Sentenza 20 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12269 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA1 22 69 /0 3 IN NOME DE POPOLUITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente- R.G.N. 510/01 Cron.26151 Dott. Fernando LUPI Consigliere - Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere - Ud.25/02/03 Dott. Camillo FILADORO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLAtempore, FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta deleça in atti;
- ricorrente
contro
STABILIMENTO TRIESTINO DI SORVEGLIANZA, in persona del 2003 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LICINIO CALVO 41, presso lo 1216 -1- studio dell'avvocato GIULIANA POLETTI PANE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEONARDINA BOLOGNA, giusta delega in atti;
Ale controricorrente - avverso la sentenza n. 1097/00 del Tribunale di TRIESTE, depositata il 17/10/00 R.G.N. 14/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 13-17 ottobre 2000, il Tribunale di Trieste rigettava l'appello proposto dall'INPS avverso la decisione del locale Pretore che aveva ritenuto legittima la applicazione della fiscalizzazione degli oneri sociali nei confronti dei lavoratori assunti dallo Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura s.r.l. con contratto di formazione e lavoro (revocando i decreti ingiuntivi emessi su istanza dell'INPS per il recupero delle differenze contributive). Avverso tale decisione l'INPS ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Resiste la società con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione della legge n.48 del 1988 e successive proroghe e modificazioni in relazione alla legge n.863 del 1984 ed alla legge n.291 del 1988 e successive proroghe e modificazioni, nonché vizi di motivazione (art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). Le due normative di legge, quella sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e l'altra sull' abbattimento delle aliquote contributive per i contratti di formazione e lavoro, ad avviso dell'Istituto ricorrente, non sono tra loro compatibili, avendo entrambe la stessa funzione, quella di agevolare e incrementare l'occupazione giovanile. Il ricorso deve essere accolto. Con sentenza n. 374 del 10-23 luglio 2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n.388, sollevata, tra l'altro, da questa Corte con ordinanza del 9 maggio 2001 in sede di esame del ricorso proposto dall'INPS contro la s.p.a. P.S.A. Pirelli Sistemi Antivibranti, in una controversia avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'INPS per contributi non versati per effetto della cumulativa applicazione, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, delle riduzioni di aliquota contributiva e della fiscalizzazione degli oneri sociali. Il legislatore del 2000 è intervenuto sulle disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, modificate ed in gran parte abrogate, stabilendo che la disciplina del contratto di formazione e lavoro deve essere interpretata - secondo una delle possibili letture del testo originario- nel senso della inapplicabilità della fiscalizzazione (art.68 comma 5 della legg n.388 del 2000). Con la decisione sopra richiamata, la Corte Costituzionale ha escluso che la norma denunciata sia irragionevole o leda valori ed interessi costituzionalmente protetti. Tenuto conto della decisione del giudice delle leggi, e del fatto che dagli argomenti prope dalla controricorrente non emergono nuovi profili di illegittimità costituzionale delle norme già richiamate, (che non siano stati esaminati e ritenuti non fondati dalla Corte Costituzionale), il ricorso dell'Istituto deve essere accolto, con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di амбел Venezia anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003. incenzo Miles IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE Ст ремся Depositato in Cancelleria 20 AGO, 2003 A M E joggi, R P IL CANCELLIERE U S Y B zauco O C 2