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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/12/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. DR MA Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3245 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Macrì; ricorrente
e
(C.F. ), rappresenta e difesa dall'Avv. Virginia Gervasi;
CP_1 C.F._2
resistente
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 632/2024 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, disponendo la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per le pronunce accessorie.
Non ricorrono le condizioni per accogliere la domanda di assegno divorzile.
Al riguardo va innanzitutto osservato che l'art. 5 L. 898/70, nell'individuare le condizioni necessarie per l'attribuzione dell'assegno divorzile, non si limita a presupporre che l'istante non pagina 1 di 4 possieda mezzi personali adeguati, ma esige, altresì, che non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
Alla stregua dei criteri enunciati da Cass., Sez. Un., 18287/18, l'assegno divorzile, il quale postula innanzitutto l'esistenza di una situazione di disparità economica tra i coniugi, ha una funzione composita, sia assistenziale che perequativa-compensativa, con la conseguenza che il parametro della inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive va riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
Nella specie, l'istante non ha fornito la prova, della quale era onerata (cfr., tra le altre, Cass.
21885/22), dell'esistenza dei presupposti legittimanti l'attribuzione dell'assegno in oggetto e, in particolare, di versare in una condizione di oggettiva impossibilità di procurarsi redditi adeguati a garantirle l'autosufficienza economica.
Innanzitutto, deve rilevarsi che la convenuta ha reso versioni contraddittorie riguardo alla sua situazione lavorativa.
Infatti, mentre negli scritti difensivi (comparsa di costituzione risposta e prima memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c. depositata in data 5.01.2024) ha rappresentato di lavorare come bracciante agricola presso l'azienda del fratello, in sede di prima udienza (in data 19.01.2024) la ha CP_1
affermato di avere cessato tale attività sin dal 2022. Nella stessa occasione, la convenuta ha anche ammesso lo svolgimento, sia pure sporadico, di attività lavorativa presso la struttura ricettiva di un'amica (dove si reca “a sistemare le camere, nell'ordine di 3, 4 anche 5 giorni al mese, dipende da come mi sento perché bisogna stare in piedi, muoversi e non sempre riesco, la mia amica mi da qualcosa così ma non uno stipendio”), anche con ciò contraddicendo quanto dedotto nella prima memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c., nella quale, nel replicare alle deduzioni sul punto svolte dal ricorrente, ha affermato di frequentare il Parte_2 unicamente “perché intima amica della titolare”.
pagina 2 di 4 Trattasi di contegno processuale, da valutarsi negativamente ai sensi dell'art. 116, comma 2,
c.p.c. (arg. ex Cass. 2815/06), che non consente di ricostruire l'attuale, reale situazione lavorativa e reddituale.
In ogni caso, la convenuta non ha dimostrato, e neanche indicato, le iniziative in concreto assunte al fine di rinvenire una occupazione stabile, con la conseguenza che non può ritenersi provato che la stessa sia incolpevolmente priva di mezzi adeguati, dovendosi al riguardo rilevare che le risultanze processuali non consentono di ritenere accertata la ricorrenza di patologie implicanti una seria compromissione della capacità lavorativa, avendo al riguardo la prodotto CP_1
unicamente un referto radiologico, peraltro di data risalente (17.10.22).
Dunque, tenuto anche conto della disponibilità di appartamento di proprietà in (nel quale Pt_2
abita unitamente alle figlie), considerato che la dedotta oggettiva disparità economica tra gli ex coniugi costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per l'insorgenza del diritto all'assegno divorzile (il che rende superfluo qualsiasi approfondimento istruttorio riguardo ai redditi del ricorrente), e rilevato infine che nulla la convenuta ha allegato ai fini dell'apprezzamento della esigenza perequativa-compensativa, la domanda deve essere rigettata.
Per quanto attiene alle ulteriori questioni accessorie, dato atto del raggiungimento della maggiore età in corso di causa da parte anche della figlia (con la conseguenza che è venuta meno la Per_1
materia del contendere riguardo all'affido e al collocamento della stessa), deve essere recepito l'accordo delle parti, il base al quale il ricorrente verserà alla convenuta, a titolo di contribuzione al mantenimento delle due figlia, la somma di € 300,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) attraverso le modalità indicate dalla , oltre al diritto di CP_1
quest'ultima a percepire per intero l'assegno unico e universale.
Nulla deve disporsi in ordine alla casa familiare, atteso che la resistente, convivente con le figlie, non ha avanzato alcuna domanda al riguardo
Infine, devono dichiararsi inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla resistente, stante l'orientamento prevalente che ritiene non cumulabile tali domande con quella di divorzio, in difetto di ipotesi di connessione “forte”, che, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., consente il cumulo di domande soggette a riti diversi, giusto rilevo sottoposto alle parti con l'ordinanza del 14.03.2024.
La condivisione della domanda principale e il circoscritto ambito delle questioni controverse giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- dispone relativamente al mantenimento delle due figlie in conformità all'accordo delle parti riportato in motivazione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 10.12.2025
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
Dott. DR MA
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