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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 17491/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17491/2022 R.G. e vertente tra
(P.I. , in persona del liqui- Parte_1 P.IVA_1
datore p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Labanca, Samuele
Labanca e Sergio Pepe,
attrice
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t. , CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ) e Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avvocato Lucio CodiceFiscale_2
Giacomardo,
convenuti
NONCHE'
1
(C.F. , rappresentati e difesi da- Controparte_6 C.F._3
gli avvocati Barbara Granata e Gianluca Abbate,
chiamati in causa
CONCLUSIONI
All'udienza del 1° ottobre 2024, parte attrice ha precisato le conclusioni ripor- tandosi alla memoria istruttoria depositata nel rispetto del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dell'8 luglio 2022, la TO AC S.p.a. in liqui- dazione conveniva in giudizio la nonché i sig.ri CP_1 CP_7
e , rispettivamente nelle qualità di debitrice principale e
[...] Controparte_4
di suoi fideiussori, per ottenerne la condanna, in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di euro 48.934,01 o altra minor somma ritenuta di giustizia, a titolo di credito residuo maturato per la restituzione del finanzia- mento loro concesso dalla con contratto n. 10162 del Parte_2
29 luglio 2009, oltre interessi moratori come da contratto, e comunque in mi- sura non superiore al tasso dell'8% annuo, a fara data dalla scadenza di cia- scuna rata pattuita sino al soddisfo.
In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda così promossa, parte attrice deduceva:
a) che, con il contratto di finanziamento n. 10162 del 29 luglio 2009, la aveva mutuato alla società Parte_2 CP_1
l'importo di euro 35.000,00, pattuendone la restituzione in n. 60 rate mensili da euro 829,39 cadauna, con scadenze consecutive a far data dal 29 agosto 2009 sino al 29 luglio 2014, per un complessivo costo di finanziamento pari a euro 49.763,40;
2
b) che i sig.ri e avevano garantito Controparte_3 Controparte_4
l'adempimento dell'obbligo restitutorio gravante sulla CP_1
sottoscrivendo in pari data apposita fideiussione;
c) che, con missiva del 5 agosto 2009, la aveva accet- Parte_1
tato la proposta di cessione pro solvendo del credito relativo alla resti- tuzione del finanziamento sopra richiamato, formulata dalla
[...]
con missiva del 30 luglio 2009; Parte_3
d) che la cessione in parola, tuttavia, era stata notificata alla debitrice ce- duta solo in data 21 settembre 2010 e resa nota anche ai fideiussori sol- tanto in occasione della successiva diffida all'adempimento del 29 feb- braio 2012;
e) che, nel periodo intercorso tra il perfezionamento della cessione e la sua notifica, la aveva provveduto al trasferimento Parte_2
in favore della cessionaria odierna attrice soltanto della prima rata del piano di ammortamento ricevuta in pagamento dal debitore ceduto, omettendo dunque di riversare gli eventuali ulteriori pagamenti medio
tempore intervenuti;
f) che, pertanto, attesa l'opponibilità alla cessionaria dei soli pagamenti eventualmente effettuati alla cedente dal debitore ceduto, nelle more della notifica dell'intervenuta cessione del credito, gli odierni convenu- ti dovevano, ad ogni modo, ritenersi tenuti al pagamento di una som- ma, comunque, non inferiore a quella di euro 38.151,94, corrisponden- te alle n. 46 rate maturate e rimaste insolute a decorrere dal 29 settem-
bre 2010, data di notifica della cessione del credito alla debitrice prin- cipale Controparte_8
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10 gennaio 2023,
[...]
si costituiva quindi parte convenuta, soltanto nelle persone della e CP_1
3
del sig. chiedendo, in via principale, il rigetto delle av- Controparte_3
verse pretese.
In particolare, infatti, ella eccepiva:
a) il difetto di titolarità, da parte dell'attrice, del credito azionato in giudi- zio, per non aver quest'ultima dato prova del possesso dell'originale del contratto di finanziamento invocato a fondamento della propria pretesa, né tanto meno delle cambiali emesse a garanzia del debito contratto;
b) l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
c) la riduzione al saggio legale degli interessi pattuiti, in considerazione della violazione del divieto di usura di cui all'art. 1815 c.c.;
d) la contrarietà a buona fede della condotta serbata dalla Parte_1
nella fase stragiudiziale dell'esecuzione contrattuale, per non
[...]
aver quest'ultima mai fornito sufficienti rassicurazioni in ordine all'esattezza dell'adempimento reclamato, omettendo di esibire l'originale del contratto di finanziamento ovvero di offrire la restitu- zione delle cambiali emesse a garanzia del credito;
e) nonché la deducibilità dalla somma richiesta in pagamento dall'attrice dell'importo di euro 16.000,00, corrisposto dai convenuti in forza di un contratto transattivo stipulato in data 30 aprile 2021 con altra società – la –dichiaratasi anch'essa titolare del mede- Controparte_5
simo credito azionato dalla nel presente giudizio, Parte_1
ma in ragione di altra e diversa cessione del credito, disposta in data 28 marzo 2014 sempre dall'originaria concedente del finanziamento, la
Parte_2
4
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, parte conve- nuta domandava, comunque, di essere manlevata dalla cennata
[...]
e dal sig. di ogni onere, spesa o somma CP_5 Controparte_6
eventualmente corrisposta all'attrice all'esito del presente giudizio;
e ciò, in forza dello specifico obbligo di garanzia da quest'ultimi assunto con la sopra richiamata scrittura transattiva del 30 aprile 2021, per l'esecuzione della quale chiedeva e otteneva, nel presente giudizio, la chiamata in causa dei predetti garanti.
Nello specifico, a sostegno della domanda di manleva così proposta, parte convenuta deduceva:
a) di essere stata destinataria, per lo stesso credito azionato nel presente giudizio dalla di diversi decreti ingiuntivi emessi da Parte_1
questo Tribunale su richiesta della titolare del Controparte_5
92,4% delle azioni dell'originaria concedente del finanziamento, la
(divenuta, nel frattempo, ; Parte_2 Controparte_9
b) che la aveva ottenuto i decreti monitori in ar- Controparte_5
gomento, dichiarandosi cessionaria del credito de quo in forza di con- tratto sottoscritto in data 28 marzo 2014 con l'originaria concedente il finanziamento, la nonché azionando con suc- Parte_2
cesso proprio le garanzie cambiare a suo tempo rilasciate in favore di quest'ultima;
c) che, in ragione di tali circostanze, gli odierni convenuti erano addivenu- ti a transigere, con la la controversia insorta Pt_2 Controparte_5
su questo e altri rapporti creditori esistenti con la Parte_2
e di cui la stessa aveva dichiarato di es-
[...] Controparte_5
sersi resa nel tempo cessionaria, pattuendo – in apposita scrittura priva- ta sottoscritta in data 30 aprile 2021, a tacitazione di ogni pretesa avan-
5
zata – il pagamento della somma omnicomprensiva di euro 35.000,00, peraltro già corrisposta per l'ammontare di euro 16.000,00;
d) che, con tale scrittura transattiva, affermata l'esclusiva titolarità dei rapporti contrattuali transatti, il sig. , in proprio e Controparte_6
nelle qualità di legale rappresentante p.t. della Controparte_5
aveva anche assunto l'obbligo di manlevare gli odierni convenu-
[...]
ti da ogni onere, spesa e richiesta derivanti da eventuali azioni intrapre- se dalla in relazione, anche, al contratto di finan- Parte_1
ziamento richiamato nel presente giudizio.
3. In seguito, nelle more della costituzione del terzo chiamato in causa, previa rinnovazione autorizzata della notifica dell'atto di citazione, si costitui- va in giudizio anche la convenuta , che, fatte integralmente Controparte_4
proprie le difese della e del sig. proponeva CP_1 Controparte_3
anch'ella domanda di manleva nei confronti dei terzi chiami in causa.
4. Con comparsa di costituzione e risposta del 2 maggio 2023, si costitui- vano, infine, anche la e il sig. , i Controparte_5 Controparte_6
quali – rivendicata la titolarità esclusiva del credito azionato dalla Parte_4
nel presente giudizio – contestavano, in via preliminare,
[...]
l'ammissibilità della domanda di manleva avanzata nei loro confronti dai con- venuti, per esser stata la stessa proposta “in ogni caso” e, dunque, in assenza di una sua formale subordinazione al verificarsi dell'ipotesi della condanna dei chiamanti nei confronti dell'attrice.
Nel merito, concludevano, comunque, per l'infondatezza della domanda di manleva promossa nei loro confronti, eccependo l'intervenuta risoluzione dell'accordo transattivo fonte dell'obbligazione di garanzia azionata, per avere i chiamanti corrisposto soltanto la somma di euro 16.000,00 a fronte della controprestazione pattuita di euro 35.000,00.
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5. Orbene, così riassunte le difese articolate dalle parti, ritiene il Tribunale che vada, innanzitutto, accolta la domanda attorea, per le ragioni che si vanno,
di seguito, a illustrare.
5.1. Al riguardo, infatti, deve premettersi che costituisce ius receptum il principio di diritto secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione contrattuale deve dedurre e dar prova soltanto dell'esistenza del diritto di credito azionato, della sua titolarità e dell'avveramento delle condizioni o del termine cui l'esercizio dovesse essere eventualmente subordinato, potendo, per il resto, limitarsi ad allegarne l'inadempimento da parte del debitore convenuto, su cui grava, invece, l'onere di allegazione e dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (Cass. civ., SS. UU., n. 13533 del 30 novembre 2001).
Nel caso di intervenuta cessione pro solvendo del credito azionato, dunque, affinché veda accolta la propria domanda giudiziale, l'attore è tenuto a dar prova non soltanto dell'esistenza del credito ceduto, ma anche dell'intervenuto perfezionamento, in suo favore, del contratto di cessione della relativa titolari- tà: prova, che nei contratti a forma libera – come quello di cessione del credito
– può essere peraltro fornita con qualsiasi strumento, anche avvalendosi di presunzioni semplici fondate su elementi indiziari, purché gravi, precisi e con- cordanti nonché idonei, secondo lo id quod plerumque accidit, a far inferire l'esistenza dell'accordo di trasferimento.
Orbene, alla luce di quanto sin qui premesso, deve ritenersi che tanto l'esistenza del credito originariamente vantato dalla Parte_2
nei confronti della e dei suoi fideiussori, quanto la sua successiva CP_1
cessione in favore dell'odierna attrice, risultino puntualmente provate dalla produzione documentale attorea.
Ed invero, se l'esistenza del credito in parola è stata puntualmente dimostrata, ai sensi dell'art. 2719 c.c., con il deposito delle riproduzioni fotostatiche del
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contratto di finanziamento n. 10162 e dei relativi contratti di fideiussione sot- toscritti in data 29 luglio 2009, non essendo stata la loro conformità agli origi- nali oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti;
l'intervenuta cessione in favore della della titolarità del credito nascente Parte_1
da tali contratti, invece, può ritenersi dimostrata sulla scorta di diversi elemen- ti indiziari, emersi nel corso dell'istruttoria e rispondenti, peraltro, ai requisiti di concordanza, gravità e precisione.
Secondo quanto riferito da parte attrice, infatti, la cessione in argomento si è perfezionata in suo favore per effetto dell'accettazione, manifestata con la let- tera commerciale indirizzata alla in data 5 agosto Parte_2
2009, della proposta di cessione da quest'ultima in precedenza formulata con missiva datata 30 luglio 2009, contenente in allegato l'elenco dei crediti offer- ti in cessione;
crediti, tra cui, all'esito dell'esame condotto da questo Tribuna- le, è risultata effettivamente annotata una pretesa creditoria riconducibile, per parti e importo, a quella azionata nel presente giudizio nei confronti degli odierni convenuti.
A mente dell'art. 1326 c.c., tuttavia, il contratto – anche quello di cessione del credito – non si perfeziona all'atto della mera accettazione della proposta da parte del destinatario della stessa, bensì nel successivo momento in cui detta accettazione giunge, con qualsiasi mezzo, a conoscenza del proponente;
cono- scenza, di cui l'art. 1335 c.c. presume poi l'esistenza nel momento in cui l'accettazione pervenga all'indirizzo del proponente, senza tuttavia escludere la possibilità che di tale conoscenza sia data prova anche attraverso la dimo- strazione di circostanze diverse, che logicamente la presuppongano.
Ora, sebbene la non abbia dato prova dell'effettivo invio e Parte_1
della consegna della missiva contenente l'accettazione della proposta presso la sede legale della l'avvenuta conoscenza da parte Parte_2
della proponente di tale accettazione può dirsi comunque dimostrata sulla scorta di due elementi istruttori acquisiti nel presente giudizio, e segnatamen-
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te: a) il possesso in copia, da parte della liquidazione, del Parte_1
contratto di finanziamento stipulato dalla con i debito- Parte_5
ri odierni convenuti (documento n. 1 della produzione di parte); b) il possesso da parte dell'attrice della successiva mail del 30 settembre 2009 (documento n. 18 della produzione di parte), con la quale la ha Parte_2
comunicato l'elenco delle rate riscosse in ragione delle cessioni di credito per- fezionate in precedenza ma non ancora notificate ai debitori ceduti.
La copia del contratto di finanziamento oggetto di causa, infatti, deve ritenersi sia stata trasmessa, dalla alla in Parte_2 Pt_1 Parte_1
un momento necessariamente successivo all'invio della lettera commerciale del 30 luglio 2009 contenente, appunto, la sola proposta di cessione del credi- to, dal momento che nessun riferimento viene fatto, nel corpo di tale missiva, alla contestuale trasmissione in copia del contratto in parola ed essendo ivi te- stualmente indicato, quale unico allegato, soltanto l'elenco dei crediti ceduti in blocco;
tra i quali risulta, peraltro, annotato – come già detto – proprio quello esistente nei confronti degli odierni convenuti.
La trasmissione, successivamente alla proposta, di una copia del contratto di finanziamento fonte del credito ceduto, e delle fideiussioni stipulate a garanzia di quest'ultimo, può dunque ritenersi logicamente giustificata, secondo il cri- terio “del più probabile che non”, solo in ragione dall'intervenuta conoscenza, da parte della dell'accettazione della proposta di ces- Parte_2
sione da parte della e dunque del sopravvenuto perfezio- Parte_1
namento, in favore di quest'ultima, della cessione del credito oggetto del con- tratto trasmesso.
Una conferma del perfezionamento, in favore dell'odierna attrice, della ces- sione del credito oggetto di causa può essere poi aliunde ricavata, come già detto, anche dal secondo elemento indiziario sopra richiamato della mail del
30 settembre 2009, nel cui elenco allegato è possibile infatti ravvisare, tra le rate riscosse per conto della cessionaria, un riferimento testuale ad un finan-
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ziamento stipulato dalla per una rata mensile corrispondente, CP_1
nell'ammontare, a quella oggetto del credito azionato nel presente giudizio.
In conclusione, dunque, gli elementi indiziari testé esaminati forniscono suffi- cienti rassicurazioni in ordine all'intervenuto perfezionamento, in favore dell'odierna attrice, della cessione del credito per cui v'è causa, attesa, peral- tro, anche l'assenza di puntuali contestazioni, da parte dei convenuti, in ordine al mancato perfezionamento dello scambio di consensi tra cedente e cessiona- rio, necessario per la conclusione del relativo contratto di cessione.
5.2. Del resto, il difetto di legittimazione attiva della è Parte_1
stato eccepito da parte convenuta sulla scorta soltanto, si badi bene, della mancata esibizione dell'originale e non della copia del contratto di finanzia- mento nonché delle relative cambiali di garanzia.
A mente dell'art. 1260 c.c., tuttavia, tali ultime circostanze sono del tutto in- conferenti per il perfezionamento della cessione del credito, con la conse- guenza che l'eccezione sollevata dalla e dai suoi fideiussori non CP_1
può che essere disattesa.
Ai fini della cessione del credito, infatti, la citata disposizione normativa, in omaggio al principio consensualistico, presuppone soltanto l'intervenuto ac- cordo fra cedente e cessionario, senza attribuire alcuna rilevanza alla conse- gna, in originale, del documento contrattuale fonte del credito ceduto;
e, a conclusioni non difformi, deve pervenirsi anche rispetto all'ipotesi in cui il credito oggetto di cessione sia stato precedentemente incorporato in un titolo cambiario, ancorché emesso a scopo di garanzia.
Come noto, infatti, l'incorporazione del credito in un titolo cambiario non de- termina, di norma, l'estinzione per novazione del rapporto obbligatorio che ha causato l'emissione della cambiale stessa, bensì la creazione di un diritto del tutto originario e autonomo, la cui titolarità ben può scindersi da quella del rapporto obbligatorio sottostante;
tant'è che suole affermarsi come il giratario 10
che decada dalle azioni cambiare non è legittimato ad agire extracambiarmen- te nei confronti del debitore in forza della sola girata della cambiale, senza al- legare e dimostrare anche l'intervenuta cessione del rapporto obbligatorio causale sottostante (sul punto, già Cass. civ. n. 1838/1971 e n. 10280/1990).
Nulla esclude, dunque, che i due rapporti, quello obbligatorio sottostante c.d. causale e quello cambiario, circolino autonomamente, seguendo la propria di- sciplina di cessione, con l'ulteriore conseguenza che la mancata dimostrazio- ne, da parte della del possesso delle cambiali emesse a ga- Parte_1
ranzie del credito azionato è dato ininfluente ai fini dell'accertamento dell'intervenuto perfezionamento, in suo favore, della cessione del solo rap- porto obbligatorio sottostante;
e ciò, anche nell'ipotesi in cui sia stato allegato, come nel presente giudizio, che le cambiali de quibus siano entrate in posses- so di altro e diverso soggetto (la , in ragione, peral- Controparte_5
tro, di una diversa convenzione di cessione anche del rapporto obbligatorio sottostante, cronologicamente successiva, però, a quella stipulata in favore dell'odierna attrice.
5.3. In tale ultimo caso, del resto, la circostanza del mancato trasferimento alla anche delle cambiali emesse a garanzia del credito acquisito Parte_1
può, al più, rilevare sotto altri e diversi profili tematici: qual è quello dell'azionabilità del rapporto casuale sottostante trasferito a tale società, nono- stante l'impossibilità per quest'ultima di ottemperare agli adempimenti preli- minari del preventivo protesto delle cambiali e della loro restituzione al debi- tore tramite deposito presso la cancelleria del giudice competente, prescritti dall'art. 66 del Regio Decreto n. 1669/1933; nonché quello della correttezza dei pagamenti effettuati dal debitore ceduto al terzo possessore delle sole cambiali e dell'opponibilità di tali pagamenti al cessionario del solo rapporto causale.
Profili, questi, sui quale pure occorre soffermarsi, potendo l'eccezione di mancato possesso delle cambiali da parte della essere in- Pt_1 Parte_1
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terpretata come implicitamente diretta a far valere non soltanto – come già vi- sto – il mancato perfezionamento in suo favore della cessione del credito, ben- sì anche il difetto delle condizioni dell'azione casuale prescritte dall'art. 66 del regio decreto n. 1669/1933; ed avendo, del resto, i convenuti espressamen- te eccepito, anche, la deducibilità dalla somma richiesta in pagamento dall'attrice dell'importo di euro 16.000,00, corrisposto alla Controparte_5
sulla scorta di una transazione asseritamente stipulata proprio in ragione
[...]
del possesso da parte di tale ultima società delle cambiali rilasciate a garanzia del finanziamento originariamente concesso dalla Parte_2
Con riferimento, quindi, al primo dei due profili sopra richiamati, corre l'obbligo di evidenziare, innanzitutto, come la disposizione normativa di cui all'art 66 del regio decreto n. 1669/1933 sia rivolta a tutelare gli interessi del debitore convenuto, per sottrarlo al rischio di pagare due volte lo stesso credi-
to – una volta, per l'attivazione del rapporto cambiario, un'altra volta, per l'attivazione di quello causale sottostante – nonché per consentirgli, in caso di adempimento, di riavere la cambiali per esercitare le azioni cartolari che do-
vessero eventualmente spettargli, in via diretta o di regresso (così, Cass. Civ.
Sez. 1, Sentenza n. 11510 del 23/05/2014).
Per tale motivo, del resto, il terzo comma dell'art. 66 prevede, oltre alla ricon- segna dei titoli cambiari, anche l'ulteriore condizione che il portatore abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.
L'interpretazione della ratio sottesa alla disposizione in argomento impone, dunque, di ritenere che le sopra citate condizioni per l'esercizio dell'azione causale (ossia il protesto e la restituzione delle cambiali al debitore) siano im- poste se e fin tanto che sussista concretamente il rischio dell'esercizio nei con- fronti del debitore, oltre che dell'azione causale, anche dell'azione cambiaria.
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Ne consegue, per l'effetto, che ove l'azione cambiaria non possa più concre- tamente essere esercitata, poiché prescritta, e sia estinto, dunque, lo stesso rapporto cambiario, non v'è alcuna valida ragione giuridica che imponga di ri- tenere l'esercizio dell'azione causale ancora condizionato al pregresso prote- sto delle cambiali e alla loro consegna al debitore.
Orbene, nel caso di specie, non v'è dubbio che, essendo stata ciascuna cam- biale emessa con scadenza corrispondente a quella della singola rata del piano di ammortamento garantito (circostanza, questa, emergente dalla lettura dell'art. 3 del contratto di finanziamento prodotto in atti), le relative azioni cambiarie si siano tutte, al più tardi, estinte per prescrizione alla data del 29 luglio 2015, ossia un anno dopo la scadenza dell'ultima rata prevista dal cen- nato piano di ammortamento e circa sette anni prima l'instaurazione del pre- sente giudizio.
Ne consegue, per l'effetto, che l'azione causale di pagamento esercitata dalla nel presente procedimento è certamente ammissibile, no- Pt_1 Parte_1
nostante il mancato possesso delle cambiali in argomento, il loro protesto e l'offerta di restituzione agli odierni convenuti.
Ciò, peraltro, senza voler sottacere dell'ulteriore circostanza che la lettera dell'art. 66 del regio decreto n. 1669/1933 impone il rispetto delle condizioni sopra richiamate soltanto al creditore che sia anche portatore delle cambiali e non anche a colui che, divenuto mero titolare del rapporto obbligatorio sotto- stante, abbia fatto valere il proprio diritto dopo l'estinzione dei titoli di credito di cui, per evidente mala fede del cedente, non sia mai divenuto portatore.
Per quanto concerne, invece, il secondo profilo sopra richiamato – ossia quel- lo dell'opponibilità alla della somma di euro 16.000,00 pa- Parte_1
gata dai convenuti alla sull'asserito presupposto del Controparte_5
possesso, da parte di quest'ultima, delle cambiali rilasciate a garanzia del fi- nanziamento per cui v'è causa e dell'emissione, in suo favore, di decreti in-
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giuntivi fondati su tali titoli di credito – corre l'obbligo di evidenziare come la tematica in parola sia, in realtà, irrilevante ai fini della definizione del presente giudizio, non essendo stata fornita prova alcuna delle circostanze che ne ren- derebbero doverosa la trattazione.
Parte convenuta, invero, non ha prodotto nel presente giudizio le cambiali as- seritamente ricevute in restituzione dalla all'atto del Controparte_5
pagamento della somma sopra citata, né ha depositato copia dei decreti in- giuntivi che sarebbero stati emessi nei suoi confronti sulla scorta delle cam- biali in argomento, atteso che sono stati invero prodotti atti relativi a procedi-
menti, anche esecutivi, instaurati nei confronti di terzi estrani al presente giu- dizio (è il caso degli atti di precetto e di pignoramento riferibili ai sig.ri
[...]
, e o comunque non ricon- Parte_6 CP_10 CP_11
ducibili al rapporto obbligatorio qui dedotto (si fa riferimento all'atto di pi- gnoramento eseguito nei confronti del sig. parte del pre- Controparte_3
sente giudizio, dalla lettura del quale non è tuttavia in alcun modo possibile stabilire se il credito azionato coincida con quello oggetto del presente proce-
dimento, non essendo stato prodotto il relativo titolo giudiziario).
Inoltre, gli odierni convenuti si sono limitati ad allegare il mero possesso delle cambiali da parte della nulla precisando in ordine Controparte_5
neppure all'intervenuta girata in suo favore dei titoli di credito in argomento da parte dell'originaria prenditrice degli stessi, che si ricorda essere la diversa società originaria concedente il finanziamento. Parte_2
Tali considerazioni consentono, dunque, di ritenere che, in realtà, il pagamen- to della somma di euro 16.000,00 possa rinvenire, semmai, una giustificazione causale soltanto nella transazione stipulata in data 30 aprile 2021 tra i conve- nuti e la nonché, semmai, nella presupposta cessio- Controparte_5
ne del credito disposta in favore di quest'ultima, in data 28 marzo 2014, dall'originaria concedente del finanziamento, la Parte_2
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Tale diversi titoli causali, tuttavia, neppure consentono di ritenere opponibile all'odierna attrice la somma corrisposta dai convenuti alla Controparte_5
[...]
La infatti, è certamente estranea agli effetti vincolanti Parte_1
dell'accordo transattivo del 30 aprile 2021, essendo lo stesso intervenuto sol- tanto – come detto – tra gli odierni convenuti e la Controparte_5
Inoltre, la cessione del credito eseguita in data 28 marzo 2014 in favore della così come i pagamenti effettuato in sua esecuzione, Controparte_5
sono certamente successivi alla data di notifica al debitore ceduto della ces- sione disposta in favore dell'odierna attrice dalla stessa Parte_2
da individuarsi – ai sensi dell'art. 116 c.p.c., sulla scorta di quanto alle-
[...]
gato dall'attrice e riconosciuto dalla convenuta (cfr. pag. 7, se- CP_1
condo capoverso, della comparsa di costituzione e risposta di tale società) – in quella del 21 settembre 2010, ovvero, al più tardi in quella successiva del 29 febbraio 2012 (data di ricezione della seconda diffida all'adempimento delle rate scadute).
Con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1265 c.c., la se- conda cessione del credito operato dalla in favore Parte_2
della è certamente priva di effetti tra le parti e nei Controparte_5
confronti dei terzi debitori ceduti, avendo la stessa ad oggetto un credito di cui la non poteva dirsi più titolare;
sicché nessun paga- Parte_2
mento effettuato in sua esecuzione può ritenersi legittimo e opponibile alla unica legittima cessionaria del credito per cui v'è causa. Parte_1
5.4. Né a conclusioni diverse conduce la lamentata contrarietà a buona fede della condotta serbata dalla nella fase stragiudiziale Parte_1
dell'esecuzione contrattuale, per non aver quest'ultima mai fornito sufficienti rassicurazioni in ordine all'esattezza dell'adempimento reclamato, esibendo
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l'originale del contratto di finanziamento ovvero offrendo la restituzione delle cambiali emesse a garanzia del credito.
Come in parte già anticipato sopra, infatti, il possesso, da parte della cessiona- ria, dell'originale del contratto di finanziamento è elemento ininfluente ai fini del perfezionamento della cessione del credito, sicché la sua esibizione in al- cun modo avrebbe potuto rassicurare il debitore ceduto circa l'effettiva legit- timazione della a richiederne il pagamento. Parte_1
Inoltre, se l'omessa esibizione delle cambiali poteva comprensibilmente far insorgere dubbi sulla esigibilità del pagamento richiesto dalla TO AC sino al 29 luglio 2015, data di prescrizione dell'azione cambiaria relati- CP_5
va all'ultimo titolo di credito emesso a garanzia;
successivamente a tale data, nessuna incertezza poteva invece giustificarsi sul diritto dell'odierna attrice a ottenere il pagamento del credito anche in assenza della cambiali in argomen-
to, attesa, appunto, la loro intervenuta estinzione per prescrizione e la conse- guenziale esclusione di qualsivoglia rischio, per il debitore ceduto, di essere chiamato una seconda volta all'adempimento del credito tramite l'attivazione delle cambiali stesse.
Sicché, deve ritenersi che, a partire da quella data, il possesso delle cambiali e l'offerta della loro restituzione – così come l'esibizione in originale del con- tratto di finanziamento per cui v'è causa – non fossero più funzionali alla tute- la di alcun interesse del debitore ceduto, e che dunque nessuna contrarietà ai canoni di correttezza e buona fede oggettiva possa ravvisarsi nella scelta della di richiedere il pagamento del credito senza la titolarità an- Parte_1
che dei cennati titoli di credito, di cui – come detto – era peraltro priva in mo-
do non colpevole .
Del resto, in omaggio al principio di autoresponsabilità, non possono che gra- vare sugli odierni convenuti le conseguenze negative della scelta, da questi ef- fettuata, di non opporre nel 2021 i decreti ingiuntivi asseritamente ottenuti
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dalla sulla scorta delle cambiali in argomento, nono- Controparte_5
stante l'intervenuta estinzione nel 2015, per prescrizione, della totalità dei tito- li di credito da questi posseduti: e ciò, anche nel caso in cui le conseguenze negative in argomento consistano, di fatto, nel pagamento, per una seconda volta, dello stesso credito.
5.5. Parimenti disattese, poi, devono essere anche le ulteriori eccezioni di intervenuta prescrizione del credito azionato dalla in liqui- Parte_1
dazione e di riduzione al saggio legale degli interessi pattuiti, in considerazio- ne della violazione del divieto di usura di cui all'art. 1815 c.c.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito, infatti, basti eviden- ziare che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimi- tà, i contratti di finanziamento hanno natura di contratti di durata, in cui la re- stituzione delle somme finanziate è unitaria, seppur eseguibile in maniera fra- zionata nel tempo;
con la conseguenza che ad essi va applicata l'ordinaria pre- scrizione decennale, e non la prescrizione quinquennale prescritta per le sole obbligazioni periodiche, il cui dies a quo coincide, peraltro, con la scadenza dell'ultima rata e non decorre dalla scadenza delle singole rate (da ultimo,
Cass. civ., sez. III, ord. n. 4232 del 10/02/2023).
Risulta, per l'effetto, evidente che, considerata la scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento del finanziamento oggetto di causa (dalle parti pacificamente riconosciuta in quella del 29 luglio 2014), la lamentata prescrizione del credito non fosse, in realtà, ancora maturata alla data della no- tifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, perfezionatasi per l'attore il
12 luglio 2022.
Ciò, peraltro, anche in considerazione della circostanza che l'attrice non risul- ta essersi mai avvalsa della facoltà, contrattualmente prevista, di provocare au- tomaticamente la decadenza dei debitori dal beneficio del termine in caso di inadempimento anche di una sola rata del piano di ammortamento previsto:
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come inequivocabilmente attestato proprio dalla diffida all'adempimento del
29 febbraio 2012, con la quale la nonostante Parte_1
l'inadempimento protrattosi nel tempo dalla ha richiesto il pa- CP_1
gamento della sole rate maturate sino a quel momento.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di nullità per usurarietà delle clauso- le contrattuali disciplinanti il saggio convenzionale degli interessi applicabili al rapporto, è d'uopo rilevare che l'eccezione come formulata è generica. Sul punto si richiama l'arresto di cui a Cassazione Civile, sez. unite, sent. n.
19597 del 18/9/2020 secondo cui al fine dell'allegazione dell'usura, va speci-
ficato espressamente il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia,
l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale, pena la genericità dell'eccezione, da qualificare mera difesa.
Ne consegue che, in mancanza di specifica deduzione conforme a quanto chia- rito, l'eccezione è infondata.
Tuttavia, l'eccezione in ordine alla nullità degli interessi moratori, consente il giudice di vagliare la nullità anche sotto altro profilo, quale quello dell'abusività degli interessi.
Invero, sebbene la clausola determinativa del tasso moratorio non superi il tasso soglia, la medesima clausola può essere vagliata, sempre ai fini della nullità eccepita dai convenuti, anche ai fini della nullità/inefficacia sotto il profilo dell'abusività ai sensi dell'art. 33 lettera f del codice del consumo, lad- dove implichi un significativo squilibrio a carico del consumatore. Nel pre- mettere che dagli atti di causa esula ogni collegamento con la di CP_1
e potendoli considerare consumatori, Controparte_3 Controparte_4
mentre risulta Amministratore Unico, della società, deve Controparte_2
ritenersi che la clausola di cui all'art. 4 che applica il tasso degli interessi mo- ratori nella misura di 2,5% mensile sia abusiva. Tale conclusione non è impe-
dita dalla domanda attorea ridotta al solo 8% annuo, atteso che, per quanto si
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dirà, anche tale importo può considerarsi, per i soli e Controparte_3
abusivo. Controparte_4
In conformità all'orientamento della giurisprudenza nazionale e sovranaziona- le (Cass. sez. u n. 9479/2023; CGUE del 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19
e C-831/19, e , in causa C-600/19 CP_12 CP_13 CP_14
[...
, in causa C-725/19 Io c. e in causa C-869/19 L. c. CP_15 CP_16
la vessatorietà di una clausola, in sede di accertamento della sua natura
[...]
abusiva, deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi ogget- to del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipen- dente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della
CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo ade- risse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, . Si noti, inoltre, come tale in- Persona_1 dagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tas- si d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto
– come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla NC
d'LI, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel
DM del 24 giugno 2009 applicabile ratione temporis - possa costituire utile pa- rametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, te- nuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione. È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accetta- to una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a
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quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Non si intende stabilire un rigido automatismo tra il supera- mento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ritiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica;
non diversamente d'altronde da quanto affermato nel diverso caso di verifica del- la natura usuraria del tasso d'interesse moratorio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della NC d'LI (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La diversità d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività
o meno della clausola.
Si aggiunga, inoltre, che le suddette rilevazioni si ritengono acquisibili ex offi- cio e ciò in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-
33/76, Rewe-Zentralfinanz eG; CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE, 4 giugno 2915, C-497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C- Persona_2
562/17, contro. Agencia Estatal de la Administración Tributaria), CP_17 secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela pro- cessuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma di- pendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esa- me le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti mini- steriali contenenti le rilevazioni relative al tasso soglia operate dalla NC
d'LI e previste dalla l. 108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) cod. cons. l'abusività della clausola 5), rubricata “ritardato pa- gamento. Interessi di mora”.
Tenuto conto che, il DM del 2009 su richiamato il tasso medio moratorio in aumento rispetto il corrispettivo per le operazioni di prestito personale era pari a
+ 2,1% annuo ne deriva che, il valore dell'8% in aumento sia decisamente spro- porzionato.
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Di conseguenza, va dichiarata la nullità della clausola determinativa degli inte- ressi moratori di cui al contratto di finanziamento ed il credito vantato dall'attrice deve essere epurato del tasso moratorio contrattuale e sostituito con il tasso lega- le, per e Controparte_3 Controparte_4
6. L'accoglimento della domanda attorea impone, poi, di vagliare la fon- datezza anche della domanda di manleva promossa da parte convenuta nei confronti dei terzi chiamati.
Al riguardo, deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità sollevata, essendo evidente, dalla lettura complessiva della chiamata in causa promossa dai convenuti, come la condanna della e Controparte_5
del sig. , a dispetto dell'utilizzo della locuzione “in ogni Controparte_6
caso”, sia stata richiesta per la sola ipotesi di “eventuale” condanna dei con- venuti al pagamento, in favore della del credito di cui al Parte_1
contratto di finanziamento n. 10162 del 29 luglio 2009, e dunque subordina- tamente all'accoglimento della domanda attorea.
Nel merito, inoltre, è d'uopo rilevare come la e il Controparte_5
sig. abbiano espressamente riconosciuto di aver conside- Controparte_6
rato, tra i rapporti obbligatori transatti con l'accordo del 30 aprile 2020, anche quello oggetto del presente procedimento (si veda, sul punto, pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta dei chiamati).
Ne consegue, per l'effetto, che l'obbligo contrattuale dei terzi chiamati in cau- sa di corrispondere agli odierni convenuti tutto quanto sarà da questi pagato alla in esecuzione dei contratti di finanziamento transatti, Parte_1
previsto dall'art. 3 ultima parte dell'accordo transattivo del 30 aprile 2020, non possa che ritenersi esteso anche al contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio, dovendosi peraltro disattendere anche l'eccezione di inter- venuta risoluzione contrattuale dello stesso accordo transattivo.
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Dalla lettura degli atti difensivi della e del sig. CP_5 CP_5
, infatti, non è dato evincere che i predetti, in ragione del Controparte_6
parziale adempimento dell'accordo transattivo in argomento, abbiano fatto ri- corso a uno degli strumenti di autotutela privatistica normativamente previsti, né la risoluzione di detto contratto è stata domandata nel presente giudizio,
sicché non può che concludersi per la sua attuale efficacia.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve-
de:
• condanna la in persona del l.r.p.t. Giovanni Mandato al CP_1
pagamento, in favore di parte attrice della somma complessiva di euro
48.934,01, oltre interessi contrattuali di mora, a far data dalla scadenza di ciascuna rata del piano di ammortamento pattuito con contratto di fi- nanziamento n. 10162 del 29 luglio 2009 sino al soddisfo, in solido con e per la somma di euro Controparte_3 Controparte_4
48.934,01, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. a far data dalla scadenza di ciascuna rata del piano di ammortamento pattuito con contratto di finanziamento n. 10162 del 29 luglio 2009 sino al soddisfo;
• condanna la e il sig. , in Controparte_5 Controparte_6
solido tra loro, al pagamento in favore della in persona del CP_1
l.r.p.t. nonché in favore di e Controparte_2 Controparte_3
di tutto quanto sarà da questi corrisposto in favore Controparte_4
della , a titolo di sorta capitale e inte- Parte_1
ressi pattuiti con il contratto di finanziamento n. 10162 del 29 luglio
2009;
• condanna la in persona del l.r.p.t. e CP_1 Controparte_2
e , in solido tra loro, alla refusio- Controparte_3 Controparte_4
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ne in favore di parte attrice delle spese di lite, che si liquidano in euro
7.616,00, oltre spese generali, C.P.A. e IVA, se dovuta, nonché rimbor-
so del contributo unificato versato;
• condanna la e il sig. , in Controparte_5 Controparte_6
solido tra loro, alla refusione in favore del legale anticipatario di CP_1
in persona del l.r.p.t. e
[...] Controparte_2 Controparte_3
delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00, oltre spese genera- li, C.P.A. e IVA, se dovuta, nonché rimborso del contributo unificato versato.
• condanna la e il sig. , in Controparte_5 Controparte_6
solido tra loro, alla refusione in favore del legale anticipatario di CP_7
dato delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00, ol- CP_4
tre spese generali, C.P.A. e IVA, se dovuta, nonché rimborso del con-
tributo unificato versato;
Così deciso in Napoli, il 5.2.25
Il giudice
Diego Ragozini
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio
Dott. Antonio Caiazzo
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