né annullato e, pertanto, per effetto della seconda notifica, a oggi esistono due provvedimenti distinti, di contenuto diverso (uno motivato e l’altro no, che è quindi nullo), ma che formalmente rappresentano lo stesso provvedimento e recano il medesimo numero di protocollo;
- b) a norma dell’articolo 23 D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, CAD), “ Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ”;
- c) nel caso di specie, entrambi gli atti materialmente notificati – sebbene privi della dichiarazione di conformità prescritta dalla norma – recano l’attestazione di essere “ firmati digitalmente a norma del d.lgs. 82/2005 ”, con ciò implicitamente riconoscendosi la pretesa conformità all’originale ai sensi del richiamato articolo 23, nonostante i due atti siano materialmente differenti e il primo non sia stato ritirato, così ingenerando una situazione di confusione su quale sia il provvedimento realmente valido;
- d) tanto emergerebbe dai due provvedimenti materialmente notificati alla ricorrente;
- e) infatti, il provvedimento del 10.9.2025 è formato da un foglio fronte-retro, dunque non è concretamente possibile che la seconda pagina recante la motivazione fosse “mancante”;
- f) non si tratta di mera formalità poiché, in tal modo, si è creata una situazione di incertezza giuridica nell’individuazione dell’atto originale, essendo uno dei due non conforme all’originale e, quindi, falso;
- g) l’Amministrazione avrebbe dovuto revocare l’atto asseritamente incompleto oppure emanare un nuovo provvedimento di convalida, ricorrendone i presupposti;
- h) tanto non è avvenuto e, pertanto, il secondo atto notificato rappresenterebbe una inammissibile integrazione postuma del provvedimento per primo notificato;
- i) il secondo provvedimento è stato notificato a mani quando avrebbe dovuto invece essere notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa;
- j) entrambi i provvedimenti sono stati notificati senza previa comunicazione di avvio del procedimento;
- k) se la comunicazione fosse pervenuta, la ricorrente avrebbe potuto non solo conoscere le ragioni a sostegno della decisione, ma anche dedurre che i verbali posti a fondamento della sanzione erano stato oggetto d’opposizione ai sensi della L. n. 689/1981;
- l) non si può nemmeno ritenere che i verbali di accertamento equivarrebbero a comunicazione di avvio del procedimento, anche e semplicemente per la totale assenza degli elementi essenziali previsti dall’articolo 8, comma 2, L. 241/1990, quali, a titolo esemplificativo, l’indicazione del responsabile, dell’oggetto, nonché i termini di accesso e partecipazione al procedimento;
- m) la sospensione è giunta prima che i termini per opporre verbali fossero spirati (posto che l’art. 18 L. n. 689/1981 prevede un termine di 30 giorni);
- n) la verifica sulla legittimità dei verbali posti a fondamento della sospensione è pregiudiziale al sindacato sulla legittimità del provvedimento stesso.
8.2) Col secondo motivo aggiunto si contesta la parte di provvedimento con cui il Comune ha ritenuto integrata l’occupazione di suolo pubblico per una superficie eccedente l’oggetto della concessione e per la quale sono stati irrogati 20 giorni di sospensione. All’uopo, si deduce che:
- a) il provvedimento impugnato qualifica la pretesa occupazione in eccedenza di cui al verbale 45208 del 13.8.2025 (doc. 5 ricorrente) di “particolare gravità” ai fini della sospensione di 20 giorni dell’attività;
- b) ma l’articolo 7, comma 10, non prevede alcuna ipotesi di sospensione dell’attività, bensì soltanto la decadenza dal titolo in caso di reiterate violazioni nell’esercizio dell’attività di commercio su posteggi collocati in area UNESCO;
- c) inoltre, la disposizione prevede la decadenza in caso di reiterate violazioni di norme volte alla tutela del decoro, della valenza storica dell’area, della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata;
- d) l’art. 43, comma 4, del Regolamento prevede che “ Le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie e specializzazioni merceologiche di cui agli articoli 7, 21, 32 e 42 comma 2bis del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano l’immediata sospensione dell’attività per 20 giorni ...” ;
- e) ebbene, posto che l’art. 7, comma 10, non prevede la sospensione ma solo la decadenza, gli articoli 21, 32 e 42, comma 2-bis, riguardano, rispettivamente, le “ Diposizioni in materia di categorie merceologiche nei raggruppamenti turistici: la tipicità ”, le “ Specializzazioni merceologiche ” nei mercati coperti di San Lorenzo e Sant’Ambrogio e nei box del Mercato delle Cure, la disciplina della prevalenza merceologica nella superficie espositiva dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica;
- f) l’articolo 43, comma 4, qualifica di “particolare gravità” le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie e specializzazioni merceologiche di cui agli articoli che precedono;
- g) nel caso di specie, il verbale posto a fondamento dei provvedimenti impugnati non contesta alcuna violazione in materia di categorie o specializzazioni merceologiche descritte, ma contesta solo l’infrazione dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento, che disciplina, per l’appunto, l’occupazione in difformità dal titolo;
- h) né può ritenersi che il richiamo all’articolo 7, comma 10 – dedicato esclusivamente alla decadenza dal titolo –, possa consentire di estendere l’interpretazione dell’articolo 43, comma 4, così da qualificare come di “particolare gravità” qualsiasi trasgressione posta in essere da un’attività di posteggio collocata in area UNESCO;
- i) in subordine, laddove si considerasse l’occupazione in eccedenza contestata di “particolare gravità” (dunque, idonea a giustificare la sospensione di venti giorni), poiché lesiva di norme rivolte alla tutela del decoro, della valenza storica dell’area e della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata (ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del Regolamento), l’occupazione in eccedenza pretesamente contestata non è qualificabile come trasgressione di norme rivolte alla tutela del decoro, della valenza storica dell’area e della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata;
- j) infatti, il verbale -OMISSIS- è stato tempestivamente opposto con scritti difensivi che hanno evidenziato la totale infondatezza nonché irragionevolezza dello stesso e dell’accertamento in esso contenuto (doc. 8 ricorrente);
- k) invero, il verbale (doc. 5 ricorrente) contesta la supposta infrazione dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento, poiché la ricorrente avrebbe occupato una superficie superiore da quella autorizzata di 6,00 mq, eccedendo di 1,82 mq;
- l) la ritenuta usurpazione punita sarebbe di 40 cm in larghezza (20 cm per lato) e 30 cm in lunghezza (circa 15 cm per lato);
- m) da quanto emerge dalla lettura del verbale (doc. 5) non vi è alcun elemento per dedurre la violazione di una norma a tutela del decoro, della valenza storica dell’area o della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata;
- n) il verbale non reca descrizioni circa l’entità dell’occupazione in eccesso, se si trattasse di merce stabilmente posta in vendita piuttosto che di oggetti occasionalmente appoggiati a terra al fine dell’allestimento del banco e/o se la merce fosse stata spostata dagli avventori nella scelta dei prodotti da acquistare;
- o) la disciplina comunale definisce la nozione di occupazione distinguendo due accezioni di occupazione, permanente o temporanea, all’articolo 3 del Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, approvato con D.C.C. 13 del 31.3.2021;
- o.1) infatti, l’occupazione permanente ricorre qualora l’occupazione si protragga oltre l’anno, quella temporanea, invece, si configura nell’occupazione infrannuale del suolo pubblico ovvero quando vi sia la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell'occupazione;
- p) nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi innanzi esposte, rilevando piuttosto un ingombro occasionale, dettato da mere esigenze organizzative/di esercizio dell’attività, considerato che la ricorrente, o chi per lei, potrebbe aver spostato della merce (alcuna è appesa sui pali che costituiscono la struttura del banco) per un periodo di tempo sostanzialmente irrilevante, così ampliando momentaneamente l’ingombro dell’occupazione per consentirne, nell’immediatezza, una più utile sistemazione;
- q) infatti, la pretesa trasgressione riguarderebbe un ampliamento di 40 e 30 cm per lato;
- r) la tesi è d’altronde avvalorata dalla circostanza per cui non risulta nel verbale contestato che il transito di pedoni e veicoli o lo scorrimento dei flussi turistici sia stato in qualche modo impedito, né è stata compressa aliunde la possibilità di godimento dello spazio pubblico;
- s) quindi, la violazione per la quale l’Amministrazione ha disposto la sospensione per venti giorni dell’attività non può essere considerata di “particolare gravità”, specie ove si consideri che l’eccedenza rilevata è minima, pressoché inesistente, come nel caso di specie;
- t) nemmeno risulta che il decoro o la valenza storica dell’area siano stati in qualche modo compromessi;
- u) vi è stato, quindi, un generico accertamento di cui al verbale, presupposto fondante degli impugnati provvedimenti di sospensione, da cui, peraltro, risulta che il sopralluogo si sia svolto soltanto in un circoscritto arco temporale (le ore 9.45 del 13.8.2025), inidoneo a configurare un’occupazione giuridicamente rilevante;
- v) in proposito, si precisa che il sopralluogo è stato effettuato in orario di maggiore afflusso della clientela, ragion per cui la merce in vendita ben avrebbe potuto essere stata spostata dai clienti e dagli avventori del banco, andando a configurare un occasionale ampliamento dell’occupazione;
- w) sotto ulteriore profilo, si sottolinea che in Piazza del Mercato Centrale, diversamente dalle limitrofe via S. Antonio e Via -OMISSIS-, non sono presenti i segni predisposti dall’Amministrazione resistente per il corretto posizionamento dei banchi.
8.3) Col terzo motivo aggiunto si contesta la parte di provvedimento con cui il Comune ha ritenuto integrata la trasgressione relativa alla mancata/errata esposizione dei prezzi (facendo riferimento ai verbali di accertamento nn. -OMISSIS- del 13.8.2025 e n. -OMISSIS- del 20.8.2025, docc. 6 e 7 ricorrente), per la quale sono stati irrogati gli ulteriori 10 giorni di sospensione. All’uopo si deduce che:
- a) la disciplina in materia commerciale sull’esposizione dei prezzi è dettata dall’articolo 100 della L.R.T. 62/2018, che al primo comma recita “ ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo ” e, al successivo comma 4, prevede che “ quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello ”;
- b) i verbali, peraltro oggetto di opposizione innanzi al Sindaco di Firenze, danno atto della presenza di cartellini con indicazione dei prezzi che secondo una valutazione soggettiva dell’accertatore non sarebbero stati ben esposti;
- c) non è provato in che modo i cartellini dei prezzi non sarebbero stati esposti in modo chiaro né, tantomeno, si precisa se ci si riferisce a prodotti diversi o a prodotti identici, per i quali la norma regionale consente l’esposizione di un unico cartello per tutti i pezzi.
8.4) Col quarto motivo aggiunto si contestano i provvedimenti impugnati e, con essi, l’articolo 43, comma 4, del Regolamento comunale, per come interpretato dal Comune. All’uopo, si deduce che:
- a) la disciplina del Commercio su suolo pubblico trova la sua regolamentazione a livello regionale nella L.R.T. 62/2018, il cui art. 116, comma 5, prevede che “ In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività ”;
- b) dunque, il Comune può applicare la sospensione dell'attività allorquando la violazione sia particolarmente grave (a fronte di una concreta valutazione di gravità) o si verifichi per due volte nel corso di un anno solare;
- c) l’articolo 43, comma 1, del Regolamento, nel rispetto del principio di legalità, prevede che “ Per la revoca, sospensione, cessazione e decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica si rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente normativa regionale ”;
- d) contrariamente a quanto stabilito dal comma 1, il successivo quarto comma del medesimo articolo introduce una disciplina in aperto contrasto con la norma regionale, prevedendo in via automatica la presunzione di particolare gravità per tutta una serie di trasgressioni, per le quali è prevista l’applicazione della misura massima di sospensione per 20 giorni;
- e) tale presunzione è stata applicata nel caso di specie con riferimento all’occupazione in eccedenza contestata alla ricorrente (di 40 e 30 cm per lato);
- f) con detta previsione regolamentare, l’Amministrazione si è arrogata il potere di infliggere l’immediata sospensione dell'attività per venti giorni, laddove la disciplina regionale prevede il potere di sospendere l’attività in caso di duplice violazione o conclamata particolare gravità, ipotesi, queste, che non ricorrono nel caso di specie;
- g) quindi, qualora si ritenessero i provvedimenti impugnati adottati in pedissequa esecuzione della norma regolamentare, quest’ultima è illegittima, per i motivi esposti.
9) Con ordinanza cautelare n. 661 del 18 novembre 2025, la domanda cautelare veniva accolta ai fini della sola sospensione del provvedimento comunale (senza che la sospensione si estendesse al Regolamento comunale), ritenendosi sussistente il periculum in mora e osservandosi, quanto al fumus boni iuris, che, sebbene le censure richiedessero l’approfondimento tipico del merito, sembravano esservi profili di fondatezza “ quantomeno in ordine alla mancata descrizione dell’eccedenza di occupazione del suolo pubblico di cui al verbale della Polizia Municipale n. 45208 del 13 agosto 2025 e all’omissione della comunicazione di avvio procedimento”. Con tale ordinanza veniva quindi fissata l’udienza pubblica dell’8 aprile 2026.
10) All’udienza pubblica dell’8 aprile 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Il ricorso principale e i motivi aggiunti possono essere esaminati congiuntamente (posto che i motivi del ricorso principale sono confluiti nel primo motivo aggiunto). Essi, all’esito dell’approfondimento tipico della fase di merito, sono infondati per le ragioni che seguono.
2) Dagli atti di causa emerge chiaramente che il provvedimento reso dal Comune consta sin dall’inizio di tre pagine (v. doc. 4 comunale) e che, evidentemente per una mera svista al momento della notifica, è stata consegnata alla ricorrente una copia con sole due pagine. Pertanto, non può essere – come invece sostenuto da parte ricorrente – che ci si trovi di fronte a due provvedimenti distinti. Nemmeno può condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui, poiché al momento della prima notifica è stato notificato un foglio fronte-retro, non sarebbe possibile che la pagina recante la motivazione del provvedimento fosse mancante: infatti, alla luce di quanto chiarito dal Comune e in assenza di diverse allegazioni di parte ricorrente, è plausibile ritenere che, al momento della stampa della copia da notificare, sia “saltata” la seconda pagina e sia stata stampata, su unico foglio, direttamente la terza sul retro della prima.
3) Inoltre, non si vede in che termini l’omessa notifica del provvedimento via pec possa incidere sulla legittimità del medesimo.
4) Nemmeno può ritenersi che il provvedimento sia illegittimo perché non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Al riguardo, parte ricorrente non deduce quali concreti elementi avrebbe potuto addurre in sede procedimentale, come emerge, del resto, anche dall’infondatezza (come di seguito si illustrerà) delle censure relative al contenuto del provvedimento impugnato (v. secondo e terzo motivo aggiunto) che, di converso e sempre per quanto di seguito si illustrerà, assume portata sostanzialmente vincolata.
5) Infatti, con riferimento al secondo e al terzo motivo aggiunto, va osservato quanto segue:
- a) è pacifico che il posteggio della ricorrente sia collocato in area UNESCO;
- b) quindi, scatta la previsione dell’art. 7, comma 10, del Regolamento comunale, che, infatti, è espressamente riferito alle concessioni in area UNESCO e secondo cui “ Le concessioni dei posteggi nella “Area UNESCO” saranno oggetto di atti di decadenza della concessione di suolo pubblico in caso di reiterate violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, delle indicazioni espresse nelle relative schede che compongono il Piano e delle prescrizioni di cui al comma precedente, secondo quanto disposto all’art.43 comma 4, ove le violazioni riguardino norme rivolte alla tutela del decoro, della valenza storica dell’area, nonché della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata ”;
- c) tale articolo, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente (v. secondo motivo aggiunto), non contempla solo la decadenza, perché rinvia all’art. 43, comma 4, che a sua volta contempla anche la sospensione;
- d) al riguardo, va infatti rilevato che il cit. art. 43, quanto alla sospensione, reca una previsione generale (v. comma 3) – secondo cui “ Nel caso di violazioni reiterate, come configurate dalla normativa regionale (stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni), a quanto disciplinato e previsto dal presente Regolamento e dal Piano, è disposta dall’Amministrazione comunale la sospensione dell’attività per un periodo di 10 giorni. In caso di ulteriore violazione dopo un periodo di sospensione nell’arco dei trecentosessantacinque giorni dall’ultima violazione, sarà disposto ulteriore periodo di sospensione elevato a 20 giorni ” – e una speciale (v. comma 4), secondo la quale “ Le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie e specializzazioni merceologiche di cui agli articoli 7, 21, 32 e 42 comma 2bis del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano l’immediata sospensione dell’attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale (art. 116 comma 5 del Codice), si procede alla decadenza della concessione di suolo pubblico ”;
- e) quindi, ai sensi degli artt. 7, comma 10, e 43, comma 4, del cit. regolamento, la violazione in area UNESCO di norme rivolte alla tutela del decoro, della valenza storica dell’area, nonché della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata, comporta, in caso di prima infrazione, la sospensione per 20 giorni;
- f) nel caso di specie, alla ricorrente è stata contestata l’occupazione di suolo pubblico per una superficie eccedente lo spazio oggetto di concessione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del citato regolamento, che obbliga i concessionari a uno scrupoloso rispetto delle concessioni, posto che ivi si afferma che essi non possono occupare, “ anche con piccole sporgenze ”, spazi comuni riservati al transito o comunque non oggetto di concessione;
- g) ebbene, come già evidenziato da questo T.A.R. con sentenze nn. 394 e 395, entrambe del 23 febbraio 2026, “ è di tutta evidenza che l’occupazione di una superficie maggiore (rispetto a quella oggetto di concessione) in Area UNESCO già di per sé lede il decoro e la valenza storica dell’area ”;
- h) quindi, non può sostenersi che alla ricorrente non sia stata contestata alcuna specifica violazione (v. secondo motivo aggiunto), risultando di contro che le sia stata contestata l’occupazione in eccedenza (art. 6, comma 3), che, essendo in area UNESCO (art. 7, comma 10), è particolarmente grave (art. 43, comma 4) e, come tale, ha comportato la sospensione per 20 giorni;
- i) ciò posto, il verbale n. 45208 del 13 agosto 2025 riporta l’eccedenza di occupazione, che è di 1,82 mq in più rispetto allo spazio oggetto di concessione (che è di 6 mq) e il Collegio, all’esito di un più approfondito esame rispetto alla sommaria delibazione propria della fase cautelare, ritiene che ai fini dell’accertamento sia sufficiente che ne sia riportata l’entità, ma non che debbano essere descritte le modalità dell’occupazione eccessiva (come invece pure sostenuto da parte ricorrente, peraltro in termini dubitativi, v. secondo motivo aggiunto, pag. 15-16) tanto più in assenza di dichiarazioni dell’interessata al momento della verbalizzazione (il verbale non riporta alcuna dichiarazione della ricorrente);
- j) con riferimento poi alla sospensione di 10 giorni per i cartellini dei prezzi non ostesi, va rilevato che nei verbali nn. -OMISSIS- del 13.8.2025 e n. -OMISSIS- del 20.8.2025 (doc. 6 e 7 ricorrente) si riporta che i prezzi di vendita “ erano totalmente assenti su più della metà degli articoli, mentre erano seminascosti sull’altra metà ” (v. verbale del 13 agosto 2025) e che i prezzi non erano esposti sulla quasi “ totalità della merce posta in vendita ” (v. verbale del 20 agosto 2025);
- k) alla luce di tali risultanze, non coglie nel segno la deduzione di parte ricorrente secondo cui gli accertatori, peraltro secondo la loro personale percezione, non avrebbero descritto in che modo i cartelli non sarebbero stati correttamente esposti (v. terzo motivo aggiunto);
- l) infatti, ai fini dell’infrazione accertata, è sufficiente la riscontrata totale carenza dei cartellini recanti il prezzo su larga parte della merce in vendita, rispetto alla quale non si scorgono contestazioni della ricorrente.
6) Venendo, da ultimo, al quarto motivo aggiunto, con esso si deduce che l’art. 43, comma 4, del regolamento sarebbe illegittimo perché, con esso, si infligge l’immediata sospensione per venti giorni, laddove l’art. 116, comma 5, L.R. Toscana n. 62/2018, prevede che “ In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività ”. La censura è infondata, perché questo T.A.R., con sentenza n. 697 del 14 aprile 2025, ha evidenziato che “ L’art. 116 comma 5 prevede, in caso di violazioni di particolare gravità, la possibilità di disporre (in luogo della sanzione pecuniaria) la sospensione dell’attività di vendita da 10 a 20 giorni. Il Comune, negli artt. 42 commi 6 e 7 e 43 comma 4, nell’esercizio del potere regolamentare ad esso attribuito dall’art. 43 comma 5 L.R. 62/2018, esplicitava (con una valutazione ex ante, iuris et de jure) la ritenuta particolare gravità delle violazioni considerate. Con conseguente piena coerenza delle previsioni regolamentari al sistema normativo delineato dal Codice regionale per il commercio” (v. § 7.2, cit. sentenza) .
7) Il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno quindi respinti.
8) Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE IA, Presidente
ND CC, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND CC | LE IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.