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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 3603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3603 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 8666/2024 R.G.,
TRA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Russo, procuratore domiciliatario, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 5.12.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 27.12.2024, deduceva: Parte_1 di essere proprietaria del terreno, sito in Calimera, alla via Taranto, censito in catasto al Fgl. 8 P.lla
917, di are 07,63; di averlo concesso, con scrittura privata del 05.05.2018, a come CP_1 appoggio provvisorio per i suoi cani con il preciso impegno del di rilasciarlo al 30.09.2018; Pt_2 che nonostante reiterati solleciti (da ultimo con diffida dell'11.06.2024), il convenuto non aveva ancora restituito il predetto immobile;
che, con istanza dell'08.10.2024, l'attrice aveva proposto una procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, conclusasi con la mancata adesione del convenuto
Pertanto, la ricorrente concludeva chiedendo l'accertamento dell'estinzione del contratto di comodato in conseguenza del superamento del termine convenuto e per l'effetto la condanna del convenuto all'immediato rilascio dell'immobile; con vittoria di spese. restava contumace. CP_1
Si provvedeva a disporre il mutamento di rito ex artt. 447 bis, 426 c.p.c.
La causa veniva istruita in via documentale.
In data odierna la causa è stata decisa, previa discussione orale.
********
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e va accolta, per i motivi di seguito esposti.
Dall'esame della documentazione in atti, è emerso con adeguata chiarezza come tra le parti sia effettivamente intercorso un contratto di comodato d'uso gratuito avente ad oggetto il terreno, sito in
Calimera, alla via Taranto, censito in catasto al Fgl. 8 P.lla 917, di are 07,63, con scadenza al
30.09.2018.
La ricorrente ha depositato anche l'atto pubblico da cui si evince che ella è proprietaria dell'immobile, nonché prova della diffida inviata al convenuto e del verbale di mediazione.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, è rimasto contumace e non ha inteso contestare quanto emerge dalla documentazione in atti.
Con riferimento alla natura del titolo in virtù del quale il convenuto continua a detenere l'immobile, occorre osservare che, per consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di restituzione del bene determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta intervenuto il recesso unilaterale del comodante ai sensi dell'art. 1809 c.c., il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa assume la posizione di detentore senza titolo del bene altrui, salvo che dimostri di poterne effettivamente disporre in base a diverso titolo giuridico. Peraltro, nel caso in esame il comodato era giunto a naturale scadenza sin dal 30.09.2018, essendo stato posto espressamente un termine alla scrittura privata depositata.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, la domanda di parte ricorrente, deve essere accolta e, per l'effetto, va condannato alla riconsegna dell'immobile per cui è causa libero e sgombro CP_2 da persone e cose, entro il termine che all'uopo è fissato al 22 dicembre 2025.
Alla luce dell'accoglimento della domanda si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico del convenuto nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, accerta l'avvenuta estinzione del contratto di comodato in conseguenza del superamento del termine convenuto e per l'effetto condanna alla CP_2 riconsegna dell'immobile sito in Calimera, alla via Taranto, censito in catasto al Fgl. 8 P.lla 917 di are 07,63, libero e sgombro da persone e cose, entro il termine che all'uopo è fissato al 22 dicembre
2025;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si CP_2 Parte_1 liquidano in € 607,00 per spese ed € 3.000,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA, come per legge.
Lecce, 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino