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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8960/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8960/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 066M1Y1, con il patrocinio dell'Avv. CASCIANO FELICIA RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Il sottoscritto difensore […] insiste in via principale: di accertare il diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2, TU 286/98, con ogni conseguenza.”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 19/06/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscere il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, notificatogli il 23/05/2024. 2.1. Il ricorrente ha presentato, in data 18/05/2023, dinanzi alla Questura di richiesta di rilascio CP_1 di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, T.U.I., a seguito di richiesta di appuntamento formalizzata il 31/10/2022.
2.2. Nel parere richiesto alla Commissione Territoriale, quest'ultima, sulla base della nota prodotta dalla
Questura, ha affermato che il ricorrente, sbarcato sulle coste sicule in data 15/09/2021, è stato foto- segnalato a Lampedusa per “ingresso irregolare nell'Unione Europea” e, in data 30/09/2021, è stato colpito da
Ordine del Questore di Siracusa di lasciare il territorio UE ai sensi dell'art. 14 T.U.I. e relativo respingimento ex art. 10, co. 2, lett. b) T.U.I e che ha formalizzato l'istanza per regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano, presso gli Uffici della Questura di in data 31/10/2022. CP_1
Per quanto concerne, invece, l'integrazione sociale e il radicamento familiare, l'Autorità amministrativa ha rilevato che l'istante ha dichiarato di essere ospitato da un cugino e che in Italia vi sia anche la sorella
(senza fornire documentazione al riguardo); inoltre, ha depositato dichiarazione di disponibilità a svolgere volontariato presso l'associazione “AUSER” di Castelfranco Emilia e la proposta di assunzione con la mansione di collaboratore familiare da parte del Sig. (nessuna delle due ha avuto, però, Persona_1 concretizzazione). Pertanto, sulla base dei precedenti rilievi, la Commissione ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1, T.U.I., esprimendo parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno.
2.3. La Questura di ha fondato il provvedimento reiettivo sul parere contrario emesso dalla CP_1 suddetta autorità amministrativa, in quanto obbligatorio e vincolante.
3.1. Il Sig. in sede di ricorso, ha lamentato, in caso di rimpatrio, una lesione del rispetto della Pt_1 vita privata, data la sua piena integrazione sul territorio italiano.
3.2. In data 21/06/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione.
3.3. In data 16/10/2024, la Questura di ha depositato nota informativa contente la CP_1 documentazione relativa al procedimento amministrativo.
3.4. Dunque, si è regolarmente instaurato il contraddittorio e, in data 08/11/2024, si è costituita l'Avvocatura dello Stato per conto del , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
3.4. In seguito, all'udienza di comparizione del 12/11/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da poco più di tre anni;
lavoro a tempo indeterminato;
ho fatto volontariato con gli anziani;
vivo a AL (Bo) in affitto con mio cugino. In Italia c'è mia sorella a Castelfranco Emilia. È qui da 12 anni, regolare sul territorio. Nel mio Paese ho solo mio padre, ha 74 anni;
mia madre è mancata da 4 mesi e non sono potuto andare;
l'anno scorso è morto anche mio fratello di 25 anni in un incidente stradale.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio in data 02/12/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
3.6. A seguito dell'omesso deposito delle note in sostituzione di udienza, il giudice ha fissato udienza ai sensi dell'art. 127-ter, co. 4, c.p.c. in data 13/02/2025.
3.7. Alla suddetta udienza, il difensore del ricorrente, riportandosi alle note ex art- 127-ter c.p.c. depositate tardivamente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
3.8. Pertanto, il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e
19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del CP_1 titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.4 . Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.5. Nel merito, è opportuno rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.6. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
4.7. Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque
l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs.
n. 286/98 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n.
20/2023, posto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati di recente confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. In una decisione (la prima nota in materia di nuova protezione speciale), con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale
(emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022).
La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma».
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre
1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre
2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la Per_2 maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, Per_3 furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
4.8. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano e, in particolare, dal punto di vista lavorativo, il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze della società “Nuova Edilizia Soc. Coop.” in data
17/06/2023, per lo svolgimento di lavori di muratura (v. contratto di lavoro), percependo come compenso nell'anno 2023 la somma di € 6.473 (v. CU 2024); inoltre, dalla documentazione in atti risulta che lo stesso abbia subito un infortunio nel periodo compreso tra metà marzo e metà aprile del 2024 e che abbia percepito, tra ottobre e novembre 2024, lavorando per la “CMA Group Soc. Coop.”, in qualità di artigiano edile, uno stipendio mensile medio di € 1.500 (cfr. buste paga).
4.10. Come elementi ulteriori a conferma della sua integrazione in Italia, il ricorrente inizialmente è stato ospitato da una connazionale che riferisce essere la sorella e, in seguito, da un connazionale, il quale ha dichiarato di ospitarlo presso la propria abitazione a tempo indeterminato (v. comunicazioni di ospitalità); inoltre, l'istante conosce la lingua italiana, avendo frequentato un corso di alfabetizzazione grazie al quale ha raggiunto un livello A1 (v. attestato), dandone dimostrazione anche in sede di audizione giudiziale;
infine, il ricorrente ha svolto nel 2023 attività di volontariato presso l'Associazione “AUSER” di
Castelfranco Emilia e risulta un frequentatore abituale del centro culturale islamico del predetto comune
(v. relativa dichiarazione).
4.11. Dopo aver esaminato la sussistenza di un diritto al rispetto della vita privata in capo al ricorrente, è necessario effettuare un bilanciamento fra i suoi interessi e le esigenze pubblicistiche, che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi.
Al riguardo, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenza del 13 febbraio 2003, c. Francia;
n. 13441/1987, c. ). Per_4 Per_5 Per_6
Tale bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
5.1. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
5.2. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5.3. La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.)
27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240).
6. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e
1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, avendo il ricorrente espresso la propria volontà di presentare domanda di protezione speciale il 31/10/2022 (data della richiesta dell'appuntamento), non vi sono dubbi in ordine alla necessaria applicazione al permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
7. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 13/02/2025.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8960/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI 066M1Y1, con il patrocinio dell'Avv. CASCIANO FELICIA RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Il sottoscritto difensore […] insiste in via principale: di accertare il diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2, TU 286/98, con ogni conseguenza.”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Questore”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 19/06/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscere il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, notificatogli il 23/05/2024. 2.1. Il ricorrente ha presentato, in data 18/05/2023, dinanzi alla Questura di richiesta di rilascio CP_1 di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, T.U.I., a seguito di richiesta di appuntamento formalizzata il 31/10/2022.
2.2. Nel parere richiesto alla Commissione Territoriale, quest'ultima, sulla base della nota prodotta dalla
Questura, ha affermato che il ricorrente, sbarcato sulle coste sicule in data 15/09/2021, è stato foto- segnalato a Lampedusa per “ingresso irregolare nell'Unione Europea” e, in data 30/09/2021, è stato colpito da
Ordine del Questore di Siracusa di lasciare il territorio UE ai sensi dell'art. 14 T.U.I. e relativo respingimento ex art. 10, co. 2, lett. b) T.U.I e che ha formalizzato l'istanza per regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano, presso gli Uffici della Questura di in data 31/10/2022. CP_1
Per quanto concerne, invece, l'integrazione sociale e il radicamento familiare, l'Autorità amministrativa ha rilevato che l'istante ha dichiarato di essere ospitato da un cugino e che in Italia vi sia anche la sorella
(senza fornire documentazione al riguardo); inoltre, ha depositato dichiarazione di disponibilità a svolgere volontariato presso l'associazione “AUSER” di Castelfranco Emilia e la proposta di assunzione con la mansione di collaboratore familiare da parte del Sig. (nessuna delle due ha avuto, però, Persona_1 concretizzazione). Pertanto, sulla base dei precedenti rilievi, la Commissione ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1, T.U.I., esprimendo parere sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno.
2.3. La Questura di ha fondato il provvedimento reiettivo sul parere contrario emesso dalla CP_1 suddetta autorità amministrativa, in quanto obbligatorio e vincolante.
3.1. Il Sig. in sede di ricorso, ha lamentato, in caso di rimpatrio, una lesione del rispetto della Pt_1 vita privata, data la sua piena integrazione sul territorio italiano.
3.2. In data 21/06/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione.
3.3. In data 16/10/2024, la Questura di ha depositato nota informativa contente la CP_1 documentazione relativa al procedimento amministrativo.
3.4. Dunque, si è regolarmente instaurato il contraddittorio e, in data 08/11/2024, si è costituita l'Avvocatura dello Stato per conto del , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
3.4. In seguito, all'udienza di comparizione del 12/11/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da poco più di tre anni;
lavoro a tempo indeterminato;
ho fatto volontariato con gli anziani;
vivo a AL (Bo) in affitto con mio cugino. In Italia c'è mia sorella a Castelfranco Emilia. È qui da 12 anni, regolare sul territorio. Nel mio Paese ho solo mio padre, ha 74 anni;
mia madre è mancata da 4 mesi e non sono potuto andare;
l'anno scorso è morto anche mio fratello di 25 anni in un incidente stradale.”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio in data 02/12/2024 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
3.6. A seguito dell'omesso deposito delle note in sostituzione di udienza, il giudice ha fissato udienza ai sensi dell'art. 127-ter, co. 4, c.p.c. in data 13/02/2025.
3.7. Alla suddetta udienza, il difensore del ricorrente, riportandosi alle note ex art- 127-ter c.p.c. depositate tardivamente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
3.8. Pertanto, il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e
19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del CP_1 titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.4 . Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.5. Nel merito, è opportuno rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.6. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
4.7. Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque
l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs.
n. 286/98 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n.
20/2023, posto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati di recente confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. In una decisione (la prima nota in materia di nuova protezione speciale), con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale
(emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022).
La Corte di cassazione ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma».
D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre
1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre
2006, c. Italia). Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la Per_2 maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, Per_3 furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
4.8. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano e, in particolare, dal punto di vista lavorativo, il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze della società “Nuova Edilizia Soc. Coop.” in data
17/06/2023, per lo svolgimento di lavori di muratura (v. contratto di lavoro), percependo come compenso nell'anno 2023 la somma di € 6.473 (v. CU 2024); inoltre, dalla documentazione in atti risulta che lo stesso abbia subito un infortunio nel periodo compreso tra metà marzo e metà aprile del 2024 e che abbia percepito, tra ottobre e novembre 2024, lavorando per la “CMA Group Soc. Coop.”, in qualità di artigiano edile, uno stipendio mensile medio di € 1.500 (cfr. buste paga).
4.10. Come elementi ulteriori a conferma della sua integrazione in Italia, il ricorrente inizialmente è stato ospitato da una connazionale che riferisce essere la sorella e, in seguito, da un connazionale, il quale ha dichiarato di ospitarlo presso la propria abitazione a tempo indeterminato (v. comunicazioni di ospitalità); inoltre, l'istante conosce la lingua italiana, avendo frequentato un corso di alfabetizzazione grazie al quale ha raggiunto un livello A1 (v. attestato), dandone dimostrazione anche in sede di audizione giudiziale;
infine, il ricorrente ha svolto nel 2023 attività di volontariato presso l'Associazione “AUSER” di
Castelfranco Emilia e risulta un frequentatore abituale del centro culturale islamico del predetto comune
(v. relativa dichiarazione).
4.11. Dopo aver esaminato la sussistenza di un diritto al rispetto della vita privata in capo al ricorrente, è necessario effettuare un bilanciamento fra i suoi interessi e le esigenze pubblicistiche, che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi.
Al riguardo, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenza del 13 febbraio 2003, c. Francia;
n. 13441/1987, c. ). Per_4 Per_5 Per_6
Tale bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
5.1. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
5.2. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5.3. La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.)
27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240).
6. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e
1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, avendo il ricorrente espresso la propria volontà di presentare domanda di protezione speciale il 31/10/2022 (data della richiesta dell'appuntamento), non vi sono dubbi in ordine alla necessaria applicazione al permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
7. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3,
D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 13/02/2025.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti