Ordinanza cautelare 11 febbraio 2021
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Gobbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Prefetto di Teramo e datato -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 16/11/2020, con il quale nei confronti del Sig. -OMISSIS-, oltre ad essere stata disposta una diffida relativa alla futura adozione di “comportamenti contrari alla normativa vigente e prevista dal Tulps e dal relativo Regolamento” quali quelli allo stesso ascritti nell'ambito del decreto medesimo, veniva altresì disposto il parziale incameramento della cauzione dallo stesso versata ai sensi dell'art. 137 T.U.L.P.S. in misura pari ad euro 20.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. IA ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società cooperativa -OMISSIS-, era titolare della licenza prot. n. -OMISSIS-/area I rilasciata dalla Prefettura di Teramo in data -OMISSIS- ai sensi dell’art. 134 TULPS per la gestione nella provincia di Teramo di un istituto di investigazioni private.
A seguito di apposita attività istruttoria, emergevano nei confronti della suddetta società reiterate irregolarità e inosservanze delle prescrizioni indicate in licenza, tra cui la perdurante condotta contraria alle disposizioni di legge e alle prescrizioni imposte dall'autorizzazione ex art. 134 del TULPS e l’impiego di soggetti (taluni pregiudicati) in servizi rientranti nella sfera di competenza delle Forze dell’Ordine, unitamente a numerosi precedenti penali e segnalazioni e alla riscontrata violazione del D.M. n.269/2010. In conseguenza dell’accertamento delle anzidette irregolarità e violazioni di legge, la Prefettura di Teramo notificava al ricorrente in data 11/02/2020 la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio; dopo la presentazione di memorie difensive da parte del ricorrente, l’Amministrazione provvedeva ad adottare il provvedimento gravato (il provvedimento prot. n. -OMISSIS- e notificato in data 16/11/2020) con cui, da un lato, il ricorrente veniva diffidato “dall’adottare in futuro i comportamenti descritti in premessa ed ogni altro comportamento in violazione della normativa vigente prevista dal Tulps e dal relativo regolamento attuativo, nonché di ogni altra prescrizione prevista nella licenza prot. n. -OMISSIS-/area I rilasciata il -OMISSIS-” e, dall’altro lato, veniva disposto l’incameramento parziale per la somma di € 20.000,00 della cauzione originariamente prestata.
In data 09/10/2020 la Prefettura di Teramo notificava al ricorrente anche la comunicazione di avvio del procedimento volto alla revoca della licenza; dalla documentazione agli atti, tuttavia, non risulta che tale procedimento abbia avuto seguito, non essendo stato adottato alcun provvedimento definitivo di revoca della licenza.
Avverso il predetto provvedimento di diffida e incameramento parziale della cauzione il ricorrente presentava istanza di annullamento in autotutela, a cui però l’Amministrazione non forniva riscontro.
2. Sempre avverso il predetto provvedimento di diffida e incameramento parziale della cauzione è insorto il ricorrente con il presente rimedio giurisdizionale, ritualmente notificato e depositato.
In via preliminare, il ricorrente contesta la violazione del principio del ne bis in idem perché, a suo dire, per i medesimi fatti storici l’Amministrazione avrebbe adottato tre distinti provvedimenti sanzionatori; in particolare, viene fatto riferimento all’esistenza di “ svariate ordinanze-ingiunzione per un ammontare complessivo di oltre 100.000,00 euro per le ritenute violazioni dallo stesso commesse soprattutto in riferimento all’impiego di addetti al servizio di controllo”, alla già citata comunicazione di avvio del procedimento volto alla revoca della licenza e al provvedimento di diffida e di incameramento della cauzione gravato.
Sempre in via preliminare, il ricorrente contesta l’incongruenza tra i fatti contestati nell’atto di avvio del procedimento e i fatti posti a supporto del provvedimento impugnato; invero, il provvedimento definitivo di diffida e di incameramento parziale della cauzione farebbe riferimento a fatti mai contestati prima, essendo così stato leso il diritto di difesa del privato.
Nel merito, il ricorrente contesta l’esistenza o comunque la significatività dei fatti contestati, evidenziando in particolare che l’Amministrazione non ha indicato con precisione ed esattezza i fatti storici per i quali ha deciso di adottare l’atto di diffida e incameramento parziale della cauzione e, con riguardo ai precedenti penali contestati così come risultanti dalle diverse segnalazioni e informative delle Questure e dal contenuto dei certificati dei carichi pendenti, il fatto che egli non è mai stato condannato in alcun processo, con la conseguenza che l’atto impugnato sarebbe altresì stato adottato in violazione del principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 della Costituzione, oltre che in violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 97 della Costituzione essendo la misura sanzionatoria prescelta oltremodo afflittiva rispetto agli interessi pubblici che mirava a soddisfare.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di mera forma e ha depositato documentazione tra cui una relazione tecnica predisposta dalla Prefettura di Teramo con cui è stato domandato il rigetto del gravame.
4. In vista della camera di consiglio fissata per l’esame della istanza cautelare, il ricorrente ha depositato memorie con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza di questo Tribunale n.-OMISSIS-; l’appello cautelare è stato respinto con ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.
6. Alla udienza straordinaria di smaltimento del 13/03/2026 l’avvocato di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d'interesse con riguardo all’impugnazione della parte del provvedimento che ha disposto la diffida dal momento che dal 2021 il ricorrente non è più titolare di licenza ex art. 134 TULPS; l’avvocato ha, invece, dichiarato che permane l’interesse alla decisione per ciò che concerne il capo del provvedimento che ha disposto l’incameramento parziale della cauzione.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte infondato.
8. Per ciò che riguarda l’impugnazione del capo del provvedimento con cui il ricorrente veniva diffidato “dall’adottare in futuro i comportamenti descritti in premessa ed ogni altro comportamento in violazione della normativa vigente prevista dal Tulps e dal relativo regolamento attuativo, nonché di ogni altra prescrizione prevista nella licenza prot. n. -OMISSIS-/area I rilasciata il -OMISSIS-” , infatti, il Collegio non può che prendere atto di quanto dichiarato in udienza dall’avvocato di parte ricorrente; invero, dal momento che il ricorrente non è più titolare di una licenza ex art. 134 TULPS per l’esercizio di attività investigative, è di tutta evidenza che egli non ha più alcun interesse a coltivare l’azione giudiziaria avverso la diffida, non potendo dall’eventuale accoglimento dell’azione trarre alcun tipo di vantaggio.
9. Con riferimento, invece, all’impugnazione del capo del provvedimento con cui è stato disposto l’incameramento parziale per la somma di € 20.000,00 della cauzione originariamente versata, posto che è pacifico che ancora persiste l’interesse del ricorrente alla definizione del giudizio dal momento che un eventuale accoglimento del gravame avrebbe come conseguenza un obbligo di restituzione della somma in questione in capo all’Amministrazione, il Collegio ritiene che le doglianze attoree siano infondate e che, pertanto, la domanda debba essere respinta.
10. In primo luogo, con riguardo alla presunta violazione del principio del ne bis in idem per la “illegittima triplicazione sanzionatoria” disposta dall’Amministrazione, il Collegio osserva innanzitutto che, sebbene la Prefettura di Teramo abbia inviato al ricorrente due distinte comunicazioni di avvio del procedimento (una per il procedimento di diffida e una per il procedimento di revoca), alla fine è stato adottato unicamente il provvedimento di diffida e incameramento parziale della cauzione, mentre non risulta essere stato adottato quello di revoca della licenza; sotto questo profilo, dunque, non sussiste alcuna doppia sanzione dal momento che un solo atto risulta essere stato effettivamente adottato.
Quanto, invece, alla circostanza che, oltre al provvedimento impugnato, per i medesimi fatti storici sarebbe state adottate “svariate ordinanze-ingiunzione per un ammontare complessivo di oltre 100.000,00 euro ” si rileva che dalla documentazione agli atti non risulta l’esistenza di tali ordinanze; parte ricorrente, pertanto, non ha provato l’effettiva sussistenza di provvedimenti sanzionatori, con la conseguenza che non è possibile per il Collegio accertare l’eventuale violazione del principio del ne bis in idem.
La doglianza, pertanto, è del tutto generica e sfornita di adeguato supporto probatorio ed è quindi infondata.
11. In secondo luogo, con riguardo alla dedotta incongruenza tra i fatti contestati nell’atto di avvio del procedimento e i fatti posti a supporto del provvedimento impugnato, il Collegio rileva che già nella comunicazione di avvio del procedimento del 11/02/2020 la Prefettura di Teramo aveva dettagliatamente elencato gli elementi di fatto in base ai quali il procedimento aveva avuto inizio: in particolare, l’Amministrazione faceva espresso riferimento alla segnalazioni della Questura di Brindisi del 25/10/2019 e del 27/01/2020 e alla nota della Questura di Teramo del 10/12/2019.
Il ricorrente aveva poi modo di interloquire con l’Amministrazione ed esercitare così in modo pieno ed effettivo i proprio diritti procedimentali; risulta, infatti, che tramite l’assistenza di un avvocato il ricorrente ha inviato alla Prefettura di Teramo memorie difensive (datate 04/03/2020) con cui si diffondeva lungamente nel prendere posizione rispetto a quanto dedotto dall’Amministrazione. Infine, il gravato provvedimento di diffida e incameramento parziale della cauzione, lungi dal violare il diritto di difesa del ricorrente, ha basato la misura sanzionatoria sia sui fatti precedentemente contestati sia su fatti sopravvenuti (come la nota della Questura di Teramo del 01/07/2020 e la nota dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro dell’Aquila del 09/09/2020) che non hanno fatto che aggravare la posizione del privato, ma che comunque non sono stati gli unici elementi posti a base dell’atto sanzionatorio; invero, l’Amministrazione ha diligentemente preso in considerazione anche gli elementi nuovi, motivando così in maniera più analitica il provvedimento, ma in ogni caso già i fatti originariamente contestati erano idonei a sorreggere l’esito finale.
Anche tale doglianza deve dunque ritenersi infondata, stante la regolarità del procedimento, il rispetto del diritto di difesa del privato e la congruità sostanziale e l’aderenza sussistenti tra comunicazione di avvio del procedimento e atto conclusivo.
12. Infine, con riferimento alle ulteriori censure con cui sostanzialmente il ricorrente lamenta l’inesistenza o comunque la non significatività dei fatti contestati, la violazione dei principi di non colpevolezza e di proporzionalità, il Collegio intende confermare quanto già statuito in sede cautelare.
Invero, ai sensi dell’art. 137 TULPS, il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella Cassa Depositi e Prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto, che sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza medesima e il Prefetto, in caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'Erario dello Stato. Detto potere di devoluzione della cauzione si atteggia a misura sanzionatoria a carattere doveroso e vincolato e, nella valutazione dell’inosservanza delle prescrizioni di licenza, il Prefetto è titolare di un potere ampiamente discrezionale che, in quanto tale, può essere sindacato dal giudice amministrativo solamente quanto il giudizio dell’Amministrazione si appalesi irragionevole ovvero arbitrario.
Ebbene, ciò premesso, nel caso di specie, risulta che il provvedimento impugnato è privo dei summenzionati vizi di irragionevolezza e arbitrarietà, avendo l’Amministrazione dettagliatamente elencato i fatti storici sulla cui base ha adottato l’atto sanzionatorio e adeguatamente motivato la propria scelta. Invero, nonostante quanto sostenuto da parte ricorrente, nel caso di specie risultano documentalmente provate numerose e reiterate irregolarità e inosservanze delle prescrizioni indicate in licenza da parte della società di cui è titolare il ricorrente; tra queste, possono essere citate l’impiego di soggetti pregiudicati in servizi rientranti nella sfera di competenza delle Forze dell’Ordine e l’esistenza di numerosi procedimenti penali che, benché non conclusisi con sentenze definitive di condanna, sono un chiaro indice della non affidabilità del ricorrente all’esercizio delle funzioni connesse alla licenza. E, infatti, “…considerata la delicatezza dell’attività svolta dagli istituti di investigazioni private, è richiesta al ricorrente una condotta immune da censure e improntata al massimo rispetto delle norme vigenti, a prescindere dalla definitività dell’accertamento sul piano giudiziario delle inosservanze contestate, peraltro oggi riconosciute da sentenze esecutive” (TAR Piemonte, Sez. II, 18 luglio 2022, n. 668).
13. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte in cui è stato impugnato il capo del provvedimento che dispone la diffida, mentre deve essere respinto nella parte in cui è stato impugnato il capo del provvedimento che ha disposto l’incameramento parziale della cauzione.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte in cui è stato impugnato il capo del provvedimento che dispone la diffida e lo respinge nella parte in cui è stato impugnato il capo del provvedimento che ha disposto l’incameramento parziale della cauzione.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate nella somma complessiva di Euro 3.000,00, oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ON, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
IA ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ME | AN ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.