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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6149/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. AU OT........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri….………….Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex Art. 473 bis. 29 c.p.c.
nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Giovanna Menichino
e
(C.F. nato a [...] in data [...] con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
IM ET
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica congiunta delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori
CONCLUSIONI
1. Le parti convengono che le figlie siano collocate presso la madre e a questa affidate in via esclusiva
2. Il padre, attualmente detenuto in carcere, non appena iniziato un percorso riabilitativo, potrà vedere e sentire le figlie esclusivamente a mezzo di videochiamate una volta a settimana, in giorno e orari da concordare con la signora tenendo conto degli impegni lavorativi Pt_1 dei genitori, nonché degli impegni scolastici ed extra-scolastici delle bambine.
3. Il padre, una volta uscito dal carcere, con cadenza settimanale e per almeno due anni, dovrà sottoporsi ad accertamenti tossicologici presso una Struttura pubblica, consentendo sin d'ora alla signora durante questo periodo, l'accesso ai suoi dati clinici. Pt_1
4. All'esito positivo del percorso de quo, della durata di almeno due anni, i genitori potranno congiuntamente individuare giornate specifiche di settimana in settimana, per gli incontri padre-figlie, con riguardo alle esigenze lavorative di entrambi ed ai rispettivi turni di lavoro, nonché agli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie.
5. Eventuali modifiche alla suesposta modalità dovranno avere carattere eccezionale ed essere sempre e comunque tempestivamente concordate, per iscritto, con congruo preavviso scritto di almeno 48 (quarantotto) ore.
6. In ogni caso, allo stato, vengono espressamente esclusi pernottamenti di qualunque tipo delle minori presso il padre, quantomeno sino al positivo esito del succitato percorso paterno.
7. Ove durante il percorso terapeutico del padre dovessero emergere ricadute o comunque la mancata osservanza del programma per lui stabilito dal Sert, non potrà vedere le figlie sino a quanto l'Ente non avrà dichiarato che il percorso curativo è stato ripreso con regolarità da almeno un mese.
8. I genitori si impegnano a promuovere i positivi rapporti fra il figlio ed i nuclei famigliari paterni e materni.
9. Ciascun genitore contribuirà proporzionalmente ai rispettivi redditi a quanto materialmente necessario per il mantenimento ordinario del figlio minorenne. Le parti, quindi, convengono che il signor versi, a titolo di contributo al mantenimento delle bambine, l'importo CP_1 mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 15 di ciascun mese.
10. In osservanza delle linee guida in materia previste dal Tribunale di Monza, devono intendersi per mantenimento ordinario di cui al punto che precede, le spese destinate a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita delle minori, e devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali di banco;
le detrazioni fiscali spetteranno invece nella misura del 50% compre previsto dalla normativa vigente.
11. Sempre in osservanza delle linee guida del Tribunale di Monza, che si intendono qui integralmente richiamate, ciascun genitore dovrà invece contribuire al pagamento, nella percentuale del 50% ciascuno, delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il minore, fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo. Il genitore eventualmente anticipatario delle spese straordinarie dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni ed il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
12. Le parti convengono che, in relazione alle visite specialistiche pediatriche non coperte dal ciascuno provvederà al pagamento del 50% dei relativi costi. CP_2
13. Le parti convengono che l'assegno unico già percepito dalla sig.ra continui ad essere Pt_1 dalla stessa percepito integralmente.
14. I genitori prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti, ai fini dell'espatrio, sempre considerando che prima di partire per qualsiasi località estera, e sempre previo assenso di entrambi, il genitore dovrà informare l'altro con riferimento luogo di destinazione del minore.
15. Le spese legali della procedura vengono integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori stabilite in data 17 giugno 2022 con accordo di negoziazione assistita;
che la modifica indicata è conforme alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 25.09.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce l'accordo.
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.10.2025
Il Presidente est.
AU OT
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. AU OT........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri….………….Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex Art. 473 bis. 29 c.p.c.
nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Giovanna Menichino
e
(C.F. nato a [...] in data [...] con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
IM ET
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica congiunta delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori
CONCLUSIONI
1. Le parti convengono che le figlie siano collocate presso la madre e a questa affidate in via esclusiva
2. Il padre, attualmente detenuto in carcere, non appena iniziato un percorso riabilitativo, potrà vedere e sentire le figlie esclusivamente a mezzo di videochiamate una volta a settimana, in giorno e orari da concordare con la signora tenendo conto degli impegni lavorativi Pt_1 dei genitori, nonché degli impegni scolastici ed extra-scolastici delle bambine.
3. Il padre, una volta uscito dal carcere, con cadenza settimanale e per almeno due anni, dovrà sottoporsi ad accertamenti tossicologici presso una Struttura pubblica, consentendo sin d'ora alla signora durante questo periodo, l'accesso ai suoi dati clinici. Pt_1
4. All'esito positivo del percorso de quo, della durata di almeno due anni, i genitori potranno congiuntamente individuare giornate specifiche di settimana in settimana, per gli incontri padre-figlie, con riguardo alle esigenze lavorative di entrambi ed ai rispettivi turni di lavoro, nonché agli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie.
5. Eventuali modifiche alla suesposta modalità dovranno avere carattere eccezionale ed essere sempre e comunque tempestivamente concordate, per iscritto, con congruo preavviso scritto di almeno 48 (quarantotto) ore.
6. In ogni caso, allo stato, vengono espressamente esclusi pernottamenti di qualunque tipo delle minori presso il padre, quantomeno sino al positivo esito del succitato percorso paterno.
7. Ove durante il percorso terapeutico del padre dovessero emergere ricadute o comunque la mancata osservanza del programma per lui stabilito dal Sert, non potrà vedere le figlie sino a quanto l'Ente non avrà dichiarato che il percorso curativo è stato ripreso con regolarità da almeno un mese.
8. I genitori si impegnano a promuovere i positivi rapporti fra il figlio ed i nuclei famigliari paterni e materni.
9. Ciascun genitore contribuirà proporzionalmente ai rispettivi redditi a quanto materialmente necessario per il mantenimento ordinario del figlio minorenne. Le parti, quindi, convengono che il signor versi, a titolo di contributo al mantenimento delle bambine, l'importo CP_1 mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 15 di ciascun mese.
10. In osservanza delle linee guida in materia previste dal Tribunale di Monza, devono intendersi per mantenimento ordinario di cui al punto che precede, le spese destinate a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita delle minori, e devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali di banco;
le detrazioni fiscali spetteranno invece nella misura del 50% compre previsto dalla normativa vigente.
11. Sempre in osservanza delle linee guida del Tribunale di Monza, che si intendono qui integralmente richiamate, ciascun genitore dovrà invece contribuire al pagamento, nella percentuale del 50% ciascuno, delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il minore, fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo. Il genitore eventualmente anticipatario delle spese straordinarie dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni ed il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
12. Le parti convengono che, in relazione alle visite specialistiche pediatriche non coperte dal ciascuno provvederà al pagamento del 50% dei relativi costi. CP_2
13. Le parti convengono che l'assegno unico già percepito dalla sig.ra continui ad essere Pt_1 dalla stessa percepito integralmente.
14. I genitori prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti, ai fini dell'espatrio, sempre considerando che prima di partire per qualsiasi località estera, e sempre previo assenso di entrambi, il genitore dovrà informare l'altro con riferimento luogo di destinazione del minore.
15. Le spese legali della procedura vengono integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori stabilite in data 17 giugno 2022 con accordo di negoziazione assistita;
che la modifica indicata è conforme alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 25.09.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce l'accordo.
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.10.2025
Il Presidente est.
AU OT