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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/11/2025, n. 4822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4822 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 205/ 2022
Il giudice Dott.ssa AL RR visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022 viste le note di trattazione scritta depositate da entrambe i difensori nel termine assegnato;
considerato che
entrambe le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi alle stesse (art. 127 ter comma 2 cpc), rinunciando alla discussione orale;
ritenuta la causa matura per essere decisa, decide il presente giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa AL RR, all'udienza de 26-11-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 205/2022 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Giampiero Delli Bovi, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimi EC RO (SA), Via Fratelli
LL n. 155;
- Opponente–
CONTRO
C.F. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Rossi, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Verona, Vicolo S. Bernardino, n. 5A;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2642/2021 con cui il Tribunale di
Salerno, accogliendo il ricorso proposto da e per essa la Controparte_1
mandataria ha ingiunto l'odierno opponente al pagamento Controparte_3
della somma di euro 6.689,79, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di prestito a rimborso rateale multiplo n.
000001633827 del 25.11.2013.
Eccepiva: la vessatorietà delle clausole contrattuali;
interessi di mora usurari.
Concludeva chiedendo. Accertare e dichiarare invalido e/o inefficace e/o inesistente il Decreto Ingiuntivo opposto e di conseguenza revocarlo, condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti e competenze professionali da attribuirsi al procuratore antistatario;
con richiesta di ctu contabile.
Con comparsa depositata in data 21.09.2021, la e per essa la Controparte_1 mandataria si è costituita in giudizio contestando in fatto ed Controparte_3 in diritto l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto.
In risposta alle contestazioni dell'opponente, precisava: che l'opponente non aveva contestato alcune circostanze;
la piena prova del credito data dall'odierna opponente;
l'inammissibilità delle eccezioni di parte opponente e la loro infondatezza;
con richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto
Ingiuntivo per cui è causa;
richiesta di termine per introdurre il procedimento di mediazione. Istaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato a parte opposta termine di quindici giorni per l'introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. senza alcun approfondimento istruttorio, precisate le conclusioni all'udienza del 22.10.2025, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c.. Deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo parte opposta assolto alla condizione di procedibilità nel termine assegnato dal Giudice.
Nel merito, l'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). In tal senso, conformemente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, il creditore che agisce per l'inadempimento, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
In conformità ai principi espressi, l'esame della documentazione depositata in atti rivela che solo parte opposta ha adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio depositando: i) contratto di prestito a rimborso rateale multiplo n.
000001633827 del 25.11.2013 completo delle condizioni contrattuali applicate, tutte debitamente sottoscritte da parte del cliente;
ii) lista movimenti del rapporto al
11.11.2020 con estratto conto certificato ex art. 50 tub;
iii) documento erogazione del credito;
iv) documentazione cessione del contratto e prova della notifica al debitore.
A fronte della produzione dell'opposta, parte opponente si è limitato ad una generica contestazione del credito, mai supportata sotto il profilo documentale.
Parte opponente non ha contestato la mora né di aver sottoscritto il contratto formulando contestazioni generiche sulla vessatorietà delle clausole contrattuali e sulla applicazione di interessi usurari senza specificare alcunchè . Il convenuto deve prendere posizione tempestivamente sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”. Inoltre la
Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che
“La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass.
19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che
i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni
(Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n.
12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).”
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche deve ritenersi che nel caso in esame, in assenza di specifiche contestazioni e di specifici motivi di doglianza,
l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 2642/2021 deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite sono poste a carico di soccombente in giudizio, Parte_1
e sono liquidate in € 2.540 in conformità ai parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2642/2021, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
2642/2021 dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna l pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di parte opposta che si liquidano in euro 2.540 (Fase Studio € 460,00,
Fase Introduttiva € 389,00, Fase Istruttoria 840, Fase Decisoria € 851,00), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa AL RR
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO
MEDIANTE NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
N. R.G. 205/ 2022
Il giudice Dott.ssa AL RR visto l'art. 127 ter cpc D.Lgs 149/2022 viste le note di trattazione scritta depositate da entrambe i difensori nel termine assegnato;
considerato che
entrambe le parti hanno accettato la modalità di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte non opponendosi alle stesse (art. 127 ter comma 2 cpc), rinunciando alla discussione orale;
ritenuta la causa matura per essere decisa, decide il presente giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa AL RR, all'udienza de 26-11-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 205/2022 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Giampiero Delli Bovi, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimi EC RO (SA), Via Fratelli
LL n. 155;
- Opponente–
CONTRO
C.F. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Rossi, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Verona, Vicolo S. Bernardino, n. 5A;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2642/2021 con cui il Tribunale di
Salerno, accogliendo il ricorso proposto da e per essa la Controparte_1
mandataria ha ingiunto l'odierno opponente al pagamento Controparte_3
della somma di euro 6.689,79, oltre interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di prestito a rimborso rateale multiplo n.
000001633827 del 25.11.2013.
Eccepiva: la vessatorietà delle clausole contrattuali;
interessi di mora usurari.
Concludeva chiedendo. Accertare e dichiarare invalido e/o inefficace e/o inesistente il Decreto Ingiuntivo opposto e di conseguenza revocarlo, condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti e competenze professionali da attribuirsi al procuratore antistatario;
con richiesta di ctu contabile.
Con comparsa depositata in data 21.09.2021, la e per essa la Controparte_1 mandataria si è costituita in giudizio contestando in fatto ed Controparte_3 in diritto l'opposizione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto, con conferma del decreto opposto.
In risposta alle contestazioni dell'opponente, precisava: che l'opponente non aveva contestato alcune circostanze;
la piena prova del credito data dall'odierna opponente;
l'inammissibilità delle eccezioni di parte opponente e la loro infondatezza;
con richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto
Ingiuntivo per cui è causa;
richiesta di termine per introdurre il procedimento di mediazione. Istaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato a parte opposta termine di quindici giorni per l'introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, concessi i termini di cui all'art. senza alcun approfondimento istruttorio, precisate le conclusioni all'udienza del 22.10.2025, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c.. Deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo parte opposta assolto alla condizione di procedibilità nel termine assegnato dal Giudice.
Nel merito, l'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). In tal senso, conformemente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, il creditore che agisce per l'inadempimento, è unicamente tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
In conformità ai principi espressi, l'esame della documentazione depositata in atti rivela che solo parte opposta ha adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio depositando: i) contratto di prestito a rimborso rateale multiplo n.
000001633827 del 25.11.2013 completo delle condizioni contrattuali applicate, tutte debitamente sottoscritte da parte del cliente;
ii) lista movimenti del rapporto al
11.11.2020 con estratto conto certificato ex art. 50 tub;
iii) documento erogazione del credito;
iv) documentazione cessione del contratto e prova della notifica al debitore.
A fronte della produzione dell'opposta, parte opponente si è limitato ad una generica contestazione del credito, mai supportata sotto il profilo documentale.
Parte opponente non ha contestato la mora né di aver sottoscritto il contratto formulando contestazioni generiche sulla vessatorietà delle clausole contrattuali e sulla applicazione di interessi usurari senza specificare alcunchè . Il convenuto deve prendere posizione tempestivamente sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”. Inoltre la
Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che
“La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass.
19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che
i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni
(Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n.
12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).”
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche deve ritenersi che nel caso in esame, in assenza di specifiche contestazioni e di specifici motivi di doglianza,
l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 2642/2021 deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite sono poste a carico di soccombente in giudizio, Parte_1
e sono liquidate in € 2.540 in conformità ai parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2642/2021, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
2642/2021 dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna l pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di parte opposta che si liquidano in euro 2.540 (Fase Studio € 460,00,
Fase Introduttiva € 389,00, Fase Istruttoria 840, Fase Decisoria € 851,00), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa AL RR