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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/12/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 593/2024 r.g.
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 593/2024 r.g. promossa da
1. C.F. C.P.F. 521.031.028-00, nato a [...], SA Controparte_1 C.F._1 Paolo in Brasile il 05.04.1951;
2. C.F. , nato a [...], Controparte_2 C.F._2 SA Paolo in Brasile il 13.03.1981;
3. C.F. C.P.F. , nato Controparte_3 C.F._3 C.F._4 [...]
, SA Paolo in Brasile il 10.04.1984, che prende parte al presente ricorso in proprio Persona_1 ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore 4.
[...] C.F. C.P.F. , nata a [...], Controparte_4 C.F._5 C.F._6 SA Paolo in Brasile il 13.10.2023; 5. C.F. , nata a SA Paolo in [...] il Parte_1 C.F._7 22.03.1949; tutti difesi e rappresentati, giusta procura su foglio separato e congiunto con strumenti informatici al ricorso, dall'avv. RICCARDO DE SIMONE e dall'Avv. VALERIA SAITTA ed elettivamente domiciliati in Indirizzo telematico presso i predetti difensori RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F. e P.IVA_2 ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 PERUGIA
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del pubblico ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex 281 duodecies c.p.c., depositato il 15/02/2024, i ricorrenti in epigrafe chiedono il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis e per l'effetto domandano che venga disposto l'ordine all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti in epigrafe allegavano di essere tutti (tranne la ricorrente discendenti dell'avo cittadino italiano nato in [...] ad Parte_1 Persona_2 IA (TR) in data 26.03.1883, figlio di e di , emigrato in Brasile Persona_3 Persona_4 senza mai naturalizzarsi come cittadino brasiliano.
In particolare, nel ricorso si espone:
-che in data 04.02.1905 il sig. contraeva matrimonio con la signora Persona_2 CP_6
(da coniugata prese il nome di a Braz, SP/Brasile;
[...] Persona_5
-che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nasceva il sig. Persona_2 Persona_5 (in data 21.10.1911, SP/Brasile); Persona_6
-che in data 26.01.1938 il sig. contraeva matrimonio con la signora Persona_6 Persona_7 (da coniugata prese il nome di in SP/Brasile; Persona_8
-che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nasceva il sig. Persona_6 Persona_8 [...] (in data 05.04.1951, a Ipiringa, SP/BR), attuale ricorrente;
CP_1
-che in data 18.06.1980 il sig. contraeva matrimonio con la signora Controparte_1 Persona_9
(da coniugata prese il nome di attuale ricorrente) a
[...] Parte_1 Persona_1
SP/Brasile;
[...]
-che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nascevano il Controparte_1 Parte_1 sig. (in data 13.03.1981, a , SP/Brasile), Controparte_2 Persona_1 attuale ricorrente, e il sig. (in data 10.04.1984, a Controparte_3 Persona_1
SP/Brasile), attuale ricorrente;
[...]
-che in data 08.12.2017 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Controparte_3 [...] (da coniugata prese il nome di a Parte_2 Parte_3
, SP/Brasile; Persona_1
-che dall'unione coniugale tra il e la sig.ra Controparte_3 Parte_3 nasceva la sig.ra (in data 13.10.2023 a Bela Vista,
[...] Controparte_4 SP/Brasile), attuale ricorrente.
Deducono quindi i ricorrenti di avere diritto al riconoscimento della. cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti legittimi, in linea retta, di cittadino italiano (ex art. 1 co.1 lett. a) l. 91/1992); deducono inoltre i ricorrenti di avere inutilmente tentato di effettuare la prenotazione per ottenere appuntamento dinnanzi all'autorità amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana, secondo quanto indicato nel sito istituzionale del Consolato Generale d'Italia in SA Paolo - Brasile, e che la domanda da loro presentata al Consolato Generale d'Italia in SA Paolo, non ha determinato nemmeno la loro convocazione per la consegna della documentazione comprovante la loro cittadinanza iure sanguinis; evidenziano che, con comunicazione pubblicata in data 2.02.2023 nel proprio sito istituzionale, il Consolato Generale d'Italia in SA Paolo disponeva la convocazione dei soggetti che avevano presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana nell'anno 2012; deducono inoltre l'insussistenza di qualsivoglia obbligo giuridico impositivo della instaurazione di un procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 lett. a) Legge 91/1992, come preliminare condizione di ammissibilità e / o procedibilità della azione giudiziale di status. pagina 2 di 7 Quanto alla ricorrente ella deduce di avere acquistato la cittadinanza italiana per Parte_1 matrimonio, avendo sposato in data 18/06/1980 il sig. il quale aveva acquistato la Controparte_1 cittadinanza italiana per discendenza paterna.
Si è costituito il , osservando che parte ricorrente inoltrava domanda in via Controparte_5 amministrativa soltanto nel 2023 e che non risultava dunque (al tempo della proposizione della domanda in via giudiziale) decorso il termine ordinario per l'esame delle istanze (di 730 gg), sì che l'azione avrebbe dovuto dichiararsi improcedibile;
specificava sul punto che, sebbene la giurisprudenza di merito avesse rilevato che non sussiste un onere di previa richiesta in via amministrativa da considerarsi pregiudiziale rispetto al ricorso agli organi della giurisdizione, cionondimeno l'accertamento giudiziale dello status civitatis presuppone la ricorrenza delle condizioni dell'azione e segnatamente dell'interesse ad agire (all'uopo richiamando ex multis Trib. Roma, sez. I, sent. n. 16255/2018 del 6.08.2018).
All'esito della scadenza dei termini assegnati, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, la causa è stata assunta in decisione.
*****
La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito sommario di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione”, e dall'art. 3 comma 4, del D.L. n. 13/2017, convertito in L. n. 46/2017.
La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art.4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
Nel caso di specie sussiste dunque la competenza di questa sezione specializzata, atteso che l'avo dei ricorrenti, era nato ad [...], comune ricompreso nella Persona_2 circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale di Perugia
*****
In riferimento all'interesse ad agire – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – si rileva la necessità dell'intervento del giudice per il superamento della situazione di incertezza determinata dal mancato esame - nel termine di legge (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) e comunque in tempi ragionevoli (vedasi art. 111 Cost) – della domanda amministrativa intentata dai ricorrenti e rimasta del tutto inevasa. In proposito si rileva che costituiscono fatto notorio i ritardi accumulati dai consolati italiani in Brasile nell'evasione delle domande di cittadinanza. Più in particolare, presso i consolati italiani in Brasile le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Nel caso di specie, la prova dell'impossibilità di fatto di ottenere il provvedimento in sede amministrativa è da ritenersi acquisita sulla base delle produzioni dei ricorrenti indicanti l'avvenuta ricezione della richiesta di riconoscimento pagina 3 di 7 della cittadinanza per discendenza, effettuata alla autorità consolare competente. I ricorrenti hanno infatti dimostrato, mediante la documentazione allegata al ricorso, di avere adito il SA Parte_4 Paolo, con inoltro di apposita richiesta, secondo le modalità prescritte nel sito web istituzionale, e ciò malgrado di non avere ottenuto a tutt'oggi dalla pubblica amministrazione adita alcuna convocazione. A tale proposito si osserva che le lunghissime liste di attesa in via amministrativa si risolvono in un sostanziale diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Si sottolinea che, nel caso di specie, i ricorrenti hanno presentato al Consolato Generale d'Italia di SA Paolo il modulo di richiesta di appuntamento per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis (cfr. allegato 8-9 del ricorso).
In ultimo, in diritto, si osserva che la legge non prevede la previa proposizione della domanda amministrativa quale condizione di procedibilità dell'azione di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana.
*****
Entrando nel merito, si osserva che la presente controversia è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025 (e successiva legge di conversione) che, ha parzialmente, modificato la disciplina della cittadinanza iure sanguinis introducendo criteri più restrittivi e disciplinato diversamente il regime degli oneri probatori. Ai fini della decisione deve trovare applicazione la disciplina normativa “vigente” sino al 27.3.2025 (cfr. art. 1 lett. b DL 36/2025) e l'interpretazione che ne hanno dato la giurisprudenza di legittimità e di merito.
Tanto premesso si ricorda, in via generale, che, sino al recente intervento normativo, l'ordinamento giuridico italiano ha previsto quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), secondo una previsione risalente alla codificazione del 1865 (art. 4 e 7) e successivamente recepita dalla legge n. 555 del 1912 e quindi dalla l. n. 91 del 1992 (che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile).
La riforma legislativa del 1992, volta - come detto - ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) interviene dopo le pronunce della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Dubbi residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva pagina 4 di 7 delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della Costituzione.
Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009.
Le Sezioni Unite, infatti, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Alla luce dell'excursus svolto, risulta oggi irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno.
Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un. 2022/25317).
Occorre altresì che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva.
Quanto al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022).
*****
Venendo al caso di specie, deve darsi atto che la linea di discendenza paterna riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Al riguardo è bene osservare che le leggere immutazioni dei nominativi contenuti negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, che resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi.
Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo italiano, sig. ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a tutti i suoi Persona_2 discendenti e segnatamente al figlio che a sua volta l'ha trasmessa a Persona_6 CP_1
pagina 5 di 7 (attuale ricorrente); ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai Pt_1 Controparte_1 figli, il sig. (attuale ricorrente) e al sig. (attuale Controparte_2 Controparte_3 ricorrente); il sig. ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia Controparte_3 (attuale ricorrente). Controparte_4
Si considera provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente da cittadino italiano.
Deve poi darsi atto che non sono stati dedotti, da parte del resistente, specifici eventi CP_5 interruttivi.
Nel caso di specie, gli eventuali fatti interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza avrebbero dovuto essere provati dal , che però non ha documentato alcun riscontro dell'autorità CP_5 consolare competente.
Per quanto concerne l'acquisto della cittadinanza da parte della sig.ra si osserva Parte_1 che non si è di fronte a domanda di cittadinanza iure sanguinis, bensì iure matrimonii, avendo la ricorrente dedotto a fondamento della propria istanza le nozze contratte con il sig. in Controparte_1 data 18.06.1980 (cfr. certificato depositato quale allegato n. 7 al ricorso).
Si tratta di matrimonio celebrato prima della data di entrata in vigore della legge 123/1983, in piena vigenza della legge n. 555/1912 che disciplinava l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10, 2° comma, che recita: «La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.»). Sono dunque inapplicabili ratione temporis alla presente fattispecie le modifiche introdotte, prima, dalla legge n. 123 del 1983 (art. 1), poi dalla la legge n. 91/92 (art. 5) e, da ultimo, dall'art. 14, comma 1, lett. a-bis del dl n. 113/18 (convertito nella legge n. 132/18), che ha introdotto nella legge n. 91/92 l'art. 9.1, con la conseguenza che gli ulteriori requisiti previsti da tali norme per l'acquisto della cittadinanza iure communicatione non sono richiesti in relazione al caso in esame.
Dunque, la sig.ra ha acquistato automaticamente la cittadinanza italiana perché Parte_1 maritatasi in piena vigenza della legge n. 555/1912, che prevedeva quale unico requisito quello delle nozze con cittadino italiano e ha pertanto ha acquisito un vero diritto soggettivo che ormai non è più possibile negare e, conseguentemente, può chiedere al giudice ordinario di verificare l'esistenza dei presupposti di cui alla suddetta legge e di dichiarare che la stessa è cittadina ( v. al riguardo anche Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 7441 del 7 luglio 1993).
In conclusione, sulla base dei suesposti elementi la domanda della parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale dell'amministrazione resistente - che non si opponeva all'accoglimento della domanda - e considerato che la mancata tempestiva evasione delle richieste amministrative è imputabile non a un'inerzia dell'amministrazione, quanto piuttosto al numero incredibilmente elevato delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
pagina 6 di 7 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti, C.F. Controparte_1
C.P.F. 521.031.028-00, nato a [...], SA Paolo in Brasile il 05.04.1951, C.F._1
C.F. , nato a , SA Controparte_2 C.F._2 Persona_1 Paolo in Brasile il 13.03.1981, C.F. C.P.F. Controparte_3 C.F._3
, nato SA Paolo in Brasile il 10.04.1984, C.F._4 Persona_1 [...] C.F. C.P.F. 005.347.608-56, nata a [...], Controparte_4 C.F._5 SA Paolo in Brasile il 13.10.2023 e C.F. , nata a Parte_1 C.F._7 SA Paolo in Brasile il 22.03.1949 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 4 dicembre 2025
Il giudice Gaia Muscato
pagina 7 di 7
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 593/2024 r.g. promossa da
1. C.F. C.P.F. 521.031.028-00, nato a [...], SA Controparte_1 C.F._1 Paolo in Brasile il 05.04.1951;
2. C.F. , nato a [...], Controparte_2 C.F._2 SA Paolo in Brasile il 13.03.1981;
3. C.F. C.P.F. , nato Controparte_3 C.F._3 C.F._4 [...]
, SA Paolo in Brasile il 10.04.1984, che prende parte al presente ricorso in proprio Persona_1 ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore 4.
[...] C.F. C.P.F. , nata a [...], Controparte_4 C.F._5 C.F._6 SA Paolo in Brasile il 13.10.2023; 5. C.F. , nata a SA Paolo in [...] il Parte_1 C.F._7 22.03.1949; tutti difesi e rappresentati, giusta procura su foglio separato e congiunto con strumenti informatici al ricorso, dall'avv. RICCARDO DE SIMONE e dall'Avv. VALERIA SAITTA ed elettivamente domiciliati in Indirizzo telematico presso i predetti difensori RICORRENTI nei confronti di
(C.F. ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_5 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia (C.F. e P.IVA_2 ope legis domiciliato presso i suoi uffici in VIA DEGLI OFFICI 14 06123 PERUGIA
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del pubblico ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex 281 duodecies c.p.c., depositato il 15/02/2024, i ricorrenti in epigrafe chiedono il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis e per l'effetto domandano che venga disposto l'ordine all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti in epigrafe allegavano di essere tutti (tranne la ricorrente discendenti dell'avo cittadino italiano nato in [...] ad Parte_1 Persona_2 IA (TR) in data 26.03.1883, figlio di e di , emigrato in Brasile Persona_3 Persona_4 senza mai naturalizzarsi come cittadino brasiliano.
In particolare, nel ricorso si espone:
-che in data 04.02.1905 il sig. contraeva matrimonio con la signora Persona_2 CP_6
(da coniugata prese il nome di a Braz, SP/Brasile;
[...] Persona_5
-che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nasceva il sig. Persona_2 Persona_5 (in data 21.10.1911, SP/Brasile); Persona_6
-che in data 26.01.1938 il sig. contraeva matrimonio con la signora Persona_6 Persona_7 (da coniugata prese il nome di in SP/Brasile; Persona_8
-che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nasceva il sig. Persona_6 Persona_8 [...] (in data 05.04.1951, a Ipiringa, SP/BR), attuale ricorrente;
CP_1
-che in data 18.06.1980 il sig. contraeva matrimonio con la signora Controparte_1 Persona_9
(da coniugata prese il nome di attuale ricorrente) a
[...] Parte_1 Persona_1
SP/Brasile;
[...]
-che dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra nascevano il Controparte_1 Parte_1 sig. (in data 13.03.1981, a , SP/Brasile), Controparte_2 Persona_1 attuale ricorrente, e il sig. (in data 10.04.1984, a Controparte_3 Persona_1
SP/Brasile), attuale ricorrente;
[...]
-che in data 08.12.2017 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Controparte_3 [...] (da coniugata prese il nome di a Parte_2 Parte_3
, SP/Brasile; Persona_1
-che dall'unione coniugale tra il e la sig.ra Controparte_3 Parte_3 nasceva la sig.ra (in data 13.10.2023 a Bela Vista,
[...] Controparte_4 SP/Brasile), attuale ricorrente.
Deducono quindi i ricorrenti di avere diritto al riconoscimento della. cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti legittimi, in linea retta, di cittadino italiano (ex art. 1 co.1 lett. a) l. 91/1992); deducono inoltre i ricorrenti di avere inutilmente tentato di effettuare la prenotazione per ottenere appuntamento dinnanzi all'autorità amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza italiana, secondo quanto indicato nel sito istituzionale del Consolato Generale d'Italia in SA Paolo - Brasile, e che la domanda da loro presentata al Consolato Generale d'Italia in SA Paolo, non ha determinato nemmeno la loro convocazione per la consegna della documentazione comprovante la loro cittadinanza iure sanguinis; evidenziano che, con comunicazione pubblicata in data 2.02.2023 nel proprio sito istituzionale, il Consolato Generale d'Italia in SA Paolo disponeva la convocazione dei soggetti che avevano presentato richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana nell'anno 2012; deducono inoltre l'insussistenza di qualsivoglia obbligo giuridico impositivo della instaurazione di un procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 lett. a) Legge 91/1992, come preliminare condizione di ammissibilità e / o procedibilità della azione giudiziale di status. pagina 2 di 7 Quanto alla ricorrente ella deduce di avere acquistato la cittadinanza italiana per Parte_1 matrimonio, avendo sposato in data 18/06/1980 il sig. il quale aveva acquistato la Controparte_1 cittadinanza italiana per discendenza paterna.
Si è costituito il , osservando che parte ricorrente inoltrava domanda in via Controparte_5 amministrativa soltanto nel 2023 e che non risultava dunque (al tempo della proposizione della domanda in via giudiziale) decorso il termine ordinario per l'esame delle istanze (di 730 gg), sì che l'azione avrebbe dovuto dichiararsi improcedibile;
specificava sul punto che, sebbene la giurisprudenza di merito avesse rilevato che non sussiste un onere di previa richiesta in via amministrativa da considerarsi pregiudiziale rispetto al ricorso agli organi della giurisdizione, cionondimeno l'accertamento giudiziale dello status civitatis presuppone la ricorrenza delle condizioni dell'azione e segnatamente dell'interesse ad agire (all'uopo richiamando ex multis Trib. Roma, sez. I, sent. n. 16255/2018 del 6.08.2018).
All'esito della scadenza dei termini assegnati, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, la causa è stata assunta in decisione.
*****
La presente controversia, avendo ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza, è disciplinata dal rito sommario di cognizione e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica, secondo quanto disposto dall'art. 19 bis, comma 1, del d.lgs. 150/2011, che prescrive: “Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione”, e dall'art. 3 comma 4, del D.L. n. 13/2017, convertito in L. n. 46/2017.
La competenza per territorio è fissata sulla scorta dei criteri individuati nell'art. 4, comma 5, della L. n.46/2017, ovverosia in base “al luogo in cui l'attore ha la dimora”, con la precisazione che “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (art.4 comma 5, seconda parte, nel testo modificato dall'articolo 1, comma 36, della Legge 26 novembre 2021, n.206).
Nel caso di specie sussiste dunque la competenza di questa sezione specializzata, atteso che l'avo dei ricorrenti, era nato ad [...], comune ricompreso nella Persona_2 circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale di Perugia
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In riferimento all'interesse ad agire – condizione dell'azione, necessaria ai fini dell'ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 100 c.p.c. – si rileva la necessità dell'intervento del giudice per il superamento della situazione di incertezza determinata dal mancato esame - nel termine di legge (730 giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994) e comunque in tempi ragionevoli (vedasi art. 111 Cost) – della domanda amministrativa intentata dai ricorrenti e rimasta del tutto inevasa. In proposito si rileva che costituiscono fatto notorio i ritardi accumulati dai consolati italiani in Brasile nell'evasione delle domande di cittadinanza. Più in particolare, presso i consolati italiani in Brasile le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Nel caso di specie, la prova dell'impossibilità di fatto di ottenere il provvedimento in sede amministrativa è da ritenersi acquisita sulla base delle produzioni dei ricorrenti indicanti l'avvenuta ricezione della richiesta di riconoscimento pagina 3 di 7 della cittadinanza per discendenza, effettuata alla autorità consolare competente. I ricorrenti hanno infatti dimostrato, mediante la documentazione allegata al ricorso, di avere adito il SA Parte_4 Paolo, con inoltro di apposita richiesta, secondo le modalità prescritte nel sito web istituzionale, e ciò malgrado di non avere ottenuto a tutt'oggi dalla pubblica amministrazione adita alcuna convocazione. A tale proposito si osserva che le lunghissime liste di attesa in via amministrativa si risolvono in un sostanziale diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Si sottolinea che, nel caso di specie, i ricorrenti hanno presentato al Consolato Generale d'Italia di SA Paolo il modulo di richiesta di appuntamento per il riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis (cfr. allegato 8-9 del ricorso).
In ultimo, in diritto, si osserva che la legge non prevede la previa proposizione della domanda amministrativa quale condizione di procedibilità dell'azione di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana.
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Entrando nel merito, si osserva che la presente controversia è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 36/2025 (e successiva legge di conversione) che, ha parzialmente, modificato la disciplina della cittadinanza iure sanguinis introducendo criteri più restrittivi e disciplinato diversamente il regime degli oneri probatori. Ai fini della decisione deve trovare applicazione la disciplina normativa “vigente” sino al 27.3.2025 (cfr. art. 1 lett. b DL 36/2025) e l'interpretazione che ne hanno dato la giurisprudenza di legittimità e di merito.
Tanto premesso si ricorda, in via generale, che, sino al recente intervento normativo, l'ordinamento giuridico italiano ha previsto quale criterio di acquisizione della cittadinanza quello della nascita da cittadino italiano (cd. acquisto iure sanguinis), secondo una previsione risalente alla codificazione del 1865 (art. 4 e 7) e successivamente recepita dalla legge n. 555 del 1912 e quindi dalla l. n. 91 del 1992 (che si è limitata ad immutare la norma, per adeguarla al dettato costituzionale, equiparando la discendenza maschile a quella femminile).
La riforma legislativa del 1992, volta - come detto - ad adeguare ai principi costituzionali la precedente normativa in tema di cittadinanza (che prevedeva la trasmissione prevalentemente in linea paterna e solo in via residuale, in ipotesi estremamente circoscritte, ammetteva la trasmissione in linea materna e inoltre stabiliva l'automatica perdita della cittadinanza della donna per effetto del matrimonio con lo straniero) interviene dopo le pronunce della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983, con le quali è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della l. n. 555/1912 (sulla perdita della cittadinanza della donna per matrimonio con cittadino straniero) e poi dell'art. 1, n.1 della medesima legge, in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione italiana.
Per effetto delle predette declaratorie di incostituzionalità, a partire dal 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione), anche i figli nati da madre cittadina italiana hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana.
Dubbi residuavano invece sulla posizione dei figli nati prima del 1948 da madre, cittadina italiana, che avesse perduto la cittadinanza per matrimonio con cittadino straniero, in forza dell'art. 10 della legge n. 555/1912. Inizialmente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la portata retroattiva pagina 4 di 7 delle citate pronunce di incostituzionalità non potesse spingersi oltre la data di entrata in vigore della Costituzione.
Ciò determinava tuttavia una ulteriore inaccettabile disparità di trattamento tra i figli nati prima e dopo il 1° gennaio 1948, venuta meno solo con l'interpretazione fornita dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di cui alla sentenza n. 4466/2009.
Le Sezioni Unite, infatti, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell' illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. (Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009).
Alla luce dell'excursus svolto, risulta oggi irrilevante accertare se la cittadinanza italiana si sia trasmessa per linea maschile o per linea femminile e se, in quest'ultima ipotesi, la trasmissione per linea materna sia avvenuta in epoca precostituzionale o meno.
Nel sistema delineato dalle fonti appena richiamate, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario per “diritto di sangue” e lo status di cittadino una volta acquisito è imprescrittibile, permanente e giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso di questi (Cass. civ. sez. un. 2022/25317).
Occorre altresì che non sia intervenuta nella trasmissione della cittadinanza alcuna fattispecie interruttiva.
Quanto al riparto dell'onere della prova, spetta a colui che rivendica la cittadinanza in forza di un rapporto di discendenza da cittadino italiano soltanto dimostrare di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
incombe invece alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione (Cass. S.U. n. 2531/2022).
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Venendo al caso di specie, deve darsi atto che la linea di discendenza paterna riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Al riguardo è bene osservare che le leggere immutazioni dei nominativi contenuti negli atti anagrafici non producono incertezza in ordine all'identità dei vari soggetti, che resta chiaramente determinata sulla base delle date di nascita, nonché della paternità e maternità degli stessi.
Risulta, dunque, dalla documentazione in atti - della cui autenticità non vi è motivo di dubitare - che l'avo italiano, sig. ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis a tutti i suoi Persona_2 discendenti e segnatamente al figlio che a sua volta l'ha trasmessa a Persona_6 CP_1
pagina 5 di 7 (attuale ricorrente); ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai Pt_1 Controparte_1 figli, il sig. (attuale ricorrente) e al sig. (attuale Controparte_2 Controparte_3 ricorrente); il sig. ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla figlia Controparte_3 (attuale ricorrente). Controparte_4
Si considera provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente da cittadino italiano.
Deve poi darsi atto che non sono stati dedotti, da parte del resistente, specifici eventi CP_5 interruttivi.
Nel caso di specie, gli eventuali fatti interruttivi della linea di trasmissione della cittadinanza avrebbero dovuto essere provati dal , che però non ha documentato alcun riscontro dell'autorità CP_5 consolare competente.
Per quanto concerne l'acquisto della cittadinanza da parte della sig.ra si osserva Parte_1 che non si è di fronte a domanda di cittadinanza iure sanguinis, bensì iure matrimonii, avendo la ricorrente dedotto a fondamento della propria istanza le nozze contratte con il sig. in Controparte_1 data 18.06.1980 (cfr. certificato depositato quale allegato n. 7 al ricorso).
Si tratta di matrimonio celebrato prima della data di entrata in vigore della legge 123/1983, in piena vigenza della legge n. 555/1912 che disciplinava l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10, 2° comma, che recita: «La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.»). Sono dunque inapplicabili ratione temporis alla presente fattispecie le modifiche introdotte, prima, dalla legge n. 123 del 1983 (art. 1), poi dalla la legge n. 91/92 (art. 5) e, da ultimo, dall'art. 14, comma 1, lett. a-bis del dl n. 113/18 (convertito nella legge n. 132/18), che ha introdotto nella legge n. 91/92 l'art. 9.1, con la conseguenza che gli ulteriori requisiti previsti da tali norme per l'acquisto della cittadinanza iure communicatione non sono richiesti in relazione al caso in esame.
Dunque, la sig.ra ha acquistato automaticamente la cittadinanza italiana perché Parte_1 maritatasi in piena vigenza della legge n. 555/1912, che prevedeva quale unico requisito quello delle nozze con cittadino italiano e ha pertanto ha acquisito un vero diritto soggettivo che ormai non è più possibile negare e, conseguentemente, può chiedere al giudice ordinario di verificare l'esistenza dei presupposti di cui alla suddetta legge e di dichiarare che la stessa è cittadina ( v. al riguardo anche Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 7441 del 7 luglio 1993).
In conclusione, sulla base dei suesposti elementi la domanda della parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale dell'amministrazione resistente - che non si opponeva all'accoglimento della domanda - e considerato che la mancata tempestiva evasione delle richieste amministrative è imputabile non a un'inerzia dell'amministrazione, quanto piuttosto al numero incredibilmente elevato delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
pagina 6 di 7 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti, C.F. Controparte_1
C.P.F. 521.031.028-00, nato a [...], SA Paolo in Brasile il 05.04.1951, C.F._1
C.F. , nato a , SA Controparte_2 C.F._2 Persona_1 Paolo in Brasile il 13.03.1981, C.F. C.P.F. Controparte_3 C.F._3
, nato SA Paolo in Brasile il 10.04.1984, C.F._4 Persona_1 [...] C.F. C.P.F. 005.347.608-56, nata a [...], Controparte_4 C.F._5 SA Paolo in Brasile il 13.10.2023 e C.F. , nata a Parte_1 C.F._7 SA Paolo in Brasile il 22.03.1949 sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 4 dicembre 2025
Il giudice Gaia Muscato
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