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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/09/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.529 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso appello la sentenza n.473/2020 emessa il 15.9.2020 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Annamaria Parte_1 C.F._1
Buccico e Fernando Pietro Panetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in
Matera, alla Via Roma n.18; APPELLANTE
E
(p.iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Luigi Ditaranto presso il cui studio in Montescaglioso (MT), alla Via Molinello n.3, elettivamente domicilia;
APPELLATA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Enrica Onorati ed elettivamente domiciliato in Potenza, al Corso XVIII Agosto n.2, presso lo studio dell'Avv. Potito Petrone;
APPELLATO
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n.473/2020 pronunciata il giorno 15.9.2020 il Tribunale di Matera rigettava integralmente la domanda di risarcimento dei danni, proposta da nei confronti del Parte_1 in conseguenza delle lesioni sofferte a seguito di una caduta cagionata dal Controparte_2 cattivo stato di manutenzione di un tombino, e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore dell'Ente pubblico convenuto nonché in favore della Controparte_1
terza chiamata in causa su iniziativa del
[...] Controparte_2
Con atto di citazione notificato il 16.10.2020 la sig.ra proponeva appello avverso la Parte_1 suindicata sentenza, contestando la violazione di legge per mancata applicazione dell'art.2051 c.c. e l'omessa od errata interpretazione dei fatti e del materiale probatorio, e chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della sentenza stessa fosse accertata la responsabilità esclusiva del nella produzione dei danni e fosse Controparte_2 pronunciata la condanna dello stesso Ente pubblico nonché della Assicurazioni al CP_3 risarcimento integrale dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 18.2.2021 si costituiva in giudizio la la Controparte_1 quale contestava la fondatezza delle ragioni articolate a sostegno del gravame e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite. Con ordinanza emessa il 27.4.2021 e depositata il 4.5.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata, come avanzata dall'appellante. Con comparsa depositata il 7.11.2022 si costituiva in giudizio il con il Controparte_2 patrocinio dell'Avv. Enrica Onorati, ed eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione, concludendo per il rigetto del gravame con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza adottata il 2.7.2024 la Corte di Appello, preso atto della nota in data 6.5.2024 con la quale il Vice Segretario Generale del Comune attestava che l'Avv. Enrica Onorati era CP_2 stata collocata a riposo, con ciò sottintendendo che la professionista non rappresentasse e difendesse più l'Ente pubblico nel presente giudizio, dichiarava l'interruzione del giudizio di appello. Successivamente il processo non veniva proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, previsto dall'art.305 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo stato il giudizio promosso in primo grado con atto di citazione notificato il 3.12.2013) e decorrente dalla comunicazione alle parti del provvedimento dichiarativo della interruzione. Essendo ormai decorso il suindicato termine perentorio di tre mesi e non potendo più le parti utilmente proseguire o riassumere il processo, la Corte è chiamata a pronunciare la estinzione del giudizio per inattività delle parti, ai sensi del combinato disposto degli artt.305-307 c.p.c. Invero, l'art.305 c.p.c. espressamente prevede che la mancata prosecuzione o riassunzione del processo entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione dello stesso comporta l'estinzione del giudizio. A norma dell'art.307 co.3 c.p.c., l'estinzione del processo consegue anche quando le parti, alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge. Peraltro, l'art.307 ult.co. c.p.c. - nella formulazione scaturita dalla modifica introdotta dall'art.46 co.15 lett. c) della legge 18 giugno 2009 n.69 – prevede che “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. Per effetto dell'art.58 co.1 della legge 18 giugno 2009 n.69, la evocata disposizione processuale si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa L.n.69/09, vale a dire dopo il 4.7.2009. Nel caso di specie il giudizio tra le parti, come detto, è stato instaurato con atto di citazione notificato il 3.12.2013, sicché l'art. 307 ult.co. c.p.c. nella nuova formulazione trova senz'altro applicazione.
Si impone in questa sede, dunque, la pronuncia di estinzione del giudizio di impugnazione, pronuncia da adottarsi con sentenza in quanto assunta dal collegio. A norma dell'art.310 ult. co. c.p.c., le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.473/2020 emessa il 15.9.2020 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica e pubblicata in pari data, appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato il 16.10.2020 nei confronti del in persona del Sindaco p.t., e della Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: Controparte_1
- Dichiara la estinzione del processo ai sensi dell'art.307 co.3 e 4 c.p.c.;
- Dispone che le spese processuali relative al presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite che le hanno anticipate. Così deciso in Potenza, il giorno 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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