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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/07/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1026/2021, tra soc. ,in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata come in Pt_1
atti presso lo studio degli Avv.ti Stefania e Rosalba Belfiore , che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
attore
e
elettivamente domiciliata presso Controparte_1
l' Avv.to Barbara Nardone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
NONCHE'
, elettivamente domiciliata presso l'Avv.Attlio Petrillo , giusta Controparte_2
procura versata in comparsa, che la rappresenta e difende come in atti
Chiamata in causa
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 18/03/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda è rigettata.
La controversia ha per oggetto la richiesta di indennizzo maturato, in capo alla società attorea, a seguito dei danni patiti in virtù del carico su automezzo di un macchinario industriale venduto alla , a seguito di una improvvida manovra di CP_3
posizionamento del bene effettuata presso la sede operativa della società attrice.
Deduceva l'istante che il dispositivo meccanico da consegnare veniva sollevato a mezzo una imbragatura manovrata da una gru che tuttavia cedeva a faceva rovinare al suolo il bene danneggiandolo in maniera rilevante.
Quantificava, altresì, il danno patito nella misura di € 18.000,00 , precisando , altresì, che la vendita del macchinario ammontasse ad un importo di € 23.800,00 oltre iva.
Si costituiva la convenuta società incaricata del trasporto la quale non confutava le deduzioni difensive ex adverso, limitandosi a richiedere unicamente lo spostamento della udienza ex art .269 cpc finalizzato alla attivazione della malleva contrattuale , giusta stipula perfezionatasi con la impresa assicuratrice CP_2
Disposta, pertanto, la chiamata in causa , costituitasi la prefata società di assicurazioni, in prima battuta eccepiva la nullità della evocazione in giudizio in quanto priva dei requisiti di legge.
Contestava, altresì, la carenza di una tempestiva denunzia di sinistro effettuata dalla propria assicurata , l'inoperatività della polizza sipulata con la contraente, la carenza di legittimazione passiva della impresa assicuratrice evocata in giudizio , stante l'operatività, in ipotesi di danni compiuti a terzi durante la circolazione dei veicolo assicurato, della polizza RCA del vettore.
Assunta in sede di interpello orale la prova richiesta in sede di memorie ex art 183 cpc comma VI, disposta una CTU finalizzata ad integrare gli elementi istruttori unitamente ad una valutazione dei danni pepetrati al dispositivo trasportato, il giudizio è stato trattenuto in decisione con il favore dei termini ex art. 190 cpc ordinari. QUESTIONI PRELIMINARI.
L'evocata impresa assicuratrice eccepisce, tra l'altro, la nullità della chiamata in causa.
In prima battuta va osservato che la notifica della citazione ex art. 269 cpc risulta perfezionatasi in data 10 06 2021, a fronte di una fissazione di prima comparizione disposta in prosieguo al 17 02 2022, con pieno rispetto dei termini ex art.163 pc bis applicabili” ratione temporis “al giudizio in esame.
All'uopo, la nullità della chiamata in causa del terzo, nel contesto del diritto processuale civile italiano, si verifica quando l'atto di evocazione non rispetta i requisiti di forma e/o di contenuto previsti dalla legge, in particolare dagli articoli 163 e 164 del codice di procedura civile. Questo può comportare l'invalidità della chiamata e, conseguentemente, la necessità di rinnovare l'atto o di sanare il vizio.
Dalla lettura, inoltre, del comma II dell'art 269 cpc si desume che…” Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis…”
Di tale procedura vi è traccia nel fascicolo informatico, giusta ordinanza dispositiva del 01 06 2021 , emessa dal Tribunale in divesa composizione.
Ergo, non essendo carente l'attività processuale di estensione del contraddittorio né in ordine ai termini dispositivi, né dei termini regolamentativi di cui all'art 163 cpc bis, avendo la parte convenuta con l'atto difensivo richiesto, messo in condizioni la chiamata in giudizio di potesi difendere efficaciamente, alcuna patologia processuale in merito, neppur ai sensi dell'art. 164 cpc commi II e IV , puo dichiararsi.
NEL MERITO.
Il noto principio “iura novit curia “impone al giudice l'individuazione della fattispecie ipotetica da applicare al caso in esame, tanto a prescindere dai riferimenti normativi oggetto delle rispettive difese delle parti del processo. Venendo, pertanto, ad esaminare i fatti di causa assume rilievo che l'incidente de quo sia stato provocato durante le operazioni di carico del bene trasportato , dovendosi valutare l'incidenza della normativa da applicarsi al caso concreto.
All'uopo, giurisprudenza ormai consolidata ha stigmatizzato il principio in base al quale le operazioni di carico e scarico costituiscono circolazione stradale in quanto in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione ex art. 2054 c.c., così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti ( ex multis , Cass. Sezione VI-3 Civile,
'ord. 22 novembre 2017, n. 27759).
La suprema Corte, infatti, muovendo i passi dalla decisione a Sezioni Unite n. 8620 del 29 aprile 2015, ha risolto il problema della definizione del concetto di circolazione, affermando che tale è anche la sosta del veicolo e che le operazioni di carico o scarico del veicolo , in quanto in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti , con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all'applicabilità della normativa sull'assicurazione per la r.c.a.
Quest'ultima considerazione, tuttavia, retringe il campo di azione di cotal orientamento giurisprudenziale nella misura in cui si fa espresso riferimento alla circolazione su pubblica via , lì dove, secondo la prospettazione resa dalla parte attrice, non smentita in corso di giudizio, il fatto accadeva nell'ambito della sede operartiva della soc. luogo, fino a prova contraria, non soggetto alla libera circolazione Pt_1
dei veicoli in misura pari alla pubblica via, essendo un area verosimilmente di natura privata.
Ne consegue che la fattispecie in esame non possa rientrare in quelle regolamentate dal Dlgs n. 209 -2005 afferenti l'assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto.
Ciò posto, l'attrice processuale deduce la sussistenza di un contratto di trasporto intercorso tra la stessa e la convenuta cooperativa finalizzato alla consegna del bene venduto.
Tale circostanza, tra l'altro, si palesa incontestata, rientrando, pertanto, nei fatti pacifici a corredo delle allegazioni difensive proposte. V'è più che , ad integrazione di quanto sopra dedotto, sussiste in atti documento di trasporto descrivente l'oggetto della commissione del 29 07 2019 ( v terzo doc.in atti del fascicolo attoreo).
Orbene, tra i contratti tipizzati dal legislatore italiano, il Codice civile disciplina il
Contratto di Trasporto – inteso come il contratto per mezzo del quale “il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro” (ex art. 1678 c.c.) – e dedica, in particolare, gli artt. 1683 c.c e seguenti al Contratto di
Trasporto di Cose.
Trattasi di contratto eminentemente consensuale per il quale non è richiesta alcuna forma scritta che si conclude con la consegna delle cose da trasportare.
Ergo, la fonte normativa, evocabile nella fattispecie descritta, non può che riferirsi all'art. 1693 c.c. , a mente del quale .. “ Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio,
o dal fatto del mittente o da quello del destinatario..”
Il caso fortuito si configura tutte le volte in cui la perdita della merce sia derivata da un evento non dipendente dal fatto del vettore, non prevedibile, o se prevedibile, inevitabile ( ex multis, NE Civile, sez. III, 21 aprile 2010, n. 9439.)
Ergo, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, prevista dall'art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito.
Inoltre, secondo un indirizzo della Suprema Corte di NE .. “il vettore risponde in forza dell'art. 1228 c.c. della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli derivanti da dolo o colpa dei dipendenti di cui egli si avvalga per eseguire il trasporto, senza necessità di configurare una sua culpa in eligendo, trattandosi di una sorta di responsabilità oggettiva ( NE Civile, sez. III, 04 aprile 2003, n. 5329.).
Come sopra esposto non può revocarsi in dubbio la sussistenza del contratto di trasporto intercorso tra le parti , circostanza questa che esclude ogni altra interpretazione afferente la disciplina applicabile alla fattispecie esaminata, non potendo trovare asilo l'eventualità di norme generali afferenti la mera responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 / 2050 c.c.
Resta, altresì, incontestato il fatto che ha ingenerato il danno di cui si duole l'attore , seppur supportato da idonea prova per testi raccolta alla udienza del 9 11 2023 a mezzo interpello del teste , dichiaratosi consulente fiscale della Testimone_1 Pt_1
il quale , in sintesi, ha confermato di essere stato presente nella sede operativa
[...]
della società quando ha assistito alla manovra che ha ingenerato il danno al macchinario manovrato da una gru.
Tanto veniva confermato anche dall'altro teste escusso, Testimone_2
Veniva, poi, disposta una CTU finalizzata a valutare i danni subiti dal macchinario , previa identificazione del modello, incaricando l'Ing. il quale redigeva una Persona_1
perizia dalla quale si evince l'impossibilità materiale di effettuare ogni stima in mancanza della targhetta di identificazione reperita sul macchinario.
A tal proposito , secondo la prospettazione resa dal consulente, a seguito di interpello della società costruttrice veniva fornito un documento identificativo similare ritenuto, tuttavia, non idoneo dal perito per lo scopo , osservando il consulente che…” La suddetta targhetta identificativa (la cui copia è stata allegata al verbale di II accesso), mostrata al collegio peritale ma non apposta sulla macchina, sebbene consenta di determinare la particolare tipologia di macchina, non può assolutamente ritenersi valida ai fini dell'individuazione del numero di serie e dell'anno di costruzione dello specifico esemplare, il quale, per poter essere identificato in modo univoco, dovrebbe riportare tali informazioni in maniera fissa ed inalterabile (a mezzo di targhetta inamovibile e/o punzonatura)…”
Tanto a pagina 9 dell'elaborato peritale.
V'è più che il consulente, in svariati passaggi, evidenzia lo stato d'uso del macchinario sottolineandone la vetustà e le cattive condizioni generali di conservazione, non escludendo che le cattive condizioni dello stesso fossero antecendi al sinistro ( pag. 12 della perizia). In estrema sintesi alcun elemento utilizzabile ai fini della valutazione dei danni è emerso dalla disamina tecnica.
Ciò non di meno, rientrando la fattispecie in un caso di trasporto nazionale , nelle ipotesi in cui il vettore incaricato di eseguire il trasporto non riesce a liberarsi da responsabilità per il danno arrecato alle merci che gli erano state affidate, egli è tenuto a procedere con il risarcimento.
L'art. 1696 c.c. prevede, in particolare, che nel determinare il quantum del risarcimento in caso di danno , derivante da perdita o avaria, si deve tenere conto del prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
La stessa norma, poi, fissa un limite massimo al risarcimento stabilendo che “il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali, ed all'importo di cui all'art. 23, c. 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con L. 6 dic. 1960 n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali”; al comma seguente, tuttavia, viene esclusa al vettore la possibilità di avvalersi di questa limitazione quando viene provato il dolo o la colpa grave dello stesso o di qualsiasi altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto.
Appare, pertanto,necessario stabilire l'entità della merce non consegnata a partire dal peso complessivo evincibile dai documenti di trasporto.
Orbene, dal DDT versato in atti di parte attrice risulta caricato il bene trasportato ma non identificato il peso.
All'uopo, per il trasporto di cose si considera documento probatorio del contratto non solo la lettera di vettura, ma anche la ricevuta di carico, già entrata largamente nell'uso dei trasporti automobilistici.
Nel processo in esame, invero, tali elementi individuativi della parte di carico effettivamente non consegnato mancano in termini di peso lordo desumibile.
V'è più che non sussiste idoneo documento fiscale emesso dal venditore dei beni trasportati attestente il valore degli stessi se non l'originale fattura d'acquisto risalente all'snno 2018 . A parere di questo giudice , in assenza di elementi attestanti il peso effettivo della merce non consegnata può farsi riferimento ad un criterio residuale adottato dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale ..” Ai sensi dell'art 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate..(
Cass. n. 16554/ 2015; Cass. civ. n. 4732/1986 ).
Come sopra evidenziato l'unico documento fiscale versato in atti attesta l'acquisto originario da parte dell' , mentre alcun elemento valutativo ( fattura di vendita) Pt_1
è stato prodotto dalla parte attrice del processo a confermare il valore effettivo della transazione di vendita perfezionatasi tra la società venditrice e quella acquirente.
Ne consegue che parte attrice non ha raggiunto la finalità di comprovare idoneamentre il valore della merce trasportata e , poertanto, di valutare il danno.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Circa il regime di spese e competenze di giudizio, stante le risultanze processuali ,esso soggiace ipoteticamente all'art. 91 cpc , conseguendone l'accollo delle spese e competenze di giudizio a carico della attrice.
In ordine, poi, alla regolamentazione delle spese tra convenuta e parte chiamata in causa , il giudice deve valutare la giustificazione della chiamata per determinare chi debba sopportare le spese legali del terzo vittorioso.
La valutazione si basa sul principio di causalità, ovvero chi ha dato causa alla necessità della chiamata del terzo.
Orbene, non può revocarsi in dubbio che la parte convenuta ( vittoriosa nel processo) debba tenersi indenne da ogni altra spesa , posto che la chiamata del terzo è stata giustificatamente operata in virtù di una malleva contrattuale sussistente tra la
[...]
e la . Controparte_1 CP_2 Restano, di contro, a carico della società attrice le spese della CTU.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: rigetta la domanda formulata dall'attore; condanna, per lo effetto, parte attrice , al pagamento dele spese e competenze di giudizio che liquida in € 5.077,00 oltre accessori di legge ex art. 93 cpc;
dichiara irripetibili le spese e competenze di giudizio tra la convenuta e la chiamata in causa;
pone definitivamente a carico della parte attrice le spese e competenze di giudizio che liquida come da separato decreto.
Così deciso in Nola 14 luglio 2024
IL G.U.
Dr.Alfredo Granata