Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5611 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLIC AN / 0 2 IN NO EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Presidente PRESTIPINO R.G.N. 13619/99 - Cron. 16740 Dott. Pietro CUOCO Consigliere - Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. -- Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 14/12/01 TOFFOLI - Rel. Consigliere1 Dott. Saverio ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: TRATTORIA DUE FORNI DI ES & ET & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARINA MARINONI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AV LO LB, domiciliato in elettivamente ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che lo rappresenta e2001 5001 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 23/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 27/05/99 R.G.N. 224/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato NICOLAIS per delega PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Venezia, AR LB LA esponeva che la Trattoria Due Forni s.n.c di AT e EP e C., presso cui aveva lavorato come interno di cucina dal 27.1.1995 al 14.3.1997, in quest'ultima data gli aveva intimato il licenziamento con lettera con la quale aveva dichiarato di prendere atto del suo rifiuto di attenersi alle chiare disposizioni impartite dall'azienda e di considerarlo pertanto dimissionario;
che anche nella successiva lettera del 28.3.1997 la datrice di lavoro aveva confermato che la risoluzione del rapporto dipendeva dal mancato rispetto delle disposizioni aziendali;
tanto premesso dichiarava di impugnare tale licenziamento, nullo in quanto ontologicamente disciplinare e non rispettoso delle prescrizioni di cui all'art. 7 legge n. 300/1970 e del contratto collettivo. La convenuta, costituendosi in giudizio, contestava la domanda, in particolare deducendo che il licenziamento non aveva carattere disciplinare e che, a seguito della comunicazione di nuovi orari da parte dell'impresa - nell'esercizio dei suoi poteri organizzativi il lavoratore aveva preteso di osservare un diverso orario e и quindi il contratto non si era perfezionato. т Il Pretore accoglieva la domanda, provvedendo a norma dell'art. 18 legge n. 300/1970. La società convenuta proponeva appello davanti al Tribunale di Venezia, che confermava la sentenza impugnata. Il Tribunale, dopo aver rilevato che la offerta al lavoratore da parte della impresa di un nuovo orario non era idonea a risolvere il rapporto di lavoro in atto, che rimaneva in essere anche dopo il rifiuto da parte del lavoratore di detto nuovo orario, osservava che nella comparsa di costituzione in giudizio la convenuta non aveva effettivamente eccepito che il rifiuto del nuovo orario da parte dell'LA comportasse l'inutilità della sua prestazione, perché nell'ambito dell'organizzazione 3 aziendale non era possibile impiegarlo convenientemente. Nella carenza di simili difese risultava corretta la decisione di primo grado: il rifiuto del lavoratore di adeguarsi al nuovo orario aveva importato inadempimento volontario, che poteva dare adito ad un licenziamento solo previa contestazione dell'addebito. In definitiva, stante la non dimostrazione di un giustificato motivo oggettivo, il licenziamento non poteva essere qualificato che come disciplinare. La Trattoria Due Forni ricorre per cassazione, con unico complesso motivo. L'LA resiste con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente deduce violazione dell'art. 41 Cost., degli artt. 2118 e 2119 c.c. e dell'art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604, in relazione al'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. e all'art. 116 c.p.c. Premesso che l'area del licenziamento per motivo oggettivo non è limitata al caso di licenziamento di dipendenti a fini di riduzione dei costi aziendali, ma investe tutti i licenziamenti basati su esigenze o opportunità aziendali, sostiene che sia qualificabile come oggettiva la ragione del licenziamento intimato all'LA, per non avere egli voluto aderire al nuovo orario stabilito dal datore di lavoro sulla base - peraltro di scelta organizzativa non contestata dal lavoratore -, restando invece fuori gioco qualsiasi colpa del lavoratore. Inoltre è viziato il procedimento qualificatorio seguito dal Tribunale, in quanto lo stesso ha ritenuto la sussistenza di un licenziamento disciplinare, sulla base della ritenuta insussistenza di un licenziamento per motivo oggettivo, mentre la sussistenza di un licenziamento disciplinare può essere affermata solo sulla base di specifici elementi, certi e concordanti, atti a dimostrare il carattere disciplinare dell'atto di recesso. Del resto a detta conclusione il Tribunale è pervenuto sulla base di una apodittica esclusione anche della configurabilità di un licenziamento ad 4 nutum. La stessa conclusione, inoltre, è contraddetta nella specie dalla corresponsione al lavoratore della indennità sostitutiva del preavviso. E la Corte di cassazione, qualora ritenesse di poter procedere alla qualificazione del licenziamento, dovrebbe appunto ritenerlo licenziamento ad nutum. Il ricorso è infondato. Essendo accertato in sede di merito e non contestato che il lavoratore è stato licenziato a causa del suo rifiuto di adeguarsi al nuovo orario di lavoro fissatogli dal datore di lavoro, è pertinente e decisivo il rilievo del giudice di merito - immune da vizi logici e giuridici secondo cui tale comportamento era qualificabile quale inadempimento del lavoratore alle disposizioni del datore di lavoro e il licenziamento aveva pertanto la portata di licenziamento “ontologicamente” disciplinare (con le conseguenze di legge riguardo alla sua illegittimità dipendente della mancata osservanza delle garanzie, previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, della previa contestazione e della concessione dei termini a difesa). La tesi della ricorrente circa la identificabilità di una giustificazione di tipo oggettivo a fondamento del licenziamento è palesemente illogica, poiché la dedotta scelta organizzativa dell'imprenditore in materia di orario di lavoro non è in senso proprio la causa del licenziamento, ma solo un semplice antefatto, rispetto all' (ipotizzata) inottemperanza del lavoratore al provvedimento aziendale, senza la quale non vi sarebbe stata alcuna ragione per procedere al licenziamento. Neanche è incompatibile con il carattere soggettivo e disciplinare del licenziamento la intimazione non in tronco del licenziamento, poiché, come è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, anche il licenziamento (con preavviso) per giustificato motivo soggettivo, determinato dal notevole inadempimento del lavoratore, a norma dell'art. 3 1. n. 604/1966, è qualificabile come licenziamento disciplinare, ai fini dell'applicazione delle relative garanzie procedimentali (cfr. 5 Cass. 17 marzo 1993 n. 3146; Cass. 19 giugno 1998 n. 6135; Cass. 9 novembre 2000 n. 14551). E' appena il caso di rilevare che non incide sulla correttezza e idoneità del percorso argomentativo in concreto posto alla base della decisione lo svolgimento da parte del giudice di merito di superflue considerazioni con riferimento alla linea difensiva inizialmente adottata nel giudizio dalla attuale ricorrente (inidonea a dimostrare la legittimità del licenziamento anche nel caso di attribuzione di rilievo meramente oggettivo al comportamento del lavoratore), linea difensiva che in effect non può considerarsi di per sé rilevante ai fini della preliminare qualificazione cirê la natura del licenziamento. Infine, la (appena accennata) tesi della ricorrente circa una possibil qualificazione del licenziamento come licenziamento ad nutum è chiaramente del tutto inammissibile, posto che con la stessa, a ben vedere, si mira apoditticamente tardivamente a contestare l'applicabilità della normativa limitativa dei licenziamenti di cui alla legge 15 luglio 1966 n. 604 e all'art. 18 legge n. 300/1970. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, determinate in Euro 10,10 oltre a Euro 2.000,00 per onorari. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE for fin low Sueno Ther Shilleдне Deposite