Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 465
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza del contraddittorio endoprocedimentale

    Il Collegio osserva che non è previsto alcun obbligo endoprocedimentale in quanto espressamente non ammesso dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 19/06/1997 n. 218, dato che era stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo. Inoltre, il contribuente non ha indicato quali atti avrebbe potuto esibire in caso di contraddittorio.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere della prova

    L'Ufficio ha fornito prova circostanziata e puntuale delle ragioni oggettive su cui ha fondato la pretesa, sia nella fase di controllo della Guardia di Finanza che con l'atto impugnato, indicando in maniera chiara le ragioni sulle quali ha fondato la pretesa.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa tributaria

    La pretesa nasce da irregolarità nei conti di mastro, sia per compensi all'amministratore superiori a quelli deliberati, sia per prelevamenti dei soci erogati senza delibere e autorizzazioni prima dell'approvazione del bilancio e non dimostrati come operazioni diverse da anticipazione di utili. La società non ha fornito elementi idonei a sovvertire le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 465
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 465
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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