Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2002, n. 9341
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Sentenza 27 giugno 2002

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Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego, in seguito a ricorso in giudizio, con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della pubblica amministrazione ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene - nel regime di riparto anteriore a quello stabilito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la "causa petendi" si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, che risulta già esistente, perché costituito con efficacia retroattiva, nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita economica. (Principio affermato in relazione a controversia iniziata nel 1992).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2002, n. 9341
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9341
    Data del deposito : 27 giugno 2002

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