Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2001, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
4 7 3 . O L N ) L , E 1 O 9 B C 9 E A 1 - E P 1 IN NON EL POLO TALI01 2 84/ 0 1 I N 1 - O D 1 I Z 2 E S A E C R % I C REPUBBLICA ITALIANA T N S D A E 3 U D I E G T N E E S N . T E T R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S A I Oggetto ( Responsabilite SEZIONE TERZA CIVILE of circologione 0 shadole Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente FIDUCCIA Dott. Gaetano R.G.N. 4729/96 - cron. 2694Consigliere Dott. Ugo FAVARA - Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud.28/09/00 Dott. Ennio MALZONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 3000 sul ricorso proposto da: 31 GEN. 2001 NAPOLI ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE LIRE 000 P.ZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA DELLA CHIESA D'ISASCA FLAMINIA, che la difende unitamente all'avvocato SCIALPI GIOVANNI, giusta CG408062 delega in atti;
- ricorrente- ↑ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia esecutive BI RT, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO dal Sig. GRAMEGN per diritti L. DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell'Avvocato 1 10.5 MAR. 2001 ✓ IL CANCELLIERE BERNARDINI RANIERO che unitamente all'Avvocato GRAMEGNA MARIO lo difende giusta delega in atti;
2000 1500
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 6/96 del Giudice conciliatore di NAPOLI, emessa il 26/1/96, depositata il 30/01/96; £1:26/1/06, RG.13/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Ernesto udienza del 28/09/00 dal LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per improcedibilità del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 27 dicembre 1994 UR LL conveniva davanti al Giudice conciliatore di NA Antonietta NA per sentirla dichiarare responsabile esclusiva dello scontro avvenuto il 1° maggio 1994 tra il proprio ciclomotore “Piaggio SI" e l'autovettura della convenuta, che aveva svoltato improvvisamente a destra senza azionare gli indicatori di direzione, venendo a collisione con il motorino che procedeva regolarmente. La convenuta si costituiva e proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura. Il Giudice adito, con la sentenza depositata il 30 gennaio 1996, ha accolto la domanda affermando che "dalla prova testimoniale espletata risulta acclarata la piena ed esclusiva responsabilità della sig.ra Antonietta NA nella produzione del sinistro"; ha, pertanto, condannato la NA al pagamento di L.650.000, oltre interessi e svalutazione, nonché spese processuali. Avverso la sentenza del Giudice conciliatore Antonietta NA ha proposto ricorso per cassazione, a cui UR LL ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. Il ricorso per cassazione va dichiarato improcedibile per il mancato deposito, da parte della ricorrente, dell'istanza di trasmissione alla cancelleria di questa Corte del fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi davanti al giudice conciliatore. 3 L'art.369, ultimo comma, c.p.c. impone al ricorrente di depositare nella cancelleria della Corte di cassazione, insieme con il ricorso per cassazione, l'istanza, da lui in precedenza presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata, di trasmissione alla cancelleria della Cassazione del fascicolo d'ufficio. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (V., ex plurimis, Sez. un. 23 gennaio 1995 n.764), il mancato deposito di detta istanza determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione ove l'esame del fascicolo d'ufficio (non allegato agli atti del processo) risulti indispensabile ai fini della decisione da parte di questa Corte. Nel caso di specie, l'indispensabilità dell'esame del fascicolo d'ufficio contenente i verbali delle udienze svoltesi davanti al giudice conciliatore deriva dal fatto che la sentenza impugnata è motivata, in ordine alla responsabilità della ricorrente NA, esclusivamente sulla base del rinvio alla "prova testimoniale espletata” da detto giudice. Nel ricorso per cassazione si denunzia la “carenza e comunque insufficienza di motivazione su punti essenziali della controversia emergenti dalla istruttoria”. Ma la conoscenza degli atti di istruzione compiuti dal giudice del merito – ai quali fanno rinvio sia la sentenza impugnata sia il ricorso - per cassazione è impedita proprio dalla mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio, determinata dall'inosservanza, da parte della ricorrente, del preciso obbligo posto a suo carico dall'art. 369, terzo comma, c.p.c.. Dalla nota di deposito del presente ricorso per cassazione, in data 13 maggio 1996, risulta, invero, cancellata la indicazione, prevista nel 4 5 relativo modulo prestampato, del deposito della “istanza ex art.369 c.p.c. in duplo". E, conseguentemente, negli atti non vi sono né detta istanza, né il fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi davanti al giudice conciliatore. Alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L 1.128.000 # , delle quali L.1.000.000 (un milione) per onorari. Così deciso a Roma il 28 settembre 2000. Il Presidente Il Relatore-Estensore triducia Елинь виро Depositata in Cancellería IL CANCELLIERE C1 Oggi, 3-0 GEN 2001 Concetta Amendola IL CANCELLIERE C1 Concetta Amendola REGISTRAZIONE E BOLLO .374 L. 21-11-1991, N DI PACE) ESENTE DA IUDICE 39 E ARTT. 46 (IST.NE G 5