Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Versione
28 novembre 1990
28 novembre 1990
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Milano, ordinanza 06/06/2024Provvedimento: N. R.G. 2024/17553 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SESTA CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 17553/2024 promosso da: Parte_1 (C.F. C.F._1 ) con il patrocinio dell'avv. MERCATALI NICOLA - parte ricorrente - contro Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ) - parte resistente - La giudice RA LA ES, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06/06/2024, ha pronunciato la seguente ORDINANZA - Con ricorso cautelare depositato il 13.5.2024 Parte_1 ha chiesto di ordinare alla Controparte_1 di sospendere l'iscrizione del suo nome sul registro informatico dei protesti e di sospendere la pubblicazione del protesto dell'assegno postale n. 11799725195685 dell'importo …Leggi di più...
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