Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 6042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6042 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06042/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08079/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8079 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come d PEC Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Cecchetti, Vittorio Triggiani, TE Cutrera, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale:
della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) 14.05.2025, emessa nel fasc. n. 8/CO/2024, recante “Conferimento dell'Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna”, con cui è stata deliberata la nomina in favore del dott. -OMISSIS- approvando la proposta A della V Commissione; di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale tra cui, per quanto occorra del “concerto” espresso dal Ministero della giustizia in data 7.5.2025; del D.P.R. 22.05.2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 12 del 30.06.2025, con cui è stata decretata la nomina del dott. -OMISSIS- a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti elevate di primo grado;
e per quanto riguarda il ricorso incidentale:
della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) del 14.05.2025, emessa nel fasc. n. 8/CO/2024, recante «Conferimento dell’Ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna», nei limiti di interesse del ricorrente incidentale come esposti in atti; nonché, sempre nei limiti di interesse dell’odierno ricorrente incidentale esposti nel presente ricorso, per quanto occorrer possa e ove necessario, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui il d.P.R. 22 maggio 2025 (pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 2025), in parte qua rilevante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, del CSM e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LI RI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la dott.ssa -OMISSIS-, magistrato ordinario, ha impugnato la delibera del 14 maggio 2025 del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura che ha nominato il dott. -OMISSIS- quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.
2. – Nella delibera impugnata, il CSM, dopo aver analizzato e comparato tra loro i percorsi professionali dei candidati, ha ritenuto che il dott. -OMISSIS- fosse il magistrato più idoneo, per attitudini e merito, al conferimento dell’incarico in esame.
Con particolare riferimento alla comparazione tra il profilo di quest’ultimo e quello della ricorrente, il CSM ha ritenuto:
che il prescelto prevalesse, in particolare, con riferimento all’indicatore di cui all’art. 18, lett. a), T.U., in quanto: ”… entrambi i candidati, infatti, vantano solida esperienza nello specifico settore penale e, nell’esercizio delle funzioni requirenti, hanno maturato competenze specifiche, variegate e complete in una pluralità di materie, anche in senso di DDA, di cui si è dato conto nei rispettivi profili. Sennonché, l’esperienza semidirettiva del dott. -OMISSIS-, pure contrassegnata anche dallo svolgimento delle funzioni semidirettive all’attualità, è maturata in un ufficio giudiziario particolarmente complesso e anch’esso di grandi dimensioni (Procura di Palermo) nell’ambito del quale egli, dapprima è stato designato quale coordinatore del Gruppo di lavoro DDA che si occupa delle indagini per delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso relative ai territori ricompresi nelle province di Agrigento e Trapani, e dal gennaio 2022, è divenuto coordinatore unico della DDA (territori ricompresi nelle province di Agrigento e Trapani e territori ricompresi nella provincia e nella città di Palermo) per le indagini di criminalità organizzata di stampo mafioso; si tratta di esperienze caratterizzate da profili di estensione e articolazione tali da assumere speciale rilievo ex art. 32, 2° comma, T.U. e giustificare un giudizio di prevalenza in suo favore. I profili dei candidati possono essere considerati equivalenti sul piano degli indicatori di cui all’art. 18, lett. b), c), d) T.U., trattandosi di esperienze sostanzialmente idonee a equipararsi. L’esame degli indicatori generali, poi, non offre elementi di valutazione idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata alla stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell’art. 26 T.U.). Su tale piano i profili dei due candidati si equiparano vantando entrambi esperienze in pluralità di materie e di DDA (art. 8 e 32, lett. b, T.U.), e che l’esperienza del dott. -OMISSIS- in seno al Consiglio giudiziario (art. 11 T.U.) è controbilanciata da quella di componente supplente e formatore decentrato vantate dalla dott.ssa -OMISSIS-.”;
- che i percorsi professionali dei due candidati fossero equivalenti sul piano dei quattro indicatori specifici di cui all’art. 18 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria e, in particolare, che fossero equivalenti anche sul piano delle esperienze direttive e semidirettive maturate (lett. a) dell’art. 18);
- che il profilo del dott. -OMISSIS- fosse prevalente, in considerazione del parametro residuo di cui all’art. 32, lett. b, del Testo Unico, che valorizza le esperienze maturate nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p.;
- che gli indicatori generali vantati dai due candidati non offrissero elementi idonei a sovvertire la prevalenza del controinteressato, come sopra riconosciuta.
3. – Tanto ricordato, la ricorrente ha formulato un unico cumulativo motivo di diritto, con il quale ha denunciato:
3.1. Segnatamente, l’istante magistrato:
ha contestato il cattivo uso ad opera del CSM delle regole di prevalenza che presiedono alla valutazione comparativa tra i candidati;
ha altresì contestato il divisato rapporto tra funzioni direttive e funzioni semidirettive e la mancanza di una motivazione “rafforzata”, che, per converso, sarebbe stata necessaria al fine di conferire l’incarico al controinteressato, siccome titolare di funzioni “sub-valenti”;
ha dedotto l’irrilevanza delle dimensioni dell’ufficio a quo, ove i singoli candidati svolgono attualmente le funzioni e altresì l’irrilevanza del rinvio, operato in motivazione, all’art. 32, co. 1, lett. b) del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria;
ha lamentato l’illegittima valutazione, da parte del CSM, ai fini del merito, delle attività compiute dal prescelto dopo il 30 maggio 2020 (data in cui il candidato aveva conseguito l’ultima valutazione di professionalità all’epoca della proposizione della domanda di partecipazione all’interpello);
ha infine lamentato talune irregolarità di ordine procedimentale, relative alle modalità di espletamento delle audizioni, alla stesura dell’autorelazione e alla proposta di progetto organizzativo per l’Ufficio della Procura di Bologna (che sarebbe non conforme al modello di cui all’art. 7 della circolare CSM applicabile ratione temporis).
L’istante ha dunque concluso per l’annullamento degli atti gravati.
4. – Si sono costituiti in giudizio il CSM e il Ministero della Giustizia per chiedere il rigetto del ricorso. Si è altresì costituito il controinteressato, contestando il ricorso principale e svolgendo impugnazione incidentale nei limiti di interesse rappresentati nell’atto.
5. – All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
6. – Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato.
7. – Prima di analizzare le singole censure, il Collegio ritiene opportuno sottolineare l’oggettiva peculiarità della procedura di nomina di cui è causa (evidenziata dagli stessi membri del CSM nel corso del dibattito in Plenum) e rappresentata dal fatto che per essa hanno presentato domanda ben venti magistrati, tutti con trascorsi professionali di eccellenza, alcuni dei quali anche già ricoprenti funzioni direttive requirenti presso altri Tribunali.
Nell’individuare il candidato più idoneo a ricoprire un incarico così ambito e delicato, il CSM si è trovato, quindi, a compiere una scelta tra candidati tutti aventi un elevatissimo profilo professionale e, nell’esercizio del suo ampio e riservato margine di apprezzamento, ha deliberato a maggioranza di nominare il dott. -OMISSIS-.
Tale scelta è certamente sindacabile avanti a questo Giudice ma, come noto, solamente per profili di manifesta irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione.
Resta, invece, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione del merito della scelta operata dal CSM.
8. – Considerati, dunque, i limiti del giudizio riservato a questo Collegio, deve ritenersi che la delibera di nomina del prescelto, pur potendo eventualmente apparire opinabile, resista tuttavia alle censure mosse dalla ricorrente, non risultando viziata né da difetto di istruttoria e di motivazione, né da manifesta irragionevolezza o illogicità, né in particolare da violazione delle previsioni del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria.
9. Sotto un primo e centrale profilo, l’esponente magistrato lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato, per avere lo stesso valorizzato le funzioni di procuratore aggiunto svolte dal nominato presso la Procura di Palermo e non aver adeguatamente considerato, nel giudizio comparativo, le funzioni direttive (prevalenti) svolte dalla ricorrente alla guida della Procura di Ancona. Di qui, innanzitutto, la violazione dell’art. 29 del previgente Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, applicabile ratione temporis al procedimento. Il ridetto articolo disciplina i “ Criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni ”, stabilendo che “ per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di grandi dimensioni, hanno speciale rilievo gli indicatori di cui all’articolo 18 e, nell’ambito di questi, in particolare le esperienze di cui alla lettera a) del medesimo articolo”. Orbene, l’art. 18 del TU, recante gli indicatori specifici di attitudine direttiva per gli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado di grandi dimensioni, attribuisce rilievo a) allo svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive o semidirettive, b) alle capacità relazionali dimostrate dall’aspirante all’interno dell’ufficio, c) alle capacità relazionali dimostrate dall’aspirante nei rapporti esterni, funzionali al buon andamento dell’ufficio, nonché alla trasparenza, all’efficienza e all’accessibilità del servizio, d) alla specifica formazione dell’aspirante dirigente nelle scienze dell’organizzazione e nelle competenze dirigenziali maturata, anche su base volontaria, presso organismi di riconosciuto rilievo scientifico.”
Secondo la ricorrente, il CSM, per scegliere il magistrato che vantava funzioni sub-valenti (in quanto semidirettive e non direttive come quelle vantate dall’esponente) avrebbe dovuto motivare in maniera più congrua e diffusa; ciò in considerazione di un immanente maggior rilievo delle funzioni direttive rispetto a quelle semidirettive.
10. Il Collegio reputa la doglianza infondata, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrete, risulta una adeguata motivazione “rafforzata”, rinvenibile nella delibera impugnata, nella parte in cui l’amministrazione ha diffusamente spiegato le ragioni della prevalenza del prescelto. Invero, il CSM ha dato conto del possesso, da parte del controinteressato, di tutti e quattro gli indicatori specifici di attitudine direttiva richiamati dall’art. 18 del vecchio TU e, sulla scorta di questi, ha operato il proprio giudizio discrezionale, individuando nel prescelto il magistrato più adatto a ricoprire il ruolo di Procuratore della Repubblica di Bologna.
11. Con riferimento all’indicatore attitudinale specifico di cui all’art. 18, lett. a), sul quale si incentrano le principali argomentazioni di parte ricorrente, si osserva che l’organo ha preliminarmente verificato la sussistenza del requisito in capo a tutti i candidati.
Quanto al nominato, la delibera testualmente riporta che: “ con particolare riferimento al parametro di cui all’art. 18, lett. a) T.U., relativo allo “svolgimento, in atto o pregresso, di funzioni direttive e semidirettive”, viene in rilievo lo svolgimento dell’incarico di Procuratore Aggiunto ancora in atto, alla vacanza. Nell’esercizio delle già menzionate funzioni il candidato proposto si è distinto per l’assoluta disponibilità e la totale dedizione all’Ufficio, rivelando eccellenti capacità organizzative, che hanno consentito il conseguimento di significativi risultati sotto diversi profili. Come da Documento Organizzativo 2018.2020 e 2020.2022, dal 4 luglio 2017 al dott. -OMISSIS- è stata interamente delegata la gestione e responsabilità del delicatissimo e strategico settore Intercettazioni. Nello svolgimento di detto compito, il dott. -OMISSIS- si è occupato di vigilare sulle procedure seguite dall’Ufficio Intercettazione, assicurando, ove messo a conoscenza di casi controversi o di difficile applicazione da parte del personale di detto Ufficio o dai singoli Sostituti, uniformità nella sottoposizione al GIF delle richieste di intercettazione o nella adozione dei decreti esecutivi. Inoltre, poiché la riforma prevista dal D.lvo 29.12.2017 n. 216 (poi successivamente modificata e la cui entrata in vigore è stata ripetutamente postergata) ha reso necessario riprogrammare le modalità di gestione di tutta l’attività di intercettazione svolta dai singoli Sostituti, il dott. -OMISSIS- ha costantemente provveduto a informare e aggiornare, anche attraverso posta elettronica, i magistrati e il personale amministrativo dell’Ufficio. Numerose le direttive adottate a tal fine. In continuo raccordo con il Procuratore e con i funzionari amministrativi, ha poi curato la creazione ex novo dell’archivio digitale introdotto dal D.L. 30.12.2019 n. 161, che ha comportato, innanzitutto, la predisposizione delle attrezzature informatiche necessarie per l’immagazzinamento e la gestione dei dati, e successivamente, l’allestimento della sala ascolto con tutti i punti di accesso ove le parti potranno consultare i dati digitali contenuti in archivio. Il dott. -OMISSIS- ha, a tal proposito, predisposto, insieme al Procuratore della Repubblica, tutte le direttive e circolari destinate ai Sostituti e a tutti gli organi di polizia giudiziaria del Distretto con le quali si è data attuazione al funzionamento dell’archivio digitale. In rappresentanza dell’Ufficio, dal 7 settembre 2020 sino a tutto il 2021 il dott. -OMISSIS- ha composto due Gruppi di lavoro ministeriali, il primo insieme al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, al Direttore generale della DGISIA, nonché ai Procuratori e Procuratori aggiunti diMilano, Roma, Salerno, Firenze e Torino, Catanzaro e Napoli, sul monitoraggio sulle attività di intercettazioni (che si è riunito con cadenza settimanale per aggiornare e risolvere in modo tendenzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale le principali problematiche che sorgono nella gestione dell’Archivio digitale); il secondo (istituito con decreto del Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia dell’11 novembre 2021) unitamente ai Procuratori aggiunti della Repubblica di Firenze e Torino e al coordinatore dell’area penale della DGSIA, per l’esame delle questioni in materia di intercettazione tra presenti a mezzo di captatore informatico e di sicurezza dei sistemi di intercettazione. Con riferimento al medesimo parametro, prosegue il rapporto informativo del dirigente ricordando come da documento organizzativo 2018.2020 e 2020.2022 dell’Ufficio, dal 4 luglio 2017 al dott. -OMISSIS- è stata interamente delegata la responsabilità e la gestione di tutti i servizi esterni e d’udienza innanzi al Tribunale di Palermo (e all’intero Distretto per i processi di cui all’art. 51 comma 3 bis, quater e quinquies c.p.p.), inclusa la redazione dei relativi calendari. Ed invero, quasi quotidianamente l’Ufficio è chiamato a “coprire” almeno 30 servizi tra udienze svolte presso le 4 sezioni penali del Tribunale - divise spesso in più collegi -, udienze per la celebrazione di processi ex art. 51 comma 3 bis c.p.p. innanzi alle sezioni penali dei Tribunali di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Agrigento, Marsala e Sciacca, udienze innanzi alle sezioni di prevenzione dei Tribunali di Palermo, Trapani e Agrigento, udienze dinanzi al Magistrato di Sorveglianza, udienze innanzi alle 2 Corti d’Assise di Palermo, per ora in funzione, nonché innanzi le Corti d’Assise di Trapani e Agrigento, udienze innanzi a circa 20 GIP.GUP; e poi i servizi di turno unico, filtro, riserve ordinarie e del turno, e riserva DDA. Il dato è ovviamente arrotondato per difetto posto che non tiene conto delle (frequentissime) udienze straordinarie, delle (frequenti) udienze fuori sede, delle (occasionali) udienze innanzi il Tribunale Civile, delle (rare) udienze di varia natura, quali ad esempio quelle per la estrazione dei Giudici Popolari o di insediamenti GOT. In tale attività assai complessa, in cui è richiesto il coordinamento e l’organizzazione di tutti gli impegni quotidiani dei singoli Sostituti Procuratori (previsti in numero di 61 in organico), il dott. -OMISSIS- ha dovuto fronteggiare “la costante grave carenza di Sostituti (sempre superiore al 20%)’’, riuscendo tuttavia “a fornire ottimali criteri e razionali direttive di ordine generale per la compilazione, da parte della preposta segreteria, dell'ordine di servizio mensile diretto a tutti i Sostituti, provvedendo anche, con particolare frequenza a gestire la copertura urgente di servizi non programmati (per esigenze sopravvenute)’’. Da ultimo, la gestione del periodo emergenziale dovuto all’epidemia da COVID ha comportato il difficile lavoro di assicurare lo svolgimento dei servizi esterni compatibilmente con la disciplina normativa primaria e secondaria ispirata al contenimento e alla riduzione degli impegni e delle presenze in Ufficio”.
12. Il CSM ha quindi correttamente ritenuto che il Dott. -OMISSIS- possedesse l’indicatore specifico di attitudine direttiva di cui all’art. 18, lett. a), del TU, considerando che la valutazione di tale elemento è effettuata con riferimento ai concreti risultati ottenuti nella gestione dell’ufficio o del settore affidato al magistrato in valutazione, desunti dalla gestione dei flussi di lavoro e delle risorse, accertati in particolare sulla base dei documenti allegati ai progetti tabellari o organizzativi, dei pareri della commissione flussi, delle relazioni di cui all’articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 ed eventualmente dalle relazioni ispettive.
13. D’altro canto, deve richiamarsi l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo il quale l’avvenuto svolgimento di pregressi incarichi direttivi non può assurgere a criterio preferenziale astratto per attribuire, sic et simpliciter , la prevalenza, ai fini del conferimento di un incarico direttivo, di un candidato che ha già svolto funzioni direttive rispetto ad un altro che ha svolto solamente quelle semidirettive (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 maggio2020 n. 3047). Se così fosse, infatti, resterebbe precluso l’accesso ad incarichi direttivi a magistrati che non hanno mai svolto prima tali funzioni, ponendo in disparte la valorizzazione delle capacità di organizzazione del lavoro e di direzione comunque desumibili dalle funzioni esercitate che, invece, il Testo Unico indica tra gli elementi attitudinali specifici, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a).
Quest’ultima previsione si fonda, infatti, sul principio della piena raffrontabilità delle funzioni direttive con quelle semidirettive, pur nella considerazione della loro oggettiva differenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 21 novembre 2023, n.9973).
Tale differenza non è stata affatto negata dalla delibera impugnata. E’ ben possibile che il CSM attribuisca preferenza al candidato che ha svolto funzioni semidirettive rispetto al candidato che ha ricoperto un incarico direttivo, purché tale scelta sia motivata, dando puntualmente conto delle ragioni di preferenza del primo rispetto al secondo.
Ciò che è richiesto all’organo di autogoverno è di articolare una particolare e adeguata motivazione nell’attribuire preferenza per il candidato che sia in possesso di indicatori specifici meno significativi, al fine di evidenziare e giustificare, attraverso il puntuale esame curriculare, la maggiore “attitudine generale” o il particolare “merito” del candidato prescelto. Invero, gli indicatori specifici sono criteri “settoriali”, perché rilevano ai fini della valutazione specifica dell’attitudine direttiva, ma essi non esauriscono l’intera figura professionale del magistrato, la quale va, piuttosto, ricostruita nella sua complessità, tenendo conto degli indicatori generali e del “merito” (cfr. CdS sentenza n. 71/2020).
14. Dunque, non può darsi un’automatica preminenza delle funzioni direttive su quelle semidirettive svolte dal candidato prescelto dal CSM.
Non sussiste, quindi, la teorizzata illegittima valorizzazione di funzioni sub-valenti, perché “l'impiego degli indicatori, sia quelli generali sia quelli specifici, non deve avvenire secondo un raffronto meramente meccanico o quantitativo; difatti, il giudizio attitudinale (e poi quello comparativo) non si risolve sulla base del numero di indicatori in cui ciascun candidato è prevalente, bensì attraverso un'unitaria e globale valutazione dei vari profili, in relazione al posto da assegnare. Ne consegue la legittimità del giudizio complessivo ed integrato di tutti gli indicatori attitudinali che, alla luce della non irragionevole esposizione motivazionale del CSM, vedono la prevalenza di un magistrato sull'altro ” (T.A.R. Lazio sez. I - Roma, n. 643/24).
15. Né può dirsi che il CSM abbia mancato di motivare (in maniera “rafforzata”) la prevalenza del nominato.
Sotto un primo profilo, si osserva che in materia di provvedimenti di nomina dei magistrati ad incarichi direttivi adottati dal CSM, il possesso degli indicatori specifici non costituisce un requisito di legittimazione per l'accesso alle funzioni giudicanti direttive, né comporta l'automatica e incondizionata prevalenza del magistrato che li possiede rispetto a quello che non li possiede; la presenza degli stessi assume uno "speciale rilievo" nel giudizio comparativo tra i diversi aspiranti, il che implica che la valutazione del CSM non possa mai prescinderne, nel senso che la decisione di preferire, nella valutazione complessiva, un candidato che ne sia privo (o sia in possesso di indicatori specifici meno significativi) richiede un particolare sforzo motivazionale, volto ad evidenziare, attraverso un puntuale esame del profilo curriculare, la maggiore "attitudine generale" o il particolare "merito" del candidato prescelto”.
Dunque, una motivazione rafforzata è dunque necessaria laddove il CSM, sulla scorta dei soli indicatori attitudinali generici, attribuisca l’incarico direttivo a un magistrato privo di indicatori attitudinali specifici. Infatti (Consiglio di Stato sez. V n. 6137/2018) “in tema di incarichi direttivi conferiti dal Consiglio superiore della magistratura, il testo unico sulla dirigenza giudiziaria stabilisce tra gli indicatori attitudinali una gerarchia a favore di quelli specifici, relativi all'ufficio direttivo da ricoprire che il Csm (che tali prescrizioni ha voluto dare a se stesso) non può immotivatamente sovvertire in occasione del giudizio comparativo per il conferimento del relativo incarico”. Esiste, dunque, una gerarchia tra indicatori attitudinali specifici e indicatori attitudinali generici, ma tale gerarchia non viene in questione nel caso che ci occupa, ove entrambi i candidati possedevano adeguati indicatori attitudinali specifici.
16. Ma anche laddove si ritenesse una pur minima gerarchia tra i titoli costituiti da pregressi incarichi direttivi e semidirettivi, vale rilevare che il CSM ha spiegato in maniera più che esaustiva la scelta effettuata in favore del controinteressato.
La delibera così recita infatti “ Ciò premesso, pur nella consapevolezza che entrambi i candidati presentano un elevato profilo di merito, dev’essere affermata la prevalenza del dott. -OMISSIS-. Egli, prevale, in particolare, con riferimento all’indicatore di cui all’art. 18, lett. a), T.U.: entrambi i candidati, infatti, vantano solida esperienza nello specifico settore penale e, nell’esercizio delle funzioni requirenti, hanno maturato competenze specifiche, variegate e complete in una pluralità di materie, anche in senso di DDA, di cui si è dato conto nei rispettivi profili. Sennonché, l’esperienza semidirettiva del dott. -OMISSIS-, pure contrassegnata anche dallo svolgimento delle funzioni semidirettive all’attualità, è maturata in un ufficio giudiziario particolarmente complesso e anch’esso di grandi dimensioni (Procura di Palermo) nell’ambito del quale egli, dapprima è stato designato quale coordinatore del Gruppo di lavoro DDA che si occupa delle indagini per delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso relative ai territori ricompresi nelle province di Agrigento e Trapani, e dal gennaio 2022, è divenuto coordinatore unico della DDA (territori ricompresi nelle province di Agrigento e Trapani e territori ricompresi nella provincia e nella città di Palermo) per le indagini di criminalità organizzata di stampo mafioso; si tratta di esperienze caratterizzate da profili di estensione e articolazione tali da assumere speciale rilievo ex art. 32, 2° comma, T.U. e giustificare un giudizio di prevalenza in suo favore. I profili dei candidati possono essere considerati equivalenti sul piano degli indicatori di cui all’art. 18, lett. b), c), d) T.U., trattandosi di esperienze sostanzialmente idonee a equipararsi. L’esame degli indicatori generali, poi, non offre elementi di valutazione idonei a sovvertire gli esiti della comparazione attitudinale sin qui effettuata alla stregua dei preminenti indicatori specifici, dotati di rafforzata valenza selettiva (a mente dell’art. 26 T.U.). Su tale piano i profili dei due candidati si equiparano vantando entrambi esperienze in pluralità di materie e di DDA (art. 8 e 32, lett. b, T.U.), e che l’esperienza del dott. -OMISSIS- in seno al Consiglio giudiziario (art. 11 T.U.) è controbilanciata da quella di componente supplente e formatore decentrato vantate dalla dott.ssa -OMISSIS-”.
17. A fronte di tale giudizio logico e motivato, il sindacato del TAR non può che arrestarsi, pena una non consentita sostituzione del giudizio di merito riservato all’amministrazione, il quale ha opinato di destinare alla Procura di Bologna un magistrato che aveva sino a quel momento proficuamente svolto funzioni semidirettive in un ufficio “particolarmente complesso e anch’esso di grandi dimensioni (Procura di Palermo)” (laddove il cuore della decisione consiliare e della relativa motivazione si incentra sulla particolare complessità dell’ufficio della Procura della Repubblica di Palermo, ossia dell’ufficio a quo del nuovo procuratore di Bologna).
18. Quanto alla contestata rilevanza del requisito dimensionale degli uffici, si osserva che, anche qui con giudizio non illogico, sono state valorizzate le funzioni semidirettive svolte dal prescelto, particolarmente complesse ed assolte in un ufficio “anch’esso di grandi dimensioni” (come Bologna, ufficio di destinazione), nell’ambito del quale il nominato ha ricevuto deleghe di grande importanza, atteso che “ dapprima è stato designato quale coordinatore del Gruppo di lavoro DDA che si occupa delle indagini per delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso relative ai territori ricompresi nelle province di Agrigento e Trapani, e dal gennaio 2022, è divenuto coordinatore unico della DDA (territori ricompresi nelle province di Agrigento e Trapani e territori ricompresi nella provincia e nella città di Palermo) per le indagini di criminalità organizzata di stampo mafioso; si tratta di esperienze caratterizzate da profili di estensione e articolazione tali da assumere speciale rilievo ex art. 32, 2° comma, T.U. e giustificare un giudizio di prevalenza in suo favore”. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna è “ufficio che presenta una pianta organica costituita - oltre che dal Procuratore della Repubblica – da tre Procuratori Aggiunti e da 26 Sostituti Procuratori e 29 viceprocuratori onorari, nonché 2 PED” (ufficio di gran lunga più grande e complesso rispetto alla Procura distrettuale di Ancona ) È corretta, dunque, la conclusione cui è giunto il CSM, laddove, con riferimento alle esperienze del prescelto, ha affermato che “si tratta di esperienze caratterizzate da profili di estensione e articolazione tali da assumere speciale rilievo ex art. 32, 2° comma, T.U. e giustificare un giudizio di prevalenza in suo favore”.
19. Si aggiunga anche la valutazione dei procedimenti trattati dal nominato in relazione ai reati indicati dall’articolo 51, comma 3 bis, c.p.p., così come richiesto dall’art. 32, che hanno costituito “talune delle indagini più rilevanti condotte nell’ultimo ventennio dalla Procura di Palermo in ordine al fenomeno mafioso ed ai suoi rapporti con settori dell’economia e della politica”. E una simile valorizzazione appare giustificata, atteso che si è trattato delle indagini finalizzate alla cattura del latitante TE IN NA e a quelle relative alla c.d. “Trattativa Stato-Mafia”. Risultati di analogo, straordinario rilievo non si rinvengono nel pur eccellente percorso professionale della ricorrente.
20. Deve essere disattesa anche la censura incentrata su di una dedotta violazione dall’art. 25 del previgente Testo Unico, il quale al comma 2 stabilisce: “ in riferimento al merito il giudizio va svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale ”. Tale disposizione certo non preclude la valorizzazione delle attività svolte dal singolo candidato successivamente al conseguimento dell’ultima valutazione di professionalità. Altrimenti ragionando, si perverrebbe all’esito assurdo di non potere considerare le attività più recenti e attuali (magari più qualificanti) del candidato ai fini della valutazione del merito. Sotto tale profilo, è preminente infatti la necessitò di ricostruire, in maniera il più possibile completa, la figura professionale del magistrato.
21. In merito al dedotto difetto di istruttoria, il Collegio rammenta poi che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il CSM può ricostruire in delibera le carriere degli aspiranti, rappresentando in maniera sintetica le rispettive esperienze professionali con i risultati conseguiti, anche eventualmente riservando maggior spazio all'illustrazione del percorso di carriera e del profilo professionale del magistrato proposto per il conferendo incarico.
Tale scelta è, infatti, giustificata, poiché in tal modo il CSM dà conto delle ragioni della preferenza accordata. Si tratta poi di una consentita tecnica espositiva, nei limiti in cui la delibera esaustivamente rappresenti anche i tratti essenziali che caratterizzano il curriculum degli altri candidati oggetto di raffronto”. Per altro, in delibera il profilo della ricorrente è ampiamente ricostruito e valorizzato.
22. Da ultimo devono essere respinte le doglianze, sempre di ordine procedimentale, con cui la ricorrente lamenta una presunta disparità di trattamento subita con riferimento ai tempi dell’audizione. Anche qui vale rimandare alla giurisprudenza del giudice amministrativo, il quale ha più volte chiarito che, nelle procedure indette dal CSM per il conferimento di incarichi direttivi ai magistrati, l'audizione non può costituire l'elemento determinante per la valutazione delle attitudini e capacità, ma costituisce al più una fonte integrativa delle conoscenze, che devono essere comunque ricavate dal fascicolo personale e dalla documentazione relativa alla carriera dei candidati.
23. Altrettàli considerazioni vanno fatte, in punto di palese infondatezza, per le censure mosse dalla parte ricorrente con riferimento ai requisiti dimensionali concernenti, da un lato, l’autorelazione predisposta dal Dott. -OMISSIS- e, dall’altro, la proposta di progetto organizzativo per la Procura di Bologna, elaborata dal medesimo magistrato.
Non vi è alcuna sanzione di inammissibilità per l’eventuale violazione dei requisiti dimensionali indicati nel medesimo con riferimento all’elaborazione dell’autorelazione (v. CdS n. 1673/2025).
E tanto vale anche per il mancato utilizzo del modello di progetto organizzativo previsto dalla circolare sull’organizzazione delle procure vigente, ratione temporis, all’epoca della domanda di partecipazione al bando. Il bando neppure faceva alcun espresso riferimento alla suddetta circolare, limitandosi a prevedere che contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell’incarico, dovevano essere inseriti nel nuovo applicativo informatico, a pena di inammissibilità, vari documenti tra cui una proposta organizzativa relativa all’ufficio richiesto (senza però imporre a pena di inammissibilità l’utilizzo di formata specifichi).
24. In conclusione, alla luce di tutto quanto osservato, il ricorso principale è infondato e deve essere rigettato.
25. Quanto al ricorso incidentale, proposto in via solo tuzioristica, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile, non residuando alcun interesse del controinteressato alla relativa decisione.
26. – La peculiarità della controversia e la sussistenza delle condizioni di legge giustificano la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sull’impugnazione incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede:
respinge il ricorso principale;
dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
compensa le spese tra tutte le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO TI, Presidente
LI RI AN, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI RI AN | RO TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.