Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego, in seguito a ricorso in giudizio, con retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della pubblica amministrazione ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno, commisurato alle retribuzioni non percepite per il periodo anteriore all'effettiva immissione in servizio, appartiene - nel regime di riparto anteriore a quello stabilito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la "causa petendi" si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, che risulta già esistente, perché costituito con efficacia retroattiva, nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita economica. (Principio affermato in relazione a controversia iniziata nel 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2002, n. 9341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9341 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RU RA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1589/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 23/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica del giudice amministrativo, cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
dichiarazione della giurisdizione esclusiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22 luglio 1992 RA BI conveniva davanti al ET di Napoli il Ministero della pubblica istruzione ed esponeva di essere risultata idonea ad essere nominata maestro di scuola elementare ad esito di un concorso bandito dal Provveditore agli studi della stessa città. In prossimità della nomina il Ministero aveva soppresso i posti disponibili con provvedimento del 30 settembre 1983, annullato su ricorso degli interessati dal Tribunale amministrativo regionale, il quale aveva altresì dichiarato il diritto della BI ad essere immessa in ruolo dal settembre 1983 con sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato.
Il Ministero aveva ottemperato in parte, avendo immesso in ruolo la suddetta con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1983 ma con decorrenza economica soltanto dal maggio 1987.
Tanto esposto, la ricorrente chiedeva che il Tribunale, accertato il comportamento parzialmente inottemperante ossia illegittimo del Ministero, lo condannasse al risarcimento del danno nella misura corrispondente alle retribuzioni non percepite, con interessi e rivalutazione.
Costituitosi il convenuto, il ET accoglieva la domanda con decisione del 10 maggio 1993, condannando il Ministero a risarcire il danno nella misura delle retribuzioni perdute, con deduzione dell'aliunde perceptum, e la pronuncia veniva confermata con sentenza 23 marzo 2000 dal Tribunale, il quale rigettava il motivo d'appello concernente la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la domanda di risarcimento del danno da ritardata assunzione ponesse una questione solo indirettamente connessa al rapporto di pubblico impiego e in realtà relativa al periodo anteriore alla costituzione del medesimo, e fosse perciò estranea alla giurisdizione amministrativa esclusiva. Trattavasi di danno da responsabilità contrattuale, ossia da violazione di un obbligo gravante ex lege sulla pubblica amministrazione, onde l'azione era assoggettata al termine ordinario di prescrizione, non ancora esaurito. Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Ministero della pubblica istruzione. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente sostiene la appartenenza della controversia alla giurisdizione amministrativa esclusiva (art. 7 l. 6 dicembre 1971 n. 1034), posto che l'ammontare del risarcimento del danno da ritardata assunzione venne misurato dall'attrice in relazione alle retribuzioni non percepite, così legando la pretesa direttamente al rapporto di pubblico impiego. Il fatto che nella sentenza impugnata si parli di responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione dimostra ancora, ad avviso del ricorrente, trattasi di questione attinente al pubblico impiego. Il motivo è fondato.
Occorre premettere che nel caso in esame deve farsi riferimento al regime di riparto della giurisdizione anteriore a quello stabilito nel d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, poiché l'attuale processo è iniziato nel 1992 (cfr. art. 45, comma 17, d.lgs. cit.. riprodotto nell'art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165). In tale regime la giurisprudenza di queste Sezioni unite era orientata nel senso che non potessero riportarsi sotto il genere delle controversie di pubblico impiego, devoluto alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 7 l. n. 1034 del 1971 cit., quelle con cui l'impiegato facesse valere pretese contro la pubblica amministrazione datrice di lavoro, ma con riferimento ad un periodo precedente l'assunzione.
Più in particolare questa Corte escludeva la costituzione del rapporto di pubblico impiego prima dell'atto di nomina da parte della pubblica amministrazione autrice del bando di concorso (Cass. 26 giugno 1965 n. 1348, 29 maggio 1969 n. 1892, 11 luglio 1974 n. 2047, 27 giugno 1977 n. 2750, 26 maggio 1979 n. 3070); atto di nomina successivo alla formazione della graduatoria degli idonei da parte della commissione di concorso (Cass. 7 novembre 1978 n. 5066), questa titolare di una funzione solo ausiliaria rispetto all'amministrazione suddetta.
Residuavano contrasti in ordine alla giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno da ritardata assunzione, poiché alcune pronunce escludevano trattarsi di pubblico impiego ma non concordavano circa la configurazione della posizione soggettiva del privato, parlandosi talvolta di mero interesse di fatto e perciò di difetto assoluto di giurisdizione (Cass. n. 5066 del 1978 cit., 4 maggio 1991 n. 4944), talvolta di diritto soggettivo e perciò di giurisdizione ordinaria (Cass. 12 novembre 1988 n. 6118, 11 aprile 1991 n. 3866) e talvolta ancora di interesse legittimo e perciò di giurisdizione amministrativa generale di legittimità (Cass. 4 gennaio 1995 n. 92). Ultimamente questi contrasti sono stati superati sulla base della sent. 22 luglio 1999 n. 500, secondo cui l'azione di risarcimento del danno, rivolta contro l'amministrazione per esercizio illegittimo della funzione pubblica, va proposta davanti al giudice ordinario, al quale spetta di regola la competenza giurisdizionale a conoscere le questioni di diritto soggettivo, tale dovendosi qualificare il diritto al risarcimento del danno, distinto dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto. Pertanto la controversia sul risarcimento del danno da ritardata assunzione al pubblico impiego è stata riportata alla giurisdizione ordinaria (Cass. 21 gennaio 2002 n. 641, 19 novembre 1999 n. 799). Nel caso più particolare, ricorrente nella concreta fattispecie, in cui la nomina tardiva sia retrodatata agli effetti di carriera ma non agli effetti retributivi, la pubblica amministrazione riconosca così l'esistenza ab origine del rapporto di pubblico impiego, e l'impiegato assuma la corrispondenza tra l'ammontare del danno e la misura delle retribuzioni non percepite, nella ultima e orinai consolidata giurisprudenza si è collegata la causa petendi al rapporto di impiego e si è perciò ritenuta la giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 7 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (Cass., Sez. un. 26 maggio 1994 n. 5123, 10 maggio 1996 n. 4396, 17 dicembre 1998 n. 12621, lo settembre 1999 n. 607, 7 marzo 2001 n. 92, 27 marzo 2001 n. 139, 5 febbraio 2002 n. 1551). A questo orientamento, più volte confermato in tempo più recente ed in casi strettamente analoghi a quello attuale, ritiene la Corte di attenersi non ravvisando diversi e validi motivi per discostarsene. Perciò il ricorso va accolto e, dichiarata l'appartenenza della controversia alla giurisdizione amministrativa esclusiva, la sentenza impugnata dev'essere cassata senza rinvio, con compensazione delle spese dell'intero processo, in considerazione delle passate oscillazioni giurisprudenziali nella materia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa, cassa senza rinvio e compensa le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002