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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ZANNINI CARLO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 594/2025 depositato il 21/07/2025, relativo alla sentenza n.
476/2023 sezione 01
proposto da ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Valle Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. Difensore_3 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -------------------
Resistente/Appellato: --------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ricorrente 1 s.r.l., in persona del suo l.r.p.t., premetteva: l'intestata Corte con sentenza n. 476/2023 del 20.12.2023, depositata 20.12.2023, notificata 17.4.2025, nell'accogliere il ricorso proposto da ricorrente 1 s.r.l., condannava i resistenti GE.FI.L spa ed il Consorzio di Bonifica Valle del Liri al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 300,00 per ciascuna parte resistente;
di non avere l'Ente debitore nel termine dilatorio di cui all'art. 69 comma 4 del D.L.vo 546/92 provveduto alla liquidazione delle somme di cui a detta sentenza.
Tutto ciò premesso chiedeva farsi luogo ad ottemperanza nei confronti del Consorzio di Bonifica Valle del
Liri per conseguire il pagamento delle spese di lite di cui a detta sentenza.
L'udienza del 20.10.2025, fissata per delibare sull'istanza di ottemperanza, questa era rinviata al 15.12.2025
e tale ultima rinviata ancora al 26.1.2026.
Nelle more era depositata dal Consorzio quietanza di pagamento della somma di euro 788,46 per competenze e spese del giudizio.
A detta ultima udienza del 26.01.2026 il difensore del ricorrente dichiarava che erano state corrisposte le somme di cui alla menzionata sentenza dal che non aveva più interesse alla chiesta pronunzia. Chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'avvenuto pagamento incontestato tra le parti come innanzi e stante la dichiarazione del difensore del ricorrente va dichiarata l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 44 del D.L.vo 546/92 per rinunzia al ricorso anche relativamente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinta la procedura per rinunzia al ricorso. Compensa spese. Frosinone lì 26.01.2026 Il Giudice
Monocratico Dott. Carlo Zannini
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ZANNINI CARLO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 594/2025 depositato il 21/07/2025, relativo alla sentenza n.
476/2023 sezione 01
proposto da ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Valle Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. Difensore_3 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -------------------
Resistente/Appellato: --------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ricorrente 1 s.r.l., in persona del suo l.r.p.t., premetteva: l'intestata Corte con sentenza n. 476/2023 del 20.12.2023, depositata 20.12.2023, notificata 17.4.2025, nell'accogliere il ricorso proposto da ricorrente 1 s.r.l., condannava i resistenti GE.FI.L spa ed il Consorzio di Bonifica Valle del Liri al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 300,00 per ciascuna parte resistente;
di non avere l'Ente debitore nel termine dilatorio di cui all'art. 69 comma 4 del D.L.vo 546/92 provveduto alla liquidazione delle somme di cui a detta sentenza.
Tutto ciò premesso chiedeva farsi luogo ad ottemperanza nei confronti del Consorzio di Bonifica Valle del
Liri per conseguire il pagamento delle spese di lite di cui a detta sentenza.
L'udienza del 20.10.2025, fissata per delibare sull'istanza di ottemperanza, questa era rinviata al 15.12.2025
e tale ultima rinviata ancora al 26.1.2026.
Nelle more era depositata dal Consorzio quietanza di pagamento della somma di euro 788,46 per competenze e spese del giudizio.
A detta ultima udienza del 26.01.2026 il difensore del ricorrente dichiarava che erano state corrisposte le somme di cui alla menzionata sentenza dal che non aveva più interesse alla chiesta pronunzia. Chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'avvenuto pagamento incontestato tra le parti come innanzi e stante la dichiarazione del difensore del ricorrente va dichiarata l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 44 del D.L.vo 546/92 per rinunzia al ricorso anche relativamente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinta la procedura per rinunzia al ricorso. Compensa spese. Frosinone lì 26.01.2026 Il Giudice
Monocratico Dott. Carlo Zannini