Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340
Articolo 5Articolo 7
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19 luglio 1949
Art. 6.
L'assegnazione della costruzione degli alloggi agli istituti ed enti indicati dal Comitato di attuazione nonche' alle aziende o cooperative autorizzate a costruire direttamente e' fatta dal Consiglio direttivo previo esame dei progetti di costruzione.
I capitolati di appalto dovranno uniformarsi a quello generale per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici. Tuttavia, in relazione all'importanza e all'attivita' degli enti, aziende e cooperative incaricati delle costruzioni, potranno essere adottati i capitolati per essi vigenti o quegli altri essi intendano riferirsi sempreche' riconosciuti idonei dal Consiglio direttivo.
Allo scopo di ottenere la perfetta e tempestiva esecuzione del piano di costruzione nei limiti segnati dal Comitato di attuazione, nei capitolati di appalto il Consiglio direttivo dovra' fissare in modo precise e tassativo i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori appaltati, la decadenza nei casi piu' gravi di inosservanza del contratto, nonche' le penalita' per i ritardi nella esecuzione dei lavori.
Entrata in vigore il 19 luglio 1949
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