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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 4.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5509/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Palomba, con il Parte_1
quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile a far da lla domanda amministrativa del 26.3.2018.
Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in CP_ fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
1 formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui il presente ricorso non può essere considerato inammissibile.
Preliminarmente, però, occorre precisare che il preordinato ricorso per accertamento tecnico preventivo non può essere presentato se non in quanto sussistono le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario ed essi vanno valutati d'ufficio dal giudice. Nel caso in esame, in seguito alla proposizione del ricorso in atp – avente r.g. CP_ 4758/2019 – e trattato innanzi al Gop delegato l costituendosi aveva eccepito l'inammissibilità della domanda, evidenziando il superamento della soglia reddituale per beneficiare della prestazione invocata, allegando documentazione a supporto, in relazione alla quale la parte ricorrente nulla aveva dedotto.
Dunque, in virtù della stretta interdipendenza tra la fase sommaria del giudizio e quella ordinaria successiva, la circostanza che il precedente magistrato titolare CP_ abbia superato l'eccezione di inammissibilità dell' , conferendo incarico al ctu, non può dirsi che abbia cristallizzato definitivamente l'esistenza dei presupposti processuali.
Ciò posto, va chiarito che con riferimento alla prestazione assistenziale per cui
è causa, il requisito reddituale, al pari degli ulteriori stabiliti dalla legge n.
118/1971 rappresenta un elemento costitutivo del diritto fatto valere.
Sul punto, la S.C. ha precisato che “In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, l'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118) debbono coesistere con l'erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non – come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi – con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui all'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14” (Cassazione civile sez. VI, 11/04/2014, n.8633). Nella versione vigente, l'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, prevede: “
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario
e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al
2 Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”. CP_ Nel caso in esame, l aveva prodotto modelli 730 relativi agli anni dal 2018 al 2022 e, a fronte di una domanda amministrativa del 26.3.2018, rilevante è la documentazione reddituale dell'anno 2018, da cui emerge un reddito imponibile di 20.864,00, superiore alle soglie legali previste per la pensione di inabilità civile per quell'anno (pari a 16.664,36 €). Dunque, l'istanza di vedersi riconosciuta la condizione di totale e permanente inabilità lavorativa in misura del 100% ai fini di beneficiare della pensione di inabilità deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse ad agire ab imis.
Nel merito, peraltro, la domanda è infondata.
L'esperto, dott. , all'esito dell'accesso peritale del 16.4.2024, ha Persona_1 riferito di un soggetto in apparenti buone condizioni di salute, vigile, sufficientemente orientato nel tempo e nello spazio con tono dell'umore tendenzialmente rivolto al versante depressivo.
Sulla base dei dati clinici e documentali ha diagnosticato all'istante: «1)
Cardiopatia ischemico-ipertensiva trattata con PTCA + stent medicato su IVA, sul I ramo diagonale e su circonflessa;
2) Sindrome della Apnee Ostruttive del
Sonno (OSAS) di grado moderato in ventiloterapia CPAP (Continuous Positve
Airway); 3) Spalla dolorosa cronica a destra e lombalgia cronica da protrusioni discali multiple, in esiti radiologicamente accertati di frattura traumatica di D11;
4) Disturbo depressivo» e ha concluso ritenendo che le infermità accertate non integrano i presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto, giungendo ad una percentuale di invalidità dell'80% a far data dalla domanda amministrativa.
Tali determinazioni non sono messe in dubbio dalle considerazioni della parte istante, che si traducono, nella sostanza, in una mera richiesta di revisione del convincimento espresso dal ctu, che non può da sola assumere rilievo al fine della decisione che ne occupa.
Invero, in questa sede l'opponente censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario lamentando che il ctu abbia sottovalutato l'incidenza delle patologie che interessano l'apparato osteoarticolare, che gli comportano difficoltà nella deambulazione e nei passaggi posturali, nonché della sindrome delle apnee notturne, che lo costringe ad insonnia in conseguenza della quale è costretto a vivere giornate privo di energia ed assonnato.
Tuttavia, ciascuna delle patologie cui la parte ricorrente fa riferimento al fine di fondare la propria pretesa è stata esaminata e valutata dal ctu che, con motivazione logica e completa ha concluso nei termini contestati.
3 La semplice affermazione che l'esperto ha sottostimato il complesso patologico dell'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno segnala l'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Non si ritiene, quindi, che sussistano gli estremi per rinnovare gli accertamenti tecnici.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. CP_ Per le stesse ragioni le spese di ctu sono poste a carico dell' , come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale:
- dichiara inammissibile la domanda;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Nola, 4.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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