CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 20/01/2026, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 759/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
SABATINI LIVIO, OR
TORNESI DANIELA RITA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18787/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Persona Dell'Amministratore Unico Sig. Ricorrente_2 - 12400751009
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424502 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424502 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424502 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424502 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424502 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424502 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13149/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo tempestivamente notificato nel giudizio nr. RGR 18787/24 la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento nr. 112401424502 del 3/10/2024, notificato il 17/10/2024 per il periodo di imposta 2018 – 2023 per recupero TARI e TEFA, deducendo il mancato riscontro alle richieste della esponente circa il suo inquadramento ai fini del versamento dell'imposta, svolgendo l'attività commerciale di tour operator e non producendo alcun rifiuto;
che tuttavia l'AMA non aveva risposto alle due formali richieste e pertanto chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e prescrizione.
Il comune di Roma si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza del ricorso, avendo la ricorrente omesso totalmente il versamento della tassa senza fornire alcuna prova contraria e non essendo ravvisabile alcuna sospensione nel periodo emergenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'oggetto del giudizio concerne l'annullamento nr. 112401424502 del 3/10/2024, notificato il 17/10/2024 per il periodo di imposta 2018 – 2023 per recupero TARI e TEFA per l'importo pari ad € 16.930.
Il presupposto della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato…. (art. 62 comma 1 d.lgs.
15 novembre 1993 n. 507).
La parte ricorrente adduce un'argomentazione inconferente atteso che la titolarità determina la presunzione di produzione dei rifiuti, con conseguente assoggettamento all'obbligazione tributaria, salvo prova contraria non fornita nel caso di specie.
Nondimeno la natura dell'attività commerciale esercitata e la contingenza del periodo pandemico per alcune annualità dell'imposizione fiscale (2020/2021) avrebbero dovuto indurre l'amministrazione a rispondere ai due solleciti scritti richiesti dal contribuente, in ossequio ai principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, donde le sanzioni irrogate devono annullarsi per mancanza di colpa (su questo si veda art. 5 comma 2 d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173).
Le spese sono compensate per la reciproca socccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO COME DA MOTIVAZIONE E COMPENSA LE
SPESE.
IL PRESIDENTE ETTORE CAPIZZI
ROMA 18 DICEM BRE 2025
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
SABATINI LIVIO, OR
TORNESI DANIELA RITA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18787/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Persona Dell'Amministratore Unico Sig. Ricorrente_2 - 12400751009
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424502 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424502 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424502 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424502 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424502 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424502 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13149/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo tempestivamente notificato nel giudizio nr. RGR 18787/24 la parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento nr. 112401424502 del 3/10/2024, notificato il 17/10/2024 per il periodo di imposta 2018 – 2023 per recupero TARI e TEFA, deducendo il mancato riscontro alle richieste della esponente circa il suo inquadramento ai fini del versamento dell'imposta, svolgendo l'attività commerciale di tour operator e non producendo alcun rifiuto;
che tuttavia l'AMA non aveva risposto alle due formali richieste e pertanto chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e prescrizione.
Il comune di Roma si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza del ricorso, avendo la ricorrente omesso totalmente il versamento della tassa senza fornire alcuna prova contraria e non essendo ravvisabile alcuna sospensione nel periodo emergenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'oggetto del giudizio concerne l'annullamento nr. 112401424502 del 3/10/2024, notificato il 17/10/2024 per il periodo di imposta 2018 – 2023 per recupero TARI e TEFA per l'importo pari ad € 16.930.
Il presupposto della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato…. (art. 62 comma 1 d.lgs.
15 novembre 1993 n. 507).
La parte ricorrente adduce un'argomentazione inconferente atteso che la titolarità determina la presunzione di produzione dei rifiuti, con conseguente assoggettamento all'obbligazione tributaria, salvo prova contraria non fornita nel caso di specie.
Nondimeno la natura dell'attività commerciale esercitata e la contingenza del periodo pandemico per alcune annualità dell'imposizione fiscale (2020/2021) avrebbero dovuto indurre l'amministrazione a rispondere ai due solleciti scritti richiesti dal contribuente, in ossequio ai principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, donde le sanzioni irrogate devono annullarsi per mancanza di colpa (su questo si veda art. 5 comma 2 d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173).
Le spese sono compensate per la reciproca socccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO COME DA MOTIVAZIONE E COMPENSA LE
SPESE.
IL PRESIDENTE ETTORE CAPIZZI
ROMA 18 DICEM BRE 2025