TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4525 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati:
TO NO Presidente
ON ME DI
AR UT DI-est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9170/2025 R.G. e pendente tra
, in proprio Parte_1
-parte reclamante/debitore esecutato- contro
Controparte_1
-parte reclamata/creditore procedente, contumace- avverso l'ordinanza emessa in data 19-20/08/2025 dal G.E. nel procedimento iscritto al n.
508/2021 R.G.E. (sub 16).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con reclamo depositato ex art. 630 c.p.c. il 21/08/2025, Parte_1 nella qualità di debitore esecutato nel processo di esecuzione n. 508/2021 R.G.E., ha impugnato l'ordinanza emessa in data 19-20/08/2025 dal G.E. nel subprocedimento iscritto al n. 508/2021 R.G.E.-16.
Il provvedimento oggetto del presente gravame non è stato menzionato con specificità
1 TRIBUNALE DI BARI
dal reclamante, che genericamente allude in reclamo a un'ordinanza del G.E., ma è traibile dal Collegio (attraverso un non esiguo sforzo esegetico-ricostruttivo, attraverso l'esame del plurilavorato fascicolo telematico esecutivo) facendo leva sull'unico dato all'uopo indicato dalla parte reclamante, che ha espressamente veicolato le proprie doglianze impugnatorie (disattese dal G.E. nel provvedimento impugnato dinanzi al
Collegio) alla propria “istanza” del 07/08/2025.
Detta “istanza” del 07/08/2025, avente variegata e non lineare nomenclatura (“ATTO DI
OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C. A QUATTRO DECRETI DI TRASFERIMENTO
ED ALL'ORDINANZA 22.7.25 (DEPOSITATI E COMUNICATI IN DATA 1.8.25) CON
ISTANZA DI SOSPENSIONE, ESTINZIONE, CANCELLAZIONE TRASCRIZIONI,
SOSTITUZIONE AUSILIARI E ALTRI MOTIVI INTEGRATIVI”), contenente decine di motivi e conclusioni, è stata proposta al G.E. dall'odierno reclamante nelle prescelte forme del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso i decreti di trasferimento nelle more emessi nella procedura esecutiva.
I.2.- All'esito del procedimento di ricusazione spiegato dal nei Pt_1 confronti del Presidente del Collegio Dott. NO (ordinanza di rigetto del
26/09/2025), nominato il relatore e assegnato il termine di 20 gg. per il deposito di memoria di risposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 630, ult. co., e 178, co. 5,
c.p.c. (decreto del 01/10/2025, comunicato in pari data), la parte reclamata non si è costituita.
Nella procedura esecutiva per vero figurano altri creditori intervenuti, ma la relativa evocazione è superflua in relazione all'esponendo esito di inammissibilità del reclamo.
II.- Il reclamo è inammissibile.
Il reclamante ha spiegato il presente mezzo di gravame ex art. 630 c.p.c. avverso la menzionata ordinanza reiettiva emessa nell'alveo del sub 16, in sintesi esponendo i pretesi vizi esecutivi quali vizi sottesi agli opposti d.t. e in tesi forieri di invalidità derivata degli stessi.
Il provvedimento gravato non deliba quindi su istanze estintive (tra l'altro, le stesse avrebbero dovuto essere proposte dal debitore, in seno al procedimento principale, con istanza specifica e autonoma) e giunge, in dispositivo, all'espresso rigetto dell'istanza cautelare.
Dunque, il G.E., con l'ordinanza qui impugnata, si è espresso non su un'istanza estintiva ma su un'istanza cautelare ex artt. 617 e 618 c.p.c., all'esito della fase
2 TRIBUNALE DI BARI
oppositiva sommaria;
di talchè, il reclamante avrebbe dovuto proporre impugnazione nei confronti di detta ordinanza ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., sulla scorta della matrice cautelare del provvedimento gravato.
A tal proposito, deve rammentarsi che “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere “ex post”, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile” (tra le molte Cass., nn. 3712/2011 e 3338/2012).
La tipicità dei rimedi esposti preclude, peraltro, la conversione/riqualificazione del presente gravame in reclamo cautelare, “per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte” (Cass.,
06/04/2022, n. 11241), mutuando il ragionamento seguito dalla Suprema Corte in ordine all'impossibilità di riqualificare il reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento di chiusura anticipata in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Va infine osservato che la questione ex officio sollevata dal Collegio non necessita della sottoposizione al contraddittorio (art. 101 cpv. c.p.c.), poiché, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., nn. 3432/2016 e 10062/2010), siffatto adempimento risulta necessario solo nel caso in cui la questione rilevata d'ufficio “comporti nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale” e non dunque ove sia - come nel caso di specie - “di mero diritto e, quindi, di natura processuale”.
Resta assorbito ogni ulteriore aspetto.
Va per completezza precisato che la parte reclamante, anche ben oltre la scadenza dei termini di contraddittorio concessi alla controparte per repliche (e quindi in un momento in cui la causa era stata già trattenuta in decisione senza ulteriori termini), ha depositato memorie integrative (v. dep. 30/10/2025 e 09/11/2025).
A riguardo è sufficiente rilevare che, a fronte della natura impugnatoria dell'esperito rimedio collegiale, soggetto a stringenti termini decadenziali di proposizione, deve intendersi inammissibile qualsivoglia memoria integrativa;
per di più, le prospettate doglianze risultano, oltre che tardive, inconferenti rispetto all'oggetto dell'impugnazione e comunque esulanti dalla competenza del Collegio, piuttosto
3 TRIBUNALE DI BARI
integrando questioni da sottoporre (e, per quanto emerge dal fascicolo telematico, pure già sottoposte) al G.E..
III.- Dal fascicolo telematico (deposito del 22/08/2025) emerge la presentazione da parte del di istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato avanzata Pt_1 al COA Bari.
A ciò, l'istante non ha fatto seguire in corso di causa alcun deposito di atto di formale provvisoria ammissione da parte del COA Bari;
come da accertamenti di Cancelleria, non consta alcun deliberato di ammissione (la pratica risulta pendente).
Non vi è dunque alcuna prova dell'ammissione al detto beneficio.
In ogni caso, le motivazioni rassegnate in parte motiva (manifesta inammissibilità del gravame, collegata anche a deduzioni difensive affatto specifiche circa l'atto reclamato, al cospetto di un procedimento schiettamente impugnatorio;
manifesta inammissibilità delle memorie integrative), poiché indice almeno della colpa grave della parte reclamante, imporrebbero comunque di procedere ex art. 136 dpr n. 115/2002 alla revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
IV.- Trattandosi di giudizio impugnatorio, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il nuovo co. 1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-quater cit., “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
V.- Nulla va disposto per le spese di lite, in difetto di costituzione della parte vittoriosa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe, nella contumacia della parte reclamata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
4 TRIBUNALE DI BARI
1) DICHIARA l'inammissibilità del reclamo (e delle memorie del 30/10/2025 e del
09/11/2025);
2) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della parte reclamante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002;
3) NULLA per le spese;
4) DA' ATTO che non consta alcuna ammissione dell'istante Avv. al Pt_1 beneficio del Patrocinio a spese dello Stato e che, in ogni caso, per le causali di cui in parte motiva, è ravvisabile almeno la colpa grave della parte reclamante ex art. 136 dpr n. 115/2002, quale causa di revoca del beneficio del Patrocinio a spese dello Stato eventualmente disposto.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, addì
05/12/2025.
Il DI est. Il Presidente
AR UT TO NO
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati:
TO NO Presidente
ON ME DI
AR UT DI-est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9170/2025 R.G. e pendente tra
, in proprio Parte_1
-parte reclamante/debitore esecutato- contro
Controparte_1
-parte reclamata/creditore procedente, contumace- avverso l'ordinanza emessa in data 19-20/08/2025 dal G.E. nel procedimento iscritto al n.
508/2021 R.G.E. (sub 16).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con reclamo depositato ex art. 630 c.p.c. il 21/08/2025, Parte_1 nella qualità di debitore esecutato nel processo di esecuzione n. 508/2021 R.G.E., ha impugnato l'ordinanza emessa in data 19-20/08/2025 dal G.E. nel subprocedimento iscritto al n. 508/2021 R.G.E.-16.
Il provvedimento oggetto del presente gravame non è stato menzionato con specificità
1 TRIBUNALE DI BARI
dal reclamante, che genericamente allude in reclamo a un'ordinanza del G.E., ma è traibile dal Collegio (attraverso un non esiguo sforzo esegetico-ricostruttivo, attraverso l'esame del plurilavorato fascicolo telematico esecutivo) facendo leva sull'unico dato all'uopo indicato dalla parte reclamante, che ha espressamente veicolato le proprie doglianze impugnatorie (disattese dal G.E. nel provvedimento impugnato dinanzi al
Collegio) alla propria “istanza” del 07/08/2025.
Detta “istanza” del 07/08/2025, avente variegata e non lineare nomenclatura (“ATTO DI
OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C. A QUATTRO DECRETI DI TRASFERIMENTO
ED ALL'ORDINANZA 22.7.25 (DEPOSITATI E COMUNICATI IN DATA 1.8.25) CON
ISTANZA DI SOSPENSIONE, ESTINZIONE, CANCELLAZIONE TRASCRIZIONI,
SOSTITUZIONE AUSILIARI E ALTRI MOTIVI INTEGRATIVI”), contenente decine di motivi e conclusioni, è stata proposta al G.E. dall'odierno reclamante nelle prescelte forme del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso i decreti di trasferimento nelle more emessi nella procedura esecutiva.
I.2.- All'esito del procedimento di ricusazione spiegato dal nei Pt_1 confronti del Presidente del Collegio Dott. NO (ordinanza di rigetto del
26/09/2025), nominato il relatore e assegnato il termine di 20 gg. per il deposito di memoria di risposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 630, ult. co., e 178, co. 5,
c.p.c. (decreto del 01/10/2025, comunicato in pari data), la parte reclamata non si è costituita.
Nella procedura esecutiva per vero figurano altri creditori intervenuti, ma la relativa evocazione è superflua in relazione all'esponendo esito di inammissibilità del reclamo.
II.- Il reclamo è inammissibile.
Il reclamante ha spiegato il presente mezzo di gravame ex art. 630 c.p.c. avverso la menzionata ordinanza reiettiva emessa nell'alveo del sub 16, in sintesi esponendo i pretesi vizi esecutivi quali vizi sottesi agli opposti d.t. e in tesi forieri di invalidità derivata degli stessi.
Il provvedimento gravato non deliba quindi su istanze estintive (tra l'altro, le stesse avrebbero dovuto essere proposte dal debitore, in seno al procedimento principale, con istanza specifica e autonoma) e giunge, in dispositivo, all'espresso rigetto dell'istanza cautelare.
Dunque, il G.E., con l'ordinanza qui impugnata, si è espresso non su un'istanza estintiva ma su un'istanza cautelare ex artt. 617 e 618 c.p.c., all'esito della fase
2 TRIBUNALE DI BARI
oppositiva sommaria;
di talchè, il reclamante avrebbe dovuto proporre impugnazione nei confronti di detta ordinanza ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., sulla scorta della matrice cautelare del provvedimento gravato.
A tal proposito, deve rammentarsi che “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere “ex post”, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile” (tra le molte Cass., nn. 3712/2011 e 3338/2012).
La tipicità dei rimedi esposti preclude, peraltro, la conversione/riqualificazione del presente gravame in reclamo cautelare, “per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte” (Cass.,
06/04/2022, n. 11241), mutuando il ragionamento seguito dalla Suprema Corte in ordine all'impossibilità di riqualificare il reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento di chiusura anticipata in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Va infine osservato che la questione ex officio sollevata dal Collegio non necessita della sottoposizione al contraddittorio (art. 101 cpv. c.p.c.), poiché, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., nn. 3432/2016 e 10062/2010), siffatto adempimento risulta necessario solo nel caso in cui la questione rilevata d'ufficio “comporti nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale” e non dunque ove sia - come nel caso di specie - “di mero diritto e, quindi, di natura processuale”.
Resta assorbito ogni ulteriore aspetto.
Va per completezza precisato che la parte reclamante, anche ben oltre la scadenza dei termini di contraddittorio concessi alla controparte per repliche (e quindi in un momento in cui la causa era stata già trattenuta in decisione senza ulteriori termini), ha depositato memorie integrative (v. dep. 30/10/2025 e 09/11/2025).
A riguardo è sufficiente rilevare che, a fronte della natura impugnatoria dell'esperito rimedio collegiale, soggetto a stringenti termini decadenziali di proposizione, deve intendersi inammissibile qualsivoglia memoria integrativa;
per di più, le prospettate doglianze risultano, oltre che tardive, inconferenti rispetto all'oggetto dell'impugnazione e comunque esulanti dalla competenza del Collegio, piuttosto
3 TRIBUNALE DI BARI
integrando questioni da sottoporre (e, per quanto emerge dal fascicolo telematico, pure già sottoposte) al G.E..
III.- Dal fascicolo telematico (deposito del 22/08/2025) emerge la presentazione da parte del di istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato avanzata Pt_1 al COA Bari.
A ciò, l'istante non ha fatto seguire in corso di causa alcun deposito di atto di formale provvisoria ammissione da parte del COA Bari;
come da accertamenti di Cancelleria, non consta alcun deliberato di ammissione (la pratica risulta pendente).
Non vi è dunque alcuna prova dell'ammissione al detto beneficio.
In ogni caso, le motivazioni rassegnate in parte motiva (manifesta inammissibilità del gravame, collegata anche a deduzioni difensive affatto specifiche circa l'atto reclamato, al cospetto di un procedimento schiettamente impugnatorio;
manifesta inammissibilità delle memorie integrative), poiché indice almeno della colpa grave della parte reclamante, imporrebbero comunque di procedere ex art. 136 dpr n. 115/2002 alla revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
IV.- Trattandosi di giudizio impugnatorio, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il nuovo co. 1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”. In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-quater cit., “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
V.- Nulla va disposto per le spese di lite, in difetto di costituzione della parte vittoriosa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe, nella contumacia della parte reclamata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
4 TRIBUNALE DI BARI
1) DICHIARA l'inammissibilità del reclamo (e delle memorie del 30/10/2025 e del
09/11/2025);
2) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della parte reclamante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002;
3) NULLA per le spese;
4) DA' ATTO che non consta alcuna ammissione dell'istante Avv. al Pt_1 beneficio del Patrocinio a spese dello Stato e che, in ogni caso, per le causali di cui in parte motiva, è ravvisabile almeno la colpa grave della parte reclamante ex art. 136 dpr n. 115/2002, quale causa di revoca del beneficio del Patrocinio a spese dello Stato eventualmente disposto.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, addì
05/12/2025.
Il DI est. Il Presidente
AR UT TO NO
5