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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 24203/24 RGL avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 21.1.25 vertente
TRA
nata il [...] a [...], e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
15/09/94, rapp.ti e difesi giusta procura in atti dall'avv. Brunella Bruno
e
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via G. Ferraris n. CP_1
4, con il funzionario Rosario D'Aloia che lo rappresenta e difende ex art 10 D.L. 203/05 come convertito con L. 248/05
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) condanna l' al pagamento in favore dell'istante di €. 2.616,68 oltre interessi legali CP_1 dal 16.1.25 all'effettivo soddisfo;
2) condanna l' al pagamento della metà delle spese del giudizio dell'istante che si CP_1 liquidano per detta parte in €. 762,00 per esborsi, diritti ed onorari, oltre R.S.G., iva e cpa come per legge, con attribuzione;
3) compensa le spese per il residuo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 11.11.24 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1
esponendo che il dante causa deceduto il 11/05/23, del quale erano unici Persona_1 eredi, presentò in data 22/10/21 alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e che la domanda aveva avuto esito positivo in forza di verbale dell'11/05/23 ma la prestazione non era stata liquidata per il periodo dalla data di riconoscimento del beneficio de quo (22/10/21) al decesso del de cuius (02/04/22). Dedotto il possesso dei requisiti socio economici, nella presente sede chiedevano condannarsi l' CP_1
al pagamento della indennità predetta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto eccepiva la mancata presentazione di domanda amministrativa di liquidazione di ratei ad eredi e del modello AP23.
All'odierna udienza, dopo 3 rinvii, le parti hanno concluso come in atti.
*****
La domanda è fondata e deve essere accolta.
È incontestato il requisito sanitario, provato peraltro dal verbale dell'11.5.23.
La sussistenza degli ulteriori requisiti è incontestata da parte dell' . CP_2
La residenza di una dei ricorrenti risulta dalla diffida del 2.2.24. In ogni caso l' doveva CP_1
terminare il procedimento amministrativo il 22.7.22, vista la data della domanda (22.10.21)
e non ha tentato in alcun modo di completare il procedimento amministrativo.
Quanto alla affermazione dell' per la quale vi era mancata presentazione di domanda CP_1
amministrativa di liquidazione di ratei ad eredi e del modello AP23, deve solo osservarsi che tale procedimento amministrativo non esiste. Si ricorda che i procedimenti amministrativi sono tipici e nomativamente statuiti.
Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, all'articolo 38 , comma 5, ha previsto il potenziamento dei servizi telematici delegando “gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici”, ma l' nel caso di specie ha previsto un nuovo procedimento CP_1
amministrativo, con nuova domanda, in assenza di alcuna previstone normativa in tal senso ed in contrasto con il principio di tipicità del procedimenti amministrativi
2 L'art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991, come modificato all'art. 1, comma 783 della
Legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce che “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda”.
Appare dunque evidente che, per espressa dizione normativa, la domanda priva dei documenti necessari al suo esame e dunque, nel caso, di specie, di documenti necessari per individuare la persona del creditore-erede, non è esaminabile in via amministrativa. Detto divieto opera però solo in via amministrativa. Infatti il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e dei presupposti normativamente previsti, trasmettendosi in via ereditaria anche in caso di morte dell'assistibile antecedente all'accertamento del diritto. Ne consegue che, in caso di mancato riconoscimento della prestazione in via amministrativa, gli eredi possono agire in giudizio senza necessità di presentare una nuova istanza alla P.A. (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2166 del 01/02/2021). Ne consegue la condanna dell' al pagamento in favore degli istanti di €. 2.616,68. Gli CP_1
accessori di legge, dato atto della incompletezza della documentazione che impediva il pagamento, decorrono solo dalla data in cui l' era nelle condizioni di procedere allo CP_1 stesso, ovvero dal 16.1.25, data di costituzione dell' , in assenza di prova della data di CP_1
notifica del ricorso introduttivo.
Quanto alle spese di lite va da se che la presente controversia è stata determinata da parte istante che non ha mai dedotto e provato in via amministrativa all' di essere titolare del CP_1 diritto di credito di cui è causa, mettendo così l'istituto in condizione di pagare, nonché dallo stesso Istituito che non ha inteso, in alcun modo, rispondere alla mail del 2.2.24. Ne deriva che le spese devono essere compensate per la metà.
Per il residuo vanno poste a carico del soccombente con attribuzione. CP_1
3 Napoli, 21.1.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
4
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 24203/24 RGL avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 21.1.25 vertente
TRA
nata il [...] a [...], e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
15/09/94, rapp.ti e difesi giusta procura in atti dall'avv. Brunella Bruno
e
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via G. Ferraris n. CP_1
4, con il funzionario Rosario D'Aloia che lo rappresenta e difende ex art 10 D.L. 203/05 come convertito con L. 248/05
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) condanna l' al pagamento in favore dell'istante di €. 2.616,68 oltre interessi legali CP_1 dal 16.1.25 all'effettivo soddisfo;
2) condanna l' al pagamento della metà delle spese del giudizio dell'istante che si CP_1 liquidano per detta parte in €. 762,00 per esborsi, diritti ed onorari, oltre R.S.G., iva e cpa come per legge, con attribuzione;
3) compensa le spese per il residuo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 11.11.24 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1
esponendo che il dante causa deceduto il 11/05/23, del quale erano unici Persona_1 eredi, presentò in data 22/10/21 alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e che la domanda aveva avuto esito positivo in forza di verbale dell'11/05/23 ma la prestazione non era stata liquidata per il periodo dalla data di riconoscimento del beneficio de quo (22/10/21) al decesso del de cuius (02/04/22). Dedotto il possesso dei requisiti socio economici, nella presente sede chiedevano condannarsi l' CP_1
al pagamento della indennità predetta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto eccepiva la mancata presentazione di domanda amministrativa di liquidazione di ratei ad eredi e del modello AP23.
All'odierna udienza, dopo 3 rinvii, le parti hanno concluso come in atti.
*****
La domanda è fondata e deve essere accolta.
È incontestato il requisito sanitario, provato peraltro dal verbale dell'11.5.23.
La sussistenza degli ulteriori requisiti è incontestata da parte dell' . CP_2
La residenza di una dei ricorrenti risulta dalla diffida del 2.2.24. In ogni caso l' doveva CP_1
terminare il procedimento amministrativo il 22.7.22, vista la data della domanda (22.10.21)
e non ha tentato in alcun modo di completare il procedimento amministrativo.
Quanto alla affermazione dell' per la quale vi era mancata presentazione di domanda CP_1
amministrativa di liquidazione di ratei ad eredi e del modello AP23, deve solo osservarsi che tale procedimento amministrativo non esiste. Si ricorda che i procedimenti amministrativi sono tipici e nomativamente statuiti.
Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, all'articolo 38 , comma 5, ha previsto il potenziamento dei servizi telematici delegando “gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici”, ma l' nel caso di specie ha previsto un nuovo procedimento CP_1
amministrativo, con nuova domanda, in assenza di alcuna previstone normativa in tal senso ed in contrasto con il principio di tipicità del procedimenti amministrativi
2 L'art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991, come modificato all'art. 1, comma 783 della
Legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce che “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda”.
Appare dunque evidente che, per espressa dizione normativa, la domanda priva dei documenti necessari al suo esame e dunque, nel caso, di specie, di documenti necessari per individuare la persona del creditore-erede, non è esaminabile in via amministrativa. Detto divieto opera però solo in via amministrativa. Infatti il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e dei presupposti normativamente previsti, trasmettendosi in via ereditaria anche in caso di morte dell'assistibile antecedente all'accertamento del diritto. Ne consegue che, in caso di mancato riconoscimento della prestazione in via amministrativa, gli eredi possono agire in giudizio senza necessità di presentare una nuova istanza alla P.A. (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2166 del 01/02/2021). Ne consegue la condanna dell' al pagamento in favore degli istanti di €. 2.616,68. Gli CP_1
accessori di legge, dato atto della incompletezza della documentazione che impediva il pagamento, decorrono solo dalla data in cui l' era nelle condizioni di procedere allo CP_1 stesso, ovvero dal 16.1.25, data di costituzione dell' , in assenza di prova della data di CP_1
notifica del ricorso introduttivo.
Quanto alle spese di lite va da se che la presente controversia è stata determinata da parte istante che non ha mai dedotto e provato in via amministrativa all' di essere titolare del CP_1 diritto di credito di cui è causa, mettendo così l'istituto in condizione di pagare, nonché dallo stesso Istituito che non ha inteso, in alcun modo, rispondere alla mail del 2.2.24. Ne deriva che le spese devono essere compensate per la metà.
Per il residuo vanno poste a carico del soccombente con attribuzione. CP_1
3 Napoli, 21.1.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
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