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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 16/2024 cui è riunito il n. 123/2024
Udienza del 04/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TA, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 16/2024 promossa
DA
Associazione LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di TA (C.F. ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Macrì
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 12 R.G. LAV. N. 16/2024 cui è riunito il n. 123/2024
avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CUI È STATA RIUNITA LA CAUSA ISCRITTA AL R.G. LAV. N. 123/2024
PROMOSSA DA
Associazione LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di TA (C.F. ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Macrì
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 pore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: opposizione ad avvisi di addebito.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto depositato il 04/01/2024 (R.G. Lav. n. 16/2024),
l'Associazione LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di
TA citava in giudizio l' per il giorno 20/05/2024 CP_1 chiedendo che venisse dichiarata la nullità dei seguenti tre avvisi di addebito:
- n. 330 2022 00000038 92 000 dell'importo di € 15.383,32;
- n. 330 2023 00000640 26 000 dell'importo di € 123,83;
- n. 330 2023 00000641 27 000 dell'importo di € 2.628,83.
1.1. L'atto veniva formalmente qualificato come “opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.”.
1.2. Con il decreto di fissazione dell'udienza, questo Giudice riqualificava l'azione proposta come opposizione ad avviso di Pagina 2 di 12 R.G. LAV. N. 16/2024 cui è riunito il n. 123/2024
addebito (ex artt. 24, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 46/1999 e 30, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010) e disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ. (da quello ordinario a quello speciale).
2. Si costituiva tempestivamente l' che così concludeva: CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa riunione alla presente causa di quella recante R.G. n. 123/2024: in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 617 c.p.c.;
- in via subordinata, rigettare l'opposizione e le domande tutte perché infondate in fatto ed in diritto;
-in via ancor più subordinata, condannare l'opponente al pagamento dei contributi che risulteranno dovuti in corso di causa”.
3. All'udienza del 14/11/2024 questo Giudice disponeva la trasmissione del predetto fascicolo (R.G. n. 16/2024) al Presidente della Sezione per valutare i presupposti della riunione ad esso di quello iscritto al R.G. n. 123/2024 (di più recente iscrizione a ruolo).
3.1. Infatti, con distinto ricorso (iscritto al R.G. Lav. n.
123/2024), assegnato ad altro Giudice, la LILT proponeva altra opposizione averso i medesimi avvisi di addebito, formulando un ulteriore motivo di opposizione (fondato sulla mancanza di prova dell'esistenza e della fondatezza del credito di cui agli avvisi di addebito).
3.2. Il Presidente della Sezione, all'udienza del 03/03/2025, disponeva che i predetti fascicoli venissero chiamati innanzi allo scrivente Giudice per gli opportuni provvedimenti.
3.3. All'udienza del 08/05/2025, questo Giudice disponeva che il fascicolo iscritto al R.G. n. 123/2024 venisse riunito a quello
(cronologicamente anteriore) iscritto al R.G. n. 16/2024, rinviando all'odierna udienza per la discussione.
Pagina 3 di 12 R.G. LAV. N. 16/2024 cui è riunito il n. 123/2024
4. Non può innanzitutto essere accolta l'istanza di rinvio avanzata da parte ricorrente (nella memoria difensiva autorizzata depositata il 24/11/2025) “al fine di poter interloquire con l'Ente creditore per avere la possibilità di dilazionare la rimanente somma dovuta”, avendo la LILT già provveduto al pagamento della somma di € 2.628,83 di cui all'avviso di addebito n. 330 2023
00000641 27 000.
4.1. Ed, invero, la definizione della controversia non è affatto ostativa alla possibilità di avanzare, successivamente alla sentenza, un'istanza di dilazione del pagamento (sempre che sussistano i presupposti di legge).
5. Tanto premesso, nella causa iscritta al R.G. n. 16/2024, la
LILT deduceva, a fondamento, dell'opposizione, i seguenti motivi:
- nullità della notifica degli avvisi di addebito: si evidenzia che si trattava di atti in formato “pdf”, non muniti di firma digitale e di attestazione di conformità, come sarebbe obbligatorio per tutte le notifiche telematiche;
- illegittimità dell'avviso di addebito in assenza del preventivo e obbligatorio verbale di accertamento di omissioni contributive, in violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000;
- decadenza dal diritto di richiedere i contributi, essendo decorso il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello fissato per il versamento o alla data dell'accertamento.
6. I primi due motivi di opposizione sono infondati.
6.1. Come documentato dall' i tre avvisi di addebito sono CP_1 stati notificati (unitariamente ovvero tutti insieme) a mezzo di un'unica p.e.c. in data 11/12/2023 (si veda la ricevuta di avvenuta consegna: docc. nn. 2.1, 3.1. e 4.1 allegati alla memoria di costituzione dell' ). CP_1
Tale notifica è però del tutto regolare non avendo parte ricorrente contestato che l'indiritto utilizzato risulti da uno degli elenchi previsti dalla legge (art. 30, comma 4, del decreto-legge
Pagina 4 di 12 R.G. LAV. N. 16/2024 cui è riunito il n. 123/2024
n. 78/2010, laddove si dispone che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge …”).
Per quanto concerne la sottoscrizione, si deve rilevare che l'art. 15, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009 prevede che “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
Nel caso di specie, ciascun avviso di addebito (prodotto con sistemi informativi automatizzati) contiene l'indicazione a stampa del nominativo del TO (e viene richiamato anche l'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993), sicché risultano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 15 cit.
D'altro canto, la sottoscrizione dell'avviso non è prevista “a pena di nullità” dall'art. 30, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010, atteso che i requisiti previsti a pena di nullità sono solo quelli indicati nel primo periodo del citato secondo comma (“il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso”).
Non si tratta poi di atto processuale notificato a fini giurisdizionali, ragion per cui è del tutto inconferente il richiamo alle norme sulle notificazioni e alla necessità dell'attestazione di conformità.
Pagina 5 di 12 R.G. LAV. N. 16/2024 cui è riunito il n. 123/2024
6.2. Anche la doglianza relativa alla omessa notifica del verbale di accertamento è infondata.
La Suprema corte ha infatti chiarito che “In tema di contributi previdenziali, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della
l. n. 212 del 2000, concernente le disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, trova applicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla
l. n. 106 del 2011, anche al procedimento per omissioni contributive, sebbene non in riferimento al verbale di accertamento redatto dagli enti previdenziali in esito all'accesso ispettivo, che ha valore di mera diffida ad adempiere, bensì all'avviso di addebito, quale atto contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle somme oggetto di recupero coattivo, strutturalmente e funzionalmente equiparabile all'avviso di accertamento in materia tributaria” (Cass. ord. n.
19157/2021).
D'altronde, anche in precedenza, si era statuito che “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo
[oggi sostituita dall'avviso di addebito, n.d.e.] avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto” (Cass. n.
3269/2009)
Sicché anche tale doglianza (fondata sulla mancata notifica di un “apposito verbale di accertamento”) è infondata poiché l'avviso
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di addebito ben può essere legittimamente il primo ed unico atto indirizzato al contribuente con il quale l' chiede il pagamento CP_1 dei contributi dovuti.
Nel caso di specie, peraltro, come si dirà subito, l' aveva CP_1 previamente comunicato alla ricorrente le “note di rettifica” dei
Modelli DM 10 da cui sono scaturite le somme a credito poi trasfuse nell'avviso di addebito (si veda il doc. n. 5 ovvero la cartella compressa contenente anche gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle citate note di rettifica).
6.3. Sebbene sia fondato, peraltro solo in parte, il terzo e ultimo motivo (decadenza dal potere di iscrizione a ruolo), esso non può essere accolto per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.).
Procedendo con ordine, si deve rilevare che l'opposizione è tempestiva, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dall' , “in tema di riscossione dei contributi previdenziali CP_1 mediante iscrizione a ruolo [oggi sostituita dall'avviso di addebito,
n.d.e.], quando con unico atto siano proposte - come è consentito
- sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva che l'opposizione per vizi di forma della cartella, vale il termine previsto per l'opposizione di merito dall'art. 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999 e non il termine richiamato dal successivo art. 29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
14963/2012). Il principio deve essere esteso anche all'avviso di addebito che ha oggi sostituito la cartella di pagamento e la
(presupposta) “iscrizione a ruolo” (si veda l'art. 30, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010).
Poiché l'opposizione è stata proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito avvenuta l'11/12/2023 (l'atto di citazione è stato notificato il 30/12/2023 e depositato il
04/01/2024), essa è senz'altro tempestiva.
6.4. Ciò puntualizzato, è vero che anche l'avviso di addebito deve essere formato nei termini previsti per l'iscrizione a ruolo
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(avendola sostituita).
L'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 46/1999 (rubricato
“Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali”) prevede infatti che:
“I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
Nel caso di specie, per stessa ammissione dell' , si tratta di CP_1 somme derivanti da note di rettifica del Modello di denuncia mensile (DM) che la ricorrente aveva regolarmente presentato. In tali note di rettifica (doc. n. 5 allegato alla memoria di costituzione) si legge, infatti, che “Sulla base dei dati forniti col flusso UniEmens e delle caratteristiche contributive in essere, è stato accertato che gli importi dichiarati a debito e/o a credito non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti.
Il dettaglio dei calcoli è riportato nel prospetto NOTA DI
RETTIFICA”.
Ne consegue che, poiché si tratta di contributi non versati (ma i cui dati erano comunque già noti all' tramite il c.d. flusso CP_1
si verte nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 25 del CP_2
D. Lgs. n. 46/1999, ragion per cui l'iscrizione a ruolo (oggi sostituita dalla “formazione” dell'avviso di addebito) sarebbe
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dovuta avvenire entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi.
L'avviso di addebito n. 330 2022 00000038 92 000 attiene a rettifiche relative ai periodi compresi tra luglio 2018 e maggio
2021 (da 07/2018 a 05/2021), sicché, essendo stato “formato” il
24 gennaio 2022, esso è tempestivo limitatamente alle note di rettifica relative all'anno 2021 (01-02-03-04-05/2021, di importo pari a € 3.584.64, comprensivo di sanzioni e delle spese di notifica), mentre si era verificata la decadenza per le note di rettifica relative ai seguenti periodi, pure compresi nell'avviso: 07-
08-09-10-11-12/2018 e 10-11-12/2020.
Ciò comporta che l'avviso dovrebbe essere annullato limitatamente ai periodi da ultimo indicati, per un importo pari ad
€ 11.798,68 (€ 15.383,32 - € 3.584,64).
Anche l'avviso di addebito n. 330 2023 00000640 26 000 (di importo pari a € 123,83) è tardivo, essendo stato formato in data
9 marzo 2023, pur avendo esso ad oggetto sanzioni relative al periodo 11/2021 per “Modelli DM 10 insoluti”. Anche tale avviso dovrebbe essere quindi annullato.
6.5. Tuttavia, l'eventuale annullamento (rispettivamente parziale e totale) dei due avvisi di addebito per tradiva iscrizione a ruolo (recte, formazione dell'avviso) non comporterebbe, contrariamente all'assunto della ricorrente, la decadenza sostanziale dal diritto di credito.
La Suprema Corte, con giurisprudenza consolidata, ha infatti affermato che “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale
[oggi, avviso di addebito, n.d.e.] che ritenga illegittima l'iscrizione
a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. ord. n. 17858/2018;
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conf., da ultimo: Cass. ord. n. 24134/2021).
Si è quindi ribadito che:
- “numerosi precedenti di questa Corte (v., fra le tante, Cass.
n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25
d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che
l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per
l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”;
e che:
- “in conclusione … l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione,
Pagina 10 di 12 R.G. LAV. N. 16/2024 cui è riunito il n. 123/2024
ma condannare l'opponente a pagare la minor somma” (Cass. ord.
1558/2020).
6.6. Alla luce dei principi giurisprudenziali appena illustrati, parte ricorrente non ha però interesse alcuno all'annullamento degli avvisi di addebito opposti poiché le somme al cui pagamento dovrebbe essere condannata (con la presente sentenza) sarebbero esattamente pari a quelle contenute negli stessi avvisi di addebito, sicché, poiché la condanna non sarebbe imposta ad una somma minore, parte opponente non trarrebbe alcun vantaggio o concreta utilità dall'annullamento degli avvisi di addebito.
Infatti, tali somme derivano tutte, come già detto, da note di rettifica dei modelli DM10, comunicati dall' alla ricorrente CP_1
(doc. n. 5 allegato alla memoria di costituzione), la quale, in ogni caso, non ha mosso alcuna specifica contestazione in ordine ai calcoli eseguiti dall' nelle note di rettifica emesse a seguito CP_1 delle procedure di controllo.
7. Il ricorso iscritto al R.G. n. 123/2024 è anch'esso infondato.
Contrariamente a quanto ivi sostenuto, l' ha infatti fornito CP_1 la prova della fondatezza della pretesa creditoria che origina dalle già citate note di rettifica “emess[e] dalle procedure a seguito delle elaborazioni dei dati trasmessi con i flussi UniEmens” (doc. n. 5 allegato anche alla comparsa di costituzione in detto procedimento).
8. In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere entrambi rigettati.
8.1. Deve essere, tuttavia, preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 330 2023 00000641 27 000 (dell'importo di €
2.628,83), avendo la ricorrente già provveduto all'estinzione (e al riconoscimento) dell'obbligazione contributiva per effetto del pagamento eseguito in data 21/11/2025 (doc. n. 1 allegato alla
Pagina 11 di 12 R.G. LAV. N. 16/2024 cui è riunito il n. 123/2024
memoria difensiva depositata il 24/11/2025).
9. Le spese di lite, considerata la peculiarità e la complessità della controversia, la natura delle parti e l'esistenza di autorevole dottrina che (non condividendo la giurisprudenza di legittimità) ritiene che la decadenza dall'iscrizione a ruolo abbia natura sostanziale (ovvero che essa comporti la perdita definitiva del diritto di credito) e non “processuale”, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle cause riunite in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 330 2023 00000641 27
000;
- rigetta per il resto entrambi i ricorsi riuniti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in TA, in data 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 12 di 12
Udienza del 04/12/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TA, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 16/2024 promossa
DA
Associazione LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di TA (C.F. ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Macrì
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 12 R.G. LAV. N. 16/2024 cui è riunito il n. 123/2024
avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CUI È STATA RIUNITA LA CAUSA ISCRITTA AL R.G. LAV. N. 123/2024
PROMOSSA DA
Associazione LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di TA (C.F. ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Macrì
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 pore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Maria Teresa Pugliano e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: opposizione ad avvisi di addebito.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto depositato il 04/01/2024 (R.G. Lav. n. 16/2024),
l'Associazione LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di
TA citava in giudizio l' per il giorno 20/05/2024 CP_1 chiedendo che venisse dichiarata la nullità dei seguenti tre avvisi di addebito:
- n. 330 2022 00000038 92 000 dell'importo di € 15.383,32;
- n. 330 2023 00000640 26 000 dell'importo di € 123,83;
- n. 330 2023 00000641 27 000 dell'importo di € 2.628,83.
1.1. L'atto veniva formalmente qualificato come “opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.”.
1.2. Con il decreto di fissazione dell'udienza, questo Giudice riqualificava l'azione proposta come opposizione ad avviso di Pagina 2 di 12 R.G. LAV. N. 16/2024 cui è riunito il n. 123/2024
addebito (ex artt. 24, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 46/1999 e 30, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010) e disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ. (da quello ordinario a quello speciale).
2. Si costituiva tempestivamente l' che così concludeva: CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa riunione alla presente causa di quella recante R.G. n. 123/2024: in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 617 c.p.c.;
- in via subordinata, rigettare l'opposizione e le domande tutte perché infondate in fatto ed in diritto;
-in via ancor più subordinata, condannare l'opponente al pagamento dei contributi che risulteranno dovuti in corso di causa”.
3. All'udienza del 14/11/2024 questo Giudice disponeva la trasmissione del predetto fascicolo (R.G. n. 16/2024) al Presidente della Sezione per valutare i presupposti della riunione ad esso di quello iscritto al R.G. n. 123/2024 (di più recente iscrizione a ruolo).
3.1. Infatti, con distinto ricorso (iscritto al R.G. Lav. n.
123/2024), assegnato ad altro Giudice, la LILT proponeva altra opposizione averso i medesimi avvisi di addebito, formulando un ulteriore motivo di opposizione (fondato sulla mancanza di prova dell'esistenza e della fondatezza del credito di cui agli avvisi di addebito).
3.2. Il Presidente della Sezione, all'udienza del 03/03/2025, disponeva che i predetti fascicoli venissero chiamati innanzi allo scrivente Giudice per gli opportuni provvedimenti.
3.3. All'udienza del 08/05/2025, questo Giudice disponeva che il fascicolo iscritto al R.G. n. 123/2024 venisse riunito a quello
(cronologicamente anteriore) iscritto al R.G. n. 16/2024, rinviando all'odierna udienza per la discussione.
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4. Non può innanzitutto essere accolta l'istanza di rinvio avanzata da parte ricorrente (nella memoria difensiva autorizzata depositata il 24/11/2025) “al fine di poter interloquire con l'Ente creditore per avere la possibilità di dilazionare la rimanente somma dovuta”, avendo la LILT già provveduto al pagamento della somma di € 2.628,83 di cui all'avviso di addebito n. 330 2023
00000641 27 000.
4.1. Ed, invero, la definizione della controversia non è affatto ostativa alla possibilità di avanzare, successivamente alla sentenza, un'istanza di dilazione del pagamento (sempre che sussistano i presupposti di legge).
5. Tanto premesso, nella causa iscritta al R.G. n. 16/2024, la
LILT deduceva, a fondamento, dell'opposizione, i seguenti motivi:
- nullità della notifica degli avvisi di addebito: si evidenzia che si trattava di atti in formato “pdf”, non muniti di firma digitale e di attestazione di conformità, come sarebbe obbligatorio per tutte le notifiche telematiche;
- illegittimità dell'avviso di addebito in assenza del preventivo e obbligatorio verbale di accertamento di omissioni contributive, in violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000;
- decadenza dal diritto di richiedere i contributi, essendo decorso il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello fissato per il versamento o alla data dell'accertamento.
6. I primi due motivi di opposizione sono infondati.
6.1. Come documentato dall' i tre avvisi di addebito sono CP_1 stati notificati (unitariamente ovvero tutti insieme) a mezzo di un'unica p.e.c. in data 11/12/2023 (si veda la ricevuta di avvenuta consegna: docc. nn. 2.1, 3.1. e 4.1 allegati alla memoria di costituzione dell' ). CP_1
Tale notifica è però del tutto regolare non avendo parte ricorrente contestato che l'indiritto utilizzato risulti da uno degli elenchi previsti dalla legge (art. 30, comma 4, del decreto-legge
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n. 78/2010, laddove si dispone che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge …”).
Per quanto concerne la sottoscrizione, si deve rilevare che l'art. 15, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009 prevede che “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
Nel caso di specie, ciascun avviso di addebito (prodotto con sistemi informativi automatizzati) contiene l'indicazione a stampa del nominativo del TO (e viene richiamato anche l'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993), sicché risultano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 15 cit.
D'altro canto, la sottoscrizione dell'avviso non è prevista “a pena di nullità” dall'art. 30, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010, atteso che i requisiti previsti a pena di nullità sono solo quelli indicati nel primo periodo del citato secondo comma (“il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso”).
Non si tratta poi di atto processuale notificato a fini giurisdizionali, ragion per cui è del tutto inconferente il richiamo alle norme sulle notificazioni e alla necessità dell'attestazione di conformità.
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6.2. Anche la doglianza relativa alla omessa notifica del verbale di accertamento è infondata.
La Suprema corte ha infatti chiarito che “In tema di contributi previdenziali, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della
l. n. 212 del 2000, concernente le disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, trova applicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla
l. n. 106 del 2011, anche al procedimento per omissioni contributive, sebbene non in riferimento al verbale di accertamento redatto dagli enti previdenziali in esito all'accesso ispettivo, che ha valore di mera diffida ad adempiere, bensì all'avviso di addebito, quale atto contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle somme oggetto di recupero coattivo, strutturalmente e funzionalmente equiparabile all'avviso di accertamento in materia tributaria” (Cass. ord. n.
19157/2021).
D'altronde, anche in precedenza, si era statuito che “Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo
[oggi sostituita dall'avviso di addebito, n.d.e.] avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto” (Cass. n.
3269/2009)
Sicché anche tale doglianza (fondata sulla mancata notifica di un “apposito verbale di accertamento”) è infondata poiché l'avviso
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di addebito ben può essere legittimamente il primo ed unico atto indirizzato al contribuente con il quale l' chiede il pagamento CP_1 dei contributi dovuti.
Nel caso di specie, peraltro, come si dirà subito, l' aveva CP_1 previamente comunicato alla ricorrente le “note di rettifica” dei
Modelli DM 10 da cui sono scaturite le somme a credito poi trasfuse nell'avviso di addebito (si veda il doc. n. 5 ovvero la cartella compressa contenente anche gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle citate note di rettifica).
6.3. Sebbene sia fondato, peraltro solo in parte, il terzo e ultimo motivo (decadenza dal potere di iscrizione a ruolo), esso non può essere accolto per carenza di interesse (art. 100 c.p.c.).
Procedendo con ordine, si deve rilevare che l'opposizione è tempestiva, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dall' , “in tema di riscossione dei contributi previdenziali CP_1 mediante iscrizione a ruolo [oggi sostituita dall'avviso di addebito,
n.d.e.], quando con unico atto siano proposte - come è consentito
- sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva che l'opposizione per vizi di forma della cartella, vale il termine previsto per l'opposizione di merito dall'art. 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999 e non il termine richiamato dal successivo art. 29, comma 2, per l'opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
14963/2012). Il principio deve essere esteso anche all'avviso di addebito che ha oggi sostituito la cartella di pagamento e la
(presupposta) “iscrizione a ruolo” (si veda l'art. 30, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010).
Poiché l'opposizione è stata proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito avvenuta l'11/12/2023 (l'atto di citazione è stato notificato il 30/12/2023 e depositato il
04/01/2024), essa è senz'altro tempestiva.
6.4. Ciò puntualizzato, è vero che anche l'avviso di addebito deve essere formato nei termini previsti per l'iscrizione a ruolo
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(avendola sostituita).
L'art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 46/1999 (rubricato
“Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali”) prevede infatti che:
“I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
Nel caso di specie, per stessa ammissione dell' , si tratta di CP_1 somme derivanti da note di rettifica del Modello di denuncia mensile (DM) che la ricorrente aveva regolarmente presentato. In tali note di rettifica (doc. n. 5 allegato alla memoria di costituzione) si legge, infatti, che “Sulla base dei dati forniti col flusso UniEmens e delle caratteristiche contributive in essere, è stato accertato che gli importi dichiarati a debito e/o a credito non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti.
Il dettaglio dei calcoli è riportato nel prospetto NOTA DI
RETTIFICA”.
Ne consegue che, poiché si tratta di contributi non versati (ma i cui dati erano comunque già noti all' tramite il c.d. flusso CP_1
si verte nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 25 del CP_2
D. Lgs. n. 46/1999, ragion per cui l'iscrizione a ruolo (oggi sostituita dalla “formazione” dell'avviso di addebito) sarebbe
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dovuta avvenire entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi.
L'avviso di addebito n. 330 2022 00000038 92 000 attiene a rettifiche relative ai periodi compresi tra luglio 2018 e maggio
2021 (da 07/2018 a 05/2021), sicché, essendo stato “formato” il
24 gennaio 2022, esso è tempestivo limitatamente alle note di rettifica relative all'anno 2021 (01-02-03-04-05/2021, di importo pari a € 3.584.64, comprensivo di sanzioni e delle spese di notifica), mentre si era verificata la decadenza per le note di rettifica relative ai seguenti periodi, pure compresi nell'avviso: 07-
08-09-10-11-12/2018 e 10-11-12/2020.
Ciò comporta che l'avviso dovrebbe essere annullato limitatamente ai periodi da ultimo indicati, per un importo pari ad
€ 11.798,68 (€ 15.383,32 - € 3.584,64).
Anche l'avviso di addebito n. 330 2023 00000640 26 000 (di importo pari a € 123,83) è tardivo, essendo stato formato in data
9 marzo 2023, pur avendo esso ad oggetto sanzioni relative al periodo 11/2021 per “Modelli DM 10 insoluti”. Anche tale avviso dovrebbe essere quindi annullato.
6.5. Tuttavia, l'eventuale annullamento (rispettivamente parziale e totale) dei due avvisi di addebito per tradiva iscrizione a ruolo (recte, formazione dell'avviso) non comporterebbe, contrariamente all'assunto della ricorrente, la decadenza sostanziale dal diritto di credito.
La Suprema Corte, con giurisprudenza consolidata, ha infatti affermato che “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale
[oggi, avviso di addebito, n.d.e.] che ritenga illegittima l'iscrizione
a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. ord. n. 17858/2018;
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conf., da ultimo: Cass. ord. n. 24134/2021).
Si è quindi ribadito che:
- “numerosi precedenti di questa Corte (v., fra le tante, Cass.
n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25
d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che
l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per
l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”;
e che:
- “in conclusione … l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento emessa per la riscossione di contributi previdenziali dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che, per essere oggetto del giudizio l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, l'ente previdenziale convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n. 3486 del 2016 e successive conformi), così come se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione,
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ma condannare l'opponente a pagare la minor somma” (Cass. ord.
1558/2020).
6.6. Alla luce dei principi giurisprudenziali appena illustrati, parte ricorrente non ha però interesse alcuno all'annullamento degli avvisi di addebito opposti poiché le somme al cui pagamento dovrebbe essere condannata (con la presente sentenza) sarebbero esattamente pari a quelle contenute negli stessi avvisi di addebito, sicché, poiché la condanna non sarebbe imposta ad una somma minore, parte opponente non trarrebbe alcun vantaggio o concreta utilità dall'annullamento degli avvisi di addebito.
Infatti, tali somme derivano tutte, come già detto, da note di rettifica dei modelli DM10, comunicati dall' alla ricorrente CP_1
(doc. n. 5 allegato alla memoria di costituzione), la quale, in ogni caso, non ha mosso alcuna specifica contestazione in ordine ai calcoli eseguiti dall' nelle note di rettifica emesse a seguito CP_1 delle procedure di controllo.
7. Il ricorso iscritto al R.G. n. 123/2024 è anch'esso infondato.
Contrariamente a quanto ivi sostenuto, l' ha infatti fornito CP_1 la prova della fondatezza della pretesa creditoria che origina dalle già citate note di rettifica “emess[e] dalle procedure a seguito delle elaborazioni dei dati trasmessi con i flussi UniEmens” (doc. n. 5 allegato anche alla comparsa di costituzione in detto procedimento).
8. In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere entrambi rigettati.
8.1. Deve essere, tuttavia, preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 330 2023 00000641 27 000 (dell'importo di €
2.628,83), avendo la ricorrente già provveduto all'estinzione (e al riconoscimento) dell'obbligazione contributiva per effetto del pagamento eseguito in data 21/11/2025 (doc. n. 1 allegato alla
Pagina 11 di 12 R.G. LAV. N. 16/2024 cui è riunito il n. 123/2024
memoria difensiva depositata il 24/11/2025).
9. Le spese di lite, considerata la peculiarità e la complessità della controversia, la natura delle parti e l'esistenza di autorevole dottrina che (non condividendo la giurisprudenza di legittimità) ritiene che la decadenza dall'iscrizione a ruolo abbia natura sostanziale (ovvero che essa comporti la perdita definitiva del diritto di credito) e non “processuale”, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle cause riunite in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 330 2023 00000641 27
000;
- rigetta per il resto entrambi i ricorsi riuniti;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in TA, in data 4 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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