Articolo 4 della Legge 23 dicembre 1962, n. 1844
Articolo 3Articolo 5
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12 febbraio 1963
Art. 4.
Per la costruzione di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640 , nelle zone individuate nel piano di sviluppo dell'edilizia economica o popolare compilato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 , per gli abitanti della citta' vecchia di Bari e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 750 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1964-65; lire 1 miliardo nell'esercizio 1965-66 e lire 750 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1966-67 al 1967-68.
La costruzione degli alloggi e' affidata all'Istituto autonomo per le case popolari di Bari.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare all'Istituto predetto, anche in piu' annualita', le somme occorrenti.
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici saranno stabilite le modalita' per la restituzione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1963
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