Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 16/03/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
OM GU Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere DO AN Referendario relatore
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 23374 del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 38543, reso dall’agente contabile addetto alla gestione del magazzino farmaceutico centrale dell’A.S.P. di Vibo Valentia - esercizio finanziario 2017, dr.ssa Francesca Afflitto (c.f.: [...]) nata a VA (RC) il 3.1.1959 e residente in [...], al viale del Re, n. 53, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dagli avv.ti SC RÒ (c.f.: [...]; pec.:
francesco.vetro@pec.it; fax: 06.45475031) e GI TT (c.f.:
MRG GSI 77H 58E 506R; pec.:
giusi.margiotta@ordavvle.legalmail.it), domiciliata presso l’indirizzo pec dell’avv. RÒ e lo studio dell’avv. Massimo Gallo, in Catanzaro (88100), via Vinicio Cortese, n. 12;
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- nella pubblica udienza del 14.10.2025, letta la relazione e Sentenza n. 51/2026 uditi per l’agente contabile il difensore costituito avvocato SC RÒ e per l’ufficio del pubblico ministero il dott.
AL PE, che concludevano come da verbale di udienza;
nessuno è comparso per l’amministrazione.
FATTO
1. Con relazione n. 303/2022, il Magistrato istruttore rappresentava la non conformità del conto giudiziale in esame con la contabilità inventariale dell’Ente per mancata corrispondenza.
Per i dispositivi medici e per lo scarico di entrambe le macrocategorie (farmaci e dispositivi medici) rilevava una difformità rispetto al conto e, in ragione delle riferite evidenze
(considerevoli importi divergenti nelle scritture contabili esaminate e mancata prova dell’avvenuta consegna – ricevuta dei destinatari – dei medicinali ai reparti), riteneva non potersi procedere al discarico della gestione contabile de qua e rimetteva l’esame del conto giudiziale al Collegio;
2. L’agente contabile si costituiva in giudizio, depositava documentazione ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva e l’estinzione del giudizio, oltre al difetto di agire per carenza d’interesse per l’AR e l’intervenuta prescrizione dell’azione.
Nel merito, rappresentava la correttezza della gestione contabile del magazzino farmaceutico centrale dell’A.S.P. di Vibo Valentia.
3. Con sentenza-ordinanza n. 123/2023 del 28.6.2023, rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e l’eccezione di estinzione del giudizio, il Collegio rimetteva gli atti al magistrato istruttore.
4. L’agente contabile avverso la sentenza-ordinanza formulava riserva d’appello.
5. Con relazione integrativa del 2.10.2023, il magistrato istruttore evidenziava le criticità emergenti dall’esame della documentazione.
6. Con memoria del 31.10.2023 l’Agente contabile replicava alle eccezioni formulate e depositava documentazione, chiedendo CTU.
7. Con ordinanza 31/2024 venivano rimessi gli atti al magistrato istruttore per esame della documentazione depositata.
8. A seguito di richiesta di rinvio, con relazione conclusiva del 21.7.2025, veniva rappresentato che dal confronto degli importi di carico e di scarico dei farmaci e dei dispositivi medici presenti nel giornale di magazzino con quelli risultanti dal conto e solo per i buoni di carico dei farmaci sussiste coincidenza con l’importo dichiarato nel conto giudiziale.
Per lo scarico o di entrambe le macrocategorie (farmaci e dispositivi medici) emergeva una difformità rispetto al conto.
Inoltre, veniva rappresentata la mancata prova dell’avvenuta consegna dei farmaci e dei dispositivi medici ai legittimi destinatari, atteso che l’agente contabile depositava esclusivamente un verbale con il quale nel 2018, a consuntivo, dichiarava di aver consegnato nell’anno 2017 ai vari farmacisti territoriali, genericamente “i beni farmaceutici e sanitari richiesti tramite l’utilizzo della procedura informatica in uso”;
ma siffatta procedura non consentiva di evincere specificatamente la corrispondenza tra il chiesto ed il consegnato.
Poi, indicava che oltre ai movimenti di beni verso le farmacie territoriali che sono avvenuti in via informatizzata, vi sono trasferimenti di beni sanitari direttamente ad unità operative/servizi che non hanno utilizzato la procedura informatizzata nell’anno 2015, ma solo procedura cartacea.
Dall’esame della documentazione risultava essersi proceduto allo scarico per tutte le richieste inserite nel giornale di magazzino di scarico farmaci e dispositivi medici. Tuttavia, anche per questa tipologia, cartacea, si evince che risultano prive di firma per accettazione dei farmaci consegnati al richiedente.
La relazione rappresentava, poi, che la direzione sanitaria aveva dichiarato che nel sistema informativo aziendale non era (e non è) prevista la firma per i dirigenti farmacisti impegnati nella ricezione e consegna di farmaci o altro materiale; inoltre, sugli applicativi di magazzino non v’è la possibilità di firmare digitalmente i buoni di consegna/scarico.
In particolare, veniva evidenziato che “la firma autografa non può apporsi perché il procedimento è completamente informatizzato e la firma digitale non è consentita dall'applicativo in uso presso l'ASP”. Inoltre, lo scarico del magazzino centrale trova origine nelle antecedenti richieste/proposte di scarico provenienti dalle strutture riceventi stesse.
Inoltre, dall’esame della somma degli scarichi SC (richieste evase ai reparti/U.O./servizi) e degli scarichi ST (richieste evase alle farmacie territoriali - richieste digitali) si rappresentava un importo di scarico pari a:
SCARICHI – SC: € 90.776,49+
SCARICHI – ST: € 4.720.356,74=
€ 4.811.133,23 Lo scarico nel conto invece è pari a € 4.822.246,72.
Dunque, le richieste evase nell’arco dell’esercizio finanziario 2017, per le quali sono stati emessi buoni di scarico, rappresentano una differenza di euro 11.113,49 in meno rispetto a quanto dichiarato nel conto.
Pertanto, concludeva per l’irregolarità della gestione, e quanto all’ipotizzata differenza di € 11.113,49 (tra quanto riportato nelle richieste di scarico e quanto riportato sul conto, che dipende dalla mancata contabilizzazione sul conto delle richieste digitali di scarico delle farmacie territoriali e delle richieste cartacee dei reparti depositate dalla difesa), si rimetteva alla valutazione del Collegio, tenuto conto che il sistema non consente la firma per accettazione del richiedente e che un principio di prova (v. la dichiarazione a consuntivo di consegna dei farmaci), per quanto non possa essere considerata una piena prova, è stata offerta.
9. Con memoria del 23.9.2025 l’agente contabile eccepiva che le Relazioni conclusive sono inammissibili e irricevibili perché estendono l’ambito delle contestazioni oltre quello delineato dalle Relazioni introduttive degli epigrafati giudizi, nonché per il fatto che il “valore” dei beni è aspetto del tutto estraneo alle competenze e alle responsabilità della dott.ssa Afflitto, la quale non si è mai occupata del “valore” dei beni, ma soltanto delle loro “quantità”, per le quali la corte non ha mai rilevato alcuna criticità o incongruenza, essendo stata nominata agente individuandola espressamente quale agente contabile “a materia” e non “a valore/denaro”.
Nel merito richiamava il contesto, citando giurisprudenza della Sezione sul punto in tema di mancanza di una regolamentazione interna.
Quanto al suo ruolo richiamava le direttive del Commissario regionale per il Piano di rientro sanitario («[…]i dirigenti farmacisti ospedalieri appartengono al «ruolo sanitario»; che le attività svolte dai Servizi farmaceutici «devono essere strettamente riferite alle attività sanitarie di competenza» e che i servizi in questione non devono essere gravati di attività
«amministrativo-contabili», «che richiedono, pertanto, specifiche conoscenze e competenze», spettando dette attività alle «UU.OO.
Amministrative (Acquisizione Beni e Servizi, Gestione delle Risorse Finanziarie, Affari generali-Legali), non rientrando tali competenze professionali in quelle giuridicamente attribuite ai farmacisti» (cfr. doc. n. 6 depositato il 20.2.2023).
La difesa argomentava, poi, che la differenza, tra la somma degli scarichi SC ed ST risultante dalle richieste di scarico [rectius, buoni di scarico] e lo scarico risultante dal conto giudiziale, rilevata dal Magistrato istruttore, non è sintomatica di alcuna irregolarità, ma è del tutto fisiologica.
Rappresentava che il valore di un bene registrato nella richiesta di scarico (buono di scarico) può essere diverso da quello risultante dal conto giudiziale (che viene estratto a fine anno),
in quanto nella prima fase il prodotto è valorizzato (per impostazione di sistema) in maniera approssimativa (attraverso una sorta di stima del suo valore medio), successivamente lo stesso è “rivalorizzato”, risultando di diverso valore alla fine dell’anno finanziario, momento in cui viene redatto il conto giudiziale.
Richiamava, tra l’altro, la sentenza della Sezione n. 79 del 15.5.2023, in cui si dà atto della «presenza di costi di acquisto differenziati nel corso dell’anno».
Quanto poi alla contestata mancanza di piena prova
«dell’avvenuta consegna di tutti i farmaci scaricati», la difesa evidenzia che la stessa relazione indica come «il sistema non consente la firma per accettazione del richiedente», richiamando i precedenti della Sezione (sentenza n. 167/2025 cit. e n.
40/2025), e la dott.ssa Afflitto non poteva che seguire le indicazioni e le prassi della A.S.P. di appartenenza, senza poter decidere autonomamente come consegnare i beni e senza poter imporre ad altri l’apposizione di una firma non prevista e non richiesta dal sistema aziendale.
In ogni caso rappresentava che la piena prova dell’avvenuta consegna dei beni è stata raggiunta essendo sufficiente incrociare il giornale di magazzino (costituito dai dettagli scarichi del magazzino centrale: doc. nn. 8.3. e 8.6 del giudizio 23372 e doc. nn. 7.3. e 7.6. per gli altri giudizi, tutti depositati il 20.2.2023) con i carichi delle strutture riceventi (doc. nn. VII e VIII depositati il 31.10.2023) per avere certezza dell’avvenuta consegna di ciascun bene.
Pertanto, concludeva chiedendo, previa CTU e prova testimoniale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità, l’irricevibilità e l’improcedibilità dei giudizi e nel merito la regolarità della gestione contabile e il discarico e l’assenza di qualunque responsabilità; in subordine, accertare le responsabilità di tutti coloro che hanno cagionato o contribuito a cagionare le presunte irregolarità.
10. All’udienza del 14.10.2025 l’avvocato RÒ si riportava alla memoria, contestava i rilievi della relazione, evidenzia che la dott.ssa Afflitto è un agente contabile a materia e richiamava l’inadeguatezza della normativa regionale, già riconosciuta in altri giudizi da questa corte, ovvero la mancanza di una regolamentazione dell'azienda sanitaria, o ancora, il malfunzionamento della piattaforma informatica utilizzata dall'azienda (sentenze nn. 40, 41, 43 e 167 del 2025).
Il pubblico ministero, concludeva rimettendosi alle valutazioni del Collegio.
La causa è trattenuta in decisione.
DIRITTO
11. L’accurata relazione del Magistrato istruttore ha ampiamente dimostrato come la gestione non possa giudicarsi regolare.
In particolare, ha indicato numerose irregolarità afferenti alla gestione dei farmaci.
Al netto delle valutazioni sulle singole contestazioni rilevate dall’istruttoria, in special modo rispetto alla consegna dei farmaci, e sulle quali l’agente contabile ha controdedotto, dalla relazione emerge un’assenza di regolamentazione interna, destinata ad incidere sulla corretta gestione del magazzino farmaceutico, ma al contempo, per converso, sulla stessa impossibilità di addebito nei confronti dell’agente contabile.
Aspetto questo ritenuto dirimente rispetto a qualsiasi valutazione della gestione.
Questo Collegio, pertanto, ritiene di non poter imputare al contabile le irregolarità riscontrate, le quali sono invece da imputarsi alla generale assenza di regolamentazione interna oltreché alla scarsa efficienza del sistema informatico e per le stesse ragioni nemmeno possono imputarsi, a titolo di addebito, i copiosi importi indicati nella relazione, ciò peraltro, in linea con le precedenti pronunce della Sezione nei confronti di altri agenti contabili (sentenze nn. 40/2025, 41/2025 e 43/2025, oltre alla sentenza n. 167/2025), che si richiamano anche a fini motivazionali.
Per tutti questi motivi il conto deve essere dichiarato irregolare, senza ammanco.
12. Vista la sostanziale non imputabilità al contabile delle irregolarità riscontrate, nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 23374 del Registro di Segreteria:
- dichiara il conto irregolare, senza addebito;
- nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Relatore Il Presidente
DO AN OM GU
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 13/03/2026 Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente