Articolo 11 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 10Articolo 12
Versione
16 febbraio 1963
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23 agosto 2016
Art. 11. (( 1. I Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.
3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite ))
Entrata in vigore il 23 agosto 2016
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