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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2930 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7533 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente ex art. 281- sexies
e 352, VI comma c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in II grado R.G. n. 7533/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
193/2023 emessa dal Giudice di pace di EB (SA) in data 10/03/2023 e non notificata, vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c. all'atto di citazione in appello, dall'avv. Luca De Ciuceis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla G. A. Aurofino
n. 12;
APPELLANTE
E
“ , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma CP_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
Gianluca de Divitiis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Vicolo delle
Galesse n. 7;
APPELLATA
E
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.6.2025 le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione in appello notificato in data 12.10.2023, la “ proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 193/2023 del 10.3.2023, depositata in data 13.3.2023 e non notificata, emessa dal Giudice di Pace di EB (SA).
Ed invero, l'odierna appellante deduceva di aver introdotto un giudizio dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di EB (SA) al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 24.01.2021, alle ore 16:45 circa, lungo la S.P. 175 in direzione di Salerno, allorquando il proprio veicolo tipo Peugeot 3008 tg BT2134KM, condotto nell'occasione da ER
, veniva urtato violentemente dal veicolo tipo FO FI tg CV083WD, di proprietà e condotto
[...] da e assicurato per la RCA con la , che provenendo dalla S.P. 135 si CP_2 CP_1 immetteva sulla S.P. 175, all'altezza del lido riviera Spineta, senza rispettare la segnaletica di stop.
In conseguenza del sinistro il veicolo dell'attrice riportava danni materiali alla fiancata destra, quantificati nella somma di € 6.583,95, come da preventivo depositato agli atti di causa.
Ritenendo sussistente la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo di controparte nella causazione del sinistro, rappresentava di aver infruttuosamente inoltrato richiesta di risarcimento danni alla CP_1
Non essendo possibile addivenire ad una composizione bonaria della vertenza, la società attrice citava in giudizio la predetta compagnia assicurativa e chiedendo che fosse accertata e CP_2 dichiarata la responsabilità esclusiva di quest'ultima nella causazione del sinistro con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali da lei patiti, quantificati nella somma di € 6.583,95, ovvero nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la eccependo CP_1 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui agli artt. 163 e s.s.
c.p.c.
Nel merito, contestava la dinamica del sinistro descritta dalla società attrice e rappresentava che il proprio perito, in sede di ispezione del veicolo incidentato, aveva avuto modo di rilevare la presenza di danni non riconducibili al sinistro oggetto di causa, sicché contestava la sussistenza del nesso causale tra i danni descritti in citazione e l'evento dannoso in parte qua.
Contestando l'avversa domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur, concludeva chiedendone il rigetto e, in via gradata, perché fosse dichiarata la responsabilità concorsuale del conducente del veicolo di parte attrice con conseguente riduzione dell'avversa pretesa risarcitoria, vinte le spese di lite.
Svolta l'istruttoria orale mediante l'escussione dei testi ammessi, all'udienza del 6.3.2023 la causa veniva assunta in decisione. Con sentenza n. 193/2023 del 10.03.2023 il Giudice di Pace di EB rigettava la domanda risarcitoria con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Sicché, la impugnava la predetta sentenza con atto di citazione in appello ritualmente Parte_1 notificato, lamentando la violazione dei principi in materia di valutazione delle prove, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, ritenute dal Giudice di Pace non sufficientemente precise in relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro e ai danni riportati dal veicolo di parte attrice.
Ancora, si doleva che il giudice di prime cure avesse erroneamente dato rilevanza alla dichiarazione resa dal perito della controparte in relazione all'impossibilità di ispezionare il veicolo della signora per la verifica di eventuali danni da urto, senza tenere in debito conto la circostanza che CP_2 lo stesso tecnico aveva comunque quantificato i danni riportati dal veicolo dell'odierna appellante nella somma di € 2.592,77, poi offerta infruttuosamente alla in via stragiudiziale. Parte_1
Infine, evidenziava l'irrilevanza e l'ininfluenza ai fini della decisione impugnata della valutazione compiuta dal Giudice di Pace in merito alla mancata indicazione dei nominativi dei testimoni nella denuncia di sinistro.
Tanto premesso, concludeva instando per l'accoglimento dell'appello e perché, in riforma della sentenza oggetto di gravame, fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità di , conducente CP_2
e proprietaria del veicolo tipo FO FI tg. CV083WD, nella causazione del sinistro oggetto di causa, con condanna della stessa e della , in solido tra loro, al pagamento in proprio CP_1 favore della somma di € 6.583,95, ovvero della diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.3.2024, si costituiva in giudizio la , eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione ex artt. 342 e 434 c.p.c.
Nel merito, deduceva l'infondatezza degli avversi motivi di appello ed evidenziava come alcuna fondata censura poteva essere mossa all'operato del Giudice di prime cure, così instando per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza oggetto di gravame, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 20.3.2024 veniva dichiarata la contumacia di che, pur ritualmente citata, CP_2 non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 17.10.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 19.6.2025, ove le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale allegato, all'esito della quale il giudice si riservava per la decisione.
L'appello è fondato nei limiti di quanto si dirà. In linea del tutto preliminare, va rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano stati prospettati da parte dell'odierna appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale.
Ne consegue, pertanto, che i motivi di appello siano specifici, con contestuale riconoscimento dell'ammissibilità dell'impugnazione in parte qua.
Deve inoltre evidenziarsi la tempestività dell'impugnazione: sotto tale profilo, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 13.3.2023, l'impugnazione veniva notificata in data 12.10.2023.
Tanto premesso, nel merito, risulta sufficientemente provata la verificazione del sinistro per cui è causa.
Ed invero, secondo la versione offerta da parte della , il conducente del proprio Parte_1 veicolo tipo Peugeot 3008 tg BT2134KM stava percorrendo la S.P. 175 nella corsia di marcia di pertinenza diretto verso Salerno, tenendosi regolarmente nella propria carreggiata, quando veniva urtato dal veicolo tipo FO FI tg. CV083WD, di proprietà e condotto da , che CP_2 nell'immettersi lungo detta via provenendo dalla S.P. 135, all'altezza del lido riviera Spineta, non avrebbe rispettato la segnaletica di stop.
A riprova di tale ricostruzione, vengono in rilievo unicamente le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
In particolare, il teste che riferiva di aver assistito al sinistro oggetto di causa Testimone_1 in quanto seguiva la vettura di parte appellante lungo la S.P. 175, confermava l'impatto tra i due veicoli e rappresentava che la Peugeot 3008 aveva riportato danni alla fiancata destra. Indicava, inoltre, che la strada dalla quale proveniva la FO FI presentava la segnaletica di stop. Più in particolare, il teste riferiva che “ho assistito all'incidente perché seguivo con la mia Tes_1 auto il Peugeot 3008. Ricordo che l'incidente è avvenuto nei pressi del lido Spineta. Ricordo che immediatamente dopo l'incidente mi sono fermato per verificare le condizioni di salute dei conducenti. Gli stessi non avevano subito danni fisici”, senza essere in grado di indicare la direzione di marcia percorsa al momento dell'incidente.
Non era in grado di individuare il punto preciso della carreggiata in cui il sinistro si era verificato, né tantomeno le modalità e i termini in cui i due veicolo erano venuti a collisione.
Lo stesso teste si limitava, infatti, a riferire: “posso confermare che sulla strada da cui proveniva la
FO FI vi era il segnale di stop. Ricordo che seguivo l'auto Peugeot 3008 ad una distanza di circa 20 metri. La strada che percorrevamo era rettilinea. Ricordo che la Peugeot 3008 era condotta da un uomo mentre la FO FI era condotta da una donna”, senza fornire alcuna indicazione sulle caratteristiche e sull'ubicazione della strada dalla quale proveniva il veicolo asseritamente danneggiante e senza riferire nulla in ordine alla condotta tenuta dai conducenti al momento dell'impatto. Esponeva, inoltre, che l'auto dell'appellante aveva subito danni su tutta la fiancata destra, senza tuttavia indicare in alcun modo il punto preciso di impatto, anche con riferimento alla specifica parte del veicolo della che avrebbe impattato la Peugeot 3008, né precisava la CP_2 direzione con la quale la FO FI si stava immettendo lungo la S.P. 175 e i danni riportati dall'auto danneggiante.
Inoltre, non veniva specificato in alcun modo se la FO FI aveva già superato la segnaletica si stop e se quest'ultima fosse verticale o orizzontale;
allo stesso modo, non veniva riferito nulla in relazione al preciso punto della carreggiata in cui si trovava il veicolo danneggiante al momento del sinistro e alle condizioni di visibilità del tratto di strada in parte qua.
Di analogo tenore sono anche le dichiarazioni rese dell'altro testimone escusso, che Testimone_2 dichiarava di aver assistito al sinistro trovandosi a bordo dell'auto condotta dal teste Tes_1
Dopo aver riferito, con dichiarazioni pressoché identiche a quelle dell'altro teste, che la strada da cui proveniva la FO FI presentava la segnaletica di stop e che il veicolo dell'odierna appellante riportava danni su tutta la fiancata destra, il teste non era in grado di riferire nulla in relazione Tes_2 alla dinamica del sinistro, limitandosi unicamente a fare riferimento alla circostanza che il tratto di strada che stava percorrendo la Peugeot 3008 era rettilineo.
Sotto tale specifico profilo, nonostante la genericità delle dichiarazioni rese da parte dei testi in esame, risulta sostanzialmente confermata la circostanza che il sinistro si era effettivamente verificato: più in particolare, era effettivamente riscontrato che il veicolo di marca Peugeot veniva effettivamente urtato dalla FO FI. Inoltre, risultavano sufficientemente provati i danni riportati sul veicolo nella disponibilità dell'odierna società appellante. Sotto tale profilo, tra l'altro, deve evidenziarsi come i danni sulla fiancata destra del veicolo venivano pure accertati da parte del perito dell'ente assicurativo, come da relazione in atti, rilevandosi la coerenza con la dinamica del sinistro così prospettata, sia pure limitatamente al minore importo pari ad € 3.163,18.
Ne consegue, pertanto che, sulla scorta degli elementi di prova in atti risulta sufficientemente provata la verificazione del sinistro, nonché l'effettiva riconducibilità eziologica dei danni così accertati allo stesso, nei limiti di quanto accertato da parte del consulente dell'ente assicurativo appellato.
Sotto tale profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che la formulazione di una domanda risarcitoria nei confronti della , compagnia assicuratrice per la r.c.a. dall'autovettura tipo FO CP_1
FI tg CV083WD, di proprietà di , depone in termini inequivocabili circa il fatto che CP_2
l'odierna società appellante abbia senz'altro formulato l'azione di cui all'art 144 del d.lgs. n.
209/2005.
Contestualmente, instando per il risarcimento del danno anche nei confronti della sig.ra CP_2 appare evidente come l'attrice avesse agito anche nei confronti del proprietario del veicolo responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 2054, II comma c.c.
Si è infatti avuto modo di rilevare che l'introduzione normativa dell'azione diretta nei confronti dell'ente assicuratore, non ha comportato la preclusione della facoltà di esercitare anche l'azione per responsabilità aquiliana nei confronti dei danneggianti: il danneggiato può quindi agire, anche cumulativamente all'interno dello stesso procedimento, tanto nei confronti del danneggiante ex art. 2054 c.c., che del suo assicuratore ai sensi degli artt. 144 e ss. c.d.a.
Viene infatti in rilievo una specifica eadem causa obligandi con riguardo al debito aquiliano ex art. 2054 c.c. ed all'obbligazione indennitaria ex lege assunta dall'assicuratore.
Sicché, vero è che l'obbligazione del danneggiante nei confronti del danneggiato derivi dal fatto illecito e quella dell'ente assicuratore deriva da una fattispecie complessa (alla cui integrazione concorrono l'illecito, il contratto di assicurazione e la relazione diretta che la legge instaura tra il danneggiato e l'assicuratore, estendendo al primo gli effetti del contratto); cionondimeno, il debito da fatto illecito gravante sul danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo, gravante invece sull'assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà, sia pure atipico (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 27/7/2001, n. 6824; Sez. III, 20/3/2021, n. 4005). In tal senso, sia l'ente assicurativo che i danneggianti risultano debitori nei confronti del danneggiato da illecito conseguente a circolazione stradale del risarcimento dell'unico fatto dannoso, per quanto per fonti diverse.
Ed infatti, la solidarietà di cui all'art. 2055 c.c. si fonda sull'unicità del fatto dannoso subito dal danneggiato, al cui risarcimento siano chiamati più soggetti, a nulla rilevando la diversità dei titoli dai quali le obbligazioni derivano. Inoltre, alcun dubbio può porsi in merito all'applicabilità della più generale disciplina di cui all'art. 2054, II comma c.c. in tema di scontro tra veicoli, giacché
l'obbligazione gravante sull'ente assicurativo si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquiliana, che risulta immutata anche per quanto attiene alla prova di detta responsabilità (arg., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 21.3.1995, n. 3237; Sez. III, 24.10.2007, n.
22336).
Tanto premesso con riferimento alla diversità dei titoli, e quindi, alla diversa natura delle obbligazioni gravanti sull'ente assicuratore e sul danneggiante, occorre a questo punto soffermarsi in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa.
Sotto tale profilo, infatti, deve rilevarsi la proponibilità delle domande così formulate nel presente giudizio: risulta infatti documentato l'inoltro della diffida al risarcimento dei danni nei confronti della così risultando pienamente integrato il più generale disposto di cui all'art. 148, I CP_1 comma d.lgs. n. 209/2005 (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. VI, 3.6.2021, n. 15445).
Appare inoltre necessario rilevare come la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma c.c. in caso di scontro tra veicoli, abbia natura secondaria, operando soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ovvero nell'ipotesi in cui non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI;
12.3.2020, n. 7061).
Ne consegue, pertanto, che il giudice di merito possa stabilire ex officio se la condotta del danneggiato si ponga come causa prossima del danno;
e che quindi nel caso di scontro, ove si ravvisi la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenersi superata la predetta presunzione, essendo necessario verificare in concreto se l'altro conducente abbia tenuto o meno una condotta di guida corretta (Cass.
Civ., Sez. III, 20.3.2020, n. 7479).
Peraltro, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti può riscontrarsi anche tramite l'accertamento indiretto del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 9.3.2020, n. 6655).
Nel caso di specie, a fronte della genericità degli elementi di prova così dedotti, non risulta adeguatamente dimostrato che l'odierna appellante non abbia concorso in una percentuale inferiore al cinquanta percento in merito alla determinazione del sinistro per cui è causa. Del tutto generici risultano infatti i riscontri offerti con riguardo all'effettiva dinamica del sinistro per cui è causa.
Sicché, tenuto conto del danno così accertato, quantificato nell'importo di € 3.163,18, a fronte del valore commerciale del veicolo per cui è causa all'epoca dei fatti (€ 17.000,00), risulta adeguatamente provato il danno patrimoniale così patito da parte dell'odierna appellante.
Tenuto conto della percentuale di corresponsabilità così accertata in parte qua, deve pertanto aversi riguardo al complessivo importo pari ad € 1.581,59. Trattandosi di debito di valore, va preliminarmente rilevato che, quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento dannoso (24.1.2021), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 24.1.2021 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Non resta che disciplinare le spese di lite.
La riforma della sentenza di primo grado impone un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dovendosi attribuire e ripartire il relativo onere in relazione all'esito complessivo della lite (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606).
Sotto tale profilo, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell' CP_1
e della sig.ra , in solido tra loro, e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri CP_2 minimi dello scaglione corrispondente al valore della causa del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (da €
1.101,00 fino ad € 5.200,00), avuto riguardo anche alla rivalutazione ed agli interessi, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche dedotte dalle parti, nonché della natura documentale dell'impugnazione, con attribuzione in favore dell'avv. Luca De Ciuceis, con esclusione, quanto al presente grado di giudizio, ai valori attinenti alla fase istruttoria/di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse della nei confronti Parte_1 della e di , con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa CP_1 CP_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accertata la responsabilità della società appellante nella percentuale del cinquanta percento in ordine alla verificazione del sinistro stradale verificatosi in data 24.01.2021, alle ore 16:45 circa, lungo la
S.P. 175 in direzione di Salerno, condanna e l' , in solido tra loro, CP_2 CP_1 al pagamento, in favore della società appellante, dell'importo di € 1.581,59, oltre rivalutazione ed interessi, secondo le modalità indicate in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
2) condanna e l' , in solido tra loro, alla refusione delle spese del primo CP_2 CP_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 300,00 per spese vive ed in € 633,00 pe compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luca de Ciuceis;
3) condanna e l' , in solido tra loro, alla refusione delle spese di questo CP_2 CP_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 285,37 per spese vive ed in € 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luca de Ciuceis.
Così deciso in Salerno, il 28.6.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente ex art. 281- sexies
e 352, VI comma c.p.c.
SENTENZA nella causa civile in II grado R.G. n. 7533/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
193/2023 emessa dal Giudice di pace di EB (SA) in data 10/03/2023 e non notificata, vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c. all'atto di citazione in appello, dall'avv. Luca De Ciuceis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla G. A. Aurofino
n. 12;
APPELLANTE
E
“ , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma CP_1 congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.
Gianluca de Divitiis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Vicolo delle
Galesse n. 7;
APPELLATA
E
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.6.2025 le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione in appello notificato in data 12.10.2023, la “ proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 193/2023 del 10.3.2023, depositata in data 13.3.2023 e non notificata, emessa dal Giudice di Pace di EB (SA).
Ed invero, l'odierna appellante deduceva di aver introdotto un giudizio dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di EB (SA) al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 24.01.2021, alle ore 16:45 circa, lungo la S.P. 175 in direzione di Salerno, allorquando il proprio veicolo tipo Peugeot 3008 tg BT2134KM, condotto nell'occasione da ER
, veniva urtato violentemente dal veicolo tipo FO FI tg CV083WD, di proprietà e condotto
[...] da e assicurato per la RCA con la , che provenendo dalla S.P. 135 si CP_2 CP_1 immetteva sulla S.P. 175, all'altezza del lido riviera Spineta, senza rispettare la segnaletica di stop.
In conseguenza del sinistro il veicolo dell'attrice riportava danni materiali alla fiancata destra, quantificati nella somma di € 6.583,95, come da preventivo depositato agli atti di causa.
Ritenendo sussistente la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo di controparte nella causazione del sinistro, rappresentava di aver infruttuosamente inoltrato richiesta di risarcimento danni alla CP_1
Non essendo possibile addivenire ad una composizione bonaria della vertenza, la società attrice citava in giudizio la predetta compagnia assicurativa e chiedendo che fosse accertata e CP_2 dichiarata la responsabilità esclusiva di quest'ultima nella causazione del sinistro con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni materiali da lei patiti, quantificati nella somma di € 6.583,95, ovvero nella diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la eccependo CP_1 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui agli artt. 163 e s.s.
c.p.c.
Nel merito, contestava la dinamica del sinistro descritta dalla società attrice e rappresentava che il proprio perito, in sede di ispezione del veicolo incidentato, aveva avuto modo di rilevare la presenza di danni non riconducibili al sinistro oggetto di causa, sicché contestava la sussistenza del nesso causale tra i danni descritti in citazione e l'evento dannoso in parte qua.
Contestando l'avversa domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur, concludeva chiedendone il rigetto e, in via gradata, perché fosse dichiarata la responsabilità concorsuale del conducente del veicolo di parte attrice con conseguente riduzione dell'avversa pretesa risarcitoria, vinte le spese di lite.
Svolta l'istruttoria orale mediante l'escussione dei testi ammessi, all'udienza del 6.3.2023 la causa veniva assunta in decisione. Con sentenza n. 193/2023 del 10.03.2023 il Giudice di Pace di EB rigettava la domanda risarcitoria con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Sicché, la impugnava la predetta sentenza con atto di citazione in appello ritualmente Parte_1 notificato, lamentando la violazione dei principi in materia di valutazione delle prove, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, ritenute dal Giudice di Pace non sufficientemente precise in relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro e ai danni riportati dal veicolo di parte attrice.
Ancora, si doleva che il giudice di prime cure avesse erroneamente dato rilevanza alla dichiarazione resa dal perito della controparte in relazione all'impossibilità di ispezionare il veicolo della signora per la verifica di eventuali danni da urto, senza tenere in debito conto la circostanza che CP_2 lo stesso tecnico aveva comunque quantificato i danni riportati dal veicolo dell'odierna appellante nella somma di € 2.592,77, poi offerta infruttuosamente alla in via stragiudiziale. Parte_1
Infine, evidenziava l'irrilevanza e l'ininfluenza ai fini della decisione impugnata della valutazione compiuta dal Giudice di Pace in merito alla mancata indicazione dei nominativi dei testimoni nella denuncia di sinistro.
Tanto premesso, concludeva instando per l'accoglimento dell'appello e perché, in riforma della sentenza oggetto di gravame, fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità di , conducente CP_2
e proprietaria del veicolo tipo FO FI tg. CV083WD, nella causazione del sinistro oggetto di causa, con condanna della stessa e della , in solido tra loro, al pagamento in proprio CP_1 favore della somma di € 6.583,95, ovvero della diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi, con vittoria di spese di lite e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.3.2024, si costituiva in giudizio la , eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione ex artt. 342 e 434 c.p.c.
Nel merito, deduceva l'infondatezza degli avversi motivi di appello ed evidenziava come alcuna fondata censura poteva essere mossa all'operato del Giudice di prime cure, così instando per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza oggetto di gravame, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 20.3.2024 veniva dichiarata la contumacia di che, pur ritualmente citata, CP_2 non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 17.10.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 19.6.2025, ove le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale allegato, all'esito della quale il giudice si riservava per la decisione.
L'appello è fondato nei limiti di quanto si dirà. In linea del tutto preliminare, va rilevata l'ammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU., 16.11.2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano stati prospettati da parte dell'odierna appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale.
Ne consegue, pertanto, che i motivi di appello siano specifici, con contestuale riconoscimento dell'ammissibilità dell'impugnazione in parte qua.
Deve inoltre evidenziarsi la tempestività dell'impugnazione: sotto tale profilo, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 13.3.2023, l'impugnazione veniva notificata in data 12.10.2023.
Tanto premesso, nel merito, risulta sufficientemente provata la verificazione del sinistro per cui è causa.
Ed invero, secondo la versione offerta da parte della , il conducente del proprio Parte_1 veicolo tipo Peugeot 3008 tg BT2134KM stava percorrendo la S.P. 175 nella corsia di marcia di pertinenza diretto verso Salerno, tenendosi regolarmente nella propria carreggiata, quando veniva urtato dal veicolo tipo FO FI tg. CV083WD, di proprietà e condotto da , che CP_2 nell'immettersi lungo detta via provenendo dalla S.P. 135, all'altezza del lido riviera Spineta, non avrebbe rispettato la segnaletica di stop.
A riprova di tale ricostruzione, vengono in rilievo unicamente le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
In particolare, il teste che riferiva di aver assistito al sinistro oggetto di causa Testimone_1 in quanto seguiva la vettura di parte appellante lungo la S.P. 175, confermava l'impatto tra i due veicoli e rappresentava che la Peugeot 3008 aveva riportato danni alla fiancata destra. Indicava, inoltre, che la strada dalla quale proveniva la FO FI presentava la segnaletica di stop. Più in particolare, il teste riferiva che “ho assistito all'incidente perché seguivo con la mia Tes_1 auto il Peugeot 3008. Ricordo che l'incidente è avvenuto nei pressi del lido Spineta. Ricordo che immediatamente dopo l'incidente mi sono fermato per verificare le condizioni di salute dei conducenti. Gli stessi non avevano subito danni fisici”, senza essere in grado di indicare la direzione di marcia percorsa al momento dell'incidente.
Non era in grado di individuare il punto preciso della carreggiata in cui il sinistro si era verificato, né tantomeno le modalità e i termini in cui i due veicolo erano venuti a collisione.
Lo stesso teste si limitava, infatti, a riferire: “posso confermare che sulla strada da cui proveniva la
FO FI vi era il segnale di stop. Ricordo che seguivo l'auto Peugeot 3008 ad una distanza di circa 20 metri. La strada che percorrevamo era rettilinea. Ricordo che la Peugeot 3008 era condotta da un uomo mentre la FO FI era condotta da una donna”, senza fornire alcuna indicazione sulle caratteristiche e sull'ubicazione della strada dalla quale proveniva il veicolo asseritamente danneggiante e senza riferire nulla in ordine alla condotta tenuta dai conducenti al momento dell'impatto. Esponeva, inoltre, che l'auto dell'appellante aveva subito danni su tutta la fiancata destra, senza tuttavia indicare in alcun modo il punto preciso di impatto, anche con riferimento alla specifica parte del veicolo della che avrebbe impattato la Peugeot 3008, né precisava la CP_2 direzione con la quale la FO FI si stava immettendo lungo la S.P. 175 e i danni riportati dall'auto danneggiante.
Inoltre, non veniva specificato in alcun modo se la FO FI aveva già superato la segnaletica si stop e se quest'ultima fosse verticale o orizzontale;
allo stesso modo, non veniva riferito nulla in relazione al preciso punto della carreggiata in cui si trovava il veicolo danneggiante al momento del sinistro e alle condizioni di visibilità del tratto di strada in parte qua.
Di analogo tenore sono anche le dichiarazioni rese dell'altro testimone escusso, che Testimone_2 dichiarava di aver assistito al sinistro trovandosi a bordo dell'auto condotta dal teste Tes_1
Dopo aver riferito, con dichiarazioni pressoché identiche a quelle dell'altro teste, che la strada da cui proveniva la FO FI presentava la segnaletica di stop e che il veicolo dell'odierna appellante riportava danni su tutta la fiancata destra, il teste non era in grado di riferire nulla in relazione Tes_2 alla dinamica del sinistro, limitandosi unicamente a fare riferimento alla circostanza che il tratto di strada che stava percorrendo la Peugeot 3008 era rettilineo.
Sotto tale specifico profilo, nonostante la genericità delle dichiarazioni rese da parte dei testi in esame, risulta sostanzialmente confermata la circostanza che il sinistro si era effettivamente verificato: più in particolare, era effettivamente riscontrato che il veicolo di marca Peugeot veniva effettivamente urtato dalla FO FI. Inoltre, risultavano sufficientemente provati i danni riportati sul veicolo nella disponibilità dell'odierna società appellante. Sotto tale profilo, tra l'altro, deve evidenziarsi come i danni sulla fiancata destra del veicolo venivano pure accertati da parte del perito dell'ente assicurativo, come da relazione in atti, rilevandosi la coerenza con la dinamica del sinistro così prospettata, sia pure limitatamente al minore importo pari ad € 3.163,18.
Ne consegue, pertanto che, sulla scorta degli elementi di prova in atti risulta sufficientemente provata la verificazione del sinistro, nonché l'effettiva riconducibilità eziologica dei danni così accertati allo stesso, nei limiti di quanto accertato da parte del consulente dell'ente assicurativo appellato.
Sotto tale profilo, invero, non v'è dubbio circa il fatto che la formulazione di una domanda risarcitoria nei confronti della , compagnia assicuratrice per la r.c.a. dall'autovettura tipo FO CP_1
FI tg CV083WD, di proprietà di , depone in termini inequivocabili circa il fatto che CP_2
l'odierna società appellante abbia senz'altro formulato l'azione di cui all'art 144 del d.lgs. n.
209/2005.
Contestualmente, instando per il risarcimento del danno anche nei confronti della sig.ra CP_2 appare evidente come l'attrice avesse agito anche nei confronti del proprietario del veicolo responsabile del sinistro ai sensi dell'art. 2054, II comma c.c.
Si è infatti avuto modo di rilevare che l'introduzione normativa dell'azione diretta nei confronti dell'ente assicuratore, non ha comportato la preclusione della facoltà di esercitare anche l'azione per responsabilità aquiliana nei confronti dei danneggianti: il danneggiato può quindi agire, anche cumulativamente all'interno dello stesso procedimento, tanto nei confronti del danneggiante ex art. 2054 c.c., che del suo assicuratore ai sensi degli artt. 144 e ss. c.d.a.
Viene infatti in rilievo una specifica eadem causa obligandi con riguardo al debito aquiliano ex art. 2054 c.c. ed all'obbligazione indennitaria ex lege assunta dall'assicuratore.
Sicché, vero è che l'obbligazione del danneggiante nei confronti del danneggiato derivi dal fatto illecito e quella dell'ente assicuratore deriva da una fattispecie complessa (alla cui integrazione concorrono l'illecito, il contratto di assicurazione e la relazione diretta che la legge instaura tra il danneggiato e l'assicuratore, estendendo al primo gli effetti del contratto); cionondimeno, il debito da fatto illecito gravante sul danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo, gravante invece sull'assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà, sia pure atipico (ex plurimis, Cass. Civ.,
Sez. III, 27/7/2001, n. 6824; Sez. III, 20/3/2021, n. 4005). In tal senso, sia l'ente assicurativo che i danneggianti risultano debitori nei confronti del danneggiato da illecito conseguente a circolazione stradale del risarcimento dell'unico fatto dannoso, per quanto per fonti diverse.
Ed infatti, la solidarietà di cui all'art. 2055 c.c. si fonda sull'unicità del fatto dannoso subito dal danneggiato, al cui risarcimento siano chiamati più soggetti, a nulla rilevando la diversità dei titoli dai quali le obbligazioni derivano. Inoltre, alcun dubbio può porsi in merito all'applicabilità della più generale disciplina di cui all'art. 2054, II comma c.c. in tema di scontro tra veicoli, giacché
l'obbligazione gravante sull'ente assicurativo si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquiliana, che risulta immutata anche per quanto attiene alla prova di detta responsabilità (arg., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 21.3.1995, n. 3237; Sez. III, 24.10.2007, n.
22336).
Tanto premesso con riferimento alla diversità dei titoli, e quindi, alla diversa natura delle obbligazioni gravanti sull'ente assicuratore e sul danneggiante, occorre a questo punto soffermarsi in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa.
Sotto tale profilo, infatti, deve rilevarsi la proponibilità delle domande così formulate nel presente giudizio: risulta infatti documentato l'inoltro della diffida al risarcimento dei danni nei confronti della così risultando pienamente integrato il più generale disposto di cui all'art. 148, I CP_1 comma d.lgs. n. 209/2005 (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. VI, 3.6.2021, n. 15445).
Appare inoltre necessario rilevare come la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, II comma c.c. in caso di scontro tra veicoli, abbia natura secondaria, operando soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ovvero nell'ipotesi in cui non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI;
12.3.2020, n. 7061).
Ne consegue, pertanto, che il giudice di merito possa stabilire ex officio se la condotta del danneggiato si ponga come causa prossima del danno;
e che quindi nel caso di scontro, ove si ravvisi la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenersi superata la predetta presunzione, essendo necessario verificare in concreto se l'altro conducente abbia tenuto o meno una condotta di guida corretta (Cass.
Civ., Sez. III, 20.3.2020, n. 7479).
Peraltro, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti può riscontrarsi anche tramite l'accertamento indiretto del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 9.3.2020, n. 6655).
Nel caso di specie, a fronte della genericità degli elementi di prova così dedotti, non risulta adeguatamente dimostrato che l'odierna appellante non abbia concorso in una percentuale inferiore al cinquanta percento in merito alla determinazione del sinistro per cui è causa. Del tutto generici risultano infatti i riscontri offerti con riguardo all'effettiva dinamica del sinistro per cui è causa.
Sicché, tenuto conto del danno così accertato, quantificato nell'importo di € 3.163,18, a fronte del valore commerciale del veicolo per cui è causa all'epoca dei fatti (€ 17.000,00), risulta adeguatamente provato il danno patrimoniale così patito da parte dell'odierna appellante.
Tenuto conto della percentuale di corresponsabilità così accertata in parte qua, deve pertanto aversi riguardo al complessivo importo pari ad € 1.581,59. Trattandosi di debito di valore, va preliminarmente rilevato che, quanto alla liquidazione del danno patrimoniale, essendo stata la liquidazione effettuata all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data dell'evento dannoso (24.1.2021), e rivalutata anno per anno secondo gli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 24.1.2021 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Non resta che disciplinare le spese di lite.
La riforma della sentenza di primo grado impone un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dovendosi attribuire e ripartire il relativo onere in relazione all'esito complessivo della lite (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606).
Sotto tale profilo, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell' CP_1
e della sig.ra , in solido tra loro, e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri CP_2 minimi dello scaglione corrispondente al valore della causa del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (da €
1.101,00 fino ad € 5.200,00), avuto riguardo anche alla rivalutazione ed agli interessi, tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche dedotte dalle parti, nonché della natura documentale dell'impugnazione, con attribuzione in favore dell'avv. Luca De Ciuceis, con esclusione, quanto al presente grado di giudizio, ai valori attinenti alla fase istruttoria/di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse della nei confronti Parte_1 della e di , con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa CP_1 CP_2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accertata la responsabilità della società appellante nella percentuale del cinquanta percento in ordine alla verificazione del sinistro stradale verificatosi in data 24.01.2021, alle ore 16:45 circa, lungo la
S.P. 175 in direzione di Salerno, condanna e l' , in solido tra loro, CP_2 CP_1 al pagamento, in favore della società appellante, dell'importo di € 1.581,59, oltre rivalutazione ed interessi, secondo le modalità indicate in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
2) condanna e l' , in solido tra loro, alla refusione delle spese del primo CP_2 CP_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 300,00 per spese vive ed in € 633,00 pe compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luca de Ciuceis;
3) condanna e l' , in solido tra loro, alla refusione delle spese di questo CP_2 CP_1 grado di giudizio, che si liquidano in € 285,37 per spese vive ed in € 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Luca de Ciuceis.
Così deciso in Salerno, il 28.6.2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato