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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di assistenza n. 2471/2024 R.G. promossa da da
, con il patrocinio dell'avv. Andrea Cannata Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano e dell'avv. Ugo CP_1
Nucciarone
avente ad oggetto:opposizione ad ATP;
indennità di accompagnamento
Motivi della decisione
Il ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione, chiedendo riconoscersi - a far data dalla domanda amministrativa del 30.1.2023 o da altra meglio vista - la sussistenza del requisito sanitario per fruire della indennità di accompagnamento.
1 L' si è costituito in giudizio, ribadendo l'insussistenza del requisito CP_1
medico in discussione.
***
Il C.T.U. nominato nell'ambito dell'opposizione, dott. Persona_1
ha rilevato che il periziato è da tempo affetto da demenza vascolare,
responsabile di un progressivo declino cognitivo oramai in fase avanzata di gravità, che lo rende bisognevole di assistenza continua e supervisione per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita e, dunque, in possesso del requisito sanitario occorrente per fruire della reclamata indennità.
In particolare, sono state riscontrate turbe alla memoria, passata e recente, e turbe cognitive, oltre ad un deficit motorio con sbandamenti e perdita di equilibrio, che hanno gravemente compromesso le autonomie personali.
Il consulente ha soggiunto che tale quadro invalidante può farsi risalire al dicembre 2023, considerato che la visita specialistica eseguita a tale data ha evidenziato lo stato già avanzato della demenza.
Le conclusioni tecniche sopra sintetizzate devono condividersi integralmente, risultando immuni da evidenti errori o vizi logici o tecnici,
fondate su esame documentale di atti clinici, nonché sorrette da adeguata e convincente motivazione.
Né dette conclusioni possono dirsi smentite dalla osservazione mossa
CP_ dall' , secondo cui il requisito in discussione dovrebbe farsi decorrere solo dall'ultima visita peritale, eseguita nel febbraio 2025, in ragione del fatto che, nel corso della precedente visita del giugno 2024, espletata in
2 sede di ATP, la demenza senile è apparsa ancora in fase iniziale, con disturbi cognitivi “lievi”.
Invero, non può trascurarsi il dato - evidenziato dallo stesso C.T.U. della presente fase - per cui i test MMSE somministrati nel dicembre 2023, in occasione della visita specialistica neurologica, hanno restituito un punteggio di 0/30, così attestando un deterioramento cognitivo grave e,
quindi, una demenza in fase già avanzata. Trattasi di test specifici,
mediante i quali il neurologo valuta lo stato neuro-cognitivo e funzionale del soggetto. Anche i test IADL somministrati nel corso della stessa visita sono sintomatici di una grave compromissione delle autonomie personali,
avendo riportato un punteggio molto basso (2/8) e rilevato la necessità di assistenza per l'assolvimento di numerose attività della vita quotidiana
(cfr. all. 7 ricorso ATP).
Peraltro, il consulente della fase dell'ATP, se da un lato ha riscontrato come non ancora compromessi l'attenzione, l'ideazione, l'abilità visivo- spaziale, la comprensione, il linguaggio, l'orientamento nello spazio e la capacità di eseguire gli ordini del periziato, dall'altro ha dato atto di turbe della memoria, anche di quella a breve termine, della incapacità dell'assistibile di ricordare dati importanti della propria vita (sulla nascita,
sul matrimonio, sul pensionamento) e di un disorientamento nel tempo
(cfr. all 1 ricorso). Tale quadro è pressocché corrispondente a quello rilevato dal C.T.U. della presente fase (salvo che per il sopraggiunto disorientamento nello spazio e per il deficit motorio, aggravatosi più di recente) e, comunque, vanno tenuti in debita considerazione gli esiti dei test specifici eseguiti sei mesi prima, che, come detto, hanno evidenziato un declino cognitivo già importante ed una compromissione
3 dell'autonomia personale in alcune attività elementari (spostamenti e continenza) e nella massima parte di quelle strumentali.
Il ricorso, dunque, va accolto, seppur con la diversa decorrenza individuata dal C.T.U. (dicembre 2023).
In considerazione del riconoscimento del requisito da epoca successiva alla domanda amministrativa del gennaio 2023, si stima equo compensare
CP_ per metà le spese di lite e porre a carico dell' solo la residua parte,
come liquidata in dispositivo.
CP_ Vanno invece poste ad integrale carico dell' le spese relative alla
C.T.U. disposta nella presente fase, atteso il riconoscimento del requisito in discussione da epoca comunque antecedente al giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) dichiara che è in possesso del requisito sanitario per Parte_1
fruire della indennità di accompagnamento, a decorrere dal dicembre
2023;
CP_ 2) condanna l a rifondere metà delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.350,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) compensa la residua parte delle spese dei due giudizi;
4 CP_ 4) pone a carico dell' le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio, liquidate come da separato decreto.
Ragusa, 25.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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