TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 4685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4685 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 20.11.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza dell'8.10.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte delle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.20.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12829 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Francesca Di Matteo) Parte_1
attrice
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Donatella Bochicchio) Controparte_1
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
05.10.2022 condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma, liquidata all'attualità, di €
17.431,50, oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna il alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € Controparte_1
3.553,90, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, in favore dell'Erario, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti;
- Provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83, comma
III bis, DPR n. 115 del 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in Parte_1
conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in in data 10.02.2017 CP_1
alle ore 16.00 circa, allorquando, mentre percorreva il marciapiede della via Principe
Amedeo, in direzione P.zza Duomo, giunta all'altezza della MA RO (sita all'altezza del numero civico 18), nel poggiare il piede su un tombino instabile, perdeva l'equilibrio a causa dell'oscillazione dello stesso, cadendo al suolo.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_1
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.
In tal senso informano, infatti, le dichiarazioni rese, all'udienza del 21.11.2023, da Testimone_1
figlio dell'attrice e testimone oculare del sinistro, che, premettendo di trovarsi, al momento del fatto, in compagnia della madre “sul marciapiede di fronte la MA RO”, ha riferito di avere visto che “mentre camminavamo, mia madre è caduta in avanti dove c'era un tombino”, precisando, molto significativamente, che “ha inciampato nel tombino che si muoveva ed è caduta in avanti”.
Il giovane ha raccontato, ancor più incisivamente, che “il marciapiede era aperto e non c'erano transenne” e che “il tombino era di colore grigio e anche l'asfalto del marciapiede”.
Peraltro, il testimone oculare ha riconosciuto nelle riproduzioni fotografiche prodotte dall'attrice ed esibitegli in corso di escussione, il basolato basculante in cui è incappata la madre, che ben si rappresenta quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere di un pedone.
La superiore circostanza assume rilievo sul piano della valutazione relativa al nesso eziologico, perché dimostra l'astratta idoneità della condizione in cui si trovava il tombino posto in quel tratto di marciapiede di via P.pe Amedeo di a provocare la perdita di equilibrio dei pedoni, che CP_1
si trovassero a transitarvi sopra.
L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio della sul basolato basculante e la Pt_1
sua perdita di equilibrio e quello della contestualità spaziale tra l'anomalia e il punto in cui il testimone oculare ha visto cadere la donna, poi, completano l'accertamento attinente al nesso di causalità.
A questo punto, intesa l'eccezione formulata in sede di escussione dal convenuto e relativa all'età del testimone, figlio dell'attrice e ancora minorenne al momento dell'assunzione della prova, non può non osservarsi che la testimonianza di un minore in un processo civile è ammissibile e considerata una legittima fonte di prova e la sua affidabilità è una valutazione che spetta unicamente al giudice, che ne valuta l'attendibilità basandosi su criteri come la coerenza del racconto e la capacità di discernimento del minore.
In buona sostanza, la minore età di un testimone non incide sulla capacità di testimoniare, ma sulla valutazione della testimonianza, ovvero sulla sua attendibilità.
Nel caso che ci occupa, che, al momento dell'escussione, aveva 16 anni, è Testimone_1
apparso assolutamente capace di discernimento e ha reso un racconto coerente e corrispondente con gli altri elementi probatori acquisiti.
D'altra parte, siffatta valutazione è stata rappresentata e verbalizzata dal Giudice immediatamente dopo l'escussione: questo Giudice ha, invero, dato atto che “il teste ha risposto con precisione e lucidità alle domande poste allo stesso in modo chiaro, rendendo la testimonianza così come trascritta”.
Non può ignorarsi, peraltro, che, corroborando le dichiarazioni del testimone oculare, i Carabinieri della stazione di , a seguito della “denuncia-querela per lesioni personali colpose” sporta CP_1
dalla quattro giorni dopo il fatto prodotta in atti, si portavano sui luoghi e accertavano la Pt_1
presenza sul marciapiede, proprio nel punto in cui avevano appreso essere avvenuta la caduta, di un
“tombino di forma quadrata, che risultava essere instabile e pericoloso per la circolazione dei pedoni, in quanto oscillava all'atto in cui si poggiava il piede sopra di esso” (cfr. all. 2 fascicolo attore); gli stessi Carabinieri eseguivano rilievi fotografici dei luoghi e del tombino, in particolare – fotografie che sono state allegate dall'attrice.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita (il tombino oscillante e disancorato dal marciapiede) ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.: e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel di , proprietario e custode delle CP_1 CP_1
strade cittadine, che avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dall'Ente Civico.
D'altra parte, pur valutandosi il comportamento dell'attrice, non si ritiene di doverle muovere addebiti, se solo si consideri che – come emerso dalla prova orale – non furono apposte segnalazioni dello stato di pericolo e che il tratto non era precluso all'incedere dei pedoni, nonostante non fosse percorribile in sicurezza.
Si aggiunga a tanto che – secondo il racconto del teste – non vi erano differenze cromatiche tra il tombino e i basolati circostanti del marciapiede, di guisa che la presenza del dissesto era resa di difficile percezione, tanto più considerato che l'attenzione del pedone non poteva logicamente essere rivolta esclusivamente e costantemente al manto del marciapiede – manufatto destinato per sua natura al transito pedonale, che gli utenti hanno la legittima aspettativa di pretendere in condizioni ottimali.
In buona sostanza, il tombino presentava lo stesso colore delle basole circostanti;
era disancorato dalla pavimentazione e, soprattutto, si è mosso soltanto al passaggio dell'attrice, dopo che la donna vi mise il piede sopra, presentandosi apparentemente stabile.
Stando così le cose, a poco rileva, nel complessivo quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio, che le condizioni di illuminazione fossero buone - essendo il sinistro avvenuto nel pomeriggio -, se solo si consideri che la presenza di quel tombino, difficilmente percepibile per tutte le motivazioni appena dedotte, si configura come circostanza imprevedibile e inevitabile.
Non vi è prova, dunque, che lasci intendere che , deviando da un modello di Parte_1
condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posta in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla.
Non è stato dimostrato, ancora, che l'insidia de qua si trovasse sul marciapiede da tempo non sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza, di guisa che nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente proprietario, custode delle strade cittadine, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia.
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni – che ben resistono alle osservazioni critiche dell'attrice –, cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio.
Il Ctu ha concluso nel senso che una “frattura dell'epifisi distale del radio di dx e dello stiloide ulnare”, come quella accertata in capo a in data 10.02.20217, risulta Parte_1
eziologicamente compatibile con una caduta a braccio proteso ed impatto della mano”.
In esito alle superiori conclusioni, il perito ha ritenuto residuati a carico dell'attrice postumi quantificati con la percentuale del 6%.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice dalle lesioni patite (6 giorni di I.T.T.,
40 giorni I.T.P. al 75%, 30 giorni di I.T.P. al 50% e 30 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (6%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (52 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano tempestivamente allegate né provate peculiari sofferenze morali né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico, essendo rimasta del tutto indimostrata (e, ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore che sarebbe derivata all'attore in connessione causale con il sinistro, si liquida all'attrice la somma, riconosciuta all'attualità, di € 10.704,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano (recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi – contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetta, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di €
6.727,50 (di cui € 690,00 per I.T.T., € 3.450,0 per I.T.P. al 75%, € 1.725,00 per I.T.P. al 50% ed €
862,50 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Non sono stati chiesti né tantomeno documentati esborsi sostenuti in connessione causale con il sinistro: nulla può, dunque, essere riconosciuto a parte attrice a detto titolo.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonta complessivamente ad € 17.431,50 (liquidata all'attualità), sulla quale vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(10.02.2017), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
Conclusivamente, in ossequio al principio della soccombenza, il va condannato al CP_1
pagamento delle spese sostenute in giudizio, che si liquidano, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.553,90, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, in favore dell'Erario, essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio con delibera del
COA del 07.07.2022.
Vanno poste a carico del anche le spese relative alla espletata ctu, liquidate come da CP_1
decreto in atti.
Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore dell'attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 20 novembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte delle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 15.20.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12829 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Francesca Di Matteo) Parte_1
attrice
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Donatella Bochicchio) Controparte_1
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
05.10.2022 condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma, liquidata all'attualità, di €
17.431,50, oltre interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna il alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € Controparte_1
3.553,90, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, in favore dell'Erario, essendo l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti;
- Provvede come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione ex art. 83, comma
III bis, DPR n. 115 del 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in Parte_1
conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in in data 10.02.2017 CP_1
alle ore 16.00 circa, allorquando, mentre percorreva il marciapiede della via Principe
Amedeo, in direzione P.zza Duomo, giunta all'altezza della MA RO (sita all'altezza del numero civico 18), nel poggiare il piede su un tombino instabile, perdeva l'equilibrio a causa dell'oscillazione dello stesso, cadendo al suolo.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_1
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, deve opinarsi che gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione.
In tal senso informano, infatti, le dichiarazioni rese, all'udienza del 21.11.2023, da Testimone_1
figlio dell'attrice e testimone oculare del sinistro, che, premettendo di trovarsi, al momento del fatto, in compagnia della madre “sul marciapiede di fronte la MA RO”, ha riferito di avere visto che “mentre camminavamo, mia madre è caduta in avanti dove c'era un tombino”, precisando, molto significativamente, che “ha inciampato nel tombino che si muoveva ed è caduta in avanti”.
Il giovane ha raccontato, ancor più incisivamente, che “il marciapiede era aperto e non c'erano transenne” e che “il tombino era di colore grigio e anche l'asfalto del marciapiede”.
Peraltro, il testimone oculare ha riconosciuto nelle riproduzioni fotografiche prodotte dall'attrice ed esibitegli in corso di escussione, il basolato basculante in cui è incappata la madre, che ben si rappresenta quale fattore di interferenza suscettibile di influire sull'incedere di un pedone.
La superiore circostanza assume rilievo sul piano della valutazione relativa al nesso eziologico, perché dimostra l'astratta idoneità della condizione in cui si trovava il tombino posto in quel tratto di marciapiede di via P.pe Amedeo di a provocare la perdita di equilibrio dei pedoni, che CP_1
si trovassero a transitarvi sopra.
L'elemento della contestualità temporale tra il passaggio della sul basolato basculante e la Pt_1
sua perdita di equilibrio e quello della contestualità spaziale tra l'anomalia e il punto in cui il testimone oculare ha visto cadere la donna, poi, completano l'accertamento attinente al nesso di causalità.
A questo punto, intesa l'eccezione formulata in sede di escussione dal convenuto e relativa all'età del testimone, figlio dell'attrice e ancora minorenne al momento dell'assunzione della prova, non può non osservarsi che la testimonianza di un minore in un processo civile è ammissibile e considerata una legittima fonte di prova e la sua affidabilità è una valutazione che spetta unicamente al giudice, che ne valuta l'attendibilità basandosi su criteri come la coerenza del racconto e la capacità di discernimento del minore.
In buona sostanza, la minore età di un testimone non incide sulla capacità di testimoniare, ma sulla valutazione della testimonianza, ovvero sulla sua attendibilità.
Nel caso che ci occupa, che, al momento dell'escussione, aveva 16 anni, è Testimone_1
apparso assolutamente capace di discernimento e ha reso un racconto coerente e corrispondente con gli altri elementi probatori acquisiti.
D'altra parte, siffatta valutazione è stata rappresentata e verbalizzata dal Giudice immediatamente dopo l'escussione: questo Giudice ha, invero, dato atto che “il teste ha risposto con precisione e lucidità alle domande poste allo stesso in modo chiaro, rendendo la testimonianza così come trascritta”.
Non può ignorarsi, peraltro, che, corroborando le dichiarazioni del testimone oculare, i Carabinieri della stazione di , a seguito della “denuncia-querela per lesioni personali colpose” sporta CP_1
dalla quattro giorni dopo il fatto prodotta in atti, si portavano sui luoghi e accertavano la Pt_1
presenza sul marciapiede, proprio nel punto in cui avevano appreso essere avvenuta la caduta, di un
“tombino di forma quadrata, che risultava essere instabile e pericoloso per la circolazione dei pedoni, in quanto oscillava all'atto in cui si poggiava il piede sopra di esso” (cfr. all. 2 fascicolo attore); gli stessi Carabinieri eseguivano rilievi fotografici dei luoghi e del tombino, in particolare – fotografie che sono state allegate dall'attrice.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita (il tombino oscillante e disancorato dal marciapiede) ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.: e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel di , proprietario e custode delle CP_1 CP_1
strade cittadine, che avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico, ivi compreso il fatto colposo del soggetto danneggiato.
Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dall'Ente Civico.
D'altra parte, pur valutandosi il comportamento dell'attrice, non si ritiene di doverle muovere addebiti, se solo si consideri che – come emerso dalla prova orale – non furono apposte segnalazioni dello stato di pericolo e che il tratto non era precluso all'incedere dei pedoni, nonostante non fosse percorribile in sicurezza.
Si aggiunga a tanto che – secondo il racconto del teste – non vi erano differenze cromatiche tra il tombino e i basolati circostanti del marciapiede, di guisa che la presenza del dissesto era resa di difficile percezione, tanto più considerato che l'attenzione del pedone non poteva logicamente essere rivolta esclusivamente e costantemente al manto del marciapiede – manufatto destinato per sua natura al transito pedonale, che gli utenti hanno la legittima aspettativa di pretendere in condizioni ottimali.
In buona sostanza, il tombino presentava lo stesso colore delle basole circostanti;
era disancorato dalla pavimentazione e, soprattutto, si è mosso soltanto al passaggio dell'attrice, dopo che la donna vi mise il piede sopra, presentandosi apparentemente stabile.
Stando così le cose, a poco rileva, nel complessivo quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio, che le condizioni di illuminazione fossero buone - essendo il sinistro avvenuto nel pomeriggio -, se solo si consideri che la presenza di quel tombino, difficilmente percepibile per tutte le motivazioni appena dedotte, si configura come circostanza imprevedibile e inevitabile.
Non vi è prova, dunque, che lasci intendere che , deviando da un modello di Parte_1
condotta improntato ad adeguata diligenza e prudenza, si fosse posta in condizione di concorrere alla determinazione dell'evento dannoso, creando le condizioni per non avvedersi dell'anomalia o non evitarla.
Non è stato dimostrato, ancora, che l'insidia de qua si trovasse sul marciapiede da tempo non sufficiente a rendere esigibile un intervento di messa in sicurezza, di guisa che nessun elemento è emerso che liberasse dalla responsabilità l'ente proprietario, custode delle strade cittadine, per avere rimosso o tempestivamente segnalato la presenza dell'anomalia.
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno accolte e condivise le conclusioni – che ben resistono alle osservazioni critiche dell'attrice –, cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, il nominato consulente d'ufficio.
Il Ctu ha concluso nel senso che una “frattura dell'epifisi distale del radio di dx e dello stiloide ulnare”, come quella accertata in capo a in data 10.02.20217, risulta Parte_1
eziologicamente compatibile con una caduta a braccio proteso ed impatto della mano”.
In esito alle superiori conclusioni, il perito ha ritenuto residuati a carico dell'attrice postumi quantificati con la percentuale del 6%.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice dalle lesioni patite (6 giorni di I.T.T.,
40 giorni I.T.P. al 75%, 30 giorni di I.T.P. al 50% e 30 giorni di I.T.P. al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U.,
n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (6%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (52 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano tempestivamente allegate né provate peculiari sofferenze morali né circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico, essendo rimasta del tutto indimostrata (e, ancor prima, dedotta) la sofferenza soggettiva interiore che sarebbe derivata all'attore in connessione causale con il sinistro, si liquida all'attrice la somma, riconosciuta all'attualità, di € 10.704,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano (recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi – contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetta, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di €
6.727,50 (di cui € 690,00 per I.T.T., € 3.450,0 per I.T.P. al 75%, € 1.725,00 per I.T.P. al 50% ed €
862,50 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.
Non sono stati chiesti né tantomeno documentati esborsi sostenuti in connessione causale con il sinistro: nulla può, dunque, essere riconosciuto a parte attrice a detto titolo.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonta complessivamente ad € 17.431,50 (liquidata all'attualità), sulla quale vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(10.02.2017), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
Conclusivamente, in ossequio al principio della soccombenza, il va condannato al CP_1
pagamento delle spese sostenute in giudizio, che si liquidano, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.553,90, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, in favore dell'Erario, essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio con delibera del
COA del 07.07.2022.
Vanno poste a carico del anche le spese relative alla espletata ctu, liquidate come da CP_1
decreto in atti.
Dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta di liquidazione dei compensi in favore del procuratore dell'attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 20 novembre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina