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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 465/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 06/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1504/2023 depositato il 19/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200027 2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200027 2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200027 2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante, impugnava l'avviso di accertamento n. TDY03T200027/2023 in materia di Imposta IRES, IRAP ed IVA, per l'anno 2017, notificato il 10 marzo 2023.
Spiegava che con detto aviso le veniva contestato il mancato assoggettamento alle Imposte IRES, IRAP
e IVA di alcune somme prelevate dai soci e considerati induttivamente ricavi per complessivi € 53.996,16,
e altri costi ed oneri ritenuti indeducibili per €. 47.085,00.
Deduceva:
1)la mancanza del contraddittorio endo procedimentale in relazione alle presunte violazioni in materia di
Imposta sul valore aggiunto;
2)la violazione dell'onere della prova in relazione all'art. 7, comma 5 bis del Dlgs 546/1992;
3) l'inesistenza della pretesa tributaria.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catanzaro, contestando tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Evidenziava:
- che l'avviso di accertamento faceva seguito al Processo Verbale di Constatazione elevato dalla Guardia di Finanza e regolarmente consegnato alla parte, la quale non aveva presentato osservazioni.
-che dal controllo erano emerse una serie di irregolarità formali e sostanziali e che, sulla base di tali elementi, era stato determinato un maggior reddito di impresa dal quale erano scaturite le maggiori imposte.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con memorie, depositate in data 10 aprile 2025, la parte ribadiva quanto dedotto in ricorso ed insisteva per l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
All'udienza del 6 maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'omesso esperimento del necessario contraddittorio preventivo, il Collegio osserva che, nel caso di specie, non è previsto alcun obbligo endoprocedimentale in quanto espressamente non ammesso dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 19/06/1997 n. 218.
Il comma uno di tale articolo esclude l'invito a comparire prima di emettere l'avviso di accertamento nei casi in cui “…sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo”.
Inoltre, il contribuente avrebbe dovuto indicare e motivare quali atti e documenti, avrebbe potuto esibire qualora fosse stata predisposta la fase del contraddittorio preventivo.
La prima eccezione è quindi infondata.
Quanto all'inesistenza della pretesa, osserva la Corte che la stessa nasce dalle irregolarità nei conti di mastro, sia per quanto attiene ai compensi all'amministratore che ai prelevamenti dei soci.
E' stato rilevato, infatti, che all'amministratore sono stati corrisposti compensi superiori a quelli deliberati dagli organi statutari. Tale costo aggiuntivo e non deliberato è stato quindi considerato quale costo non deducibile.
Quanto alle somme di denaro corrisposte ai soci con bonifici, le stesse sono state erogate senza delibere e autorizzazioni a prelevare prima dell'approvazione del bilancio e non è stato dimostrato che i prelievi facessero riferimento ad operazioni diverse da quelle di anticipazione di utili.
Detti costi, pertanto, non potevano essere considerati deducibili
Di contro la società non ha fornito elementi idonei a sovvertire le conclusion cui è pervenuta l'Agenzia delle Entrate.
Né, tantomeno, può ritenersi fondata l'eccezione di violazione dell'art. 7 co.
5-bis D. Lgs. n. 546/1992 .
L'Uffico ha fornito prova circostanziata e puntuale delle ragioni oggettive su cui ha fondato la pretesa, sia nella fase di controllo della Guardia di Finanza e sia con l'atto impugnato, indicando in maniera chiara le ragioni sulle quali ha fondato la pretesa.
Il ricorso, quindi, non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Seconda, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite, a favore della parte resistente, liquidate in Euro 2.845,00.
Cosi deciso in Catanzaro lì 6 maggio 2025
Il Presidente relatore
ER TT
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 06/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
CAPOMOLLA VINCENZO, Giudice
TALARICO MARIO, Giudice
in data 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1504/2023 depositato il 19/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200027 2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200027 2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200027 2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante, impugnava l'avviso di accertamento n. TDY03T200027/2023 in materia di Imposta IRES, IRAP ed IVA, per l'anno 2017, notificato il 10 marzo 2023.
Spiegava che con detto aviso le veniva contestato il mancato assoggettamento alle Imposte IRES, IRAP
e IVA di alcune somme prelevate dai soci e considerati induttivamente ricavi per complessivi € 53.996,16,
e altri costi ed oneri ritenuti indeducibili per €. 47.085,00.
Deduceva:
1)la mancanza del contraddittorio endo procedimentale in relazione alle presunte violazioni in materia di
Imposta sul valore aggiunto;
2)la violazione dell'onere della prova in relazione all'art. 7, comma 5 bis del Dlgs 546/1992;
3) l'inesistenza della pretesa tributaria.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catanzaro, contestando tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Evidenziava:
- che l'avviso di accertamento faceva seguito al Processo Verbale di Constatazione elevato dalla Guardia di Finanza e regolarmente consegnato alla parte, la quale non aveva presentato osservazioni.
-che dal controllo erano emerse una serie di irregolarità formali e sostanziali e che, sulla base di tali elementi, era stato determinato un maggior reddito di impresa dal quale erano scaturite le maggiori imposte.
Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con memorie, depositate in data 10 aprile 2025, la parte ribadiva quanto dedotto in ricorso ed insisteva per l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
All'udienza del 6 maggio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'omesso esperimento del necessario contraddittorio preventivo, il Collegio osserva che, nel caso di specie, non è previsto alcun obbligo endoprocedimentale in quanto espressamente non ammesso dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 19/06/1997 n. 218.
Il comma uno di tale articolo esclude l'invito a comparire prima di emettere l'avviso di accertamento nei casi in cui “…sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo”.
Inoltre, il contribuente avrebbe dovuto indicare e motivare quali atti e documenti, avrebbe potuto esibire qualora fosse stata predisposta la fase del contraddittorio preventivo.
La prima eccezione è quindi infondata.
Quanto all'inesistenza della pretesa, osserva la Corte che la stessa nasce dalle irregolarità nei conti di mastro, sia per quanto attiene ai compensi all'amministratore che ai prelevamenti dei soci.
E' stato rilevato, infatti, che all'amministratore sono stati corrisposti compensi superiori a quelli deliberati dagli organi statutari. Tale costo aggiuntivo e non deliberato è stato quindi considerato quale costo non deducibile.
Quanto alle somme di denaro corrisposte ai soci con bonifici, le stesse sono state erogate senza delibere e autorizzazioni a prelevare prima dell'approvazione del bilancio e non è stato dimostrato che i prelievi facessero riferimento ad operazioni diverse da quelle di anticipazione di utili.
Detti costi, pertanto, non potevano essere considerati deducibili
Di contro la società non ha fornito elementi idonei a sovvertire le conclusion cui è pervenuta l'Agenzia delle Entrate.
Né, tantomeno, può ritenersi fondata l'eccezione di violazione dell'art. 7 co.
5-bis D. Lgs. n. 546/1992 .
L'Uffico ha fornito prova circostanziata e puntuale delle ragioni oggettive su cui ha fondato la pretesa, sia nella fase di controllo della Guardia di Finanza e sia con l'atto impugnato, indicando in maniera chiara le ragioni sulle quali ha fondato la pretesa.
Il ricorso, quindi, non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Seconda, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite, a favore della parte resistente, liquidate in Euro 2.845,00.
Cosi deciso in Catanzaro lì 6 maggio 2025
Il Presidente relatore
ER TT