Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.1296/ 2024
tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE e (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO Oggi 06/03/2025 alle ore 14.10 innanzi alla dott.ssa Ilaria Bertolozzi sono comparsi Per l'avv. BRENZONE AL. Parte_1
Per l'Avv. Arianna Galli ed il sig. personalmente. CP_1 CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni come da foglio già depositato al telematico. Il procuratore della parte convenuta precisa le conclusioni come da memoria depositata in data odierna. L'Avv. Brenzone rileva che la memoria oggi depositata non è stata autorizzata e pertanto chiede che venga espunta dagli atti del giudizio. Contesta in ogni caso il fondamento di quanto ivi dedotto opponendosi alla produzione documentale in quanto tardiva e dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Rileva inoltre che in occasione dell'udienza del 5 dicembre 2024, allorchè l'attore ha personalmente disconosciuto le firme apposte ai documenti prodotti, sia pur tardivamente, la controparte non ha dichiarato di avvalersi di tali scritture né ha offerto le scritture di comparazione.
Esaurita la discussione orale, alle ore 17.00 il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ilaria Bertolozzi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1296/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BRENZONE AL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Desio (MB) Via Garibaldi n. 6/c ATTORE/INTIMANTE
Contro (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Angelica Scolari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vimercate (MB) Via Mazzini n. 13 CONVENUTO/INTIMATO CONCLUSIONI All'odierna udienza le parti hanno concluso come di seguito: Parte attrice
Conclusioni per : Parte_1 Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis e previo le declaratorie del caso giudicare preso atto che ha omesso di integralmente adempiere a quanto statuito CP_1 coll'ordinanza del 5 marzo scorso, rilevato che trattasi di contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione e che il conduttore dall'1 marzo 2024 ha omesso di corrispondere qualsiasi importo sia a titolo di canoni che di spese accessorie (bollette acqua), accertato il grave inadempimento dello stesso rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte, ritenuto comunque che l'art 3 del contratto prevede la clausola risolutiva espressa nell'ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, clausola di cui il locatore intende avvalersene, dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di locazione stipulato il 28 aprile 2018, registrato a Desio il successivo 30 al n. 3102, mod 3T, afferente l'immobile sito in Desio
– Via Garibaldi n. 134/ang. Via Verri, ordinandone l'immediato rilascio. conseguentemente condannare l'intimato al pagamento in favore di Parte_1 della somma di
4.182 euro , con gli interessi di ex art. 1284 n. 4 C.C. dalla data di notifica dell'intimazione di sfratto al saldo, nonché degli ulteriori canoni e spese accessorie che matureranno fino alla materiale consegna dell'immo0bile In ogni caso: con vittoria nelle spese e compensi di causa,
Parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, premessa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito: in via principale:
Accertato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione e delle spese legali maturate respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti e per l'effetto non convalidare lo sfratto nei confronti del signor CP_1 In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui venisse accolta l'eccezione di ritardo nella costituzione e produzione documentale del signor si chiede il mutamento del rito così da rimettere in CP_1 termine il signor CP_1
In via di ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi in cui venisse concessa la convalida di sfratto determinare che nulla è dovuto per canoni e spese legali ad opera del signor e/o accertare e rideterminare la CP_1 somma richiesta da parte opposta per tutti i motivi esposti in narrativa, per l'effetto, comunque nei limiti del giusto, e dichiarare dovuta quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da liquidarsi ai sensi del DM 55/2014.
In via istruttoria:
- senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova, sin d'ora si chiede ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale sulle circostanze di cui alla narrativa che ci si riserva di articolare in separati capitoli nel termine che il giudice vorrà concedere. Con ogni più ampia riserva di altro dedurre, produrre, articolare ed indicare testi nel termine che verrà assegnato dal Giudice.
Con osservanza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, il signor denunciava la morosità del sig. Parte_1
conduttore dell'immobile in Desio, via Garibaldi n. 134, a CP_1 causa dell'omesso pagamento del canone di locazione per l'importo complessivo di € 1.500,00. Contestualmente, conveniva in giudizio il medesimo conduttore avanti al Tribunale di Monza per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto ed emettere ingiunzione di pagamento. All'udienza fissata per il giudizio di convalida, l'intimato compariva personalmente, quindi la causa era rinviata due volte per verifica pagamenti ed infine veniva mutato il rito, stante l'avvenuto pagamento nelle more dell'importo capitale indicato in intimazione, oltre ad € 800,00 per spese di lite. Successivamente si teneva l'udienza ex art. 420 cpc in cui le parti chiedevano andarsi in decisione, quindi la causa era rinviata all'odierna udienza ove, previa precisazione delle conclusioni delle parti, veniva discussa e decisa ex art. 429 cpc.
* * * La domanda attorea può essere accolta. Risulta infatti provata in causa l'esistenza tra le parti di contratto di locazione commerciale registrato, che prevede a carico del conduttore un canone mensile di € 500,00 a far data dall'1 maggio 2020. Costituiva pertanto onere del conduttore dimostrare il puntuale adempimento dell'obbligazioni a suo carico di pagamento dei canoni (cfr. Cass. SS.UU. civ. n.
13533/01). Ciò viceversa non è avvenuto.
Anche al di là della tardività della documentazione, depositata dal convenuto oltre il termine perentorio assegnato con l'ordinanza di mutamento del rito del 17 maggio 2024, ancora di recente è stato dalla giurisprudenza di legittimità precisato che non costituiscono prova del pagamento le semplici disposizioni di bonifico, anche quelle risultanti dagli estratti conto bancari (La semplice disposizione di bonifico impartita dal "solvens" e risultante dall'annotazione nell'estratto conto di quest'ultimo prodotto in giudizio, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento: cfr. Cass. civ. n. 8046/2023). Quanto poi al disconoscimento delle scritture prodotte da parte convenuta (sempre tardivamente) effettuato dallo stesso sig. all'udienza ex art. 420 cpc del 5 Parte_1 dicembre 2024, si osserva che ai sensi dell'art. 216 cpc la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire da comparazione. Secondo la giurisprudenza, in particolare: l'istanza di verificazione deve essere presentata entro il termine perentorio per le deduzioni istruttorie e, entro lo stesso termine, la parte che intende avvalersi del documento disconosciuto ha l'onere di produrre in giudizio il relativo originale e proporre i mezzi di prova che ritiene utili, oltre ad indicare le scritture che possono servire di comparazione. (cfr. Trib. Firenze sez. lavoro n. 132/2016). Ciò invece non è avvenuto, considerato che neppure con la memoria depositata nella giornata di oggi, fissata per la pronuncia della sentenza, parte convenuta ha proposto, se non in modo del tutto generico ed inammissibile, mezzi di prova utili alla verificazione delle scritture disconosciute, dovendosi infatti reputare inammissibile una prova testimoniale dedotta senza indicare i testimoni e con riferimento alle circostanze della narrativa, non articolata su fatti storici precisi e ben determinati (cfr. Trib. Palermo n. 3537/2020). Peraltro, le sigle che si vedono in calce alle ricevute di pagamento prodotte dalla parte convenuta non paiono in alcun modo simili alla firma del sig. così Parte_1 come risultante dalla procura alle liti rilasciata al difensore o anche dal contratto di locazione inter partes. Per tutto quanto sopra. se la morosità dedotta nell'atto di intimazione è stata sanata nel corso del giudizio, il convenuto non ha dimostrato di aver successivamente pagato i canoni e le spese (queste ultime, non sono state contestate) per l'importo complessivo di € 4.182,00 indicato dall'attore a far data dall'1 marzo 2024, che corrisponde a svariate mensilità di canone: il che ampiamente giustifica la risoluzione del rapporto per grave inadempimento Sul punto va infatti condivisa l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità che – pur escludendo l'applicabilità alle locazioni destinate ad uso diverso dall'abitativo dell'art. 5 legge 392/78- ritiene comunque il criterio determinato da tale norma valido parametro per valutare, ex art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza (cfr. Cass. n. 1428/2017; n. 5902/2006; n. 1234/2000; n.
2232/95). Alle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore e la sua condanna al rilascio immediato dell'immobile in favore dell'attore, libero da persone e cose. Consegue altresì la condanna al pagamento di € 4.182,00 oltre interessi e oltre ai compensi dovuti ed impagati sino al rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 1591 c.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del conduttore, detratto l'importo già versato a tale titolo di € 800,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto il contratto di locazione tra le parti;
conseguentemente, condanna il convenuto a rilasciare immediatamente l'immobile in favore dell'attore, libero da persone e cose;
condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore di € 4.182,00 oltre interessi e oltre ai compensi dovuti ed impagati sino al rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 1591 c.c. Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 791,00 -come da Tabella 5 allegata al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (Parametri forensi)- oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Monza, 06/03/2025
Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi