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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/11/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3729/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3729/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 27 novembre 2025 ad ore 13,18 all'udienza svolta innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., sono comparsi:
Per l'avv. BAQUIS GABRIELE, la cui identità è verificata dal giudice Parte_1 sulla base della sua dichiarazione Per 'avv. VASSALINI ADRIANA, la cui identità è Controparte_1 verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione L'avv. Baquis rileva che il doc. 32 non è riportato nel dispositivo dell'ordinanza quale documento da acquisire agli atti, nonostante il medesimo sia stato indicato come ammesso in motivazione;
chiede sul punto la modifica dell'ordinanza, così come laddove la medesima non ha ammesso i docc. 26 e 27, in quanto di replica a quanto riportato nella memoria difensiva al punto 9 relativamente alla circostanza della prospettata mancata assegnazione di una email;
rileva che controparte non ha sollevato specifica contestazione sui conteggi del ricorso, così come relativamente al livello rivendicato, essendo inconferente la giurisprudenza sul punto richiamata in memoria difensiva;
insiste nella condanna ex art. 96 c.p.c. e in tutte le domande svolte in ricorso in via principale e in via di ipotesi. L'avv. Vassallini insiste per l'inammissibilità del doc. 32, per le ragioni già rappresentate alla scorsa udienza;
quanto ai docc. 26 e 27, si oppone alla relativa produzione, trattandosi di documentazione di supporto a quanto dedotto in ricorso a pag. 8; si riporta alle difese in atti e alle conclusioni ivi svolte, chiedendo il rigetto di tutte le domande del ricorso, anche quelle svolte in ipotesi;
insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e rileva che controparte non ha contestato la data di cessazione del rapporto del 4.1.2024 e le relative modalità; si riporta alle contestazioni in atti relativamente ai conteggi, richiama i punti 25 e 26 e le pagg. 20-21 della propria memoria difensiva, rileva l'esiguità delle email sub doc. 31 fasc. ric., così come quella delle email sub doc. 32 (ove ammesso); ribadisce l'inidoneità probatoria delle email sub doc. 34 fasc. ric., così come dell'intervento del fatto per risolvere una problematica da lui causata;
rileva che l'offerta transattiva proposta Pt_1 dalla società copre, in ipotesi, quanto eventualmente ancora dovuto, con la conseguenza che non potrà esserci condanna alle spese a carico della resistente;
non risulta provata la prestazione resa nei periodi di cui al capp. 25 e 26 della narrativa della memoria, mentre sui capp. 27 e 28 richiama l'inidoneità probatoria dei docc. 31 e 32 a fornire dimostrazione dell'attività lavorativa svolta, se non in misura marginale. L'avv. Baquis rileva che l'attività del ricorrente non era scrivere email e quindi i rilievi fatti da controparte sui docc. 31 e 32 non valgono ad escludere lo svolgimento della prestazione da parte del ricorrente;
contesta che il ricorrente abbia dato per pacifico e la data e le modalità di cessazione del rapporto. Tenuto conto della modalità di svolgimento dell'udienza, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 18,31 emette sentenza.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3729/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAQUIS Parte_1 C.F._1 GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA SCIPIONE DÈ RICCI 21 FIRENZE presso il difensore avv. BAQUIS GABRIELE Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 VASSALINI ADRIANA, elettivamente domiciliata in VIA CARINI 1 BRESCIA presso il difensore avv. VASSALINI ADRIANA Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convento in giudizio formulando le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Accertato che il rapporto inter partes è sempre stato di natura subordinata, dichiarare: A) la nullità del recesso verbalmente operato da parte di Controparte_2 B) il diritto del al risarcimento dei danni, alla liquidazione delle differenze retributive nonché Pt_1 di ogni altra indennità dovuta secondo il CCNL di categoria, con inquadramento di impiegato di 1° livello del CCNL TURISMO AGENZIE DI VIAGGIO. C) condannare conseguentemente la resistente a corrispondere al Sig. le differenze retributive Pt_1 pari ad € 125.910,95, come da conteggi prodotti e calcolati al lordo degli oneri previdenziali, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile. Oltre alle somme dovute per la illiceità del licenziamento, oralmente intimato, che si indicano nella somma di € 12.399,54 o quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia. IN IPOTESI, qualora dovesse ritenersi che il rapporto inter partes non fosse stato di natura subordinata: I) dichiarare l'inadempimento della convenuta alle pattuizioni di cui al contratto 5/3/19 e 5/3/20 inter partes;
II) condannare la al pagamento in favore del ricorrente delle somme contrattualmente Controparte_2 pattuite ed indicate nel 25% dell'utile annuale , pari complessivamente ad € 11.506,25, oltre CP_1 alle differenze retributive inerenti il fisso mensile descritte in narrativa, per € 13.333,86; III) condannare la al risarcimento del danno arrecato al ricorrente a seguito del Controparte_2 mancato preavviso mediante liquidazione della somma di € 3000,00, oppure a quella somma, maggiore
o minore, che sarà ritenuta di Giustizia. IN OGNI CASO, si chiede emettersi ordinanza di pagamento ex art. 423 cpc della non contestata somma di € 12.000,00. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, anche tecniche, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato quale dipendente di dal 1.8.2013 Controparte_3 al 31.7.2015 in forza di contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato, con qualifica di impiegato e l'incarico di realizzare il c.d. progetto the Best Spa HO per il marchio
[...]
in regime di telelavoro presso la propria residenza in Firenze;
CP_4
- che tale rapporto fu prorogato fino al 31.7.2016, allorquando, pur rimaste invariate le mansioni e le modalità di svolgimento della prestazione dal proprio domicilio, la società “pretese” che, a partire dal
1.8.2016, egli fosse retribuito solo previa emissione di fatture (due o tre volte ogni anno) per
“simulare” un rapporto di natura professionale;
- che il suddetto rapporto, senza soluzione di continuità e sulla base delle medesime mansioni e modalità, è proseguito con la sino al 2.1.2018, quando la società ha mutato ragione sociale in CP_3
Vertical Booking S.r.l. e, successivamente, con divenuta proprietaria del Controparte_1 marchio , la quale peraltro “si fece sottoscrivere” in data 5.3.2019 contratto di consulenza CP_4 professionale, della durata di un anno, rinnovabile, affinchè egli si occupasse della “contrattualistica hotels, gestione del prodotto, inserimento prezzi, assistenza alle agenzie di viaggio, sviluppo del prodotto gruppi, spedizione mail di pubblicità”, per il ramo d'azienda (e, dunque, in continuità CP_4 con le mansioni svolte in precedenza);
- che tale rapporto (anch'esso simulatamente di natura autonoma) è stato rinnovato in data 5.3.2020 per l'anno successivo ed è rimasto in essere fino al termine del mese di gennaio 2024, quando la società ha comunicato verbalmente (a mezzo telefono) il suo licenziamento.;
- la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con la resistente, avendo egli avuto accesso bidirezionale al portale tramite credenziali personali ed effettuando “telelavoro on line” con CP_4 proprio inserimento in modo organico nella struttura aziendale ed utilizzazione di apparecchio voip
(fornito dal precedente datore di lavoro) e smartphone con utenza mobile (fornito dalla resistente), con orario in cui doveva tenersi a disposizione (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) e con obbligo di segnalare le proprie assenze, di recarsi in trasferte comandate, di utilizzare una casella mail del datore di lavoro. Il ricorrente ha quindi domandato, in tesi, l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, con inquadramento al livello I del CCNL Turismo Agenzie di viaggio e la condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive per € 125.910,95, oltre al risarcimento per la illiceità del licenziamento intimato oralmente quantificato in € 12.399,54; in subordine, ha chiesto il pagamento delle somme spettanti sulla base del contratto stipulato il 5.3.2019 e rinnovato il 5.3.2020 (€
11.583,25 per la percentuale sull'utile netto sul bilancio annuale ed € 13.333,86 per il compenso in misura fissa pattuito contrattualmente), oltre al preavviso contrattuale di ulteriori € 3.000,00.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza di tutte le domande attoree, chiedendone la dichiarazione di inammissibilità e, comunque, il rigetto;
in via riconvenzionale, dedotta l'intervenuta cessazione del rapporto autonomo inter partes per recesso non motivato del ricorrente in mancanza del rispetto del preavviso contrattuale, ha domandato la condanna del al Pt_1 pagamento in proprio favore della somma di € 3.000,00 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Nella memoria di replica alla riconvenzionale, il ricorrente ha contestato la fondatezza della stessa e ha chiesto il relativo rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione svolta mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
***
Domanda del ricorso in tesi di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro inter partes (e collegate domande di nullità del licenziamento e di pagamento delle relative differenze retributive)
Deve preliminarmente ammettersi l'acquisizione agli atti del giudizio del doc. 32 fasc. ric. (non riportato nel dispositivo dell'ordinanza del 16.10.2025 per mero errore materiale), mentre deve confermarsi l'inammissibilità (per tardività) dei docc. 26 e 27 fas. ric., a supporto di allegazione
(assegnazione di casella email) già contenuta in ricorso (pag. 8) e, quindi, a sostegno dei fatti costituitivi della domanda (non rilevando che la resistente, a pag. 5 della memoria difensiva, abbia specificamente contestato tale circostanza).
E' documentato che, cessato un iniziale rapporto di lavoro a tempo determinato tra il ricorrente ed dal 1.8.2013 al 31.7.2016: docc. 1 e 4 fasc. ric.), le parti in causa abbiano sottoscritto in data CP_3
1.8.2016 contratto di consulenza professionale di durata annuale con cui il lavoratore, dietro il versamento di un compenso fisso di € 1.000,00 al mese e di un'ulteriore parte di compenso variabile
(rapportata al fatturato aziendale), si è impegnato a svolgere le seguenti attività: “contrattualistica hotel, gestione del prodotto, inserimento prezzi, assistenza alle adv, sviluppo del prodotto gruppi, spedizione mail di pubblicità” (doc. 6 fasc. ric.); risulta poi che tale rapporto, alle medesime condizioni, sia stato rinnovato per il successivo anno con contratto sottoscritto il 5.3.2020 per una durata sempre annuale e con la previsione (peraltro già contenuta in termini identici nel precedente contratto dell'1.8.2016) della “possibilità di disdetta da entrambe le parti, da comunicare alla controparte per forma scritta con preavviso di novanta giorni o comunque per il tempo necessario a garantire il buon fine delle pratiche già confermate” (doc. 7 fasc. ric.).
Il ricorrente ha dedotto che tali contratti di consulenza professionale sarebbero in realtà “simulati”, in quanto celerebbero un unitario rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la resistente e caratterizzato dallo svolgimento delle medesime mansioni rese durante il precedente rapporto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con CP_3
E' affermazione costante in giurisprudenza che “per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato” (così, tra le tante, Cass.,
11530/2013).
Come noto, “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole
l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (Cass., 8883/2017).
E' quindi onere di chi agisce in giudizio provare il vincolo di subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca in ordini specifici, oltre che nell'attività di controllo e vigilanza delle prestazioni lavorative.
Tale onere non è stato assolto dal ricorrente, che prima ancora non ha introdotto in giudizio circostanze idonee a fornire (in termini non incompatibili con tipologie contrattuali autonome) elementi a supporto dell'esistenza di una etero-organizzazione: invero, difetta qualsiasi richiamo alla sua sottoposizione ad un potere organizzativo, disciplinare o di controllo;
non è provato (né è stato chiesto di provare) che le modalità esplicative dell'attività da lui resa per la resistente – al di là del coincidente luogo di lavoro rappresentato dal proprio domicilio – abbiano presentato i medesimi contenuti e caratteri di quella in precedenza prestata per la A.E.C. nella vigenza del rapporto di lavoro subordinato per la realizzazione del progetto “The Best Spa HO”; le mansioni descritte in ricorso (ed oggetto della prova per testi) rientrano e sono compatibili con gli “impegni” assunti dal ricorrente nel contratto di consulenza professionale sottoscritto;
non è stato chiesto di provare che egli sia stato comandato dalla resistente a partecipare alle fiere di settore cui si riferiscono i costi rimborsati dalla resistente (docc. 12-12-septies fasc. ric.); non vi è prova che il ricorrente dovesse essere autorizzato per andare in ferie, avesse l'obbligo di attestare quando fosse al lavoro e fosse tenuto a rispettare un orario di lavoro, in quanto sul punto non sono state formulate istanze istruttorie e il doc. 15 fasc. ric. è email che semplicemente riporta un intervallo temporale entro cui egli poteva essere contattato dagli hotel;
la disponibilità di beni forniti dalla resistente, l'assegnazione di un indirizzo e-mail e l'accesso e l'accreditamento al portale della stessa sono circostanze compatibili con l'esistenza di un rapporto autonomo professionale e con l'esigenza di un coordinamento non indicativo di un inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva aziendale, nemmeno alla luce dell'art. 1 L. 877/1973 sul lavoro a domicilio (e della giurisprudenza di legittimità sul punto, richiamata nel ricorso), che richiede sempre la sussistenza di un “vincolo di subordinazione”.
In difetto di prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è escluso a priori che il recesso verbale asseritamente subito dal ricorrente possa assumere natura di licenziamento, tutelabile nelle forme domandate.
Peraltro, vi è da rilevare come in ogni caso nessuna prova il ricorrente abbia fornito (e chiesto di fornire) relativamente al “recesso” verbale che gli sarebbe stato comunicato dalla resistente per telefono, di cui viepiù risultano del tutto generiche le allegazioni (è scritto in ricorso che esso sarebbe stato comunicato dalla “società” “alla fine del mese di gennaio 2024”, senza indicazione della persona fisica che, per conto della società, avrebbe fatto la telefonata e senza precisazione del giorno in cui ciò sarebbe avvenuto).
Le domande del ricorso svolte in tesi devono quindi essere rigettate.
Domande del ricorso in ipotesi
Tali domande poggiano sul presupposto della natura autonoma del rapporto di lavoro inter partes.
Le motivazioni sopra esposte circa la mancata dimostrazione di un recesso verbale ad opera della resistente valgono anche al fine di rigettare la domanda di pagamento della somma di € 3.000,00 a titolo di indennità di mancato preavviso. Quanto al resto, i due contratti di consulenza professionale hanno riconosciuto al ricorrente un compenso fisso mensile lordo di € 1.000,00, cui erano da aggiungere “le spese concordate” e – quale ulteriore compenso a titolo variabile – “il 25% dell'utile netto sul bilancio annuale”.
In ragione di tali pattuizioni e in considerazione di quanto ha riferito di aver già ricevuto (€ 45.666,14 solo a titolo di compenso fisso, come risultante dai CUD e dalle fatture emesse: docc. 18-18-quinques e docc. 19-19-quinques fasc. ric.), il ricorrente ha domandato la condanna della resistente al pagamento della somma di € 13,333,86 a titolo di compenso fisso (avendo allegato che a tale titolo non è stato integralmente pagato per il periodo – in tutto 58 mesi – da marzo 2019 a gennaio 2024) e della ulteriore somma di € 11.583,25 a titolo di compenso variabile (emolumento mai corrisposto e il cui importo è pari al 25% degli utili netti complessivi per € 46.333,00 risultanti dai bilanci della resistente: docc. 21-
21-quater fasc. ric.).
La resistente ha contestato la fondatezza delle pretese, rilevando di aver già corrisposto quanto dovuto, poichè:
- il ricorrente non ha lavorato ed è stato assente nei seguenti periodi, per i quali quindi non gli spetta il relativo compenso fisso: da marzo a luglio 2020, da gennaio a maggio 2021, da marzo a settembre
2022 e da gennaio a giugno 2023;
- ad inizio del mese di settembre 2020, le parti hanno rideterminato gli emolumenti da erogare per l'attività del ricorrente, prevedendo concordemente che al medesimo spettasse il 5% del fatturato
, senza alcun compenso fisso mensile. CP_4
Gli assunti della resistente non possono essere condivisi.
Controparte_1
- non ha allegato e dedotto le ragioni per le quali il ricorrente non avrebbe lavorato da gennaio a maggio 2021, da marzo a settembre 2022 e da gennaio a giugno 2023 (se, cioè, ciò sia dipeso da decisione unilaterale del lavoratore, da decisione unilaterale dell'azienda ovvero da un accordo di entrambi) e la circostanza – sotto questo profilo – non è stata chiesta di provare (i capp. 17, 18 e 19 della prova per testi attengono al solo dato oggettivo dell'assenza e non riguardano anche le ragioni di essa): in difetto di tale allegazione e prova, il compenso fisso spetta al ricorrente anche per tali mensilità;
- non ha argomentato le ragioni per le quali, ai sensi dell'art. 2723 c.c., risulti verosimile la modifica in forma non scritta alle modalità di determinazione del compenso, asseritamente decisa consensualmente a settembre 2020, né vi sono allegazioni che giustifichino sul punto l'esercizio officioso del giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c.; anzi, in senso contrario, si rileva che la resistente ha pagato (anche) la fattura del ricorrente (n. 1/2021 del 30.1.2021: doc. 18.9) relativa al compenso fisso agosto 2020-gennao 2021, comportamento che contraddice quanto dedotto in punto di rideterminazione concordata dei compensi spettanti al lavoratore;
- la deduzione circa una sospensione concordata del rapporto nel periodo marzo-luglio 2020 è contraddetta dagli scambi di e-mail prodotti dal ricorrente e relativi a tale periodo (doc. 29 fasc. ric.), da cui risulta che egli abbia reso la sua attività anche in questi mesi.
Tenuto conto della mancata contestazione della resistente al quantum delle pretese, la stessa deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma di € 12.333,86 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo) quale saldo del compenso fisso calcolato su 58 mesi (come domandato in ricorso) e pari alla differenza tra € 58.000,00 ed € 45.661,14 già corrisposte (l'importo di
€ 13.333,86 indicato a pag. 11 del ricorso è quindi errato); nonché la somma di € 11.506,25 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo) a titolo di compenso variabile, somma pari al 25% dell'utile netto risultante dai bilanci della resistente in atti.
Domanda riconvenzionale della resistente
Non vi è prova della cessazione del rapporto da parte del ricorrente in data 4.1.2024 e, conseguentemente, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di condanna dello stesso al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Invero, la e-mail proveniente da del 3.2.2024 dà conto della cessazione del rapporto con il CP_4 ricorrente a partire dal 5.2.2024, da quando, cioè, è indicata un'altra persona (al posto del ricorrente) quale referente per il marchio SI SP HO (doc. 33 fasc. ric.); le e-mail doc. 34 fasc. ric. attestano la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte del ricorrente anche nel periodo successivo al
4.1.2024 e, quand'anche si trattasse di mera appendice ad operazioni fatte dal ricorrente prima di questa data, la circostanza contraddirebbe l'allegazione in memoria secondo cui il ricorrente avrebbe comunque prestato la sua attività lavorativa solo fino al 4.1.2024.
Piuttosto, la mancata dimostrazione di un atto di recesso proveniente da una delle due parti e la circostanza (pacifica) che il ricorrente non presti più la propria opera professionale per la resistente, porta a ritenere che il rapporto sia cessato per mutuo consenso nei primi giorni di febbraio 2024, in concomitanza con l'invio delle e-mail sub doc. 33 e 34 citt.
Spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite sono compensate per la metà e poste a carico della società resistente per la restante metà; esse sono liquidate come da dispositivo già alla metà, senza inclusione della fase istruttoria (non tenutasi) e in ragione dell'importo riconosciuto in sentenza. Le ragioni della decisione escludono che la resistente abbia agito per dolo o colpa grave nella proposizione della domanda riconvenzionale;
la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. del ricorrente deve quindi essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) condanna la resistente a pagare al ricorrente, per i rispettivi titoli di Controparte_1 cui in motivazione, la somma di € 12.333.86 e la somma di € 11.506,25, oltre - per ognuna somma – agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) rigetta le altre domande del ricorso e la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte resistente;
2) compensa per metà le spese di lite e pone le stesse per la restante metà a carico di parte resistente e, per l'effetto, condanna la resistente a rifondere al ricorrente Controparte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in € 1.863,50 per compensi, € 189,75 per esborsi, oltre Parte_1 rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito di udienza tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza attraverso piattaforma Microsoft Teams.
Firenze, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3729/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 27 novembre 2025 ad ore 13,18 all'udienza svolta innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., sono comparsi:
Per l'avv. BAQUIS GABRIELE, la cui identità è verificata dal giudice Parte_1 sulla base della sua dichiarazione Per 'avv. VASSALINI ADRIANA, la cui identità è Controparte_1 verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione L'avv. Baquis rileva che il doc. 32 non è riportato nel dispositivo dell'ordinanza quale documento da acquisire agli atti, nonostante il medesimo sia stato indicato come ammesso in motivazione;
chiede sul punto la modifica dell'ordinanza, così come laddove la medesima non ha ammesso i docc. 26 e 27, in quanto di replica a quanto riportato nella memoria difensiva al punto 9 relativamente alla circostanza della prospettata mancata assegnazione di una email;
rileva che controparte non ha sollevato specifica contestazione sui conteggi del ricorso, così come relativamente al livello rivendicato, essendo inconferente la giurisprudenza sul punto richiamata in memoria difensiva;
insiste nella condanna ex art. 96 c.p.c. e in tutte le domande svolte in ricorso in via principale e in via di ipotesi. L'avv. Vassallini insiste per l'inammissibilità del doc. 32, per le ragioni già rappresentate alla scorsa udienza;
quanto ai docc. 26 e 27, si oppone alla relativa produzione, trattandosi di documentazione di supporto a quanto dedotto in ricorso a pag. 8; si riporta alle difese in atti e alle conclusioni ivi svolte, chiedendo il rigetto di tutte le domande del ricorso, anche quelle svolte in ipotesi;
insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e rileva che controparte non ha contestato la data di cessazione del rapporto del 4.1.2024 e le relative modalità; si riporta alle contestazioni in atti relativamente ai conteggi, richiama i punti 25 e 26 e le pagg. 20-21 della propria memoria difensiva, rileva l'esiguità delle email sub doc. 31 fasc. ric., così come quella delle email sub doc. 32 (ove ammesso); ribadisce l'inidoneità probatoria delle email sub doc. 34 fasc. ric., così come dell'intervento del fatto per risolvere una problematica da lui causata;
rileva che l'offerta transattiva proposta Pt_1 dalla società copre, in ipotesi, quanto eventualmente ancora dovuto, con la conseguenza che non potrà esserci condanna alle spese a carico della resistente;
non risulta provata la prestazione resa nei periodi di cui al capp. 25 e 26 della narrativa della memoria, mentre sui capp. 27 e 28 richiama l'inidoneità probatoria dei docc. 31 e 32 a fornire dimostrazione dell'attività lavorativa svolta, se non in misura marginale. L'avv. Baquis rileva che l'attività del ricorrente non era scrivere email e quindi i rilievi fatti da controparte sui docc. 31 e 32 non valgono ad escludere lo svolgimento della prestazione da parte del ricorrente;
contesta che il ricorrente abbia dato per pacifico e la data e le modalità di cessazione del rapporto. Tenuto conto della modalità di svolgimento dell'udienza, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 18,31 emette sentenza.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3729/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAQUIS Parte_1 C.F._1 GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA SCIPIONE DÈ RICCI 21 FIRENZE presso il difensore avv. BAQUIS GABRIELE Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 VASSALINI ADRIANA, elettivamente domiciliata in VIA CARINI 1 BRESCIA presso il difensore avv. VASSALINI ADRIANA Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convento in giudizio formulando le Parte_1 Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Accertato che il rapporto inter partes è sempre stato di natura subordinata, dichiarare: A) la nullità del recesso verbalmente operato da parte di Controparte_2 B) il diritto del al risarcimento dei danni, alla liquidazione delle differenze retributive nonché Pt_1 di ogni altra indennità dovuta secondo il CCNL di categoria, con inquadramento di impiegato di 1° livello del CCNL TURISMO AGENZIE DI VIAGGIO. C) condannare conseguentemente la resistente a corrispondere al Sig. le differenze retributive Pt_1 pari ad € 125.910,95, come da conteggi prodotti e calcolati al lordo degli oneri previdenziali, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile. Oltre alle somme dovute per la illiceità del licenziamento, oralmente intimato, che si indicano nella somma di € 12.399,54 o quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia. IN IPOTESI, qualora dovesse ritenersi che il rapporto inter partes non fosse stato di natura subordinata: I) dichiarare l'inadempimento della convenuta alle pattuizioni di cui al contratto 5/3/19 e 5/3/20 inter partes;
II) condannare la al pagamento in favore del ricorrente delle somme contrattualmente Controparte_2 pattuite ed indicate nel 25% dell'utile annuale , pari complessivamente ad € 11.506,25, oltre CP_1 alle differenze retributive inerenti il fisso mensile descritte in narrativa, per € 13.333,86; III) condannare la al risarcimento del danno arrecato al ricorrente a seguito del Controparte_2 mancato preavviso mediante liquidazione della somma di € 3000,00, oppure a quella somma, maggiore
o minore, che sarà ritenuta di Giustizia. IN OGNI CASO, si chiede emettersi ordinanza di pagamento ex art. 423 cpc della non contestata somma di € 12.000,00. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, anche tecniche, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato quale dipendente di dal 1.8.2013 Controparte_3 al 31.7.2015 in forza di contratto di lavoro subordinato e a tempo determinato, con qualifica di impiegato e l'incarico di realizzare il c.d. progetto the Best Spa HO per il marchio
[...]
in regime di telelavoro presso la propria residenza in Firenze;
CP_4
- che tale rapporto fu prorogato fino al 31.7.2016, allorquando, pur rimaste invariate le mansioni e le modalità di svolgimento della prestazione dal proprio domicilio, la società “pretese” che, a partire dal
1.8.2016, egli fosse retribuito solo previa emissione di fatture (due o tre volte ogni anno) per
“simulare” un rapporto di natura professionale;
- che il suddetto rapporto, senza soluzione di continuità e sulla base delle medesime mansioni e modalità, è proseguito con la sino al 2.1.2018, quando la società ha mutato ragione sociale in CP_3
Vertical Booking S.r.l. e, successivamente, con divenuta proprietaria del Controparte_1 marchio , la quale peraltro “si fece sottoscrivere” in data 5.3.2019 contratto di consulenza CP_4 professionale, della durata di un anno, rinnovabile, affinchè egli si occupasse della “contrattualistica hotels, gestione del prodotto, inserimento prezzi, assistenza alle agenzie di viaggio, sviluppo del prodotto gruppi, spedizione mail di pubblicità”, per il ramo d'azienda (e, dunque, in continuità CP_4 con le mansioni svolte in precedenza);
- che tale rapporto (anch'esso simulatamente di natura autonoma) è stato rinnovato in data 5.3.2020 per l'anno successivo ed è rimasto in essere fino al termine del mese di gennaio 2024, quando la società ha comunicato verbalmente (a mezzo telefono) il suo licenziamento.;
- la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con la resistente, avendo egli avuto accesso bidirezionale al portale tramite credenziali personali ed effettuando “telelavoro on line” con CP_4 proprio inserimento in modo organico nella struttura aziendale ed utilizzazione di apparecchio voip
(fornito dal precedente datore di lavoro) e smartphone con utenza mobile (fornito dalla resistente), con orario in cui doveva tenersi a disposizione (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) e con obbligo di segnalare le proprie assenze, di recarsi in trasferte comandate, di utilizzare una casella mail del datore di lavoro. Il ricorrente ha quindi domandato, in tesi, l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, con inquadramento al livello I del CCNL Turismo Agenzie di viaggio e la condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive per € 125.910,95, oltre al risarcimento per la illiceità del licenziamento intimato oralmente quantificato in € 12.399,54; in subordine, ha chiesto il pagamento delle somme spettanti sulla base del contratto stipulato il 5.3.2019 e rinnovato il 5.3.2020 (€
11.583,25 per la percentuale sull'utile netto sul bilancio annuale ed € 13.333,86 per il compenso in misura fissa pattuito contrattualmente), oltre al preavviso contrattuale di ulteriori € 3.000,00.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza di tutte le domande attoree, chiedendone la dichiarazione di inammissibilità e, comunque, il rigetto;
in via riconvenzionale, dedotta l'intervenuta cessazione del rapporto autonomo inter partes per recesso non motivato del ricorrente in mancanza del rispetto del preavviso contrattuale, ha domandato la condanna del al Pt_1 pagamento in proprio favore della somma di € 3.000,00 a titolo di indennità di mancato preavviso.
Nella memoria di replica alla riconvenzionale, il ricorrente ha contestato la fondatezza della stessa e ha chiesto il relativo rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione svolta mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
***
Domanda del ricorso in tesi di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro inter partes (e collegate domande di nullità del licenziamento e di pagamento delle relative differenze retributive)
Deve preliminarmente ammettersi l'acquisizione agli atti del giudizio del doc. 32 fasc. ric. (non riportato nel dispositivo dell'ordinanza del 16.10.2025 per mero errore materiale), mentre deve confermarsi l'inammissibilità (per tardività) dei docc. 26 e 27 fas. ric., a supporto di allegazione
(assegnazione di casella email) già contenuta in ricorso (pag. 8) e, quindi, a sostegno dei fatti costituitivi della domanda (non rilevando che la resistente, a pag. 5 della memoria difensiva, abbia specificamente contestato tale circostanza).
E' documentato che, cessato un iniziale rapporto di lavoro a tempo determinato tra il ricorrente ed dal 1.8.2013 al 31.7.2016: docc. 1 e 4 fasc. ric.), le parti in causa abbiano sottoscritto in data CP_3
1.8.2016 contratto di consulenza professionale di durata annuale con cui il lavoratore, dietro il versamento di un compenso fisso di € 1.000,00 al mese e di un'ulteriore parte di compenso variabile
(rapportata al fatturato aziendale), si è impegnato a svolgere le seguenti attività: “contrattualistica hotel, gestione del prodotto, inserimento prezzi, assistenza alle adv, sviluppo del prodotto gruppi, spedizione mail di pubblicità” (doc. 6 fasc. ric.); risulta poi che tale rapporto, alle medesime condizioni, sia stato rinnovato per il successivo anno con contratto sottoscritto il 5.3.2020 per una durata sempre annuale e con la previsione (peraltro già contenuta in termini identici nel precedente contratto dell'1.8.2016) della “possibilità di disdetta da entrambe le parti, da comunicare alla controparte per forma scritta con preavviso di novanta giorni o comunque per il tempo necessario a garantire il buon fine delle pratiche già confermate” (doc. 7 fasc. ric.).
Il ricorrente ha dedotto che tali contratti di consulenza professionale sarebbero in realtà “simulati”, in quanto celerebbero un unitario rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la resistente e caratterizzato dallo svolgimento delle medesime mansioni rese durante il precedente rapporto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con CP_3
E' affermazione costante in giurisprudenza che “per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato” (così, tra le tante, Cass.,
11530/2013).
Come noto, “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole
l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (Cass., 8883/2017).
E' quindi onere di chi agisce in giudizio provare il vincolo di subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca in ordini specifici, oltre che nell'attività di controllo e vigilanza delle prestazioni lavorative.
Tale onere non è stato assolto dal ricorrente, che prima ancora non ha introdotto in giudizio circostanze idonee a fornire (in termini non incompatibili con tipologie contrattuali autonome) elementi a supporto dell'esistenza di una etero-organizzazione: invero, difetta qualsiasi richiamo alla sua sottoposizione ad un potere organizzativo, disciplinare o di controllo;
non è provato (né è stato chiesto di provare) che le modalità esplicative dell'attività da lui resa per la resistente – al di là del coincidente luogo di lavoro rappresentato dal proprio domicilio – abbiano presentato i medesimi contenuti e caratteri di quella in precedenza prestata per la A.E.C. nella vigenza del rapporto di lavoro subordinato per la realizzazione del progetto “The Best Spa HO”; le mansioni descritte in ricorso (ed oggetto della prova per testi) rientrano e sono compatibili con gli “impegni” assunti dal ricorrente nel contratto di consulenza professionale sottoscritto;
non è stato chiesto di provare che egli sia stato comandato dalla resistente a partecipare alle fiere di settore cui si riferiscono i costi rimborsati dalla resistente (docc. 12-12-septies fasc. ric.); non vi è prova che il ricorrente dovesse essere autorizzato per andare in ferie, avesse l'obbligo di attestare quando fosse al lavoro e fosse tenuto a rispettare un orario di lavoro, in quanto sul punto non sono state formulate istanze istruttorie e il doc. 15 fasc. ric. è email che semplicemente riporta un intervallo temporale entro cui egli poteva essere contattato dagli hotel;
la disponibilità di beni forniti dalla resistente, l'assegnazione di un indirizzo e-mail e l'accesso e l'accreditamento al portale della stessa sono circostanze compatibili con l'esistenza di un rapporto autonomo professionale e con l'esigenza di un coordinamento non indicativo di un inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva aziendale, nemmeno alla luce dell'art. 1 L. 877/1973 sul lavoro a domicilio (e della giurisprudenza di legittimità sul punto, richiamata nel ricorso), che richiede sempre la sussistenza di un “vincolo di subordinazione”.
In difetto di prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è escluso a priori che il recesso verbale asseritamente subito dal ricorrente possa assumere natura di licenziamento, tutelabile nelle forme domandate.
Peraltro, vi è da rilevare come in ogni caso nessuna prova il ricorrente abbia fornito (e chiesto di fornire) relativamente al “recesso” verbale che gli sarebbe stato comunicato dalla resistente per telefono, di cui viepiù risultano del tutto generiche le allegazioni (è scritto in ricorso che esso sarebbe stato comunicato dalla “società” “alla fine del mese di gennaio 2024”, senza indicazione della persona fisica che, per conto della società, avrebbe fatto la telefonata e senza precisazione del giorno in cui ciò sarebbe avvenuto).
Le domande del ricorso svolte in tesi devono quindi essere rigettate.
Domande del ricorso in ipotesi
Tali domande poggiano sul presupposto della natura autonoma del rapporto di lavoro inter partes.
Le motivazioni sopra esposte circa la mancata dimostrazione di un recesso verbale ad opera della resistente valgono anche al fine di rigettare la domanda di pagamento della somma di € 3.000,00 a titolo di indennità di mancato preavviso. Quanto al resto, i due contratti di consulenza professionale hanno riconosciuto al ricorrente un compenso fisso mensile lordo di € 1.000,00, cui erano da aggiungere “le spese concordate” e – quale ulteriore compenso a titolo variabile – “il 25% dell'utile netto sul bilancio annuale”.
In ragione di tali pattuizioni e in considerazione di quanto ha riferito di aver già ricevuto (€ 45.666,14 solo a titolo di compenso fisso, come risultante dai CUD e dalle fatture emesse: docc. 18-18-quinques e docc. 19-19-quinques fasc. ric.), il ricorrente ha domandato la condanna della resistente al pagamento della somma di € 13,333,86 a titolo di compenso fisso (avendo allegato che a tale titolo non è stato integralmente pagato per il periodo – in tutto 58 mesi – da marzo 2019 a gennaio 2024) e della ulteriore somma di € 11.583,25 a titolo di compenso variabile (emolumento mai corrisposto e il cui importo è pari al 25% degli utili netti complessivi per € 46.333,00 risultanti dai bilanci della resistente: docc. 21-
21-quater fasc. ric.).
La resistente ha contestato la fondatezza delle pretese, rilevando di aver già corrisposto quanto dovuto, poichè:
- il ricorrente non ha lavorato ed è stato assente nei seguenti periodi, per i quali quindi non gli spetta il relativo compenso fisso: da marzo a luglio 2020, da gennaio a maggio 2021, da marzo a settembre
2022 e da gennaio a giugno 2023;
- ad inizio del mese di settembre 2020, le parti hanno rideterminato gli emolumenti da erogare per l'attività del ricorrente, prevedendo concordemente che al medesimo spettasse il 5% del fatturato
, senza alcun compenso fisso mensile. CP_4
Gli assunti della resistente non possono essere condivisi.
Controparte_1
- non ha allegato e dedotto le ragioni per le quali il ricorrente non avrebbe lavorato da gennaio a maggio 2021, da marzo a settembre 2022 e da gennaio a giugno 2023 (se, cioè, ciò sia dipeso da decisione unilaterale del lavoratore, da decisione unilaterale dell'azienda ovvero da un accordo di entrambi) e la circostanza – sotto questo profilo – non è stata chiesta di provare (i capp. 17, 18 e 19 della prova per testi attengono al solo dato oggettivo dell'assenza e non riguardano anche le ragioni di essa): in difetto di tale allegazione e prova, il compenso fisso spetta al ricorrente anche per tali mensilità;
- non ha argomentato le ragioni per le quali, ai sensi dell'art. 2723 c.c., risulti verosimile la modifica in forma non scritta alle modalità di determinazione del compenso, asseritamente decisa consensualmente a settembre 2020, né vi sono allegazioni che giustifichino sul punto l'esercizio officioso del giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c.; anzi, in senso contrario, si rileva che la resistente ha pagato (anche) la fattura del ricorrente (n. 1/2021 del 30.1.2021: doc. 18.9) relativa al compenso fisso agosto 2020-gennao 2021, comportamento che contraddice quanto dedotto in punto di rideterminazione concordata dei compensi spettanti al lavoratore;
- la deduzione circa una sospensione concordata del rapporto nel periodo marzo-luglio 2020 è contraddetta dagli scambi di e-mail prodotti dal ricorrente e relativi a tale periodo (doc. 29 fasc. ric.), da cui risulta che egli abbia reso la sua attività anche in questi mesi.
Tenuto conto della mancata contestazione della resistente al quantum delle pretese, la stessa deve essere condannata a pagare al ricorrente la somma di € 12.333,86 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo) quale saldo del compenso fisso calcolato su 58 mesi (come domandato in ricorso) e pari alla differenza tra € 58.000,00 ed € 45.661,14 già corrisposte (l'importo di
€ 13.333,86 indicato a pag. 11 del ricorso è quindi errato); nonché la somma di € 11.506,25 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo) a titolo di compenso variabile, somma pari al 25% dell'utile netto risultante dai bilanci della resistente in atti.
Domanda riconvenzionale della resistente
Non vi è prova della cessazione del rapporto da parte del ricorrente in data 4.1.2024 e, conseguentemente, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale di condanna dello stesso al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Invero, la e-mail proveniente da del 3.2.2024 dà conto della cessazione del rapporto con il CP_4 ricorrente a partire dal 5.2.2024, da quando, cioè, è indicata un'altra persona (al posto del ricorrente) quale referente per il marchio SI SP HO (doc. 33 fasc. ric.); le e-mail doc. 34 fasc. ric. attestano la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte del ricorrente anche nel periodo successivo al
4.1.2024 e, quand'anche si trattasse di mera appendice ad operazioni fatte dal ricorrente prima di questa data, la circostanza contraddirebbe l'allegazione in memoria secondo cui il ricorrente avrebbe comunque prestato la sua attività lavorativa solo fino al 4.1.2024.
Piuttosto, la mancata dimostrazione di un atto di recesso proveniente da una delle due parti e la circostanza (pacifica) che il ricorrente non presti più la propria opera professionale per la resistente, porta a ritenere che il rapporto sia cessato per mutuo consenso nei primi giorni di febbraio 2024, in concomitanza con l'invio delle e-mail sub doc. 33 e 34 citt.
Spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite sono compensate per la metà e poste a carico della società resistente per la restante metà; esse sono liquidate come da dispositivo già alla metà, senza inclusione della fase istruttoria (non tenutasi) e in ragione dell'importo riconosciuto in sentenza. Le ragioni della decisione escludono che la resistente abbia agito per dolo o colpa grave nella proposizione della domanda riconvenzionale;
la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. del ricorrente deve quindi essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) condanna la resistente a pagare al ricorrente, per i rispettivi titoli di Controparte_1 cui in motivazione, la somma di € 12.333.86 e la somma di € 11.506,25, oltre - per ognuna somma – agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) rigetta le altre domande del ricorso e la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di parte resistente;
2) compensa per metà le spese di lite e pone le stesse per la restante metà a carico di parte resistente e, per l'effetto, condanna la resistente a rifondere al ricorrente Controparte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in € 1.863,50 per compensi, € 189,75 per esborsi, oltre Parte_1 rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito di udienza tenutasi mediante collegamento audiovisivo a distanza attraverso piattaforma Microsoft Teams.
Firenze, 27 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.