Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/1990, n. 15852
CASS
Sentenza 23 ottobre 1990

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Nell'accertamento dell'autenticità di un determinato scritto il giudice di merito non deve trascurare nessun elemento di valutazione in suo possesso, che, con gli altri, consenta di pervenire a quella conclusione o di escluderla. La perizia grafica costituisce solo uno degli elementi da valutare, insieme con gli altri, a tale fine (fattispecie in tema di falsità in testamento olografo). ( V mass n 162394 ed ivi citate).*

In tema di perizia per accertare la autenticità di una scrittura, il vecchio metodo, in cui il perito procedeva esclusivamente ad una comparazione alfabetica, limitandosi a paragonare tra di loro le singole lettere è stato abbandonato, non avendo nulla di scientifico. È noto, infatti, che uno stesso soggetto può variare la propria scrittura non solo col passare degli anni, ma nello stesso lasso di tempo - a seconda che attribuisca allo scritto maggiore o minore significato, o della persona cui è diretto, etc. - e, addirittura, in uno stesso scritto. Al metodo calligrafico si è quindi sostituito quello grafonomico, che studia la grafia non solo nel suo aspetto obiettivo, cogliendone anche l'evoluzione, ma in relazione altresì alla specifica scrittura, individuandone difformità e somiglianze e, soprattutto, le caratteristiche distintive, idonee a farne stabilire la provenienza da un determinato soggetto (fattispecie relativa a falsità di un testamento olografo).*

Il divieto per il giudice di richiedere o consentire ai testimoni apprezzamenti personali, salvo che non sia possibile scinderli dalla deposizione sui fatti, formulato dal comma terzo dell'art. 349 cod. proc. pen., non può ritenersi violato non solo allorché non sia possibile scindere gli apprezzamenti dalla deposizione sui fatti, ma, altresì, allorché, trattandosi di persone particolarmente esperte, le loro dichiarazioni investano necessariamente non solo i fatti materiali accertati, ma anche le considerazioni che da quei fatti scaturiscono, giacché in tal caso l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto, per l'ovvia riflessione che il fatto stesso è stato percepito dalle persone in parola sotto quel particolare angolo visuale. ( V mass n 169844; ( V mass n 167888; ( Conf mass n 162339).*

La violazione delle regole per l'esame testimoniale di cui all'art. 349 cod. proc. pen. di per sè non è causa di nullità della sentenza, ma può operare come causa di annullamento della stessa, ai sensi dell'art. 475 n. 3 cod. proc. pen. soltanto qualora la violazione si sia tradotta in difetto di motivazione della pronunzia, che sia stata adottata esclusivamente, o comunque fondamentalmente, sulla base della deposizione irregolarmente assunta. ( Conf mass n 166151).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/1990, n. 15852
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15852
    Data del deposito : 23 ottobre 1990

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