Versione
16 febbraio 1963
16 febbraio 1963
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23 agosto 2016
23 agosto 2016
Art. 11. (( 1. I Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.
3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite ))
2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.
3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite ))
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/10/2017, n. 323Provvedimento: […] E' quindi intervenuta la l.r 9 dicembre 2016 n. 20 “ Soppressione delle Province del LI EN IA e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016 “ il cui art. 21, c. 1 ha radicalmente sostituito il previgente art. 6 della l.r. 26/2014 “modalità di adesione alle Unioni” stabilendo che .” 1. Le Unioni costituiscono forme obbligatorie di esercizio associato delle funzioni comunali, ai sensi dell' articolo 11 della legge costituzionale 1/1963 .Leggi di più...
- deliberazione consiliare·
- recesso da Unione Territoriale Intercomunale (UTI)·
- statuto dell'UTI·
- violazione art. 11 Statuto speciale di autonomia FVG·
- competenza legislativa della Regione·
- eccesso di potere·
- costituzione di diritto delle UTI·
- principio di continuità dell'azione amministrativa·
- parere di regolarità contabile·
- principio di obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni comunali·
- violazione art. 38 statuto UTI·
- modifiche normative sugli enti locali·
- violazione art. 56 quater l.r. n. 26/2014