Art. 7.
I contributi previsti dagli articoli 2 e 3 saranno corrisposti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge.
Quale concorso alle spese di avviamento della nuova gestione per l'assistenza sanitaria dei pensionati lo Stato versera' all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali la somma di lire 1800 milioni.
L'assistenza sanitaria e farmaceutica sara' prestata a decorrere dal 1 luglio 1953 o dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge, se questa avverra' successivamente alla data predetta.
I contributi previsti dagli articoli 2 e 3 saranno corrisposti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge.
Quale concorso alle spese di avviamento della nuova gestione per l'assistenza sanitaria dei pensionati lo Stato versera' all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali la somma di lire 1800 milioni.
L'assistenza sanitaria e farmaceutica sara' prestata a decorrere dal 1 luglio 1953 o dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge, se questa avverra' successivamente alla data predetta.