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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. RI ER Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. US LI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 870/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. CodiceFiscale_1
IA NZ, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Graziella C.F._2
Collovà, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 18 luglio 2025 conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale , chiedendo la regolamentazione Controparte_1
1 dell'affidamento della figlia minore , nata il 9 dicembre Persona_1
2024 dall'unione sentimentale – oramai venuta meno – con la donna.
Fissata la comparizione e nella resistenza della convenuta, costituitasi con comparsa del 15 settembre 2025, alla prima udienza del 4 dicembre 2025 le parti raggiungevano il seguente accordo dinnanzi al giudice delegato:
“1) affidamento esclusivo della minore alla madre;
2) versamento a carico del padre di un assegno mensile di mantenimento in favore della minore da versare alla madre sull'IBAN già comunicato pari a € 200,00 oltre rivalutazione ISTAT entro il 5 di ogni mese;
3) spese straordinarie al 50 % su entrambe le parti da individuarsi alla luce delle linee guida del
CNF;
4) incontri in spazio neutro e protetto organizzati dai Servizi Sociali del Comune di Ucria (luogo di residenza della minore) almeno due volte a settimana;
5) il padre potrà vedere la figlia in video-chiamata almeno una volta a settimana in un giorno in cui non siano previsti incontri da parte dei Servizi da effettuarsi intorno alle ore 17:30, previa autorizzazione del giudice della cautela, nonché il giorno di Natale e di Capodanno al medesimo orario e sempre previa autorizzazione del giudice della cautela”.
I difensori ne chiedevano dunque il recepimento e discutevano oralmente ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. la causa, che veniva assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al P.M.
Ritiene il Collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in tal caso, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità
e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate anche alla luce dell'età della piccola e dell'attuale Persona_1 situazione di fatto (i.e. sottoposizione del ricorrente alla misura cautelare del divieto
2 di avvicinamento e comunicazione alla resistente per fatti ancora sub iudice nel proc.
n. 957/2025 RG. GIP. e n. 1338/2025 R.G.N.R. (cui sono riuniti i p.p. n. 979/2024
e n. 1114/2025 R.G.N.R.).
In forza dell'accordo raggiunto e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 870/2025
R.G., così decide:
1) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine all'affidamento e al mantenimento della minore , che recepisce;
Persona_1
2) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di darne comunicazioni alle parti e ai Servizi Sociali del
Comune di Ucria incaricati dell'organizzazione degli incontri in spazio neutro e protetto tra la minore e il padre.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
US LI RI ER
3
Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. RI ER Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. US LI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 870/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. CodiceFiscale_1
IA NZ, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Graziella C.F._2
Collovà, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. avente per OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 18 luglio 2025 conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale , chiedendo la regolamentazione Controparte_1
1 dell'affidamento della figlia minore , nata il 9 dicembre Persona_1
2024 dall'unione sentimentale – oramai venuta meno – con la donna.
Fissata la comparizione e nella resistenza della convenuta, costituitasi con comparsa del 15 settembre 2025, alla prima udienza del 4 dicembre 2025 le parti raggiungevano il seguente accordo dinnanzi al giudice delegato:
“1) affidamento esclusivo della minore alla madre;
2) versamento a carico del padre di un assegno mensile di mantenimento in favore della minore da versare alla madre sull'IBAN già comunicato pari a € 200,00 oltre rivalutazione ISTAT entro il 5 di ogni mese;
3) spese straordinarie al 50 % su entrambe le parti da individuarsi alla luce delle linee guida del
CNF;
4) incontri in spazio neutro e protetto organizzati dai Servizi Sociali del Comune di Ucria (luogo di residenza della minore) almeno due volte a settimana;
5) il padre potrà vedere la figlia in video-chiamata almeno una volta a settimana in un giorno in cui non siano previsti incontri da parte dei Servizi da effettuarsi intorno alle ore 17:30, previa autorizzazione del giudice della cautela, nonché il giorno di Natale e di Capodanno al medesimo orario e sempre previa autorizzazione del giudice della cautela”.
I difensori ne chiedevano dunque il recepimento e discutevano oralmente ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. la causa, che veniva assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al P.M.
Ritiene il Collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in tal caso, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità
e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate anche alla luce dell'età della piccola e dell'attuale Persona_1 situazione di fatto (i.e. sottoposizione del ricorrente alla misura cautelare del divieto
2 di avvicinamento e comunicazione alla resistente per fatti ancora sub iudice nel proc.
n. 957/2025 RG. GIP. e n. 1338/2025 R.G.N.R. (cui sono riuniti i p.p. n. 979/2024
e n. 1114/2025 R.G.N.R.).
In forza dell'accordo raggiunto e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 870/2025
R.G., così decide:
1) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine all'affidamento e al mantenimento della minore , che recepisce;
Persona_1
2) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di darne comunicazioni alle parti e ai Servizi Sociali del
Comune di Ucria incaricati dell'organizzazione degli incontri in spazio neutro e protetto tra la minore e il padre.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
US LI RI ER
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