TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12917/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 12917/2024 promossa da:
nata nella provincia di Tucuman, Argentina, il 12.06.1978, Controparte_1 [...]
, minore rappresentato dai suoi genitori e CP_2 Controparte_1 Controparte_3
, nato a [...], Argentina, il 01.03.2008, , minore
[...] Controparte_4
rappresentata dai suoi genitori e , nata a [...] Controparte_1 Controparte_3
Tucuman, Argentina, il 23.11.2009, , minore rappresentata dai suoi genitori Controparte_5
, nata a [...], Argentina, il 17.11.2011, Controparte_6 Controparte_3 [...]
nato a [...], Tucuman, Argentina, il 18.03.1993, Parte_1 Parte_2
nata a [...], Argentina, il 10.08.1990, nata nella
[...] Parte_3
provincia di Tucuman, Argentina, il 08.01.1977, nata nella provincia di Parte_4
Tucuman, Argentina, il 22.07.1982, , minore rappresentato dai suoi Parte_5
genitori e , nato a [...], Argentina, il 13.09.2007, tutti Parte_4 Controparte_7 rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Zarrelli (CF: pec: C.F._1 fax: 06.95060674) e dall'avv. Simona Sanvitale (CF: Email_1
pec: fax: 06.95060674) del Foro di C.F._2 Email_2
Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Annamaria Zarrelli sito in Roma, via
Crescenzo del Monte n. 31, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_8
resistente pagina 1 di 7 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_8 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente;
- con vittoria di spese e compenso oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge .”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_8
deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (indicato nei successivi certificati Persona_1
come ), nato a [...], frazione di Bagnolo Piemonte (CN) il 12.10.1853 (cfr. doc. in atti n. Persona_2
1). L'avo emigrava in Argentina e decedeva senza aver mai rinunciato alla cittadinanza Italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino, come dimostra il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione – Camera Elettorale, prodotto tradotto e apostillato - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si certifica che nel Registro
Nazionale degli Elettori, nel quale risultano iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di sedici anni di età e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni d'età, non si incontra registrato/a fino alla data odierna , nato il [...] in [...] – Cuneo – Per_1 Per_3 Per_2
Bagnolo- Piemonte. Defunto” (cfr. doc. in atti n. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_8
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_8
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda
All'udienza del 15.05.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del loro atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede
pagina 2 di 7 all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- contraeva matrimonio con la IG.ra , in Italia in data 10.04.1882 (cfr. Persona_1 Persona_4
doc. in atti n. 4) e dalla loro unione nasceva in Argentina, il 31.07.1906 (cfr. doc. in Persona_5
atti n. 5);
- Dall'unione del IG. con la IG.ra , nasceva in Argentina, Persona_5 Persona_6
il 03.09.1951 la IG.ra (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_7
- si univa in matrimonio con in Argentina, il 08.04.1976 dal Persona_7 Persona_8
quale ha successivamente divorziato (cfr. doc. in atti n. 8) e dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti: nata nella provincia di Tucuman, Argentina, il 08.01.1977 (cfr. doc. in Parte_3
atti n. 9), nata nella provincia di Tucuman, Argentina, il 12.06.1978 Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 10), nata nella provincia di Tucuman, Argentina, il Parte_4
22.07.1982 (cfr. doc. in atti n. 11), nata a [...], Parte_2
Argentina, il 10.08.1990 (cfr. doc. in atti n. 12) , nato a [...], Parte_1
Tucuman, Argentina, il 18.03.1993 (cfr. doc. in atti n. 13);
- si univa in matrimonio con in Argentina, il Controparte_1 Controparte_3
18.02.2006 (cfr. doc. in atti n. 16) e dall'unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti minori di età: , nato a [...], Argentina, il 01.03.2008 cfr. Controparte_2
doc. in atti n. 17), , nata a [...], Argentina, il 23.11.2009 Controparte_4
(cfr. doc. in atti n. 18), , nata a [...], Argentina, il 17.11.2011(cfr. doc. in Controparte_5
atti n. 19);
- dall'unione della IG.ra con il IG. nasceva l'odierno Parte_4 Controparte_7
ricorrente minori di età: , nato a [...], Argentina, il 13.09.2007 Parte_5
(cfr. doc. in atti n. 20).
Nel merito giova rilevare che , nato a [...], frazione del comune di Bagnolo Piemonte Persona_1
(CN) il 12.10.1853, acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia,
pagina 3 di 7 purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno
d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di Persona_1
veniva dimostrata dal certificato di morte dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia moriva il 17.09.1950 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 3) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_8 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale,
pagina 4 di 7 deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, si precisa che i ricorrenti tentavano - sul portale web del - di prenotare senza Parte_6
successo un appuntamento finalizzato alla presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza attraverso il c.d. sistema Prenot@mi, ossia una piattaforma online contente un numero limitato di posti in un determinato periodo per ricevere gli utenti affinchè possano presentare i documenti richiesti al fine di ottenere la cittadinanza. Sennonchè il portale si è limitato a segnalare che
“stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti” oppure che “al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto” (cfr. doc. in atti nn. 21-22-23). Da ultimo è ancora stato depositato il documento ( 24) comprovante un ulteriore tentativo di accesso.
Ciò detto, questo Giudice si ritrova a valutare se la formale richiesta del riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato competente sia un atto richiesto ai fini dell'ammissibilità della pagina 5 di 7 domanda. Sul punto, non si può non ribadire che non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa e, pertanto, nessun ostacolo si frappone in linea teorica al riconoscimento del diritto in quanto, indipendentemente dalle previsioni normative, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate, ne deriva l'assoluta incertezza in ordine alla definizione dei procedimenti amministrativi da parte dell'Autorità consolare.
Pertanto, la nota dimensione del fenomeno si sostanzia in un diniego al riconoscimento del diritto vantato costituendo, così, il ricorso al Giudice ordinario una via obbligata e improcrastinabile.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti.
Non vi sono dubbi che l'avo nato a [...], frazione del Comune di Bagnolo Piemonte Persona_1
(CN), in data 12.10.1853 (cfr. doc. in atti n. 1) fosse cittadino italiano. Non vi sono dubbi che i suoi discendenti siano diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in
Argentina. Il figlio nasceva, infatti, in Argentina in data 31.07.1906 (cfr. doc. in atti Persona_5
n. 5).
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti tradotti nonché dotati di Apostille si ritiene che la pagina 6 di 7 domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_8
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nata nella provincia di Controparte_1
Tucuman, Argentina, il 12.06.1978, , nato a [...] Controparte_2
Tucuman, Argentina, il 01.03.2008, , nata a [...], Controparte_4
Argentina, il 23.11.2009, , nata a [...], Argentina, il 17.11.2011, Controparte_5
nato a [...], Tucuman, Argentina, il 18.03.1993, Parte_1 [...]
nata a [...], Argentina, il 10.08.1990, Parte_2 Parte_3
nata nella provincia di Tucuman, Argentina, il 08.01.1977, nata nella Parte_4
provincia di Tucuman, Argentina, il 22.07.1982, , nato a [...], Parte_5
Argentina, il 13.09.2007, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_9
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16 maggio 2025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 12917/2024 promossa da:
nata nella provincia di Tucuman, Argentina, il 12.06.1978, Controparte_1 [...]
, minore rappresentato dai suoi genitori e CP_2 Controparte_1 Controparte_3
, nato a [...], Argentina, il 01.03.2008, , minore
[...] Controparte_4
rappresentata dai suoi genitori e , nata a [...] Controparte_1 Controparte_3
Tucuman, Argentina, il 23.11.2009, , minore rappresentata dai suoi genitori Controparte_5
, nata a [...], Argentina, il 17.11.2011, Controparte_6 Controparte_3 [...]
nato a [...], Tucuman, Argentina, il 18.03.1993, Parte_1 Parte_2
nata a [...], Argentina, il 10.08.1990, nata nella
[...] Parte_3
provincia di Tucuman, Argentina, il 08.01.1977, nata nella provincia di Parte_4
Tucuman, Argentina, il 22.07.1982, , minore rappresentato dai suoi Parte_5
genitori e , nato a [...], Argentina, il 13.09.2007, tutti Parte_4 Controparte_7 rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria Zarrelli (CF: pec: C.F._1 fax: 06.95060674) e dall'avv. Simona Sanvitale (CF: Email_1
pec: fax: 06.95060674) del Foro di C.F._2 Email_2
Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Annamaria Zarrelli sito in Roma, via
Crescenzo del Monte n. 31, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_8
resistente pagina 1 di 7 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_8 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente;
- con vittoria di spese e compenso oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge .”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_8
deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (indicato nei successivi certificati Persona_1
come ), nato a [...], frazione di Bagnolo Piemonte (CN) il 12.10.1853 (cfr. doc. in atti n. Persona_2
1). L'avo emigrava in Argentina e decedeva senza aver mai rinunciato alla cittadinanza Italiana e senza mai essersi naturalizzato cittadino argentino, come dimostra il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione – Camera Elettorale, prodotto tradotto e apostillato - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si certifica che nel Registro
Nazionale degli Elettori, nel quale risultano iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di sedici anni di età e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni d'età, non si incontra registrato/a fino alla data odierna , nato il [...] in [...] – Cuneo – Per_1 Per_3 Per_2
Bagnolo- Piemonte. Defunto” (cfr. doc. in atti n. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_8
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_8
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda
All'udienza del 15.05.2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del loro atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede
pagina 2 di 7 all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- contraeva matrimonio con la IG.ra , in Italia in data 10.04.1882 (cfr. Persona_1 Persona_4
doc. in atti n. 4) e dalla loro unione nasceva in Argentina, il 31.07.1906 (cfr. doc. in Persona_5
atti n. 5);
- Dall'unione del IG. con la IG.ra , nasceva in Argentina, Persona_5 Persona_6
il 03.09.1951 la IG.ra (cfr. doc. in atti n. 7); Persona_7
- si univa in matrimonio con in Argentina, il 08.04.1976 dal Persona_7 Persona_8
quale ha successivamente divorziato (cfr. doc. in atti n. 8) e dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti: nata nella provincia di Tucuman, Argentina, il 08.01.1977 (cfr. doc. in Parte_3
atti n. 9), nata nella provincia di Tucuman, Argentina, il 12.06.1978 Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 10), nata nella provincia di Tucuman, Argentina, il Parte_4
22.07.1982 (cfr. doc. in atti n. 11), nata a [...], Parte_2
Argentina, il 10.08.1990 (cfr. doc. in atti n. 12) , nato a [...], Parte_1
Tucuman, Argentina, il 18.03.1993 (cfr. doc. in atti n. 13);
- si univa in matrimonio con in Argentina, il Controparte_1 Controparte_3
18.02.2006 (cfr. doc. in atti n. 16) e dall'unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti minori di età: , nato a [...], Argentina, il 01.03.2008 cfr. Controparte_2
doc. in atti n. 17), , nata a [...], Argentina, il 23.11.2009 Controparte_4
(cfr. doc. in atti n. 18), , nata a [...], Argentina, il 17.11.2011(cfr. doc. in Controparte_5
atti n. 19);
- dall'unione della IG.ra con il IG. nasceva l'odierno Parte_4 Controparte_7
ricorrente minori di età: , nato a [...], Argentina, il 13.09.2007 Parte_5
(cfr. doc. in atti n. 20).
Nel merito giova rilevare che , nato a [...], frazione del comune di Bagnolo Piemonte Persona_1
(CN) il 12.10.1853, acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia,
pagina 3 di 7 purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno
d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di Persona_1
veniva dimostrata dal certificato di morte dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia moriva il 17.09.1950 e, quindi, dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 3) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_8 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale,
pagina 4 di 7 deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, si precisa che i ricorrenti tentavano - sul portale web del - di prenotare senza Parte_6
successo un appuntamento finalizzato alla presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza attraverso il c.d. sistema Prenot@mi, ossia una piattaforma online contente un numero limitato di posti in un determinato periodo per ricevere gli utenti affinchè possano presentare i documenti richiesti al fine di ottenere la cittadinanza. Sennonchè il portale si è limitato a segnalare che
“stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti” oppure che “al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto” (cfr. doc. in atti nn. 21-22-23). Da ultimo è ancora stato depositato il documento ( 24) comprovante un ulteriore tentativo di accesso.
Ciò detto, questo Giudice si ritrova a valutare se la formale richiesta del riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato competente sia un atto richiesto ai fini dell'ammissibilità della pagina 5 di 7 domanda. Sul punto, non si può non ribadire che non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa e, pertanto, nessun ostacolo si frappone in linea teorica al riconoscimento del diritto in quanto, indipendentemente dalle previsioni normative, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate, ne deriva l'assoluta incertezza in ordine alla definizione dei procedimenti amministrativi da parte dell'Autorità consolare.
Pertanto, la nota dimensione del fenomeno si sostanzia in un diniego al riconoscimento del diritto vantato costituendo, così, il ricorso al Giudice ordinario una via obbligata e improcrastinabile.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti.
Non vi sono dubbi che l'avo nato a [...], frazione del Comune di Bagnolo Piemonte Persona_1
(CN), in data 12.10.1853 (cfr. doc. in atti n. 1) fosse cittadino italiano. Non vi sono dubbi che i suoi discendenti siano diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in
Argentina. Il figlio nasceva, infatti, in Argentina in data 31.07.1906 (cfr. doc. in atti Persona_5
n. 5).
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti tradotti nonché dotati di Apostille si ritiene che la pagina 6 di 7 domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_8
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nata nella provincia di Controparte_1
Tucuman, Argentina, il 12.06.1978, , nato a [...] Controparte_2
Tucuman, Argentina, il 01.03.2008, , nata a [...], Controparte_4
Argentina, il 23.11.2009, , nata a [...], Argentina, il 17.11.2011, Controparte_5
nato a [...], Tucuman, Argentina, il 18.03.1993, Parte_1 [...]
nata a [...], Argentina, il 10.08.1990, Parte_2 Parte_3
nata nella provincia di Tucuman, Argentina, il 08.01.1977, nata nella Parte_4
provincia di Tucuman, Argentina, il 22.07.1982, , nato a [...], Parte_5
Argentina, il 13.09.2007, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_9
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16 maggio 2025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 7 di 7